cassazione 8

Suprema Corte di Cassazione

sezione V

sentenza 18 marzo 2015, n. 11409

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 6.4.2011 il Tribunale di Rimini confermava la sentenza con la quale, in data 4.11.2009, il locale Giudice di Pace aveva assolto R.G. dal delitto di cui all’art. 595 c.p. ascrittogli, per aver diffamato, la società Petroltecnica s.p.a., attraverso una missiva, sottoscritta in data 15/03/2006 ed indirizzata al Sindaco ed al Consiglio Comunale di Coriano, nella quale, riferendosi alla predetta società, affermava: ” … è bene che trovi al più presto una superficie areata per i suoi potenti veleni ammazzapersone” – perché il fatto non costituisce reato.
2. Avverso tale sentenza Dell’Omo Luciano, in qualità di legale rappresentante della Petroltecnica s.p.a., a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, lamentando:
-con il primo motivo, la ricorrenza dei vizi di cui all’art. 606, primo comma, lett. b) e e) c.p.p., in relazione agli artt. 190, 191, 234, 238, 238 bis c.p.p., per l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tenere conto nell’applicazione della legge penale, per essere stati acquisiti dal giudice all’udienza del 16.02.2011 documenti non irrevocabili (ordinanza di archiviazione e decreto di archiviazione), valutati non come semplici documenti, che attesterebbero l’esistenza del fatto storico indicato nei predetti provvedimenti, bensì come vere e proprie prove, sia per la ricostruzione del fatto, che per la sua valutazione, in ordine al riconoscimento dell’ esimente del diritto di critica nel presente processo, pur essendo diversi i fatti e diverso il contesto in cui si incardinano le vicende; il giudice d’appello riporta addirittura gran parte del provvedimento acquisito, relativo appunto ad altre vicende e ad altri infondati attacchi all’operato della società, per evidenziare quale fosse stato il comportamento del R. e del Comitato nel presente giudizio;
-con il secondo motivo, i vizi ex art. 606, primo comma, lett. b) e lett. e) c.p.p., in relazione all’art. 51 c.p., per l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tenere conto nell’applicazione della legge penale, ovvero la mancanza, la contraddittorietà, la manifesta illogicità della motivazione dell’impugnata sentenza, nel punto in cui ha riconosciuto sussistente l’esimente del diritto di critica in capo all’imputato, atteso che anche il giudice di secondo grado ha ricondotto l’intera vicenda ad una “contrapposizione politica”, così come aveva fatto il primo giudice, in tal modo giustificando l’attacco alla Petroltecnica, ma il reale contesto in cui vengono proferite le offese va ricercato nelle stesse parole dell’imputato, che chiarisce che l’unico scopo di tale missiva era quello di fare spostare la sede della Petroltecnica; per ottenere tale risultato il Comitato si era già attivato con un apposito ricorso al TAR, pubblicizzato su tutti i quotidiani locali, sicchè l’imputato non aveva alcun motivo per offendere gratuitamente l’immagine della Petroltecnica innanzi alle autorità locali che ben erano al corrente dell’intera vicenda; quand’anche volesse riconoscersi nella missiva del 15.03.2006 uno strumento di lotta politica, non può tuttavia riconoscersi il diritto di critica in capo a chi, come il R., attacca un terzo estraneo al preteso “dibattito politico”, intercorrente fra I’ Amministrazione Comunale ed il Comitato d’Area di Cerasolo, dovendo il soggetto terzo- Petroltecnica- meritare certamente una maggior tutela e garanzia rispetto agli interlocutori diretti del dibattito; non si tratta, dunque, nel caso di specie del legittimo esercizio del diritto di critica, non partecipando la Petroltecnica al dibattito politico, bensì di offese gratuite, finalizzate ad ottenere un concreto risultato (spostamento della sede della società Petroltecnica) da parte dell’ amministrazione comunale, che hanno comportato un attacco personale verso un soggetto estraneo alla polemica; in ogni caso, non risultano rispettati nel caso in esame neppure i limiti della pertinenza, verità e della continenza per il riconoscimento dell’esimente del diritto di critica.

Considerato in diritto

Il secondo motivo di ricorso è fondato ed assorbe le ulteriori doglianze proposte con il primo motivo.
1. La condotta contestata a R.G. è stata realizzata mediante l’invio di una lettera indirizzata al Sindaco e per conoscenza ai membri del Consiglio Comunale di Coriano, nella quale, il predetto, in qualità di Presidente dei Comitato d’Area di Cerasolo Ausa, frazione di Coriano, affermava che la Petroltecnica s.p.a. ” … è bene che trovi al più presto una superficie areata per i suoi potenti veleni ammazzapersone”. 2.- II contesto nel quale si colloca la missiva in questione è stato ricondotto nella sentenza impugnata, richiamando quanto ritenuto dal primo giudice, e segnatamente “all’intendimento di portare a conoscenza dell’amministrazione comunale la scelta del comitato di dissociarsi dalla linea politica amministrativa del Comune di Coriano cui era indirizzata la missiva”.
MI giudice d’appello, in particolare, ha dato atto che sussisteva una contrapposizione piuttosto risalente tra i cittadini residenti nella frazione e la Petroltecnica, per le esalazioni prodotte dagli impianti della medesima, tanto che era stato proposto ricorso al TAR, in relazione alla localizzazione dello stabilimento, ed ha ritenuto che si configurasse la scriminante di cui all’art. 51 c.p., in quanto l’espressione oggetto di contestazione era stata utilizzata dal R., come forma di lotta per la tutela ambientale, finalizzata ad esporre all’ente pubblico locale la posizione dei cittadini che si riconoscono nel Comitato, circa l’operato della Petroltecnica sul bene collettivo dell’ambiente; l’uso di toni aspri e polemici, era consentito nell’ambito dell’esimente del diritto di critica ed ancor più nella contrapposizione politica, nonché nell’esprimere opinioni di dissenso socio-politico, come è quello che nella specie emerge dalla situazione complessiva.
Tale valutazione non si ritiene applichi correttamente i principi che
regolano l’operatività della scriminante di cui all’art. 51 c.p..
3. Ed invero, deve evidenziarsi che la missiva oggetto di contestazione vede quali soggetti “dialoganti”, in asserita contrapposizione “politica”, da un lato, il Comitato d’Area di Cerasolo Ausa e gli interessi ambientali che esso si propone di tutelare e dall’altro l’amministrazione pubblica locale del Comune di Cogliano, in persona del sindaco e del Consiglio comunale. Dunque, la Petroltecnica è soggetto terzo a tale contrapposizione “politica”, offrendo solo lo spunto al Presidente del Comitato per l’esercizio della critica nei confronti dell’amministrazione comunale, con la manifestazione del dissenso rispetto alla linea politica degli organi locali, cui era indirizzata la lettera, in relazione alle attività della predetta società. La frase diffamatoria, tuttavia, non è stata direttamente rivolta dal Presidente del Comitato all’amministrazione comunale, bensì al soggetto terzo Petroltecnica, né tantomeno è stata volta a far comprendere la posizione di dissenso del Comitato, ragion per cui non pare che la vicenda in esame possa inserirsi in una critica “politica”, con conseguente applicabilità ad essa delle regole che governano il legittimo esercizio di essa.
4. Anche a voler considerare che nella fattispecie in esame si configuri l’esercizio del diritto di critica non politica, si osserva che l’accertamento della scriminante in questione, richiede in linea generale la verifica della sussistenza dei tre requisiti elaborati dalla giurisprudenza di legittimità: la verità, l’interesse alla notizia e la continenza (Sez. V, n. 45014 del 19/10/2012).
5. La sentenza impugnata in proposito si presenta carente nella motivazione quanto all’analisi, innanzitutto, del requisito della “verità” del fatto attribuito e assunto a presupposto delle espressioni critiche (nel caso di specie, l’emissione di sostanze inquinanti), non essendo consentito ascrivere ad un soggetto specifici comportamenti mai tenuti, per poi esporlo a critica come se quei fatti fossero effettivamente a lui riferibili (Sez.I, n. 40930 del 27.9.2013).
6. Va, poi, considerato che neppure risulta specificamente analizzato nella sentenza impugnata il requisito della continenza. Secondo il consolidato indirizzo della S.C., il limite immanente all’esercizio del diritto di critica è essenzialmente quello del rispetto della dignità altrui, non potendo lo stesso costituire mera occasione per gratuiti attacchi alla persona ed arbitrarie aggressioni al suo patrimonio morale, anche mediante l’utilizzo di argomenta ad hominem (Sez. V, n. 4938 del 28/10/2010 n. 4938). Se da un lato, il contesto nel quale la condotta diffamatoria si colloca può e deve essere valutato ai limitati fini dei giudizio di stretta riferibilità delle espressioni potenzialmente diffamatorie al comportamento del soggetto passivo oggetto di critica (Sez. V, n. 28685 del 05/06/2013), dall’altro va considerato che non può in alcun modo scriminare l’uso di espressioni che si risolvano nella denigrazione della persona di quest’ultimo in quanto tale. II limite della continenza nel diritto di critica è superato in presenza di espressioni che, in quanto gravemente infamanti e inutilmente umilianti, trasmodino in una mera aggressione verbale del soggetto criticato (Sez. 5, n. 29730 del 4.5.2010, imp. Andreotti, Rv. 247966). Il riconoscimento del diritto di critica tollera in altre parole giudizi anche aspri sull’operato del destinatario delle espressioni, purchè gli stessi colpiscano quest’ultimo con riguardo a modalità di condotta manifestate nelle circostanze a cui la critica si riferisce; ma non consente che, prendendo spunto da dette circostanze, si trascenda in attacchi a qualità o modi di essere della persona che finiscano per prescindere dalla vicenda concreta, assumendo le connotazioni di una valutazione di discredito in termini generali della persona criticata (Sez. V, n. 15060 del 23/02/2011).
7.Nel caso, poi, come quello in esame, in cui sia persona offesa un ente commerciale, il concetto di reputazione deve ritenersi comprensivo anche del profilo connesso all’attività economica svolta dall’ente ed alla considerazione che esso ottiene nel contesto sociale (Sez. V, 21/09/2012, n. 43184).
8. La sentenza impugnata, pertanto, in relazione a quanto sopra evidenziato va annullata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d’appello .

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d’appello

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *