cassazione 8

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 23 marzo 2015, n. 12011

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SQUASSONI Claudia – Presidente

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere

Dott. GAZZARA Santi – Consigliere

Dott. ACETO Aldo – Consigliere

Dott. GENTILI Andrea – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 4023/2011 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 21/11/2013;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/01/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DE AUGUSTINIS Umberto che ha concluso per l’inammissibilita’.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza 20.1.2015 la Corte d’Appello di Firenze – per quanto interessa in questa sede – ha confermato la colpevolezza di (OMISSIS) in ordine al reato di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei propri dipendenti nel periodo aprile-ottobre 2007 osservando, sempre per quanto interessa ancora, che la causa di non punibilita’ opera in termini obiettivi e che pertanto non rilevava la circostanza della inesigibilita’ dell’adempimento tardivo per fatti sopravvenuti (come il fallimento della societa’). Ha ritenuto inoltre che l’imputato, sebbene fallito, era nella condizione di effettuare tardivamente i pagamenti mediante il Curatore.

2. Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato sulla base di due censure.

2.1 Con un primo motivo, denunzia la violazione del Decreto Legge n. 463 del 1983, articolo 2, comma 1 bis conv. in Legge n. 638 del 1983 e successive modifiche, nonche’ la carenza di motivazione rimproverando alla Corte di Appello di avere trascurato l’esame della specifica doglianza concernente l’omessa notificazione all’imputato della contestazione (in quanto fatta al Curatore). In caso di implicito rigetto della censura, il giudice di appello avrebbe comunque violato la norma perche’, essendo la responsabilita’ penale personale, la notificazione della contestazione deve avvenire al domicilio dell’imputato, non essendo idonea quella fatta al Curatore o presso la sede dell’impresa quando questa e’ fallita.

2.2 Con altra censura denunzia ancora violazione di legge e vizio di motivazione rimproverando ai giudici di avere ritenuto che egli avrebbe potuto comunque provvedere al versamento estintivo inducendo a cio’ il Curatore: osserva invece che, essendo intervenuto il fallimento egli non poteva eseguito il versamento estintivo avendo perso ogni legittimazione per effetto di esso; in ogni caso se fosse corretta l’interpretazione del Tribunale la sentenza incorre in un ulteriore vizio di motivazione perche’ avrebbe dovuto dare atto che l’imputato fosse stato edotto dal Curatore della sopraggiunta notificazione della contestazione ma di cio’ non e’ traccia agli atti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il primo motivo e’ fondato.

Il Decreto Legge 12 settembre 1983, n. 463, articolo 2, comma 1 bis, convertito nella Legge 11 novembre 1983, n. 638, dispone che il datore di lavoro non e’ punibile se provvede al versamento entro tre mesi decorrenti o dalla contestazione ovvero dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione. Il successivo comma 1 ter dispone poi che la denuncia di reato e’ presentata o trasmessa dopo il versamento di cui al comma 1 bis ovvero decorso inutilmente il termine ivi previsto, mentre il comma 1 quater stabilisce che durante il suddetto termine di cui al comma 1 bis il corso della prescrizione rimane sospeso.

E’ stato precisato dalla giurisprudenza di legittimita’ che in riferimento al reato di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali, ai fini del computo del termine di mesi tre dall’accertamento per provvedere al pagamento del debito contributivo integrante la causa di non punibilita’ di cui all’articolo 2, comma 1 bis, e’ sufficiente l’effettiva sicura conoscenza da parte dei contravventore dell’accertamento previdenziale svolto nei suoi confronti e non sono necessarie particolari formalita’ per la notifica dello stesso (in tal senso,sez. 3, Sentenza n. 8963 del 2011, Santangelo; Sez. 3, n. 9513 del 10/3/2005, Jochner, Rv. 230985 cfr. altresi’ Sez. 3, Sentenza n. 26054 del 14/02/2007 Ud. dep. 06/07/2007 Rv. 237202)..

Nel caso di specie dalla sentenza impugnata risulta che tra le censure formulate in appello era stata prospettata anche quella sulla mancata contestazione, pacificamente avvenuta nel 2009 quando la societa’ era stata gia’ dichiarata fallita.

Ebbene, la Corte di Firenze non ha proprio preso in esame la questione, soffermandosi sulla possibilita’ per l’imputato di provvedere ugualmente al versamento e sulla irrilevanza della dichiarazione di fallimento.

La questione tralasciata e’ decisiva e dunque avrebbe meritato il necessario approfondimento perche’, come si e’ detto, anche se non si richiedono particolari formalita’ per la notifica dell’accertamento previdenziale, occorre comunque la prova dell’effettiva sicura conoscenza da parte dei contravventore, ai fini della decorrenza del termine trimestrale concesso per usufruire, mediante pagamento, della causa di non punibilita’. Inoltre, la notifica dell’avviso di accertamento a mani del curatore fallimentare non puo’ ritenersi validamente effettuata da parte dell’Istituto previdenziale ai fini della decorrenza del termine di tre mesi concesso al datore di lavoro per provvedere alla regolarizzazione del pagamento del debito contributivo, cosi’ da integrare la causa di non punibilita’ di cui al Decreto Legge n. 463 del 1983, articolo 2, comma 1 bis, (conv. in Legge n. 638 del 1983: cfr. Sez. 3, Sentenza n. 42541 del 15/07/2014 Ud. dep. 13/10/2014 Rv. 260102).

Si rende pertanto necessario l’annullamento per nuovo esame alla stregua degli affermati principi dandosi puntuale risposta anche al rilievo – trascurato in appello – circa la l’omessa notifica della contestazione all’interessato, restando logicamente assorbito l’esame del secondo motivo.

Il giudice di rinvio terra’ inoltre presente che il termine di tre mesi, entro cui il datore di lavoro puo’ provvedere all’omesso versamento delle ritenute sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, beneficiando della causa di non punibilita’ prevista dal Decreto Legge 12 settembre 1983, n. 463, articolo 2, comma 1 bis, (conv. con modd. in Legge 11 novembre 1983, n. 638), puo’ decorrere, in mancanza della contestazione o della notifica dell’avvenuto accertamento delle violazioni da parte dell’ente previdenziale, dalla data della notifica del decreto di citazione a giudizio (Sez. 3, Sentenza n. 29616 del 14/06/2011 Ud. dep. 25/07/2011 Rv. 250530) e che il decreto di citazione a giudizio e’ equivalente alla notifica dell’avviso di accertamento solo se, al pari di qualsiasi altro atto processuale indirizzato all’imputato, contenga gli elementi essenziali del predetto avviso, costituiti dall’indicazione del periodo di omesso versamento e dell’importo, la indicazione della sede dell’ente presso cui effettuare il versamento entro il termine di tre mesi concesso dalla legge e l’avviso che il pagamento consente di fruire della causa di non punibilita’ (cfr. cass. Sez. U, Sentenza n. 1855 del 24/11/2011 Ud. dep. 18/01/2012 Rv. 251268).

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Firenze

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *