CASSAZIONE

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 17 marzo 2015, n. 11252

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIALE Aldo – Presidente
Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere
Dott. PEZZELLA Vincenzo – Consigliere
Dott. SCARCELLA Alessio – Consigliere
Dott. MENGONI Enrico – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 6162/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del 05/06/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/02/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Fimiani Pasquale, che ha concluso per l’inammissibilita’ dei ricorsi;
udito il difensore avv. (OMISSIS) di Como.

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 5 giugno 2013 la Corte d’appello di Milano, a seguito di appello proposto da (OMISSIS) e (OMISSIS) avverso sentenza del 5 giugno 2013 con cui il Tribunale di Milano li aveva condannati alla pena di tre anni e tre mesi di reclusione ciascuno – per avere entrambi commesso il reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti di frode fiscale (capo 1), per avere il (OMISSIS) commesso il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture relative a operazioni inesistenti per gli anni d’imposta 2004 e 2005 (capo 2) e per avere il (OMISSIS) commesso reati di emissione di fatture relative a operazioni inesistenti (capi 3-5) -, in parziale riforma, dichiarava non doversi procedere nei confronti del (OMISSIS) in ordine al reato di cui al capo 2 limitatamente all’anno d’imposta 2004 in quanto estinto per maturata prescrizione e non doversi procedere nei confronti del (OMISSIS) per i reati di cui ai capi 3 e 5 in quanto estinti per maturata prescrizione, rideterminando conseguentemente la pena in tre anni e un mese di reclusione per il (OMISSIS) e in tre anni di reclusione per il (OMISSIS).
2. Ha presentato ricorso il difensore del (OMISSIS), adducendo nove motivi. Il primo motivo denuncia lesione del diritto di difesa e violazione dell’articolo 178 c.p.p., comma 1, lettera c), per non avere potuto i difensori dell’imputato conoscere ed estrarre copia della perizia sulle trascrizioni delle intercettazioni telefoniche prima dell’udienza successiva al suo deposito, potendo a tale udienza fruire soltanto di un termine di venti minuti per esaminarla.
Il secondo motivo denuncia violazione di legge essendo territorialmente competente il Tribunale di Bergamo. Il terzo motivo denuncia nullita’ della trascrizione delle intercettazioni per avere il perito delegato la trascrizione delle conversazioni in dialetto bergamasco a un soggetto non identificato. Il quarto motivo adduce la inutilizzabilita’ delle dichiarazioni del teste maresciallo della Guardia di Finanza (OMISSIS) ex articolo 195 c.p.p., comma 4, e correlato vizio motivazionale. Il quinto motivo denuncia vizio motivazionale sulla valutazione delle dichiarazioni del suddetto teste. Il sesto motivo denuncia vizio motivazionale quanto alla valutazione delle dichiarazioni dell’imputato; analoga censura muovono il settimo motivo sulla attribuzione alla voce dell’imputato delle intercettazioni nn. 108 e 615, l’ottavo motivo sulla valutazione del ruolo di mediatore dell’imputato e il nono sulla valutazione delle dichiarazioni dei testi a difesa.
Ha presentato ricorso il difensore del (OMISSIS), avanzando tre motivi relativi rispettivamente alla cognizione della perizia sulle trascrizioni delle intercettazioni telefoniche (primo motivo), sulla delega per trascrivere le conversazioni rese in dialetto bergamasco (secondo) e sulla inutilizzabilita’ ex articolo 195 c.p.p., comma 4, delle dichiarazioni del testimone (OMISSIS) (terzo), tutti sostanzialmente analoghi a quelli corrispondenti nel ricorso (OMISSIS).
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Come si e’ appena rilevato, il ricorso presentato dal difensore del (OMISSIS) consiste in tre motivi per cui e’ sovrapponibile, in sostanza, a quello presentato dal difensore del (OMISSIS) in rapporto ai motivi primo, terzo e quarto di quest’ultimo ricorso. Tali motivi, pertanto, possono essere accorpati nel vaglio.
3.1.1 Il primo motivo, comune appunto a entrambi i ricorsi, lamenta che le difese di entrambi gli imputati non poterono avere cognizione ne’ estrarre copia della perizia che aveva effettuato le trascrizioni delle intercettazioni prima della udienza successiva al deposito della perizia.
La perizia fu disposta dal Tribunale all’udienza del 23 marzo 2011, rinviando il giudice all’udienza del 25 maggio e poi prorogando il termine al perito e conseguentemente rinviando all’udienza del 13 luglio 2011. Prima di tale udienza entrambe le difese, nonostante la perizia fosse stata depositata nel frattempo, non potevano averne cognizione, come attestava la cancelleria del Tribunale, la quale certificava che “l’elaborato non era pronto ne’ disponibile” in calce a una richiesta di copia. All’udienza del 13 luglio 2011 veniva quindi depositata detta certificazione, ma il Tribunale respingeva la correlata istanza di rinvio presentata dalle difese, mettendo a loro disposizione un’unica copia della trascrizione, finalmente presente nel fascicolo, e concedendo un termine di diciannove minuti, cioe’ sospendendo l’udienza dalle 11:09 e riprendendola alle 11:38. In tal modo, secondo i ricorrenti, si sarebbe leso il diritto di difesa, non essendone stato consentito “l’esercizio concreto” con “un termine di soli 20 minuti”, per cui una corrispondente doglianza fu addotta alla Corte d’appello, che non solo avrebbe condiviso la violazione di legge effettuata dal primo giudice, ma avrebbe anche omesso di motivare al riguardo.
3.1.2 Deve anzitutto darsi atto che la corte territoriale non ha omesso di motivare. A pagina 12 della parte motiva della sentenza e’ stato infatti rilevato che “la perizia era stata depositata in anticipo rispetto al termine prorogato (il 29/6 in luogo dell’11/7/11) e dell’avvenuto deposito i difensori erano certamente al corrente, avendone ricevuto comunicazione con la notifica dell’ordinanza del 29/6/11: di cio’ si trae conferma dalla richiesta di copia della perizia presentata presso la Cancelleria del primo giudice il 7/7/11 dalla difesa, che, pero’, pur non essendo riuscita ad ottenere quanto richiesto, dopo tale data e fino al giorno dell’udienza (13/7/11) risulta essere rimasta del tutto inerte, omettendo di verificare ulteriormente la disponibilita’ di quell’atto, onde il termine “ad horas” concesso dal giudice alla successiva udienza e’ del tutto legittimo e congruo, specie se rapportato all’obiettiva consistenza di quel documento”.
La motivazione offerta dalla corte territoriale non e’, peraltro, adeguata alla reale vicenda processuale, perche’ non tiene conto della certificazione della Cancelleria sulla impossibilita’ delle difese di avere cognizione della perizia prima dell’udienza del 13 luglio, attestazione che e’ alla base del termine concesso in tale udienza dal giudice di primo grado, che non avrebbe avuto nessun motivo per sospendere l’udienza qualora le difese non avessero avuto cognizione anteriormente della perizia esclusivamente per una loro “inerzia”. Oltre, quindi, ad essere contraddittoria laddove reputa legittima la condotta del giudice di primo grado nel concedere uno spazio temporale durante l’udienza – cosa che, appunto, non avrebbe dovuto fare se le difese avessero avuto la possibilita’ di conoscere prima le trascrizioni -, la motivazione e’ altresi’ intrinsecamente illogica laddove afferma che il termine ad horas e’ stato “congruo specie se rapportato all’obiettiva consistenza” della perizia, dal momento che – come rilevano i ricorrenti – questa constava di ben 137 pagine.
In linea generale, pertanto, non puo’ disconoscersi che la condotta del primo giudice non e’ stata rispettosa del diritto di difesa degli imputati, non concedendo loro nell’udienza del 13 luglio 2011 la possibilita’ di conseguire una effettiva cognizione della perizia: nessuno infatti, insegna il notorio, e’ in grado di leggere in modo completo 137 pagine in diciannove minuti, tempo sufficiente tutt’al piu’ a una rapida scorsa “a volo d’uccello” che non equivale certo a una completa cognizione dell’atto. Parimenti, il ragionamento del secondo giudice non e’ condivisibile, per quanto gia’ sopra osservato sulle sue incongruenze ed illogicita’ manifeste. Peraltro, nella concreta fattispecie, due elementi conducono al rigetto del motivo.
3.1.3 In primo luogo, per quanto concerne la sentenza impugnata, come si e’ visto non sussiste omissione motivazionale. Qualora poi si intendesse la doglianza nel senso di vizio motivazionale ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), dovrebbe comunque rilevarsi che il vizio motivazionale ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), afferisce a questioni di fatto, e non all’interpretazione delle norme di diritto, perche’, sotto tale aspetto, il vizio configurabile e’ il risultato del ragionamento interpretativo, non il percorso seguito per raggiungerlo (cfr. p.es. Cass. sez. 2, 20 maggio 2010 n. 19696: “Il vizio di motivazione denunciabile nel giudizio di legittimita’ e’ solo quello attinente alle questioni di fatto e non anche di diritto, giacche’ ove queste ultime, anche se in maniera immotivata o contraddittoriamente od illogicamente motivata, siano comunque esattamente risolte, non puo’ sussistere ragione alcuna di doglianza”; conformi Cass. sez. 2, 21 gennaio 2009 n. 3706; Cass. sez. 5, 22 febbraio 1994 n. 4173; Cass. sez. 4, 7 marzo 1988 n. 6243). E, nel caso di specie, per quello che ora si verra’ a osservare il risultato di infondatezza della doglianza d’appello cui e’ pervenuta la corte territoriale e’ condivisibile in punto di diritto.
Deve infatti darsi atto, quale secondo rilievo, che il motivo e’ affetto da genericita’ e inconsistenza per quanto concerne le conseguenze dell’omessa cognizione delle trascrizioni prima dell’udienza del 13 luglio 2011, ovvero su quale sarebbe stato, in concreto, l’effetto lesivo sulla attivita’ difensiva degli imputati ora ricorrenti. Per integrare la nullita’ di cui all’articolo 178 c.p.p., lettera c) e, in generale, perche’ sussista una lesione del diritto di difesa occorre che la lesione sia concreta, non attestandosi su un piano formale (come riconosce pure il ricorso (OMISSIS) a pagina 13: “la garanzia di difesa non puo’ essere emarginata ad una mera formalita’ ma deve esserne consentito l’esercizio concreto”), bensi’ inferendo una ben determinata e specifica deminutio nella posizione processuale del titolare del suddetto diritto (“un’effettiva menomazione del suo esercizio nell’ambito di una piena e completa contrapposizione processuale”: cosi’ incisivamente si esprime Cass. sez. 2, 23 novembre 2005 n. 46242). La giurisprudenza di questa Suprema Corte, invero, ha piu’ volte affermato, in relazione a varie fattispecie, la necessita’ della lesione concreta del diritto di difesa affinche’ il vizio di nullita’ denunciato realmente sussista (v. p. es. Cass. sez. 6, 28 gennaio 2010 n. 19080; Cass. sez. 6, 27 aprile 2010 n. 24761; Cass. sez. 3, 8 gennaio 2009 n. 3837; Cass. sez. 5, 25 novembre 2008-20 gennaio 2009 n. 2071; Cass. sez. 2, 23 novembre 2005 n. 46242, cit.), non potendosi, appunto, interpretare le norme che garantiscono l’esercizio del diritto di difesa in senso puramente formale, bensi’ in relazione alle finalita’ cui sono specificamente dirette (cfr. Cass. sez. 5, 16 ottobre 1998-3 marzo 1999 n. 2885).
Nessuno dei due ricorrenti ha indicato specificamente quali conseguenze negative sull’attivita’ difensiva abbia loro apportato l’omessa conoscenza delle trascrizioni prima dell’udienza del 13 luglio 2011 e durante detta udienza; e si rileva, per di piu’, che la sentenza di primo grado non e’ stata pronunciata il 13 luglio 2011, bensi’ vari mesi dopo, il 14 marzo 2012 (cfr. ancora nel senso dell’orientamento sopra richiamato, Cass. sez. 5, 31 gennaio 2000 n. 617, che per un caso in una certa misura affine a quello in esame – la difesa aveva lamentato l’omessa cognizione della ordinanza genetica di una misura cautelare personale prima dell’interrogatorio ex articolo 294 c.p.p. – ha affermato che “l’eventuale pregiudizio del diritto di difesa, derivante dal fatto che l’ordinanza suddetta non sia stata depositata a disposizione dei difensori prima dell’interrogatorio, puo’ risultare, in concreto, nel caso in cui consti positivamente una situazione in cui quegli stessi diritti risultino effettivamente conculcati” e che nel caso di specie era infondato il motivo di ricorso “in quanto la difesa aveva semplicemente rappresentato la difficolta’ di esaminare, in ristretti termini di tempo, la voluminosa ordinanza custodiate”).
In conclusione, il primo motivo di entrambi i ricorsi deve essere rigettato.
3.2 Il terzo motivo del ricorso (OMISSIS) corrisponde al secondo del ricorso (OMISSIS), adducendo la nullita’ della trascrizione delle intercettazioni per essersi avvalso il perito, quanto alle conversazioni rese in dialetto bergamasco, di un esperto non identificato. A parte che il perito ha ottenuto al riguardo una autorizzazione dal Tribunale, vale per esso quanto osservato in ordine al primo motivo. Premesso che non corrisponde al vero l’omissione di motivazione imputata alla corte territoriale – che ha confutato la relativa doglianza d’appello: pagine 11-12 della parte motiva -, anche in questa censura non e’ stato indicato specificamente quali siano state le ripercussioni concrete sull’apparato difensivo degli imputati ricorrenti delle traduzioni delle conversazioni in dialetto bergamasco, per cui – pur dovendosi su un piano astratto condividere che il perito era tenuto a indicare le generalita’ del suo ausiliario – in concreto il motivo risulta privo di consistenza.
3.3 Il quarto motivo del ricorso (OMISSIS) corrisponde sostanzialmente al terzo motivo del ricorso (OMISSIS) e verte sulla pretesa inutilizzabilita’ ex articolo 195 c.p.p., comma 4, delle dichiarazioni testimoniali del maresciallo di Guardia di Finanza (OMISSIS). Non risulta, peraltro, che le dichiarazioni di cui si dolgono i due ricorsi riguardino informazioni da acquisire con le modalita’ di cui all’articolo 351 c.p.p. e articolo 357 c.p.p., lettera a) e b). Al riguardo, il motivo del ricorso (OMISSIS) e’ generico, non potendosi certo ritenere sufficiente per nutrirlo di specificita’ un globale richiamo all’atto d’appello da pagina 26 a pagina 30; ne’ gli unici diretti riferimenti alle dichiarazioni del maresciallo (l’aver appreso “nel corso delle proprie indagini” che il (OMISSIS) era il dominus delle societa’ “cartiere”, nonche’ alcune righe estratte dalle sue dichiarazioni rese all’udienza del 25 maggio 2011) sono sufficienti a dimostrare che il teste abbia attinto da dichiarazioni che dovevano essere raccolte con le modalita’ sopra indicate.
Quanto al preteso vizio motivazionale della sentenza impugnata, premesso che non sussiste neppure in questo caso l’inadempimento assoluto all’obbligo motivazionale da parte del giudice di merito (v. pagina 15 della parte motiva) si rimanda, a tacer d’altro, a quanto sopra osservato in ordine alla sua irrilevanza, anche qualora sussistesse, in una questione di diritto come quella in esame.
Dal canto suo, il ricorso (OMISSIS) a sua volta denuncia carenza e illogicita’ della motivazione – per cui vale quanto appena osservato – e non adduce elementi specifici nel senso che le dichiarazioni del teste riguardassero elementi da acquisire ex articolo 351 c.p.p. e articolo 357 c.p.p., lettera a) e b).
Per quanto concerne, infine, le dichiarazioni del teste su dati tratti da altre fonti cui non fossero applicabili le norme suddette, si osserva ad abundantiam che la difesa degli imputati, oltre ad avvalersi del contraddittorio nella escussione del teste, avrebbe potuto chiedere che fossero chiamate a deporre le persone cui il testimone si riferiva per la conoscenza dei fatti ai sensi dell’articolo 195 c.p.p., comma 1. Nulla su tali profili e’ stato adeguatamente argomentato nelle doglianze dei ricorrenti, che pertanto si collocano su un piano di genericita’, non adducendo, in conclusione, alcuna concreta lesione alle facolta’ difensive. Il motivo di entrambi i ricorsi congiuntamente esaminato, pertanto, non merita accoglimento.
3.3 A questo punto, tutti i motivi presentati nel ricorso (OMISSIS) sono stati vagliati, risultando infondati. Peraltro deve darsi atto che soprattutto il primo motivo non puo’ qualificarsi come manifestamente infondato, vista la condotta oggettivamente negligente dei giudici di merito nella tutela del diritto di difesa del ricorrente. Cio’ ha comportato la valida instaurazione, mediante un ricorso ammissibile, del presente grado di giurisdizione. In applicazione, allora, dell’articolo 129 c.p.p. e’ tenuto questo giudice a rilevare d’ufficio l’intervenuta maturazione, nelle more del processo, del termine prescrizionale per il residuo reato (dichiarazione fraudolenta per l’anno di imposta 2005) di cui al capo 2, per cui, non emergendo dagli atti i presupposti per il proscioglimento ai sensi del comma 2 di detta norma, deve dichiararsi l’estinzione di tale reato ai sensi del comma 1. Cio’ comporta la rideterminazione della pena, che puo’ essere effettuata dal giudice di legittimita’, dal momento che non vi sono doglianze sull’aspetto sanzionatorio e il giudice d’appello ha determinato nella misura di un mese di reclusione l’aumento della pena per il residuo addebito di cui al capo 2. La pena deve in conclusione essere rideterminata, detraendo il suddetto aumento, nella misura di tre anni di reclusione. L’applicazione dell’articolo 129, infine, esclude una soccombenza idonea a giustificare la condanna del (OMISSIS) alle spese processuali.
3.5 Devono ora esaminarsi i residui motivi, non condivisi con il ricorso (OMISSIS), presentati nel ricorso (OMISSIS).
3.5.1 Il secondo motivo del ricorso del difensore del (OMISSIS) adduce la competenza territoriale del Tribunale di Bergamo in luogo di quello di Milano, argomentandola nel senso che dagli atti emergerebbe “inconfutabilmente che il sodalizio e’ sorto e si e’ sviluppato in (OMISSIS)” e che in provincia di Bergamo e’ stata presentata la dichiarazione dei redditi di (OMISSIS) Srl, societa’ intensamente coinvolta nella vicenda: e al riguardo il giudice d’appello avrebbe omesso ogni motivazione.
Il motivo e’ manifestamente infondato, perche’ la corte territoriale ha specificamente motivato (pagina 11 della parte motiva della sentenza) rilevando che, come gia’ aveva evidenziato il Tribunale nell’ordinanza dell’udienza del 10 febbraio 2011 a fronte delle relative prospettazioni difensive, il sodalizio criminoso ha preso le mosse (quanto meno per “i primi segnali della sua operativita’”) proprio in (OMISSIS), dove era “programmata, ideata e diretta l’attivita’ illecita”, avendo infatti in (OMISSIS) sede le societa’ che (lo si rileva dai capi d’imputazione) erano lo strumento precipuo dell’attivita’ criminosa. D’altronde, generico e fattuale e’ il motivo in esame, argomentato da un lato asserendo (“dagli atti emerge inconfutabilmente…”) e dall’altro estrapolando alcuni dati (due risposte del teste (OMISSIS) nel suo esame dibattimentale) da un compendio probatorio ovviamente ben piu’ ampio.
Il motivo risulta pertanto privo di pregio.
3.5.2 Il quinto motivo denuncia contraddittorieta’ e illogicita’ della motivazione quanto alla valutazione delle dichiarazioni rese dal teste (OMISSIS).
Questa doglianza, anziche’ identificare realmente soluzioni di continuita’ logica nell’apparato motivativo della sentenza impugnata – le quali comunque non sussistono, trattandosi di motivazione, per quanto concisa (non si puo’ peraltro non rilevare che e’ una c.d. doppia conforme sul punto rispetto alla sentenza di primo grado: e sul noto principio della integrazione reciproca che connette l’apparato motivativo delle pronunce c.d. doppie conformi qualora siano stati adottati, come nel caso di specie, criteri valutativi omogenei v. Cass. sez. 3, 16 luglio 2013 n.44418; Cass. sez. 3, 1 dicembre 2011-12 aprile 2012 n. 13926; Cass. sez. 2, 10 gennaio 2007 n. 5606; Cass. sez. 3, 1 febbraio 2002, n. 10163; Cass. sez. 1, 20 giugno 2000 n. 8868), priva di irrazionalita’ -, si pone su un piano direttamente fattuale, dispiegandosi in una serie di estrapolazioni di parte delle dichiarazioni testimoniali e dunque perseguendo dal giudice di legittimita’ una valutazione di assenza della prova della responsabilita’ dell’imputato, come dimostra la conclusione del motivo (“questi sono gli unici elementi emersi dall’istruttoria e dalla testimonianza del teste (OMISSIS)”: ricorso, pagina 31). La doglianza si colloca, quindi, su un ineludibile piano di inammissibilita’.
3.5.3 Analoga natura dimostra il sesto motivo, che adduce contraddittorieta’ e illogicita’ della motivazione nell’interpretazione delle dichiarazioni rese dall’imputato, ancora una volta non reperendo nell’apparato motivativo errori logici, bensi’ considerazioni fattualmente non condivise dalla difesa sulla base di stralci delle dichiarazioni del (OMISSIS). D’altronde, quello che il motivo richiama altro non e’ che una serie di affermazioni difensive rese dall’imputato nell’interrogatorio, la cui non accettazione come credibili non e’ ovviamente sufficiente, visto il complessivo contesto motivazionale, per far si’, come chiede il ricorrente, che la sentenza sia “annullata per insanabile vizio e contraddittorieta della motivazione” (ricorso, pagina 37).
3.5.6 Anche la settima doglianza ha natura direttamente fattuale, censurando, sempre sotto la formale rubrica della contraddittorieta’ e illogicita’ della motivazione, l’attribuzione all’imputato delle intercettazioni nn. 108 e 615, ancora una volta sulla base di un ampio stralcio delle dichiarazioni dell’imputato stesso. Parimenti la contraddittorieta’ e illogicita’ di motivazione denunciate nella successiva, ottava doglianza sono in realta’ questioni puramente fattuali riguardo al ruolo di mediatore dell’imputato che il giudice di merito ha ritenuto in realta’ sostituito nella vicenda dalla qualita’ di dominus delle cartiere, per cui viene chiesto al giudice di legittimita’ di rivedere direttamente la valutazione dell’esito probatorio al riguardo. Infine, rubricato ancora come vizio motivazionale (questa volta non solo contraddittorieta’ e illogicita’, ma pure assenza della motivazione), il nono motivo censura sul piano direttamente fattuale la valutazione delle testimonianze della teste (OMISSIS) (che la motivazione della sentenza impugnata ad avviso del ricorrente “liquida in poche parole” – v. invece pagina 16 della parte motiva – e della quale e’ riportato uno stralcio che viene successivamente inquadrato nella indicazione di una serie di elementi fattuali ulteriori) nonche’, a proposito della funzione di mediatore dell’imputato, delle testimonianze di Sala Stefano e di (OMISSIS). Premesso allora che e’ ovviamente inammissibile la richiesta al giudice di legittimita’ di effettuare un vaglio fattuale, e’ sufficiente poi ricordare che, come insegna consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte (cfr. Cass. sez. 1, 22 maggio 2013 n. 27825; Cass. sez. 2, 8 febbraio 2013 n.9242; Cass. sez. 6, 19 ottobre 2012 n.49970; Cass. sez. 1, 19 ottobre 2011 n. 41738; Cass. sez. 4, 13 maggio 2011 n. 26660 e Cass. sez. 6, 4 maggio 2011 n. 20092; Cass. sez. 6, 2 dicembre 2010 n. 45036), il giudice di merito non e’ tenuto, nella sua motivazione, a menzionare per uno specifico esame ogni elemento fattuale e ogni argomento difensivo, e che, altresi’, l’omessa menzione e’ resa legittima dalla struttura complessiva e contestualizzante del ragionamento del giudice come esternato in quel resoconto che costituisce, appunto, l’apparato motivazionale. Il che significa che nella motivazione il giudice di merito e’ tenuto a esplicitare gli elementi che sono sufficienti e decisivi per supportare la sua valutazione fattuale, gli altri elementi, se non menzionati, rimanendo cosi’ logicamente assorbiti proprio nella struttura complessiva del ragionamento esternato dal giudicante. Affinche’, pertanto, integri vizio motivazionale l’omessa esplicita considerazione di uno specifico elemento, occorre che questo sia decisivo, ovvero che non possa essere implicitamente assorbito per logica incompatibilita’ da quanto la motivazione manifesta essere stato adottato quale fondamento dell’accertamento raggiunto (c.d. motivazione implicita), bensi’ che risulti, al contrario, di per se’ idoneo a scardinare la struttura della versione optata dal giudice quale ricostruzione fattuale. E, nel caso di specie, i dati addotti dal ricorrente del motivo in esame (frutto, d’altronde, di artificiose estrapolazioni dal complessivo compendio probatorio) non sono affatto dotati di decisivita’, cioe’ di idoneita’ a destrutturare la complessiva motivazione – peraltro chiara e inequivoca nell’indicare l’iter del ragionamento ricostruttivo seguito dal giudice – della sentenza impugnata.
In conclusione, il ricorso presentato nell’interesse di (OMISSIS) deve essere integralmente rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di (OMISSIS) limitatamente al residuo reato di cui al capo 2 perche’ estinto per prescrizione e ridetermina la pena a lui inflitta in anni tre di reclusione. Rigetta i ricorsi nel resto e condanna (OMISSIS) al pagamento delle spese processuali.

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