Suprema Corte di Cassazione
sezione IV
sentenza 8 aprile 2015, n. 14145
Ritenuto in fatto
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna confermava la sentenza di primo grado, resa a seguito di giudizio abbreviato, che aveva affermato la responsabilità di G.M. per i reati di omicidio colposo aggravato dalla violazione della normativa sulla circolazione stradale in danno di F.G. , e disastro ferroviario ex art. 450 c.p. (fatti del (omissis)).
Al G. è stato addebitato di avere colposamente impegnato l’area del passaggio a livello del Km 103 della linea ferroviaria (omissis) con il proprio autoarticolato senza assicurarsi di riuscire a transitarvi prima che le sbarre si abbassassero – possibilità incerta fin dal suo ingresso nell’area in quanto era preceduto da una fila di veicoli – e nel non aver tentato di liberarla e di avvisare i conducenti del treno che stava sopraggiungendo, azionando i dispositivi di chiusura urgente ubicati alle due estremità del passaggio a livello, così innescando il meccanismo causale che aveva determinato la morte di F.G. , che, fermatosi con il proprio mezzo a detto passaggio a livello ed entrato a piedi nella relativa area con l’intento di aiutarlo, veniva travolto ed ucciso a seguito dell’urto del treno Intercity (omissis) contro il semirimorchio dell’autoarticolato dietro al quale si trovava. Al G. è stato altresì addebitato il delitto di pericolo di disastro ferroviario, stante la presenza di un altro treno passeggeri in prossimità del luogo dell’impatto ed il rischio che l’elevata velocità dell’Intercity (…) provocasse il deragliamento ed il probabile investimento dell’altro convoglio con inevitabili gravi danni alle persone ed alle cose.
La sentenza impugnata ha fondato la responsabilità dell’imputato nella determinazione del sinistro, coerentemente alle conclusioni del giudice di primo grado, ritenendo la sussistenza degli addebiti contestati per avere imprudentemente occupato l’area del passaggio a livello senza la certezza di poterla sgomberare nel più breve tempo possibile e nell’inadempimento agli obblighi imposti dall’art. 147, comma 4, del codice della strada, ossia quello di cercare di portare fuori dai binari il veicolo ed in caso di impossibilità di ricorrere a qualunque mezzo, anche all’eventuale sfondamento delle sbarre, dirigendovi contro il veicolo, per evitare l’insorgenza del pericolo per le persone e di segnalare in tempo utile ai macchinisti dei treni la presenza del veicolo sui binari.
Avverso la predetta decisione propone ricorso per cassazione l’imputato articolando i seguenti motivi.
Con il primo reitera l’eccezione di nullità del giudizio di secondo grado, svoltosi in contumacia dell’imputato, sul rilievo che la copia del decreto di citazione era stata notificata esclusivamente al difensore, presso il quale il G. risultava domiciliato, senza alcun riferimento alla doppia qualità rivestita dal difensore di fiducia.
Con i motivi 3, 4 e 5, strettamente connessi, si duole della violazione di legge e della manifesta illogicità della motivazione con riferimento al giudizio di responsabilità per il reato di omicidio colposo. Si assume che la Corte d’appello aveva fondato la responsabilità dell’imputato esclusivamente sulla violazione dell’art. 147, comma 4, del codice della strada (che prevede l’obbligo di sgombrare sollecitamente l’area del passaggio a livello) e sulla incerta applicazione ed in ogni caso errata interpretazione dell’art. 147, comma 3, lettera a) dello stesso codice, laddove era stato ritenuto, pur in assenza di prova, che il G. avesse impegnato l’area del passaggio a livello mentre era attivo il segnale rosso per l’arrivo dell’intercity (…) dopo il transito del treno (…), passato poco prima. Si lamenta la contraddittorietà della motivazione anche nella parte in cui aveva affermato l’ingresso del camion nell’area con le sbarre già in movimento senza tener conto che le sbarre si muovono solo dopo l’accensione del segnale luminoso e che al G. non è stato contestato tale profilo di colpa previsto dalla lettera c) del citato art. 147 del codice della strada. Si lamenta l’illogicità della sentenza anche nella parte in cui afferma che il G. avrebbe avuto il tempo di attraversare l’area del passaggio a livello se non avesse avuto la strada avanti a sé ostruita da una lunga fila di autovetture che lo precedevano, facendo con ciò riferimento a sei mezzi, contrariamente a quanto emergeva dalle dichiarazioni testimoniali che avevano parlato di tre veicoli. Si sostiene, inoltre, che, al di là dei giudizi in ordine alla lunghezza della fila ed al numero dei veicoli che la componevano, non era emersa dall’istruttoria dibattimentale la circostanza che avrebbe potuto suggerire all’imputato di astenersi prudentemente dall’avviare la manovra, il fatto cioè che la fila fosse ferma al passaggio a livello.
Si sostiene che nessuna norma, anche di sola comune prudenza, impone di attraversare il passaggio a livello solo allorquando tra sé ed il veicolo che precede vi sia una distanza tale da poter arrestare il mezzo in condizione di sicurezza al di là del passaggio a livello e che la disciplina dettata dall’art. 147, comma 4, del codice della strada deve ritenersi relativa a chi si fermi nell’area di un passaggio a livello con sbarre alzate cioè aperti al transito veicolare non a quelli che si rinchiudono dopo al massimo trenta secondi come nella fattispecie.
Si sostiene, infine, la carenza di motivazione nella parte in cui addebita al G. il mancato abbattimento delle sbarre del passaggio a livello, giacché, a prescindere dalla insussistenza di ogni elemento in base al quale affermare che le sbarre avrebbero potuto essere abbattute agevolmente, il G. aveva posto in essere la condotta alternativamente prevista dall’art. 147, comma 4, del codice della strada, azionando il dispositivo di CU con una manovra che poteva ritenersi riuscita posto che un treno proveniente da (…) in direzione (…) giunse sul posto e si fermò.
Si censura la motivazione anche nella parte in cui la Corte d’Appello sottolinea che in ogni caso anche se il segnale di chiusura urgente fosse stato azionato dal G. tale azione non era stata tempestiva, come emerge anche dalle dichiarazioni testimoniali in atti. Sul punto si sostiene che gli accertamenti tecnici eseguiti consentono di escludere qualsiasi rilevanza causale all’ipotizzato ritardo. La scarsità del tempo intercorsa tra il passaggio dei due treni (un minuto e 15 secondi in cui le sbarre rimasero aperte tra il passaggio dei due treni), come emerge dalla lettura della zona marker in data 27.9.2006 evidenzierebbe, ad avviso del difensore, l’inutilità della leva CU in relazione alla fattispecie, posto che l’autista del camion non avrebbe avuto neanche il tempo di azionarla, prima che il treno raggiungesse il segnale collegato. La suddetta situazione dimostrerebbe l’assenza di sicurezza del passaggio a livello.
Con il sesto motivo lamenta la violazione dell’art. 41, comma 2, c.p., sostenendo che i giudici di merito, trascurando le ragioni dell’intervento del F. , avevano omesso di conferire la rilevanza causale alla condotta dello stesso,che per la sua eccezionalità era valsa ad interrompere la serie causale che si assume innescata dal G. . Si richiama il principio secondo il quale non possono essere imputate ad un individuo le conseguenze di un gesto assunto da un terzo in piena coscienza e volontà e sul quale non si può influire.
Con il settimo motivo si richiamano le medesime argomentazioni con riferimento al delitto di pericolo di disastro ferroviario.
Con l’ottavo motivo si duole per la manifesta illogicità della motivazione con riferimento al diniego dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 6, c.p., che aveva tralasciato di considerare la circostanza che non era stato possibile produrre le quietanze attestanti l’entità del risarcimento, al quale aveva provveduto la compagnia di assicurazione.
Con il nono motivo lamenta la violazione dell’art. 222 del codice della strada, sul rilievo della insussistenza delle contestate violazioni del codice della strada.
Con il decimo motivo eccepisce l’intervenuta prescrizione del reato di cui all’art. 450 c.p. e di quello di omicidio colposo nella ipotesi in cui fosse ritenuta sussistente la sola colpa generica.
Considerato in diritto
In via preliminare va esaminata l’eccezione di carattere processuale con la quale è stata dedotta la nullità della vocatio in iudicium dell’imputato nel giudizio di appello, tempestivamente dedotta nell’udienza di trattazione dell’appello.
La Corte di merito, nel respingere l’eccezione con ordinanza dibattimentale in data 26 novembre 2013, ha rilevato che nell’unico atto notificato al difensore – presso il quale il G. aveva ritualmente eletto domicilio – si legge chiaramente la duplice natura di avviso al difensore stesso e di notifica all’appellante presso il difensore domiciliatario.
Il motivo è infondato.
L’ordinanza, impugnata contestualmente con la sentenza ex art. 586 c.p.p., è in linea con la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale non è nulla, ma meramente irrituale, la notificazione avvenuta mediante consegna al difensore di fiducia domiciliatario di un’unica copia dell’atto da notificare, con l’espressa indicazione in esso dei due destinatari -imputato e difensore – ed accompagnata dall’ulteriore annotazione, da parte dell’ufficiale giudiziario, secondo cui il difensore “riceve l’atto anche per l’imputato” (v. Sezione VI, 30 ottobre 2011, n. 43532, Sotgia, rv. 253822).
Le modalità con cui è stata effettuata la citazione in giudizio del G. (notificazione al difensore di un solo decreto di citazione) è stata infatti idonea a produrre lo scopo dell’atto, cioè la sua effettiva conoscenza (decreto di citazione) e – tenuto conto del rapporto fiduciario esistente tra l’imputato e il difensore intervenuto nel giudizio contumaciale di appello – il pieno esercizio del diritto di difesa del prevenuto.
Ciò premesso, i motivi di impugnazione afferenti l’affermata responsabilità per il delitto di omicidio colposo aggravato dalla violazione della normativa sulla circolazione stradale consentono una trattazione unitaria vertendo, a ben vedere, tutti sulla ritenuta erroneità, sotto il duplice profilo della violazione di legge e della illogicità, dell’affermato giudizio di responsabilità in entrambi i gradi di giudizio.
I motivi si palesano infondati risolvendosi in una censura di merito afferente la valutazione dei mezzi di prova che sfugge al sindacato di legittimità, in quanto la motivazione in proposito fornita dal giudice di merito appare logica e congruamente articolata.
La sentenza non merita le censure proposte con il ricorso, essendo stata sviluppata a conforto del giudizio di responsabilità [confermativa già di quella di primo grado] una motivazione esaustiva e giuridicamente corretta.
Va ricordato che, in tema di ricorso per cassazione, allorquando si prospetti il difetto di motivazione, l’articolo 606, comma 1, lettera e), c.p.p. non consente alla Corte di legittimità una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di cassazione il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati probatori (Sezione VI, 6 maggio 2009, Esposito ed altro).
A questo, anzi, dovendosi aggiungere che, in tema di ricorso per cassazione, quando ci si trova dinanzi ad una “doppia conforme” e cioè ad una doppia pronuncia (in primo e in secondo grado) di eguale segno (vuoi di condanna, vuoi di assoluzione), l’eventuale vizio di travisamento può essere rilevato in sede di legittimità, ex articolo 606, comma 1, lettera e), c.p.p., solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l’argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sezione IV, 10 febbraio 2009, Ziello ed altri). Ipotesi qui non ricorrente.
Nessuno dei profili di colpa contestati all’imputato è stato argomentato in modo apodittico e tale da meritare una rinnovata valutazione.
Va chiarito, innanzitutto, che la sentenza, contrariamente a quanto sostenuto dal difensore, ha fondato la colpevolezza del G. non soltanto sulla violazione dell’art. 147, comma 4, del codice della strada (per non avere sgombrato sollecitamente il passaggio a livello dopo un accesso incauto, eseguito in presenza di una fila di veicoli che lo precedeva e perciò avvenuto senza la certezza di potere liberare l’area nel più breve tempo possibile), ma anche sulla violazione dello stesso articolo, comma 3, lettera a), che impone all’utente della strada di non attraversare il passaggio a livello quando siano chiuse o stiano per chiudersi le barriere.
La sentenza fornisce una esatta lettura del combinato disposto degli articoli sopra citati, laddove nell’individuare i profili di colpa dell’imputato, causalmente incidenti sull’evento, evidenzia innanzitutto l’imprudente attraversamento senza la certezza che il flusso dei veicoli che lo precedevano gli avrebbe consentito di liberare l’area (v. art. 147, comma 3, lettera a) e successivamente gli inadempimenti agli obblighi imposti dall’art. 147, comma 4, dello stesso codice, ossia quello di cercare di portare fuori dei binari il veicolo e, in caso di materiale impossibilità, di ricorrere a qualunque mezzo per l’evitare l’insorgenza di un pericolo per le persone e di segnalare in tempo utile ai macchinisti dei treni la presenza del veicolo quale ostacolo sui binari).
In questa prospettiva risulta evidente che la prescrizione normativa, al fine di evitare l’insorgenza del pericolo per le persone, legittima, come affermato dai giudici di merito, anche l’eventuale sfondamento delle sbarre dirigendovi contro il veicolo.
Ciò che è ovvio, atteso che la prescrizione di cui al citato art. 147, comma 4, merita di essere applicata con elasticità, avendo riguardo alle diverse situazioni che si verificano in concreto.
Quanto alla pretesa interruzione del nesso causale per la condotta eccezionale – secondo il ricorrente – posta in essere dal F. , vale l’assorbente e argomentato rilievo, che non presenta qui vizi di illogicità meritevoli di censura, che proprio la violazione dell’art. 147, comma 4 del codice della strada – che imponeva all’imputato di agire al fine di evitare il pericolo che il treno sopraggiungesse a binario ingombro – si pone in rapporto di stretta causalità con l’evento.
La Corte di merito ha ritenuto che se il G. si fosse attivato efficacemente, usando l’ordinaria diligenza ed agendo sul dispositivo chiusura urgente o, in estrema urgenza, avesse sfondato la barriera con il proprio autoarticolato, avrebbe evitato che F. intervenisse per aiutarlo e che poi venisse travolto dal treno in arrivo.
Trattasi di argomento che non contrasta con il requisito della esigibilità della osservanza della regolare cautelare, che va valutata alla stregua del criterio dell’agente c.d. modello, tenendo conto, come hanno fatto i giudici di merito nel caso in esame, di tutte le circostanze del caso concreto.
Né è validamente sostenibile la non esigibilità di una diversa condotta in quanto la situazione di pericolo da evitare era del tutto imprevedibile.
In questo senso è stata evidenziata nel ricorso la circostanza dell’asserita impossibilità dell’imputato di impedire che il F. di propria iniziativa entrasse nell’area per cercare di aiutarlo.
Tale argomentazione non vale ad escludere ad escludere la colpa dell’imputato.
Quanto alle deduzioni svolte sul punto dalla difesa dell’imputato, vi è innanzitutto da rilevare che la ricostruzione della vicenda non può essere qui censurata nel merito, così come la motivazione dei profili di colpa pare argomentata in modo ampiamente satisfattivo oltre che giuridicamente corretto.
Va a tal ultimo riguardo pertinentemente osservato, che, secondo principio pacifico (cui il giudicante si è sostanzialmente attenuto), l’utente della strada, nel caso di infortunio subito da un terzo anche per colpa di questi, potrebbe andare esente da responsabilità solo se provi che la sua condotta fu immune da qualsiasi addebito, sia sotto il profilo della colpa specifica, che della colpa generica, sì da presentarsi in tal caso la condotta medesima quale semplice occasione dell’evento (cfr. Sezione IV, 15 luglio 2010, Filippi, rv. 248355).
Nella specie, se ne deve dedurre non erronea la determinazione del giudicante di avere ravvisato la colpa nell’eziologia dell’incidente a carico del conducente dell’autoarticolato argomentando sia sul profilo dell’attraversamento del passaggio a livello senza la certezza di poter superare l’area in questione, sia sull’inadempimento agli obblighi sul medesimo incombenti al fine di evitare il pericolo che il treno sopraggiungesse a binario ingombro e sia, infine, nel non avere impedito che il F. entrasse di propria iniziativa nell’area per cercare di aiutarlo.
Tale principio è qui calzante a fronte dell’argomento difensivo che vorrebbe radicare ogni responsabilità dell’incidente nella condotta imprudente della vittima, che aveva assunto l’iniziativa di scendere dal proprio camion e di entrare a piedi nell’area del passaggio a livello.
Va a tal ultimo riguardo pertinentemente osservato, che, secondo principio pacifico (cui il giudicante si è sostanzialmente attenuto), poiché le norme sulla circolazione stradale impongono severi doveri di prudenza e diligenza proprio per fare fronte a situazioni di pericolo, anche quando siano determinate da altrui comportamenti irresponsabili, la fiducia di un conducente nel fatto che altri si attengano alle prescrizioni del legislatore, se mal riposta, costituisce di per sé condotta negligente. Ciò vale in particolare, oltre che con riferimento alle disposizioni del codice della strada di cui all’art. 140 (gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione stradale ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale) e art. 141 (obbligo di adeguare la velocità alle concrete condizioni della circolazione e obbligo di conservare sempre il controllo del veicolo), anche proprio in relazione all’art. 147 dello stesso codice, secondo il quale gli utenti della strada, approssimandosi ad un passaggio a livello, devono usare la massima prudenza al fine di evitare gli incidenti.
Le disposizioni richiamate dimostrano che la misura della diligenza che si pretende nel campo della circolazione dei veicoli è massima, richiedendosi a ciascun utente, al fine di controbilanciare l’intrinseca pericolosità della specifica attività considerata, una condotta di guida di assoluta prudenza della quale fa parte anche l’obbligo di preoccuparsi delle possibili irregolarità di comportamento di terze persone. Da ciò conseguendo che il principio dell’affidamento, nello specifico campo della circolazione stradale, trova un opportuno temperamento nell’opposto principio secondo cui l’utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente di altri utenti purché rientri nel limite della prevedibilità (v. la citata sentenza Filippi).
In questa prospettiva può affermarsi che l’utente della strada è responsabile della sicurezza della circolazione ed assume, pertanto, posizione di garanzia anche nei confronti di terze persone che vengono in contatto con lui, ogni qualvolta la sua condotta determini situazioni di pericolo eccedenti il normale rischio collegato alla circolazione stradale.
Ne consegue che l’utente della strada è chiamato a rispondere per colpa della mancata adozione delle misure necessarie a prevenire il verificarsi di eventi lesivi della incolumità anche di queste persone.
È utilmente richiamabile, infatti, il principio secondo cui, in tema di reato colposo, per attribuire ad una condotta omissiva una efficacia causale è necessario accertare che l’agente abbia in capo a sé la c.d. “posizione di garanzia”: cioè che, in ragione della sua prossimità con il bene da tutelare, sia titolare di poteri ed obblighi che gli consentano e gli impongano di attivarsi onde evitare la lesione o messa in pericolo del bene giuridico la cui integrità egli deve garantire, giusta il disposto dell’articolo 40, comma 2, c.p., secondo cui “non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”. La posizione di garanzia, nel rispetto del principio di legalità, può avere una fonte normativa non necessariamente di diritto pubblico, ma anche privatistica [negoziale], anche non scritta, e può trarre anche origine da una situazione di fatto, da un atto di volontaria determinazione, da una precedente condotta illegittima che costituisca il dovere di intervento e il corrispondente potere, giuridico, o di fatto, che consenta al soggetto garante, attivandosi, di impedire l’evento. La posizione di garanzia, ovviamente, richiede l’esistenza in capo al garante di poteri impeditivi dell’evento, i quali, peraltro, possono essere anche diversi e di minore efficacia rispetto quelli direttamente e specificamente volti ad impedire il verificarsi dell’evento: nel senso che è necessario e sufficiente che il garante abbia il potere, con la propria condotta, di indirizzare il decorso degli eventi indirizzandoli verso uno sviluppo atto ad impedire la lesione del bene giuridico da lui preso in carico, esercitando, quindi, i poteri da lui esigibili anche laddove questi non siano da soli impeditivi dell’evento (Sezione IV, 10 giugno 2010, Quaglierini ed altri). Principio qui calzante ove si consideri il fondamento della posizione di garanzia, qui conseguente alla situazione di rischio illecitamente determinata, e al potere/dovere di intervento per rimuovere o quantomeno minimizzare il rischio in danno di altri utenti della strada.
Anche le deduzioni difensive sulla cattiva gestione ferroviaria che non garantiva la sicurezza del passaggio a livello hanno trovato risposta convincente nella sentenza impugnata.
Nella specie, secondo quanto ricostruito dal giudice di merito, il tempo intercorso tra il momento in cui le sbarre si aprirono dopo il passaggio del treno (…) per consentire il traffico veicolare e quello in cui si rinchiusero in attesa dell’Intercity (…) sarebbe stato più che sufficiente per l’attraversamento dell’autoarticolato se questi avesse avuto davanti a sé la strada libera dai veicoli che gli impedirono di procedere con la massima sollecitudine, come avrebbe dovuto. Per il completo transito dell’autoarticolato sarebbero, infatti, sufficienti, secondo la comune esperienza, solo pochissimi secondi, tempo che poteva dilatarsi nel caso di presenza di veicoli che lo precedevano e che proprio per il rischio che ciò comportava avrebbe dovuto far desistere il conducente dall’attraversamento.
Tali considerazioni, in sé non illogiche, sono esenti da censure e non hanno trovato smentita negli argomenti difensivi fondati sulla documentazione relativa alla lettura della “zona marker 60” del (omissis), alla luce della quale il ricorrente ha contrapposto ai profili di colpa a lui addebitati l’azionamento da parte sua della leva di allarme di chiusura urgente.
Vale in proposito il convincente rilievo che anche nell’ipotesi prospettata dalla difesa, tale condotta, anche se riconducibile al G. , non fu tempestiva in quanto avvenuta dopo che il treno (…) aveva oltrepassato al verde il segnale di partenza che protegge il passaggio a livello in questione.
Passando al settimo motivo di ricorso, in via preliminare deve darsi atto che in data 20.3.2014 e, quindi, successivamente alla sentenza impugnata, pronunciata il 26 novembre 2013, è intervenuta la prescrizione del reato di cui all’art. 450 c.p., essendo decorso il termine stabilito dall’art. 157 c.p. e non essendo intervenute cause di sospensione della stessa.
In presenza della causa estintiva della prescrizione, l’obbligo di declaratoria di una più favorevole causa di proscioglimento ex art. 129, comma 2, c.p.p. da parte della Corte di cassazione, postula in concreto che gli elementi idonei ad escludere l’esistenza del fatto, la rilevanza penale di esso e la non commissione del medesimo da parte dell’imputato emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, sicché la valutazione che deve essere compiuta appartiene più al concetto di constatazione che a quello di apprezzamento. Situazione non ricorrente nel caso in esame in cui la motivazione del giudice di merito da contezza delle ragioni poste a fondamento dell’effettuato giudizio di responsabilità dell’imputato, così che dagli atti non emerge, con la necessaria evidenza, una causa assolutoria nel merito.
L’intervenuta estinzione per prescrizione del reato di cui al capo b) impone la rideterminazione della pena, consentita in questa sede, risultando con evidenza dalla sentenza di primo grado che per il predetto reato, contestato in concorso formale con quello di omicidio colposo di cui al capo a), era stata irrogata la pena di mesi sei di reclusione. Resta ferma, pertanto, la condanna a mesi otto di reclusione per il reato di omicidio colposo.
Anche l’ottavo motivo si palesa infondato, persistendo tuttora assoluta incertezza sulle condizioni e sull’ammontare del risarcimento del danno.
Per quanto sopra esposto sulla sussistenza del reato di omicidio colposo, si palesa manifestamente infondato il motivo afferente l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata – limitatamente al reato di cui al capo B) (artt. 450 e 430 c.p.) – per essere il reato indicato estinto per prescrizione.
Rigetta il ricorso limitatamente al reato di cui all’art. 589 c.p. (capo A). Ridetermina la pena per quest’ultimo reato in mesi otto di reclusione.
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