Suprema Corte di Cassazione
sezione III
sentenza 16 aprile 2015, n. 7683
Svolgimento del processo
1. Nel 2005 Co.Au. convenne dinanzi al Tribunale di Pordenone:
(a) T.F. ;
(b) M.G. ;
(c) la società Banco Popolare di Verona e Novara soc. coop. a r.l. (che in seguito, per effetto di successive fusioni e incorporazioni, muterà ragione sociale in “Banco Popolare Società Cooperativa”, come indicato dalla controricorrente nella memoria ex art. 378 c.p.c.; d’ora innanzi, per brevità, “il Banco”); (d) la società Popolare Vita s.p.a. (d’ora innanzi, per brevità, “la PV”).
2. Nell’atto introduttivo del giudizio l’attrice espose che:
(-) era la sorella ed unica erede di C.E. , deceduto a (omissis) ;
(-) pochi mesi prima di morire, l’8.7.2002, C.E. stipulò con la PV una assicurazione sulla vita propria, a contenuto finanziario (c.d. index tinked); tale polizza prevedeva che nel caso di premorienza di C.E. l’indennizzo sarebbe andato a beneficio di T.F. ;
(-) la polizza venne stipulata nei locali della filiale di (omissis) , ed il consenso di C.E. venne materialmente raccolto da un dipendente del Banco, M.G. ;
(-) al momento della stipula del suddetto contratto assicurativo C.E. era incapace di intendere e di volere, e profittando della sua incapacità naturale M.G. e T.F. l’avevano indotto a stipulare la polizza a beneficio di quest’ultima.
Chiedeva pertanto l’annullamento della polizza ex 428 c.c. e la restituzione del capitale versato ad essa attrice, quale unica erede di C.E. .
3. Tutti i convenuti si costituirono chiedendo il rigetto della domanda.
Il Tribunale di Pordenone con sentenza 13.1.2009 n. 27 ritenne che il contratto di assicurazione sulla vita stipulato da C.E. costituisse il frutto di una autentica circonvenzione di incapace. Di conseguenza lo annullò e condannò tutti i convenuti in solido al risarcimento del danno in favore di C.A. , quantificato in Euro 40.000.
4. La sentenza venne appellata da tutti i soccombenti.
La Corte d’appello di Trieste, con sentenza 14.2.2011 n. 75, riformò la sentenza di primo grado e rigettò la domanda proposta da Co.Au. .
Per quanto in questa sede ancora rileva, la Corte d’appello ritenne che:
(a) l’attrice Co.Au. avesse proposto solo una domanda di annullamento, non di risarcimento del danno; di conseguenza, tutti coloro che non erano stati parti del contratto di assicurazione (il Banco, M.G. , T.F. ), non erano legittimati passivi rispetto alla domanda;
(b) nel merito, non vi era prova dell’incapacità naturale di C.E. al momento della stipula; il contratto non era stato dannoso (perché prevedeva un rendimento analogo a quello di altri strumenti finanziari); né costituiva un “danno” per il contraente d’una assicurazione sulla vita designare quale beneficiario T.F. invece che la propria sorella; infine non vi era prova della mala fede della PV o dei suoi incaricati.
5. La sentenza d’appello è stata impugnata da Co.Au. sulla base di cinque motivi.
Hanno resistito con controricorso T.F. , M.G. , il Banco e la PV; quest’ultima ha altresì proposto ricorso incidentale condizionato.
Motivi della decisione
1. Il primo motivo di ricorso.
1.1. Col primo motivo di ricorso la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da una violazione di legge, ai sensi all’art. 360, n. 3, c.p.c.. Si assume violato l’art. 112 c.p.c..
Espone, al riguardo, che la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere mai proposta alcuna domanda di risarcimento del danno. In realtà essa doveva ritenersi “implicita o virtuale” nel fatto stesso che fossero state citate in giudizio persone diverse dalla controparte contrattuale di C.E. : citazione in giudizio che non poteva spiegarsi se non con l’intento di invocarne la responsabilità aquiliana.
1.2. Deve rilevarsi, prima di esaminare la fondatezza o meno del primo motivo di ricorso, che la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.) è causa di nullità della sentenza, e la nullità della sentenza è un vizio rientrante nella previsione di cui al n. 4 dell’art. 360 c.p.c., non nella previsione di cui al n. 3 della stessa norma. Nel caso di specie, la ricorrente ha denunciato come violazione di legge un vizio consistente in una nullità della sentenza.
Questo errore di qualificazione tuttavia non comporta, nel presente caso, l’inammissibilità del ricorso.
Infatti, nel caso in cui il ricorrente incorra nel c.d. “vizio di sussunzione” (e cioè erri nell’inquadrare l’errore commesso dal giudice di merito in una delle cinque categorie previste dall’art. 360 c.p.c.), le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito che il ricorso non possa per questa sola ragione essere dichiarato inammissibile, quando dal complesso della motivazione adottata dal ricorrente sia chiaramente individuabile l’errore di cui egli si duole. Depongono in tal senso sia il generale principio di validità degli atti processuali idonei al conseguimento dello scopo (art. 156 c.p.c.); sia il generale principio jura novit curia, in virtù del quale è compito del giudice individuare la norma applicabile alla fattispecie (anche processuale), a nulla rilevando l’eventuale erronea indicazione compiuta dalla parte; sia, soprattutto, i principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte, le quali -componendo i precedenti contrasti – hanno stabilito che l’erronea indicazione del motivo di ricorso resta ininfluente, quando la motivazione del ricorso contenga comunque un “inequivoco riferimento” al vizio di cui la parte intende effettivamente dolersi (Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013).
Nel caso di specie, nonostante il ricorso qualifichi formalmente il primo motivo come “violazione di legge” (così il ricorso, p. 7), nell’illustrazione del motivo è chiaramente posta ed illustrata la questione della insussistenza del vizio di extrapetizione ritenuto invece esistente dal giudice d’appello.
L’errore della ricorrente è stato quindi soltanto formale, e non impedisce l’esame del primo motivo di ricorso.
1.3. Nel merito, il primo motivo di ricorso è fondato.
Costituisce principio pacifico, risalente ed unanime nella giurisprudenza di questa Corte, affermato dalle Sezioni Unite sin dal 1972, quello secondo cui per interpretare correttamente la domanda il giudice deve ricostruire la volontà della parte in base non solo alla formulazione letterale delle conclusioni, ma anche all’intero complesso dell’atto di citazione ed ai motivi di esso, “considerando la sostanza della pretesa” e senza limitarsi al tenore letterale delle conclusioni, alla successione topografica o alla eventuale numerazione di esse: col solo limite del rispetto del principio della corrispondenza della pronunzia alla richiesta e del divieto di sostituire d’ufficio una diversa azione a quella formalmente proposta (così già Sez. U, Sentenza n. 729 del 13/03/1972, Rv. 356870; in seguito, nello stesso senso, Sez. 2, Sentenza n. 18653 del 16/09/2004, Rv. 577133; Sez. 3, L Sentenza n. 2922 del 04/04/1997, Rv. 503483; Sez. 3, Sentenza n. 969 del 07/02/1996, Rv. 495751; Sez. 1, Sentenza n. 4470 del 19/10/1977, Rv. 388079).
1.4. Può accadere, ovviamente, che l’atto di citazione sia oscuro, ovvero ambiguo, od ancora contraddittorio.
In simili casi il giudice di merito non può ignorare tali anomalie della citazione, e procedere nell’istruzione della causa come se niente fosse.
Il nostro ordinamento processuale è infatti concepito in modo da favorire nel più alto grado possibile una pronuncia piena sul merito, rispetto a decisioni in rito che dichiarino inammissibili od improcedibili le domande.
A tale scopo, il codice di procedura attribuisce al giudice di merito il preciso dovere di correggere sin da subito le mende della citazione, proprio per evitare questioni e contrasti circa l’esatto perimetro delle domande formulate.
Per conseguire questo scopo il giudice può:
(a) dichiarare la nullità della citazione se sia incerta o manchi l’indicazione dell’oggetto della domanda, con fissazione del termine per la sanatoria (art. 164 c.p.c.);
(b) chiedere chiarimenti alle parti (art. 183, comma 3, c.p.c., nel testo vigente ratione temporis al presente giudizio; attualmente la suddetta previsione compare nel comma 4 della stessa norma).
Ove il giudice di merito non si avvalga di tali previsioni, nella sentenza conclusiva del giudizio avrà il grave dovere di interpretare esaustivamente e correttamente l’atto di citazione, e spiegare per quali ragioni abbia ritenuto proposta o non proposta una certa domanda. Non potrà, invece, dichiarare tout court “non proposta” una domanda che sia soltanto formulata in modo non corretto, incerto o circonvoluto, quando lui stesso non abbia chiesto alle parti di sciogliere l’ambiguità.
1.5. Nel caso di specie, non v’è dubbio che l’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado non fosse certo un modello di chiarezza e di coerenza con i precetti dell’art. 163 c.p.c..
Nondimeno quella citazione, pur nella sua superficialità, conteneva due indicazioni precise:
(-) da un lato, ha prospettato che C.E. fu vittima d’una dolosa induzione a contrarre, ed ha allegato che autori di essa furono T.F. e M.G. , che “agì quale dipendente del Banco” (così la citazione, pag. 4, punto 16);
(-) dall’altro chiese “la condanna di tutti i convenuti in solido” al pagamento in favore dell’attrice della somma impiegata da C.E. per stipulare l’assicurazione sulla vita, “maggiorata della rivalutazione monetaria”.
1.6. Or bene, la richiesta di condanna alla restituzione del premio assicurativo formulata nei confronti di M.G. , T.F. e del Banco era del tutto incompatibile con la domanda di annullamento del contratto di assicurazione, dal momento che quei tre soggetti non ne furono parti.
Allo stesso modo, la domanda di condanna al pagamento d’una somma “maggiorata della rivalutazione” era del tutto incompatibile con la domanda di restituzione del premio scaturente dall’annullamento. La restituzione dell’indebito costituisce infatti oggetto d’una obbigazione di valuta, per la quale vige il principio nominalistico (art. 1277, comma 1, c.c.), ed il conseguente divieto di rivalutazione, salvo che quest’ultima non venga invocata quale “maggior danno” ex art. 1224, comma 2 c.c..
Infine, l’attrice aveva prospettato in fatto una dolosa induzione a contrarre in danno di C.E. , commessa dai sigg.ri T. e M. (pag. 4, punto 16, dell’atto di citazione): ed è pacifico che il dolo determinante proveniente non dalla controparte contrattuale, ma da un terzo, fa sorgere a carico di quest’ultimo una responsabilità aquiliana nei confronti del deceptus ed ovviamente dei suoi aventi causa (Sez. 3, Sentenza n. 5659 del 09/06/1998, Rv. 516219, in motivazione).
1.7. Nonostante la suddetta ambiguità della citazione, nessuna delle parti risulta avere mai sollevato eccezioni di nullità ai sensi dell’art. 164 c.p.c., per incompatibilità tra causa petendi (azione di annullamento) e petitum (condanna in solido di parti estranee al contratto); né tale nullità fu mai rilevata dal Tribunale; e tanto meno la questione della nullità della citazione fu mai proposta in appello.
Ed in ogni caso, quel che unicamente rileva in questa sede, nessuna delle parti intimate nel presente giudizio ha mai indicato nei rispettivi controricorsi quando ed in che termini sia stata sollevata la questione della nullità dell’atto di citazione.
1.8. Dinanzi ad un atto di citazione così concepito, ad una difesa dei convenuti come sopra descritta, ed alla luce dei principi esposti supra, pp.1.3 e 1.4, la Corte d’appello non poteva ritenere mai proposta una domanda di condanna a titolo di responsabilità extracontrattuale nei confronti di T.F. , M.G. e del Banco.
Questa statuizione infatti non ha tenuto conto che l’atto di citazione conteneva l’allegazione d’una condotta dolosa preordinata ad indurre C.E. alla stipula d’un contratto, e chiedeva la condanna “in solido” di tutti i convenuti. Quella allegazione in facto, e quella richiesta in iure, impedivano di ritenere “mai formulata” una domanda di condanna ex art. 2043 c.c., come invece ha fatto la Corte d’appello. Avrebbe potuto e probabilmente dovuto il giudice di primo grado sciogliere le ambiguità dell’atto di citazione, chiedendo chiarimenti all’attrice (art. 183 c.p.c.) o dichiarando tout court la nullità della citazione, fissando un termine per formularla in modo più chiaro (art. 164 c.p.c.). Ma non avendolo fatto, diventava per ciò solo impossibile per la Corte d’appello ritenere non invocata la colpa aquiliana dei convenuti:
– sia perché il fatto costitutivo della responsabilità era stato allegato (la dolosa induzione a contrattare);
– sia perché una domanda di condanna nei confronti delle parti diverse dall’assicuratore era comunque esistente;
– sia perché le parti convenute si erano difese tutte anche nel merito della domanda di condanna (rispettivamente esponendo le ragioni per le quali non poteva sussistere una propria responsabilità).
Per quanto detto, infatti, il giudice di merito non può sbarazzarsi del problema posto da una domanda formulata in termini ambigui, semplicemente ritenendola non proposta. Egli ha il preciso dovere di richiedere alle parti gli opportuni chiarimenti, e se del caso imporglieli ai sensi dell’art. 164 c.p.c.. Ove ciò non faccia, dovrà comunque interpretare e qualificare la domanda ambiguamente formulata, ma giammai ritenerla mai proposta.
Il primo motivo di ricorso deve dunque essere accolto in virtù del seguente principio di diritto:
Se l’atto di citazione contiene una domanda formulata in termini ambigui, il giudice di merito ha il dovere di chiedere alle parti i necessari chiarimenti ex art. 183, comma 4, c.p.c., ovvero imporglieli, ex art. 164 c.p.c.. Se ciò non faccia, il giudice nella sentenza conclusiva del giudizio avrà l’onere di attribuire alla domanda ambiguamente formulata un preciso significato, interpretandola e qualificandola alla luce del complessivo tenore detratto di citazione, ma non potrà giammai ritenerla “non proposta”, per non incorrere nel vizio di infrapetizione.
2. Il secondo motivo di ricorso.
2.1. Col secondo motivo di ricorso la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da una violazione di legge, ai sensi all’art. 360, n. 3, c.p.c..
Si assume violato l’art. 428 c.c..
Nella illustrazione del motivo la ricorrente, dopo una lunga parte dedicata a spiegare per quali ragioni C.E. fosse effettivamente incapace naturale al momento della sottoscrizione (pp. 12-17; in tale parte si giunge a chiedere alla Corte di disporre una consulenza tecnica d’ufficio: p. 16), la ricorrente si diffonde ad illustrare per quale ragione la polizza fosse pregiudizievole per C.E. (pp. 18-23); per quali ragioni in ogni caso l’elemento del pregiudizio nella specie non era necessario ai fini dell’annullamento del contratto (pag. 19), ed infine a spiegare quali prove dimostrassero la malafede di T.F. e M.G. (pp. 24-26).
2.2. Il motivo è solo in parte fondato.
Nella parte in cui lamenta la erronea valutazione delle prove sullo stato d’incapacità naturale di C.E. , oppure sulla sussistenza del pregiudizio patrimoniale, od ancora sulla sussistenza della malafede dei convenuti, il motivo è inammissibile in quanto con esso non si prospetta alcun vizio applicativo od interpretativo dell’art. 428 c.c., ma si censura piuttosto la valutazione delle prove sul piano motivazionale. In questa parte, inoltre, il motivo in esame è integralmente duplicativo, alta lettera, delle doglianze proposte dalla ricorrente col quinto motivo di ricorso, con cui si prospetta il vizio di motivazione.
2.3. Il motivo è invece fondato nella parte in cui lamenta che la sentenza d’appello ha violato l’art. 428 c.c., nella parte in cui ha escluso in modo assoluto che rispetto alla domanda di annullamento avesse rilievo il requisito del pregiudizio patrimoniale per l’incapace.
La fondatezza del motivo discende da ragioni giuridiche diverse da quelle invocate dalla ricorrente, ma tale circostanza non è ostativa all’accoglimento del ricorso, noto essendo che in virtù del principio jura novit curia “le denunzie di violazione di legge proposte all’esame della Corte di Cassazione non costituiscono un limite che le impedisca di procedere ad accertamenti anche al di fuori delle censure proposte, purché con riferimento all’atto oggetto della denuncia” (così Sez. L, Sentenza n. 1741 del 17/03/1982, Rv. 419584; per l’affermazione di principi analoghi si vedano anche Sez. L, Sentenza n. 14421 del 21/12/1999, Rv. 532446, e Sez. 3, Sentenza n. 1520 del 17/09/1970, Rv. 347372).
2.4. Venendo dunque all’esame del merito del secondo motivo di ricorso, si rileva come la Corte d’appello abbia esaminato la domanda di annullamento distinguendo due atti:
(a) il contratto di assicurazione sulla vita stipulato da C.E. con la PV;
(b) la designazione compiuta da C.E. , nell’ambito di tale contratto, di T.F. quale beneficiaria dell’indennizzo nel caso di premorienza dello stipulante, sulla cui vita la polizza era stata contratta (c.d. “portatore di rischio”).
2.4.1. Con riguardo al contratto di assicurazione, la Corte d’appello ha correttamente ritenuto che ai fini dell’accoglimento della domanda di annullamento fosse necessario accertare solo la malafede della controparte, non il pregiudizio al patrimonio dell’incapace, ai sensi del secondo comma dell’art. 428 c.c..
2.4.2. Con riguardo al negozio unilaterale di designazione di T.F. quale beneficiaria del diritto all’indennizzo, ex art. 1920, comma 2, c.c., la Corte d’appello ha invece ritenuto:
– che la designazione fosse un negozio unilaterale, come tale soggetto alla disciplina di cui all’art. 428, comma 1, c.c.;
– che per il suo annullamento fosse dunque necessario l’accertamento del “grave pregiudizio” dell’incapace;
– che nel caso di specie il designante C.E. non poteva “per definizione” ricevere dalla designazione del beneficiario alcun pregiudizio, perché la designazione avrebbe avuto effetto solo in caso di morte del designante (così la sentenza d’appello, p. 21).
2.5. L’affermazione compiuta dalla Corte d’appello di Trieste, ed appena riassunta al p. che precede, è erronea in diritto, per due diverse ed indipendenti ragioni.
2.5.1. La prima ragione è che la designazione d’un terzo beneficiario nell’assicurazione sulla vita costituisce di per sé un impoverimento del contraente, a nulla rilevando che essa produrrà effetti solo al momento della morte del contraente.
L’art. 428 c.c. attribuisce infatti il diritto di domandare l’annullamento del contratto anche agli “eredi ed aventi causa” dell’incapace.
Ora, l’erede dell’incapace non patisce alcun pregiudizio diretto per effetto, della stipula del contratto annullabile da parte del proprio dante causa, ma eredita un patrimonio pregiudicato nella sua consistenza.
Ciò vuoi dire che per il legislatore il pregiudizio di cui è menzione nel primo comma dell’art. 428 c.c. va riferito al patrimonio dell’incapace, non alla sua persona.
Si avrà dunque “pregiudizio” ex art. 428, comma 1, c.c., quando il patrimonio dell’incapace si riduca in potenza od anche solo in atto, a nulla rilevando che gli effetti dell’impoverimento siano destinati ad essere risentiti dall’incapace piuttosto che dai suoi successori.
Ciò è quanto si verifica nel caso dell’assicurazione sulla vita a favore del terzo: in mancanza di designazione, infatti, l’indennizzo andrebbe a favore del contraente (nel caso di assicurazione per il caso di vita) o dei suoi successori (nel caso di assicurazione per il caso di morte), là dove per effetto della designazione del terzo beneficiario il credito avente ad oggetto il futuro indennizzo esce dal patrimonio dal contraente.
La designazione, dunque, fa uscire dai patrimonio del contraente il credito futuro di indennizzo, e la perdita di un credito costituisce indubitabilmente un “impoverimento”.
2.5.2. Vi è poi, come accennato, una seconda ed indipendente ragione per la quale va dichiarata erronea in iure l’affermazione della Corte d’appello di Trieste, secondo cui la designazione del beneficiario nell’assicurazione sulla vita non arreca pregiudizio al patrimonio del contraente incapace, e quindi non è annullabile ex art. 428 c.c.: ed è che nel caso di specie l’annullamento dell’atto di designazione non richiedeva affatto l’accertamento del “grave pregiudizio” per il contraente.
L’assicurazione sulla vita a favore del terzo (art. 1920 c.c.) è infatti un contratto che può assolvere a molteplici finalità concrete: dalla garanzia alla previdenza, alla liberalità.
Il suo scopo pratico più frequente è quello di previdenza, quando siano indicati come beneficiari persone che vivono del lavoro del contraente (ad es., assicurazione sulla vita stipulata dal coniuge lavoratore, a favore dell’altro coniuge non lavoratore ed a carico del primo). Quando invece i beneficiari siano persone che non ricevono sostentamento dal contraente, lo scopo pratico più frequentemente avuto di mira dal contraente, e che deve presumersi ex art. 2727 c.c., è la liberalità. In tal caso l’assicurazione sulla vita costituisce una donazione indiretta di cui all’art. 809 c.c., rispetto alla quale il donatum è rappresentato dai premi pagati, non dall’indennizzo. L’indennizzo infatti non è dovuto dall’assicuratore al beneficiario a titolo gratuito, ma a titolo oneroso a fronte del premio pagato. È il pagamento del premio, effettuato per beneficiare un terzo, che costituisce pertanto il c.d. “negozio-mezzo” (l’assicurazione) utilizzato per conseguire gli effetti del “negozio-fine” (la donazione). Alle donazioni indirette non si applicano le norme sulla forma della donazione, ma si applicano per analogia le altre norme che disciplinano il contenuto dell’atto di liberalità ed i suoi effetti, con i limiti di cui all’art. 809 c.c. in tema di revocazione.
Tra tali norme deve includersi l’art. 775 c.c., il quale sancisce l’annullabilità della donazione fatta dall’incapace, su istanza di questi, dei suoi eredi o aventi causa: ed a prescindere sia da qualsiasi pregiudizio al patrimonio del donante, sia da qualsiasi stato soggettivo di buona o mala fede del donatario.
Nel caso di specie, la Corte d’appello ha perciò errato nel pretendere, per accogliere l’azione di annullamento dell’atto di designazione, e nel ritenerla insussistente: sia perché il pregiudizio era in re ipsa, sia perché in assenza di qualsiasi prova contraria la designazione doveva ritenersi compiuta donandi causa, e la donazione indiretta compiuta dall’incapace è annullabile a prescindere dal pregiudizio che il donante ne abbia risentito.
2.6. Anche su questo punto la sentenza va dunque cassata con rinvio alla Corte d’appello di Trieste, la quale nel riesaminare la domanda di annullamento si atterrà ai seguenti principi di diritto:
(A) La stipula di un’assicurazione sulla vita a favore del terzo, ex art. 1920 c.c., priva il patrimonio del contraente del credito futuro di indennizzo. Se, pertanto, la designazione del beneficiario sia compiuta da persona in stato di incapacità naturale, il pregiudizio per il patrimonio di questa è in re ipsa ed il negozio di designazione annullabile, salvo che nel caso specifico possa ritenersi il suddetto pregiudizio non grave.
(B) Nell’assicurazione sulla vita la designazione quale terzo beneficiario di persona non legata al designante da alcun vincolo di mantenimento o dipendenza economica deve presumersi, fino a prova contraria, compiuta a titolo di liberalità, e costituisce una donazione indiretta. Ne consegue che è ad essa applicabile l’art. 775 c.c., e se compiuta da un incapace naturale è annullabile a prescindere dal pregiudizio che quest’ultimo possa averne risentito.
3. Il terzo motivo di ricorso.
3.1. Col terzo motivo di ricorso la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da una violazione di legge, ai sensi all’art. 360, n. 3, c.p.c..
Si assumono violati “i principi di diritto in tema di legittimazione passiva”.
3.2. Nella illustrazione del motivo, la ricorrente assume in sostanza che la sentenza d’appello sarebbe erronea nella parte in cui ha escluso la legittimazione sostanziale di M.G. e del Banco rispetto alla domanda di annullamento del contratto di assicurazione, del quale nessuno dei due fu parte.
Per censurare questa statuizione, la ricorrente non ricorre ad altra motivazione che la trascrizione integrale di una parte della sentenza di primo grado (pp. 29-32 del ricorso). In quella parte della sentenza del Tribunale si affermava il principio secondo cui, essendo il Banco legato alla società assicuratrice PV da un “accordo di distribuzione” di polizze assicurative, ciascuno dei due dovesse rispondere dell’operato di M.G. , dipendente del Banco.
3.2. Il motivo resta assorbito dall’accoglimento del primo motivo di ricorso. Infatti, una volta ammesso che nel presente giudizio sia stata formulata una domanda di risarcimento del danno nei confronti di tutti i convenuti, spetterà al giudice di rinvio accertare in concreto per quanti di costoro siano dimostrati in concreto gli elementi della responsabilità aquiliana, ed a quale titolo (per fatto proprio ovvero per fatto altrui, ex art. 2049 c.c.).
4. Il quarto motivo di ricorso.
4.1. Col quarto motivo di ricorso la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da una violazione di legge, ai sensi all’art. 360, n. 3, c.p.c..
Si assume violato l’art. 51 c.p.c..
Espone la ricorrente, al riguardo, che il presidente della Corte d’appello di Trieste rigettò l’istanza di astensione formulata dal giudice relatore, e motivata col fatto che era cliente della PV e conosceva personalmente il convenuto M. . Tale decisione fu tuttavia secondo la ricorrente erronea, perché erano in realtà sussistenti i presupposti di cui all’art. 51, n. 1 o 2, c.p.c..
4.2. Il motivo è manifestamente inammissibile: Il provvedimento presidenziale di accoglimento o diniego dell’istanza di astensione non è di per sé impugnabile, né riverbera effetti sula validità del processo. La parte che ne contesti la fondatezza avrebbe dovuto perciò proporre, se del caso, istanza di ricusazione, che nella specie non fu mai proposta.
5. Il quinto motivo di ricorso.
5.1. Col quinto motivo di ricorso la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe incorsa in un vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c..
Espone, al riguardo, che la Corte d’appello avrebbe:
(a) malamente motivato la propria decisione di ritenere mai formulata la domanda di condanna per colpa aquiliana i convenuti;
(b) malamente motivato la propria decisione di negare la legittimazione (sostanziale) passiva della PV e del Banco;
(c) malamente motivato la propria decisione di ritenere insufficiente la prova che C.E. , al momento della stipula, fosse incapace di intendere e di volere;
(d) malamente motivato la propria decisione di escludere che la stipula dell’assicurazione arrecasse un grave pregiudizio al patrimonio di C.E. ;
(e) malamente motivato la propria decisione di escludere la malafede di M.G. e T.F. .
5.2. Le questioni sub (a), (b) e (d) restano assorbite dall’accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso.
Resta dunque da esaminare se siano fondate le censure con le quali la ricorrente lamenta che la Corte d’appello abbia insufficientemente motivato la propria decisione di ritenere non provata l’incapacità naturale di C.E. e la malafede dei convenuti T. e M. .
Esse lo sono.
5.3. Per quanto riguarda l’incapacità naturale di C.E. alla data dell’8.7.2002 (giorno di stipula della polizza assicurativa), la Corte d’appello l’ha esclusa sulla base di quattro argomentazioni, così riassumibili (pp. 19-21 della sentenza impugnata):
(a) C.E. aveva patito un ictus pochi giorni prima della stipula, ma al momento delle dimissioni gli era stata prescritta solo una terapia farmacologica;
(b) un mese dopo la stipula C.E. era caduto dalla bicicletta, e se poteva andare in bicicletta ciò significa che aveva “autonomia motoria”;
(c) la deposizione della testimone C.P.C. , che ha riferito dello stato di obnubilamento di C.E. al momento della stipula della polizza, era inattendibile perché “inficiata dai rilievi svolti in sede di gravame” dal Banco;
(d) il quadro delle altre prove raccolte era “assolutamente variegato”, in quanto accanto a deposizioni testimoniali favorevoli all’accoglimento della tesi attorea, comparivano deposizioni escludevano l’incapacità di intendere e volere di C.E. nel luglio del 2002.
5.4. Ciascuna di queste quattro affermazioni è logicamente viziata: sia in sé, sia in relazione alle altre.
5.4.1. La prima affermazione (“C.E. era stato dimesso dopo l’ictus senza altre prescrizioni che la terapia farmacologica”) è in sé illogica, e travisa i documenti raccolti nel corso dell’istruttoria.
È illogica perché anche ad una persona incapace di intendere e di volere possono essere prescritte cure unicamente farmacologiche; in ogni caso travisa i fatti di causa perché esamina in modo incompleto la fonte di prova su cui ha fondato la suddetta affermazione, e cioè la cartella clinica relativa al ricovero del 18.6.2002. Nella “anamnesi” della suddetta cartella si legge infatti non solo che il paziente arrivo in ospedale in stato di “confusione mentale”, ma anche che “i parenti riferiscono che il paziente non è una persona attendibile”, e che “lo stato di confusione mentale è più accentuato”. La Corte d’appello dunque ha inammissibilmente sezionato questa prova documentale, esaminandone una parte a trascurando l’altra.
5.4.2. La seconda affermazione (“un mese dopo la stipula C.E. era caduto dalla bicicletta, e se poteva andare in bicicletta ciò significa che aveva autonomia motoria”) è ancora più illogica della prima. L'”autonomia motoria” non implica affatto la capacità di intendere e di volere: anche un decatleta potrebbe non essere compos sui, così come un tetraplegico ben potrebbe essere mentalmente lucidissimo.
5.4.3. La terza e la quarta affermazione della Corte d’appello (ovvero il rilievo d’un contrasto tra le varie prove raccolte) possono essere esaminate congiuntamente, perché infirmate dallo stesso vizio.
La Corte d’appello infatti, rilevata la contrarietà tra alcune delle prove dedotte dall’attrice, e alcune delle prove dedotte dai convenuti, ha concluso che le prime non dimostrassero l’incapacità naturale di C.E. al momento della stipula del contratto.
Così facendo, tuttavia, la Corte d’appello ha violato il tradizionale e risalente principio secondo cui il giudice di merito, dinanzi a prove contrastanti, ha l’onere di indicare per quali ragioni ne ritenga attendibili alcune, e non attendibili altre.
Non può, per contro, il giudice di merito ritenere inattendibile una prova sol perché contrastata da altre.
Così, dinanzi a due deposizioni testimoniali antitetiche, la circostanza che il medesimo fatto sia affermato dal testimone “Primo” e negato dal testimone “Secondo” non sarebbe certo bastevole a ritenere quel fatto indimostrato.
Sarà, per contro, onere e dovere del giudice esaminare analiticamente le due deposizioni, per stabilire a quale dare credito, e perché.
Nel caso di specie, per contro, la Corte d’appello dopo avere constatato che le deposizioni d’una testimone erano contrastate da altre emergenze processuali, e dopo avere rilevato che il quadro probatorio era “variegato”, ha concluso nel dichiarare non provato il fatto costitutivo della pretesa: il che costituisce un caso di scuola di motivazione illogica per aconsequenzialità, posto che dal contenuto contrastato d’una fonte di prova non può desumersi né la sua verità, né la sua falsità.
L’errore logico della motivazione adottata dalla Corte d’appello, già di per sé idoneo a provocare la cassazione della sentenza impugnata, nel caso di specie è aggravato dal fatto che il giudice di merito da un Iato ha ritenuto “variegato” il quadro delle prove raccolte, ma dall’altro non si è peritato di assumerne altre, nonostante l’attrice avesse indicato una lunga serie di testimoni, che il giudice di primo grado ritenne di ridurre a cinque soltanto. Ed è noto come il giudice non possa, senza contraddirsi, da un Iato ritenere la prova insufficiente, e dall’altro non ammettere quelle che gli sono state chieste.
5.5. Non meno insufficiente è la motivazione con la quale la Corte d’appello ha ritenuto indimostrata l’esistenza d’un stato soggettivo di malafede in capo a T.F. e M.G. . Tale motivazione si fonda infatti su due argomenti:
(a) se i convenuti avessero davvero inteso profittare di C.E. , avrebbero potuto farlo in più agevoli e sofisticate forme, ad esempio inducendolo a sottoscrivere una rinuncia al diritto di revocare la designazione del beneficiario;
(b) negli “ambienti” (sic) della banca “correva voce” che tra i due fratelli Co.Au. ed E. non sussistessero buoni rapporti.
L’argomento sub (b) non è né una presunzione (ex art. 2727 c.c.), né una illazione, né una deduzione. Esso è una circostanza del tutto ambigua ai fini del decidere. Essa né consente di affermare, né permette di escludere, la malafede di cui si discorre.
L’argomento sub (a) è invece un perfetto esempio di paralogismo, o falso sillogismo.
La circostanza che un fatto illecito possa essere commesso in modi più semplici ed efficaci di quelli prospettati dall’attore non costituisce un fatto noto dal quale, con inferenza obbligata, possa risalirsi al fatto ignorato che quell’illecito non sia stato commesso.
5.6. Oltre che del tutto illogiche se riguardate in sé, le motivazioni della Corte d’appello riassunte nei paragrafi che precedono sono altresì illogiche se riguardate nel loro insieme.
Sotto questo profilo, la motivazione della Corte d’appello è infatti infirmata dal vizio logico della segmentazione, o valutazione atomistica degli indizi.
È noto infatti che il giudice di merito deve valutare complessivamente tutti gli indizi di cui dispone, per accertare se siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva (in tal senso, ex multis, Sez. 5, Sentenza n. 9108 del 06/06/2012, Rv. 622995; Sez. 3, Sentenza n. 3703 del 09/03/2012, Rv. 621641; Sez. 3, Sentenza n. 26022 del 05/12/2011, Rv. 620317; Sez. 1, Sentenza n. 19894 del 13/10/2005, Rv. 583806; Sez. 2, Sentenza n. 11372 del 30/05/2005, Rv. 580176; Sez. 1, Sentenza n. 3390 del 18/02/2005, Rv. 579630; Sez. 2, Sentenza n. 17858 del 24/11/2003, Rv. 568398; Sez. 2, Sentenza n. 2007 del 05/09/1961, Rv. 882740; sino alla sentenza capostipite rappresentata da Sez. 3, Sentenza n. 2971 del 13/10/1962, Rv. 254395).
Nel caso di specie, invece, la Corte d’appello ha esaminato una ad una (parte) delle prove raccolte, per ritenerle individualmente non significative, e quindi trascurando di esaminare quale valore aggiunto potesse ricavarsi dalla loro valutazione complessiva.
6. La sentenza impugnata deve dunque essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Trieste, la quale nel riesaminare la questione:
(a) riterrà formulata una domanda:
(a’) di annullamento del contratto di assicurazione nei confronti di PV;
(a’’) di annullamento del negozio di designazione del beneficiario nei confronti di T.F. ;
(a’’’) di restituzione del premio nei confronti di PV e di T.F. ;
(a’’’’) di risarcimento del danno nei confronti di M.G. e del Banco;
(b) ai fini dell’annullamento del contratto di assicurazione, accerterà la sussistenza della malafede della PV, ai sensi dell’art. 428 c.c., tenendo conto dei principi di cui agli artt. 1228 e 2049 c.c., e sanando le mende motivazionali in cui è incorsa la sentenza impugnata;
(c) ai fini dell’annullamento del negozio di designazione ex art. 1920 c.c., applicherà il principio secondo cui la designazione in favore d’un terzo del tutto estraneo al contraente deve presumersi una donazione indiretta, se non vi siano prove in senso contrario, con conseguente irrilevanza del requisito del grave pregiudizio di cui all’art. 428, comma 1, c.c.;
(d) ai fini dell’accertamento dell’incapacità naturale di C.E. , così come della responsabilità aquiliana di M.G. e del Banco, sanerà le mende motivazionali della sentenza impugnata:
(d’) valutando nel suo complesso la cartella cllnica di dimissione dopo Victus del 18.6.2002;
(d’’) evitando di giustificare la ritenuta inattendibilità d’una deposizione col solo richiamo all’esistenza di deposizioni contrastanti;
(d’’’) valutando gli elementi indiziari nel loro complesso, e non atomisticamente.
7. Il ricorso incidentale condizionato del Banco.
7.1. Con l’unico motivo del proprio ricorso incidentale condizionato il Banco sostiene che la sentenza impugnata sarebbe viziata da una nullità processuale, ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c..
Espone, al riguardo, che la sentenza d’appello, avendo rilevato il difetto di legittimazione passiva del banco, avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità della domanda, e non già deciderla nel merito.
7.2. Il motivo sarebbe inammissibile, fondato come sull’evidente confusione tra il “difetto di legittimazione” in senso tecnico, che ricorre quando dalla stessa prospettazione attorea risulta l’estraneità del convenuto ai fatti di causa; e l’assenza di titolarità dal lato passivo dell’obbligazione dedotta in giudizio, (ovvero, nel nostro caso, la mancanza di responsabilità del Banco), che solo impropriamente viene nella prassi definito “difetto di legittimazione passiva”.
Si è detto “sarebbe”, al condizionale, in quanto in ogni caso il ricorso incidentale resta assorbito dall’accoglimento del primo motivo di ricorso.
8. Le spese.
Le spese del giudizio di legittimità e dei gradi precedenti di merito saranno liquidate dal giudice del rinvio, ai sensi dell’art. 385, comma 3, c.p.c..
P.Q.M.
la Corte di cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:
-) accoglie il primo, il secondo ed il quinto motivo del ricorso principale;
-) dichiara assorbito il ricorso incidentale;
-) cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Trieste in diversa composizione;
-) rimette al giudice del rinvio la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità e di quelle dei gradi di merito.
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