cassazione 8

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 6 marzo 2015, n. 9792

 

Ritenuto in fatto

1. D.S.G. ha proposto ricorso, a mezzo del difensore fiduciario cassazionista, avverso la sentenza del tribunale di RIETI emessa in data 24/09/2013, depositata in data 24/10/2013, con cui il medesimo, all’esito del dibattimento, era stato condannato alla pena condizionalmente sospesa – con il beneficio della non menzione – di 3000,00 Euro di ammenda per aver – quale amministratore delegato e direttore tecnico di stabilimento della società Centrale del latte di Rieti – prodotto e commercializzato una confezione di latte in cattivo stato di conservazione perché insudiciata per la presenza di un pezzo di metallo di tipo a forchetta delle dimensioni di cm. 7×7 (art. 5, lett. d), legge n. 283 del 1962: fatto contestato come commesso il 4 gennaio 2010).
2. Con il ricorso vengono dedotti tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen..
2.1. Deduce, con il primo motivo, la violazione dell’art. 606, lett. b) ed e) c.p.p., in relazione all’art. 5, lett. d), legge n. 283 del 1962 e correlato vizio di mancanza assoluta di motivazione.
In sintesi, la censura investe l’impugnata sentenza in quanto il giudice avrebbe erroneamente interpretato la norma sanzionatoria non tenendo conto dell’assenza di qualsiasi accertamento di merito, avente ad oggetto la nocività e soprattutto in ordine alla sussistenza dell’insudiciamento, alterazione o contaminazione del latte per la presenza di quel corpo estraneo, accertamento la cui inesistenza è censurabile in sede di legittimità al pari dell’assoluta mancanza di motivazione sul punto; nella specie, sostiene il ricorrente, il corpo estraneo rilevato, un pezzo di acciaio inox distaccatosi dalla macchina confezionatrice del cartone di latte, era soggetto a quotidiani complessi processi di sterilizzazione e sanificazione eseguiti al termine di ogni ciclo di lavorazione e prima dell’inizio del ciclo successivo, ciò che esclude in toto l’attitudine di tale corpo estraneo ad alterare il prodotto, né potendo lo stesso qualificarsi come nocivo in quanto idoneo a cagionare qualsivoglia altro danno alla salute umana, atteso che, per le sue dimensioni, non avrebbe potuto fuoriuscire dalla confezione di latte in cui venne rinvenuto, ciò che ne escludeva l’ingerimento o la masticazione; difetterebbe, quindi, l’accertamento sull’esistenza almeno di un indizio di insudiciamento o alterazione o, comunque, nocività intesa quale idoneità a produrre effetti intossicanti o un pericolo di danno alla salute; l’affermazione secondo cui il corpo estraneo avrebbe insudiciato il latte, collegata al fatto che la mera presenza dello stesso lo avrebbe alterato o comunque contaminato, sarebbe assolutamente tautologica e sfornita di prova.
2.2. Deduce, con il secondo motivo, la violazione dell’art. 606, lett. c) c.p.p., sotto il profilo della manifesta illogicità della motivazione.
In sintesi, la censura investe l’impugnata sentenza in quanto il giudice, nell’esaminare la posizione personale del ricorrente, lo avrebbe ritenuto responsabile in quanto soggetto tenuto all’obbligo di vigilanza su tutte le fasi di produzione del latte, compresa quella del confezionamento, sottolineando le criticità di tale fase evidenziate dallo stesso piano di autocontrollo HACPP che imponevano misure per la verifica prima della chiusura della confezione della presenza di corpi estranei; tale affermazione, secondo il ricorrente, sarebbe manifestamente illogica non evidenziandosi nel piano di autocontrollo alcuna criticità in tale fase, atteso che il predetto piano incentrerebbe il controllo su tutti gli aspetti igienico sanitari, allo scopo di ridurre o azzerare il rischio di inquinamento chimico – batteriologico, non invece per l’inquinamento fisico da agenti esterni, le cui attività prese in considerazione atterrebbero solo fase della preventiva costruzione del macchinario e alla fase di manutenzione dello stesso; peraltro, si osserva in ricorso, il riferimento alla negligenza nelle dovute verifiche sulla conformità alla normativa del prodotto alimentare avrebbe senso solo ove accertatane e dimostratane la non conformità, dunque quell’insudiciamento, alterazione o pericolosità per la salute pubblica, nella specie inesistente perché non accertata.
2.3. Deduce, con il terzo motivo, la violazione dell’art. 606, lett. b) ed e) c.p.p., in relazione agli artt. 163 e 175 cod. pen. e 6, legge n. 283 del 1962 e correlati vizi motivazionali di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione.
In sintesi, la censura investe l’impugnata sentenza in quanto il giudice avrebbe riconosciuto al ricorrente la concedibilità dei doppi benefici di legge (sospensione condizionale della pena e non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale a richiesta dei privati) nonostante il divieto espressamente previsto dall’art. 6, legge n. 283 del 1962; atteso tale divieto, i benefici non avrebbero dovuto essere concessi, chiedendone il ricorrente la revoca. Infine, analoga censura investe la motivazione della sentenza nella parte in cui giustifica il diniego del riconoscimento delle attenuanti generiche fondandolo sull’esistenza di un precedente specifico che, si osserva in ricorso, risalirebbe al 1997, dunque assai remoto rispetto ai fatti.

Considerato in diritto

3. Il ricorsi è infondato e dev’essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
4. Seguendo l’ordine imposto dalla struttura dell’impugnazione proposta in sede di legittimità, dev’essere anzitutto esaminato il primo motivo, con cui – come sinteticamente esposto in sede di illustrazione (v. ante) – il ricorrente censura l’erronea interpretazione della norma sanzionatoria, non avendo tenuto conto il giudice dell’assenza di qualsiasi accertamento di merito, avente ad oggetto la nocività e soprattutto in ordine alla sussistenza dell’insudiciamento, alterazione o contaminazione del latte per la presenza di quel corpo estraneo, accertamento la cui inesistenza sarebbe censurabile in sede di legittimità al pari dell’assoluta mancanza di motivazione sul punto.
Il motivo è infondato. La tesi, pur suggestiva, non convince, in quanto la giurisprudenza di questa Corte non richiede, ove il prodotto destinato all’alimentazione presenti dei corpi estranei che ex se ne alterino la purezza e l’igiene (e tale va considerato il pezzo di metallo staccatosi dal macchinario in questione), l’effettivo danneggiamento della salute pubblica, trattandosi di reato di pericolo (v., sul punto: Sez. 6, n. 2921 del 17/12/1985 – dep. 12/04/1986, Doncecchi, Rv. 172445; Sez. 6, n. 4887 del 13/01/1976 – dep. 14/04/1976, Bertelli, Rv. 133280, la quale ultima peraltro precisa che non ha rilevanza ai fini della configurabilità del reato nemmeno l’entità dell’insudiciamento della sostanza alimentare posta in vendita, ciò che esclude la fondatezza del rilievo difensivo secondo cui sarebbe mancato quell’accertamento di merito sulla nocività e soprattutto sulla sussistenza dell’insudiciamento).
5. Passando ad esaminare il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente prospetta un vizio motivazionale con riferimento all’affermazione, contenuta in sentenza, secondo cui vi sarebbe stato un deficit di vigilanza quanto alle modalità di confezionamento, deve essere qui ricordato che il ricorrente riveste il ruolo di direttore tecnico dello stabilimento e non v’è dubbio che – a prescindere dalle indicazioni contenute nel piano di autocontrollo HACCP – rientra nell’ordinaria diligenza richiesta a chi rivesta tale incarico (in assenza di delega a terzi, qui non provata) quella di verificare che, anche per eventi accidentali, non si verifichi il distacco di parti metalliche del macchinario utilizzato per il confezionamento del prodotto. La responsabilità del ricorrente, dunque, discende dall’essere questi un soggetto che indubbiamente concorre, quale direttore tecnico dello stabilimento di produzione, alla immissione sul mercato di prodotti alimentari destinati al consumo e non conformi alle prescrizioni igienico-sanitarie.
Sul punto, la giurisprudenza di questa Corte ha infatti chiarito che il responsabile di un industria alimentare, intesa quale esercizio della preparazione, trasformazione, fabbricazione, confezionamento, deposito, trasporto, distribuzione, manipolazione, vendita, fornitura e somministrazione di prodotti alimentari, deve garantire che tali operazioni siano effettuate in modo igienico, gravando diversamente sullo stesso la responsabilità prevista dall’art. 5 della legge 30 aprile 1962 n. 283 che si riferisce a tutti i soggetti che concorrono alla immissione sul mercato di prodotti alimentari destinati al consumo e non conformi alle prescrizioni igienico-sanitarie (Sez. 3, n. 27284 del 06/05/2004 -dep. 17/06/2004, P.M. in proc. Arena, Rv. 229353). Secondo la norma dell’art. 5 della legge 30 aprile 1962 n. 283, i destinatari delle sue disposizioni sono infatti tutti coloro che concorrono alla immissione sul mercato di prodotti destinati al consumo e non conformi alle prescrizioni igienico sanitarie e quindi tanto i fabbricanti che i rivenditori. Questi ultimi, peraltro, sono da riconoscersi esenti da responsabilità, unicamente quando la non ottemperanza ai precetti della legge riguardi i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti, le condizioni interne degli involucri e cioè ogni qualvolta essi non abbiano la possibilità di controllare fa qualità e la condizione del prodotto posto in vendita (Sez. 6, n. 5937 del 25/02/1981 – dep. 15/06/1981, Multineddu, Rv. 149377). Nel qual ultimo caso, infatti, la responsabilità grava sul produttore, in quanto in caso di accertata difformità della sostanza alimentare posta in vendita dai requisiti di commestibilità prescritti, la responsabilità del rivenditore viene meno (e, dunque, è il produttore a doverne rispondere) quando trattasi di prodotti posti in vendita in confezioni originali, riscontrati affetti da irregolarità attinenti i loro requisiti intrinseci, o la loro composizione, o le condizioni interne dei recipienti (come nel caso di specie, essendo stato rinvenuto un corpo estraneo), in relazione ai quali il rivenditore non ha la possibilità di controllare la qualità o la condizione del prodotto posto in vendita, non potendosi ammettere, da parte di costui, manomissioni del recipiente o dell’involucro (Sez. 3, n. 12005 del 13/11/1997 – dep. 23/12/1997, P.M.in proc. Perini, Rv. 209195).
Del resto, si osserva, è lo stesso confezionamento del prodotto che dovrebbe, di per sé, garantire, in assenza di manomissioni della confezione (come è pacifico nel caso in esame), la genuinità del medesimo, sicché la circostanza che, all’interno della confezione venga rinvenuto dall’ignaro consumatore (che normalmente fa affidamento sulla genuinità del prodotto confezionato) un corpo estraneo di materiale metallico, rende evidente l’esistenza di profili di colpa (sub specie di negligenza) attinente allo svolgimento dei controlli sui macchinari impiegati per il confezionamento, negligenza che qualifica la colpa normativamente richiesta per la punibilità dell’agente.
6. Quanto, poi, al terzo motivo di ricorso, con cui il ricorrente censura la sentenza per aver riconosciuto al ricorrente i doppi benefici di legge nonostante il divieto espressamente previsto dall’art. 6, legge n. 283 del 1962 (chiedendone dunque la revoca), lo stesso è infondato.
Ed invero, l’art. 6, comma quinto, della legge n. 283 del 1962 prevede che “In caso di condanna per frode tossica o comunque dannosa alla salute non si applicano le disposizioni degli artt. 163 e 175, Cod. pen.”. Secondo la giurisprudenza per “frode tossica” deve intendersi qualsiasi fatto contravvenzionale previsto negli artt. 5 e 6 della legge n. 283 del 1962, insidioso per se stesso o produttivo di effetti insidiosi, da cui derivi un’attitudine della sostanza a produrre effetti intossicanti o comunque un pericolo di danno per la salute del consumatore da accertarsi in concreto (Sez. 3, n. 13535 del 05/02/2009 – dep. 27/03/2009, Mascagni, Rv. 243388). Tuttavia, la previsione del comma quinto, osserva il Collegio, nell’interpretazione datane dal Giudice delle Leggi (Corte cost., sentenza 8 aprile 1997, n. 85, con cui la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, quinto comma, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione), richiede che al requisito dell’esistenza del pericolo per la collettività si accompagni anche quello della “frode”, ciò che presuppone la sussistenza di una volontà dolosa (intesa come fraudolenta) di immissione sul mercato di un prodotto pericoloso, circostanza, questa, da escludersi nel caso in esame.
Correttamente, dunque, il giudice del merito ha riconosciuto la concedibilità dei doppi benefici di legge, non trovando applicazione l’art. 6, comma quinto, legge n. 283 del 1962 nei casi in cui la violazione della normativa alimentare sia avvenuta in assenza di una dolosa (cum fraude) volontà di immettere sul mercato di un prodotto pericoloso per la salute pubblica.
Quanto, infine, al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, la Corte d’appello ha motivato il diniego facendo leva sull’esistenza di un precedente penale specifico, ciò che è sufficiente per ritenere corretta e logica la motivazione, sul punto. Questa Corte ha infatti già affermato che le attenuanti di cui all’art. 62 bis cod. pen. possono essere negate anche sulla base dei soli precedenti penali dell’imputato (Sez. 1, n. 2497 del 22/03/1989 – dep. 22/02/1990, Garazzini, Rv. 183420).
7. Il ricorso dev’essere pertanto rigettato. Segue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente alle spese del procedimento.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

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