Cassazione 10

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

ordinanza 5 marzo 2015, n. 4535

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente

Dott. PROTO Cesare Antonio – rel. Consigliere

Dott. MANNA Felice – Consigliere

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19427-2013 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura speciale alle liti in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 130/2013 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA dell’1.2.2013 depositata L’1/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’1 1/12/2014 dal Consigliere Relatore Dott. CESARE ANTONIO PROTO;

udito per il ricorrente l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto l’illegittimita’ costituzionale dell’articolo 345 c.p.c. nella parte in cui non possono proporre mezzi di prova in grado di appello, nonostante il processo di 1 grado sia stato falsamente introdotto a seguito di mutamento improvviso della giurisprudenza sull’articolo 645 c.p.c. articolo 24 Cost. e articolo 111 Cost. sotto il profilo del disposto contraddittorio; chiede altresi’ che ove sia riscontrata l’illegittimita’ della condotta del (OMISSIS), gli atti vengano trasmessi alla competente Procura della Repubblica nell’eventuale esercizio dell’azione penale in relazione agli articoli 485-489-374 bis c.p.c.;

udito per il controricorrente l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto il rigetto dei motivi del ricorso e non rileva la illegittimita’ costituzionale formulata.

FATTO E DIRITTO

Il relatore nominato per l’esame del ricorso ha depositato la relazione ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c..

Il ricorso e’ stato fissato per l’esame in camera di consiglio e sono state effettuate le comunicazioni alle parti costituite; il ricorrente ha depositato memoria.

Nella relazione il relatore ha rilevato quanto segue.

“Osserva in fatto.

Con ricorso per decreto ingiuntivo del 12/3/2011 il rag. (OMISSIS) chiedeva nei confronti della societa’ (OMISSIS) s.r.l. e dei sigg. (OMISSIS) e (OMISSIS) il compenso per attivita’ professionali svolte su loro incarico.

Con decreto ingiuntivo in data 11/3/2011 il Tribunale di Rimini accoglieva il ricorso.

(OMISSIS) proponeva opposizione eccependo l’inesistenza del credito nei propri confronti in quanto:

a) l’incarico era stato da lui conferito in veste di legale rappresentante delle societa’ (OMISSIS) e (OMISSIS) e non in proprio;

b) il professionista aveva contraffatto la nota professionale che originariamente era stata stilata per la sola societa’ (OMISSIS) s.r.l. ed in relazione a tali prestazioni opinata dall’ordine e solo successivamente vi era stato aggiunto il nominativo dell’opponente.

Il Tribunale dichiarava l’improcedibilita’ dell’opposizione per tardiva iscrizione a ruolo della causa di opposizione, sul presupposto che per le cause di opposizione a decreto ingiuntivo i termini per l’iscrizione fossero sempre dimidiati.

La Corte di Appello di Bologna, decidendo sull’appello proposto dal (OMISSIS), con sentenza resa ai sensi dell’articolo 281 sexies c.p.c. in data 1/2/2013 riformava la declaratoria di improcedibilita’ a seguito della sopravvenuta Legge n. 218 del 2011 per effetto della quale nei procedimenti pendenti, l’articolo 165 c.p.c., comma 1 andava interpretato nel senso che la riduzione del termine di costituzione dell’attore ivi prevista si applica, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, solo se l’opponente abbia assegnato all’opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui al’articolo 163-bis, comma 1.

Nel merito rilevava:

– l’inammissibilita’ ex articolo 345 c.p.c. delle nuove eccezioni sollevate solo in appello dal (OMISSIS) nonche’ dei mezzi di prova dedotti solo con l’atto di appello;

– che in ordine ai motivi di opposizione a decreto ingiuntivo nessuna prova era stata fornita e neppure dedotta nel giudizio di primo grado, ne’ con l’atto di citazione, ne’ successivamente.

Di conseguenza la Corte di Appello, rilevato che non era contestato (alla luce delle eccezioni ammissibili) il conferimento da parte dell’opponente del mandato professionale, ne’ che le prestazioni erano state rese, rigettava l’opposizione per mancanza di prova osservando che, anche indipendentemente dalla contestazioni sulla nota opinata (recante l’aggiunta del nominativo del (OMISSIS)), i documenti prodotti a sostegno del ricorso per ingiunzione costituivano valida prova scritta. In applicazione del principio di soccombenza condannava l’appellante al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio. (OMISSIS) ha proposto ricorso affidato a tre motivi. (OMISSIS) ha resistito con controricorso.

Osserva in diritto.

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c. e dei principi generali in materia probatoria e processuale in quanto, a suo dire, la Corte di Appello ha errato nel ritenere che fosse onere dell’appellante provare di avere conferito il mandato non in proprio, ma quale rappresentante delle societa’ (OMISSIS) e (OMISSIS).

Il ricorrente richiama giurisprudenza di questa Corte secondo la quale nei giudizi aventi ad oggetto l’accertamento del credito professionale la prova del conferimento e dell’effettivo espletamento incombe sul professionista; aggiunge che, contestata l’effettivita’ e consistenza delle prestazioni, sul professionista incombe il relativo onere probatorio.

1.1 Il motivo e’ inammissibile in quanto non attinge la corretta ratio decidendi della Corte di Appello e il ricorrente richiama giurisprudenza non pertinente al caso specifico.

Infatti la Corte di Appello ha rilevato che non era contestato ne’ il conferimento dell’incarico, ne’ l’espletamento delle relative prestazioni, ma solo che l’incarico non era stato conferito in proprio dal (OMISSIS), bensi’ dallo stesso nella veste di legale rappresentante delle societa’ (OMISSIS) e (OMISSIS) (v. pag 2 della sentenza di appello). Ne discende che la Corte di Appello ha fatto corretta applicazione del principio secondo il quale in tema di mandato con rappresentanza, la “contemplatio domini”, che rende possibile l’imputazione degli effetti del contratto nella sfera di un soggetto diverso da quello che lo ha concluso, ben puo’ essere desunta anche da un comportamento del rappresentante che, per univocita’ e concludenza, sia idoneo a rendere edotto l’altro contraente che egli agisce non solo nell’interesse, ma anche in nome del rappresentato, nella cui sfera giuridica gli effetti dell’atto sono destinati a prodursi direttamente, ma l’onere della relativa prova in giudizio incombe su chi afferma avere assunto la veste di rappresentante e, ove sia mancata l’allegazione e la prova del predetto comportamento, e’ insufficiente, ai fini di una diretta imputazione degli effetti dell’atto al mandante, la circostanza che l’atto sia stato posto in essere nel suo interesse. (Cass. 31/3/2011 n. 7510; cfr. anche Cass. 29/11/2006 n. 25247 secondo la quale ove la spendita del nome sia contestata, l’onere della relativa prova in giudizio incombe su chi afferma avere assunto la veste di rappresentante).

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 115 c.p.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio perche’ la Corte di Appello non avrebbe considerato la mancata contestazione, da parte dell’appellato della eccepita contraffazione della nota opinata ne’ avrebbe valutato appieno le conseguenze dell’omissione; lamenta l’insufficienza della motivazione laddove la Corte di Appello ha ritenuto di soprassedere sull’esame della nota opinata travisando il contenuto della ulteriore documentazione prodotta dal (OMISSIS) in sede monitoria.

Il ricorrente sostiene:

– che la nota professionale, gia’ opinata dal Consiglio dell’Ordine, era stata intestata alla sola societa’ (OMISSIS) s.r.l., mentre solo successivamente aveva inserito il nominativo dell’odierno attore e che cio’ costituirebbe elemento indiziario della sua estraneita’ rispetto all’attivita’ professionale del (OMISSIS);

– che il generico richiamo, in motivazione, ai documenti utilizzabili al fine dell’ingiunzione, costituirebbe solo un simulacro di motivazione;

– che invece i documenti prodotti, a parte la nota opinata, ma contraffatta, potevano supportare una ingiunzione solo nei confronti dei soggetti che giuridicamente avevano contratto le obbligazioni menzionate e che non indicavano il (OMISSIS) come persona fisica.

2.1 Il motivo e’ manifestamente infondato.

Come gia’ riferito, nel giudizio di primo grado le prestazioni, documentate con la produzione dei documenti richiamati sub da 1 a 3 nello stesso motivo di ricorso (ossia invio di contratto di affitto, contratto di affitto di azienda, preliminare di permuta, scrittura di risoluzione anticipata del contratto di affitto di azienda, richiesta di saldo delle competenze), non sono mai state contestate, essendo contestato invece il conferimento dell’incarico professionale dal (OMISSIS) in proprio e non quale legale rappresentante di due societa’. Pertanto al fine della prova della spendita del nome, non puo’ ritenersi che il giudice di appello abbia travisato le prove documentali o che non le abbia affatto considerate, tenuto conto che tali documenti, mentre assumono rilevanza quanto alla prova delle prestazioni professionali non sono invece decisivi per provare la spendita del nome perche’ la circostanza che il (OMISSIS), nei contratti oggetto dell’attivita’ del professionista, fosse indicato come legale rappresentante di altre societa’, prova soltanto che egli, conferendo l’incarico professionale, aveva agito nell’interesse di tali societa’, ma non provano la spendita del nome nel momento in cui veniva conferito l’incarico professionale.

L’integrazione della notula gia’ opinata con il nominativo del (OMISSIS) e’ stata valutata dal giudice di appello irrilevante, trattandosi di documento che poteva anche essere ignorato a fini della prova del credito; questa valutazione rientra nella legittima discrezionalita’ del giudice del merito, ne’ questa integrazione puo’ essere valorizzata al fine di provare la precedente spendita del nome in quanto circostanza ambigua che puo’ trovare la sua spiegazione in ragioni diverse.

3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione degli articoli 91 e 112 c.p.c. Il ricorrente sostiene:

– che il (OMISSIS), costituendosi nel giudizio di appello, aveva chiesto la condanna dell’appellante alle spese del secondo grado e la compensazione delle spese del primo grado;

– che la Corte di Appello lo ha condannato anche al pagamento delle spese del primo grado, malgrado la specifica richiesta, della parte vittoriosa, di compensazione, cosi’ incorrendo nel vizio di ultra ed extra petizione.

3.1 La condanna alle spese processuali si fonda sull’esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che abbia dovuto agire in giudizio per ottenere il riconoscimento e l’attuazione del suo diritto, ma trattasi di pronuncia accessoria che costituisce la conseguenza legale del fatto obiettivo della soccombenza e che puo’ essere pronunciata di ufficio anche se la parte vittoriosa non ne abbia fatto esplicita richiesta, senza che cio’ costituisca extrapetizione (cfr., in motivazione, Cass. 29/11/1993 n. 11845).

Trattandosi di statuizione che esula dal principio della domanda (e quindi dall’operativita’ del principio di cui all’articolo 112 c.p.c.) e trattandosi di statuizione che, nella specie, e’ conforme a quanto disposto dall’articolo 91 c.p.c. che pone a carico del soccombente (da individuarsi con riferimento all’esito finale del giudizio) le spese del giudizio, le norme richiamate non risultano violate e il motivo deve essere rigettato.

4. In conclusione il ricorso puo’ essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli articoli 380 bis e 375 c.p.c. per essere dichiarato manifestamente infondato.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater introdotto dalla Legge n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17″.

Il collegio condivide e fa proprie le argomentazioni e la proposta del relatore.

In particolare, con riferimento alle ulteriori difese sviluppate dal ricorrente nella memoria, si osserva:

– che la circostanza che il (OMISSIS) sia intervenuto quale legale rappresentante di societa’ nei contratti per la cui conclusione e redazione aveva chiesto al (OMISSIS) l’attivita’ professionale espletata non costituisce prova della spendita del nome nel precedente atto di conferimento dell’incarico;

– che le osservazioni aventi ad oggetto le ragioni di manifesta infondatezza del secondo motivo di ricorso (con il quale e’ dedotta la violazione dell’articolo 115 c.p.c. e l’insufficiente motivazione) esplicitate nella relazione, non hanno incidenza alcuna in ordine alla mancata prova della spendita del nome nell’antecedente momento del conferimento dell’incarico professionale poi effettivamente espletato e in ordine al fatto, pure evidenziato nella relazione, che la valutazione di irrilevanza dell’integrazione della notula gia’ opinata, costituisce legittima valutazione espressa dal giudice del merito e a questo riservata;

– che le osservazioni aventi ad oggetto le ragioni di manifesta infondatezza del terzo motivo di ricorso (con il quale e’ dedotta la violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 112 c.p.c.) esplicitate nella relazione, si appuntano sulla circostanza che l’appellato aveva chiesto la compensazione delle spese del primo grado; tuttavia, a tal riguardo appare del tutto assorbente rilevare che il giudice di appello, riformando la sentenza di primo grado doveva regolare le spese di entrambi i gradi di giudizio e che la statuizione sulle spese esula dal principio della domanda con la conseguenza che l’articolo 112 c.p.c. non risulta violato.

L’eccezione di legittimita’ costituzionale dell’articolo 345 c.p.c. sollevata all’udienza camerale e’ inammissibile per irrilevanza in quanto nessuno dei tre motivi di ricorso ha per oggetto la violazione o falsa applicazione dell’articolo 345 c.p.c..

La richiesta di trasmissione alla Procura della Repubblica per l’eventuale esercizio dell’azione penale in relazione agli articoli 485, 489, 374 bis c.p. e’ da intendersi come mera sollecitazione ad una attivita’ di denuncia che avrebbe potuto essere espletata dallo stesso ricorrente e che questa Corte non ritiene di espletare, tenuto conto della procedibilita’ a querela del reato di cui all’articolo 486 c.p.c (v. articolo 493 bis c.p.) e non ravvisando ex actis un’evidenza probatoria in relazione agli elementi oggetti’vi e soggettivi per gli altri reati.

Pertanto il ricorso deve essere rigettato per infondatezza; le spese di questo giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza del ricorrente.

Il ricorso e’ stato proposto dopo l’entrata in vigore della Legge n. 228 del 2012 e pertanto ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater del inserito dalla Legge n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17 deve essere dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo del contributo unificato dovuto per il ricorso a norma del cit. articolo 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente (OMISSIS) a pagare al controcorrente (OMISSIS) le spese di questo giudizio di cassazione che liquida in euro 7300,00 per compensi oltre spese generali e accessori di legge, oltre euro 200,00 per esborsi. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater inserito dalla Legge n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma del cit. articolo 13, comma 1 bis

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