Suprema Corte di Cassazione
sezione I
sentenza 19 febbraio 2015, n. 7654
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORTESE Arturo – Presidente
Dott. CAIAZZO Luigi – Consigliere
Dott. CAVALLO Aldo – Consigliere
Dott. BONI Monica – rel. Consigliere
Dott. MAGI Raffaello – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso l’ordinanza n. 4711/2013 GIUD. SORVEGLIANZA di VERCELLI, del 18/09/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;
lette le conclusioni del PG Dott. Antonio Gialanella che ha chiesto qualificarsi il ricorso come reclamo e la sua trasmissione la competente Tribunale di Sorveglianza.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORTESE Arturo – Presidente
Dott. CAIAZZO Luigi – Consigliere
Dott. CAVALLO Aldo – Consigliere
Dott. BONI Monica – rel. Consigliere
Dott. MAGI Raffaello – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso l’ordinanza n. 4711/2013 GIUD. SORVEGLIANZA di VERCELLI, del 18/09/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;
lette le conclusioni del PG Dott. Antonio Gialanella che ha chiesto qualificarsi il ricorso come reclamo e la sua trasmissione la competente Tribunale di Sorveglianza.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 18 settembre 2013 il Magistrato di Sorveglianza di Vercelli rigettava il reclamo proposto dal detenuto (OMISSIS) avverso la disposizione della Casa Circondariale di Biella, ove era rispetto in espiazione di pena, che aveva respinto la sua richiesta di effettuare un colloquio visivo col figlio (OMISSIS), a sua volta ristretto in istituto penitenziario di L’Aquila e sottoposto al regime differenziato di cui all’articolo 41 bis ord. pen.. A fondamento della decisione rilevava la sussistenza di ragioni di sicurezza e disciplina interna all’istituto, apprezzate in via discrezionale dall’amministrazione penitenziaria e tali da impedire il colloquio visivo richiesto.
2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l’interessato personalmente, il quale ne ha chiesto l’annullamento per l’insufficienza della motivazione, siccome basata sul solo dato della presunta pericolosita’ sociale e sulla disciplina limitativa imposta dall’articolo 41 bis ord. pen.; ha chiesto dunque di poter accedere al colloquio col figlio, anch’esso detenuto e non incontrato dal 1996 a causa del rispettivo stato detentivo.
3. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dr. (OMISSIS), con requisitoria scritta dell’11 luglio 2014 ha chiesto qualificarsi il ricorso come reclamo ai sensi dell’articolo 35 bis ord. pen., introdotto dal Decreto Legge n. 146 del 2013, articolo 3, comma 1, lettera i) in riferimento a tutti i casi d’inosservanza di disposizione della legge penitenziaria in materia di diritti dei detenuti e la sua conseguente trasmissione al Tribunale di Sorveglianza di Torino.
2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l’interessato personalmente, il quale ne ha chiesto l’annullamento per l’insufficienza della motivazione, siccome basata sul solo dato della presunta pericolosita’ sociale e sulla disciplina limitativa imposta dall’articolo 41 bis ord. pen.; ha chiesto dunque di poter accedere al colloquio col figlio, anch’esso detenuto e non incontrato dal 1996 a causa del rispettivo stato detentivo.
3. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dr. (OMISSIS), con requisitoria scritta dell’11 luglio 2014 ha chiesto qualificarsi il ricorso come reclamo ai sensi dell’articolo 35 bis ord. pen., introdotto dal Decreto Legge n. 146 del 2013, articolo 3, comma 1, lettera i) in riferimento a tutti i casi d’inosservanza di disposizione della legge penitenziaria in materia di diritti dei detenuti e la sua conseguente trasmissione al Tribunale di Sorveglianza di Torino.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso e’ fondato e merita dunque accoglimento.
1. S’impone in via preliminare la soluzione della questione in rito, sollevata dalle richieste formulate dal Procuratore Generale.
Va rilevato che in data 21 febbraio 2014 e’ stata promulgata la Legge n. 10, di conversione con modificazioni del Decreto Legge 23 dicembre 2013, n. 146, recante “Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria”, con la quale il legislatore italiano ha inteso varare un quadro di interventi normativi nel settore penitenziario, gia’ sollecitatigli dalla pronuncia pilota della Corte Europea per i Diritti dell’Uomo nel noto caso Torregiani c/ Italia dell’8 gennaio 2013 e dalla Corte Costituzionale con la sentenza nr. 279 del 9 ottobre 2013.
1.1 La prima decisione, com’e’ noto, rilevata l’esistenza di un deficit strutturale e funzionale del sistema penitenziario italiano, che ha determinato un sovraffollamento delle carceri e condizioni di permanenza dei reclusi in espiazione di pena detentiva e di quanti siano sottoposti a misure coercitive custodiali contrarie alla dignita’ ed al senso di umanita’ e quindi alle prescrizioni dell’articolo 3 CEDU, ha imposto allo Stato Italiano l’adozione entro un anno di misure volte alla riduzione del numero di persone incarcerate mediante una piu’ estesa applicazione di un sistema sanzionatorio non incidente sulla liberta’ personale ed un ridotto ricorso alla custodia cautelare in carcere, indicando la necessita’ di introdurre rimedi operanti in via preventiva sul sovraffollamento e strumenti di riparazione, compensativi per i pregiudizi gia’ subiti in condizioni detentive contrarie ai diritti personali inviolabili. Nel contesto di tali considerazioni la Corte Europea ha espresso una valutazione negativa anche in ordine alla capacita’ effettuale dell’istituto del reclamo al magistrato di sorveglianza, disciplinato dagli articoli 35 e 69, dell’ordinamento penitenziario italiano, trattandosi di “un ricorso accessibile, ma non effettivo nella pratica, dato che non consente di porre fine rapidamente alla carcerazione in condizioni contrarie all’articolo 3 della Convenzione”.
Analoghe indicazioni sono state offerte dalla decisione della Corte Costituzionale sopra citata, che, nel dichiarare inammissibile la questione d’incostituzionalita’ dell’articolo 147 c.p., nella parte in cui non consente il rinvio facoltativo dell’esecuzione al di la’ dei casi espressamente contemplati quando l’espiazione avvenga in condizioni contrarie al senso di umanita’, perche’ problematica risolvibile con una pluralita’ di interventi normativi diversi, da rimettere alle valutazioni discrezionali del legislatore, ha evidenziato la necessita’ che la preminenza dei diritti fondamentali della persona nel settore dell’esecuzione penale trovi riconoscimento mediante una piu’ efficace tutela giurisdizionale, da esperire anche nei confronti degli interventi dell’amministrazione penitenziaria. Ha dunque richiamato i principi interpretativi gia’ espressi dalla stessa Consulta in tema di tutela dei diritti del detenuto, allorche’ gia’ in precedenza aveva riconosciuto alle disposizioni impartite dal magistrato di sorveglianza, a norma dell’articolo 69, comma 5, dell’ordinamento penitenziario, natura non soltanto di raccomandazioni generiche incidenti sul trattamento, ma di “prescrizioni od ordini, il cui carattere vincolante per l’amministrazione penitenziaria e’ intrinseco alle finalita’ di tutela che la norma stessa persegue” (sentenza n. 266 del 2009) ed aveva affermato che “le decisioni del magistrato di sorveglianza, rese su reclami proposti da detenuti a tutela di propri diritti e secondo la procedura contenziosa di cui all’articolo 14 ter ord. pen., devono ricevere concreta applicazione e non possono essere private di effetti pratici da provvedimenti dell’Amministrazione penitenziaria o di altre autorita’” (sentenza n. 135 del 2013). Ha in chiusura espresso il convincimento sull’opportunita’ dell’introduzione di strumenti esecutivi tali da rendere certa l’ottemperanza dell’amministrazione alle decisioni della magistratura di sorveglianza, onde per tale assicurare completa attuazione alle prescrizioni della sentenza CEDU nel caso Torreggiani.
2. Per quanto rileva ai fini della presente decisione, deve considerarsi che il testo della Legge n. 10 del 2014, nel conformarsi a tali indicazioni, ha operato un intervento innovativo sulla disciplina vigente su piu’ fronti al fine di migliorare le condizioni di vita dei detenuti, mediante la previsione di misure volte a ridurre le presenze numeriche negli istituti penitenziari e di strumenti piu’ incisivi di tutela delle prerogative fondamentali dei detenuti. Sotto questo secondo profilo ha introdotto una disciplina specificamente dedicata all’istituto del reclamo giurisdizionale, ossia del rimedio proponibile da parte del detenuto avverso decisioni dell’amministrazione penitenziaria, denunciate come lesive dei propri diritti soggettivi.
2.1 Dopo avere previsto all’articolo 35, della legge di ordinamento penitenziario la facolta’ per il detenuto di proporre reclamo “generico”, nella forma orale o scritta, indirizzabile a varie autorita’, compreso il magistrato di sorveglianza, con il successivo articolo 35 bis ha sostituito il comma sesto della Legge n. 354 del 1975, articolo 69, e previsto il rimedio definito “reclamo giurisdizionale”, nonche’ il relativo procedimento, che, quando l’atto di contestazione sia indirizzato al magistrato di sorveglianza ed esso non sia affetto da inammissibilita’ ai sensi del secondo comma dell’articolo 666 c.p.p., deve svolgersi secondo la disciplina dettata dal combinato disposto degli articoli 666 e 678 c.p.p., quindi in udienza camerale con la partecipazione dell’amministrazione interessata, che puo’ comparirvi, oppure inoltrare per iscritto osservazioni e richieste. Ha quindi regolamentato anche il regime d’impugnazione avverso la decisione del magistrato di sorveglianza, contestabile dall’interessato mediante reclamo al tribunale di sorveglianza nel termine di quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell’avviso di deposito del provvedimento e ha stabilito la ricorribilita’ per cassazione, entro il termine di quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell’avviso di deposito dell’ordinanza, per il solo vizio di violazione di legge anche della decisione assunta dal tribunale di sorveglianza.
Inoltre, per fugare qualsiasi dubbio sull’ambito applicativo dell’istituto del reclamo giurisdizionale, alla Legge n. 20 del 2014, articolo 3, comma 1, lettera i), n. 2, ha espressamente stabilito che il comma sesto dell’articolo 69 ord. pen. sia sostituito nei seguenti termini: “6. Provvede a norma dell’articolo 35 bis, sui reclami dei detenuti e degli internati concernenti:
a) le condizioni di esercizio del potere disciplinare, la costituzione e la competenza dell’organo disciplinare, la contestazione degli addebiti e la facolta’ di discolpa; nei casi di cui all’articolo 39, comma 1, nn. 4 e 5, e’ valutato anche il merito dei provvedimenti adottati;
b) l’inosservanza da parte dell’amministrazione di disposizioni previste dalla presente legge e dal relativo regolamento, dalla quale derivi al detenuto o all’internato un attuale e grave pregiudizio all’esercizio dei diritti”.
3. Cosi’ ricostruita l’attuale cornice normativa di riferimento, va detto che nel caso di specie il ricorrente ha lamentato la violazione del diritto soggettivo di effettuare colloqui visivi col figlio anch’esso detenuto e non potuto incontrare da quasi vent’anni per le vicende giudiziarie ed esecutive che avevano coinvolto entrambi, nonche’ il grave pregiudizio subito per effetto di tale forzato isolamento parentale. Viene dunque prospettata la lesione di un diritto della persona, non suscettibile di negazione in forza della condizione detentiva, ne’ di interventi discrezionali da parte dell’autorita’ amministrativa preposta all’esecuzione della pena, contro le cui determinazioni anche nel regime antecedente la modifica introdotta dalla Legge n. 10 del 2014, veniva riconosciuta l’esperibilita’ del ricorso alla tutela giurisdizionale mediante reclamo al magistrato di sorveglianza, la cui decisione era ricorribile per cassazione in conformita’ alla procedura indicata nella Legge 26 luglio 1975, n. 354, articolo 14 ter, (Corte Cost. nr. 26 dell’11/2/1999; Sez. U., n. 25079 del 26/02/2003, Gianni, rv. 224603; sez. 1, nr. 46269 del 24/10/2007, Musumeci, rv. 238841; sez. 1, nr. 39314 del 20/10/2010, PM in proc. Farinella, rv. 248844; sez. 1, nr. 33032 del 18/4/2011, Solazzo, rv. 250819).
3.1 Si pone pero’ a questo punto la necessita’ di risolvere una questione di diritto intertemporale, in quanto la nuova disciplina del reclamo giurisdizionale e dei rimedi contro la decisione assunta dal magistrato di sorveglianza con l’introduzione del reclamo al tribunale di sorveglianza e della giurisdizione di merito da svolgersi potenzialmente in due gradi successivi e’ stata introdotta con legge successiva alla proposizione dell’impugnazione del (OMISSIS), avvenuta in data 23 settembre 2013 quando era ancora vigente la disposizione dell’articolo 69 ord. pen., comma sesto, per la quale il provvedimento del magistrato di sorveglianza che avesse deciso un reclamo in materia di diritti soggettivi del detenuto era ricorribile per cassazione.
Secondo la requisitoria del P.G., la nuova disciplina dettata dall’articolo 35 bis ord. pen. dovrebbe essere applicata al caso di specie ed il ricorso riqualificato come reclamo da inoltrare al competente tribunale di sorveglianza. Richiama a sostegno di tale richiesta l’orientamento giurisprudenziale formatosi in riferimento all’intervento di disposizioni normative introduttive di nuovi criteri distributivi della competenza ed il principio generale “tempus regit actum”, che impone di prendere in considerazione, quale momento rilevante per determinare l’autorita’ giudiziaria chiamata a delibare un’istanza avente natura impugnatoria, quello di compimento dell’attivita’ giurisdizionale.
3.2 In realta’, non pare a questa Corte che tale conclusione possa avvalorarsi.
Al riguardo bisogna considerare che, secondo la previsione generale dettata dall’articolo 11 preleggi, comma 1, “La legge non dispone che per l’avvenire; essa non ha effetto retroattivo”, per cui, se il nuovo testo normativo non disponga espressamente il momento di decorrenza dei suoi effetti e non introduca una regolamentazione valevole per il periodo transitorio, vale il principio generale, anche se non assoluto, di inapplicabilita’ ad atti gia’ compiuti, riassunto nel noto principio “tempus regit actum”.
Si e’ posta pero’ in termini problematici la questione dell’esatta individuazione dell”‘actus” e del “tempus” a fronte di un fenomeno di successioni nel tempo di leggi, quando siano introduttive di diversa regolamentazione di un mezzo d’impugnazione. Si deve partire dal presupposto che in questi casi per atto non puo’ intendersi l’intero procedimento, perche’ per la sua struttura esso e’ caratterizzato da una pluralita’ di atti, collocati in fasi distinte e successive, finalizzati al medesimo risultato dell’accertamento sulla fondatezza della “notitia criminis” e perche’ la nozione cosi’ definita produrrebbe l’insensibilita’ alle modifiche normative intervenute nel corso del suo svolgimento e l’applicabilita’ delle regole vigenti al momento della sua instaurazione, il tutto in contrasto con la previsione dell’articolo 11 preleggi. Pertanto, sia la dottrina, che la giurisprudenza che hanno affrontato il tema con riferimento alle impugnazioni proponibili avverso decisioni giudiziarie, assunte nella forma della sentenza, si e’ sottolineata l’importanza di prendere in esame l’atto nella sua individualita’ e negli effetti prodotti per verificare se sia autosufficiente ed autoreferenziale, se costituisca l’esito di un percorso preparatorio, ovvero ancora se abbia carattere prodromico e strumentale rispetto ad un atto successivo: in riferimento a tali diverse situazioni e tipologie di atti processuali anche il principio “tempus regit actum” assume una portata diversa.
Nell’ambito di tale rassegna si colloca come formalmente autonomo l’atto d’impugnazione, che esplica effetti propri, quali l’introduzione del grado successivo del procedimento e la devoluzione al giudice designato alla sua trattazione della relativa cognizione e che, una volta proposto nel rispetto della disciplina processuale vigente in quel momento, da luogo alla pendenza del giudizio d’impugnazione avverso la sentenza.
Ebbene, negli interpreti non e’ emerso un indirizzo univoco in ordine all’individuazione del momento, a partire dal quale la nuova disciplina introdotta a modifica di quella precedente debba applicarsi all’impugnazione, se priva di disposizioni che regolino il periodo transitorio. Un orientamento propende per la considerazione del momento di presentazione dell’impugnazione (Cass. sez. 4, nr. 3484 del 17/11/2004, non massimata; sez. 5, nr. 15596 del 12/3/2004, non massimata; sez. 4 nr. 4860 del 4/12/2003, non massimata; sez. 3, nr. 20769 del 13/3/2002, non massimata; sez. 6, n. 5558 del 10/04/2000, Concolato, rv. 216414; sez. 5, n. 7329 del 19/05/2000, Fugazzaro, rv. 216593), mentre altra linea interpretativa ritiene debba considerarsi la pronuncia della sentenza impugnata (Cass. sez. 5, nr. 45094 del 22/9/2003, Palascino, rv. 227251; sez. 3, nr. 28/5/2001 n. 30541; sez. 5, nr. 11659 dell’11/1/2007, Lombardo ed altro, rv. 235966; sez. 1, n. 40251 del 02/10/2007, P.G. in proc. Scuto, rv. 238050).
A tale seconda opzione hanno aderito anche le Sezioni Unite di questa Corte Suprema (Sez. U., n. 27614 del 29/03/2007, P.C. in proc. Lista, rv. 236537), che, pronunciando in riferimento all’appello della parte civile proposto prima dell’entrata in vigore della Legge n. 46 del 2006, hanno stabilito appunto che l’applicazione della regola “tempus regit actum” riferita al momento di proposizione dell’impugnazione quando successivamente sia intervenuta una diversa disciplina conduce ad esiti irrazionali, perche’ affida il regime regolatore del giudizio sul gravame alla maggiore o minore tempestivita’ di presentazione da parte dell’interessato, oppure di compimento degli adempimenti di cancelleria successivi al deposito del documento sentenza, quindi ad un elemento aleatorio. Hanno dunque indicato la possibilita’ di superare l’inconveniente, ancorando la disciplina processuale al momento della pronuncia della sentenza impugnata, che nel settore specifico dei gravami costituisce l'”actus” e determina il “tempus” rispetto al quale vanno considerati “la facolta’ di impugnazione, la sua estensione, i modi e i termini per esercitarla”. Tale conclusione trova giustificazione nell’esigenza di garantire la parte nell’affidamento riposto sulla “fissita’ del quadro normativo” e la certezza dei rapporti giuridici, nonche’ nel rilievo per cui la facolta’ d’impugnazione origina dalla sentenza che s’intende contestare ed esplica la sua funzione ed i suoi effetti in relazione ad essa.
Pertanto, a fronte della successione di leggi diverse che regolano l’impugnazione, la disciplina applicabile e’ quella vigente al momento della pronuncia della sentenza impugnata “che rimane insensibile a eventuali interventi normativi successivi, non potendo la nuova legge processuale travolgere quegli effetti dell’atto che si sono gia’ prodotti prima dell’entrata in vigore della medesima legge, ne’ regolare diversamente gli effetti futuri dell’atto” quanto ai rimedi esperibili per contrastarne le relative statuizioni (cfr. in senso conforme Cass. S.U. civili sent. 20/12/2006 n. 27172; S.U. penali sentenze 27/3/2002 n. 16101 e n. 16102, queste ultime in un tema non perfettamente sovrapponibile a quello in esame).
3.3 La diversa soluzione proposta dal Procuratore Generale si pone dunque in antitesi con tale condivisibile orientamento, che questo Collegio ritiene di dover applicare per la sua immutata validita’ anche in riferimento al settore penitenziario ed al regime di impugnazione delle decisioni assunte sul reclamo del detenuto in materia di lesione di diritti soggettivi. Pretendere di fare riferimento alla nuova legge vigente al momento della decisione sul gravame significa violare il principio di affidamento che la parte fa sull’applicazione di una regolamentazione esistente al momento in cui ha esercitato la facolta’ d’impugnazione e non considerare che la condizione di impugnabilita’ del provvedimento, ossia la possibilita’ di contestarlo mediante un determinato rimedio giuridico, piuttosto che altro, va valutata in riferimento al momento della sua emanazione, momento che fissa definitivamente il relativo regime giuridico.
L’applicazione al caso specifico dei superiori principi induce a ritenere correttamente proposto il ricorso per cassazione avverso provvedimento assunto prima della modifica normativa sul reclamo giurisdizionale in materia penitenziaria.
4.Venendo ora al merito dell’ordinanza impugnata, la decisione ha negato al ricorrente la possibilita’ di incontro visivo col figlio, parimenti detenuto e sottoposto al regime differenziato di cui all’articolo 41 bis ord. pen., per l’ostacolo frapposto da ragioni di sicurezza e di opportunita’, valutate in modo discrezionale dall’amministrazione penitenziaria, secondo le prerogative organizzative e regolamentari, assegnatele dall’ordinamento.
4.1 Va premesso che anche prima dell’intervento delle modifiche all’ordinamento penitenziario, apportate dalla Legge n. 10 del 2014, si era gia’ affermata da parte della giurisprudenza di legittimita’ e costituzionale, la sindacabilita’ in sede giurisdizionale, mediante reclamo al magistrato di sorveglianza, dei provvedimenti dell’amministrazione penitenziaria incidenti sulle posizioni soggettive del detenuto, in funzione di tutela sia di veri e propri diritti soggettivi, che di meri interessi legittimi, quando coinvolti dal regime di trattamento.
4.2 Nel caso di specie viene in rilievo il diritto soggettivo del ricorrente alla vita familiare ed al mantenimento mediante colloqui di relazioni dirette e di presenza con uno dei suoi piu’ stretti congiunti, preclusogli anche in ragione dell’applicazione nei riguardi di tale congiunto del regime differenziato di cui all’articolo 41 bis, che, com’e’ noto, al comma 2 quater, lettera a), consente l’adozione nei confronti di detenuti condannati o sottoposti a procedimento per reati specifici di particolare gravita’ e significativi di spiccata pericolosita’ sociale, di “misure di elevata sicurezza interna ed esterna che si rivelino necessarie per prevenire contatti con l’organizzazione di appartenenza”, nonche’ eventuali contrasti con elementi di gruppi contrapposti e l’interazione con detenuti o internati della stessa compagine o di altre a questa alleate.
Per contro, la sua applicazione pregiudica anche la situazione detentiva del genitore in un settore della vita penitenziaria, cui l’ordinamento stesso assegna rilevanza quale strumento del percorso trattamentale, finalizzato al reinserimento sociale della persona, secondo quanto e’ deducibile da piu’ fonti normative.
4.2.1 Invero, il testo principale di riferimento nella materia e’ costituito dall’articolo 28 ord. pen., il quale stabilisce che “particolare cura e’ dedicata a mantenere, migliorare, o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie”; lo scopo perseguito da tale previsione e’ quello di impedire che l’abbandono delle abitudini di vita individuale e familiare acquisite in stato di liberta’, imposto dall’espiazione della pena in ambito carcerario, comprometta il mantenimento delle relazioni affettive ed i sentimenti verso i congiunti. Ne costituiscono attuazione le singole disposizioni dell’ordinamento penitenziario, ad esempio l’articolo 18, comma 3, che espressamente assegna “particolare favore….ai colloqui con i familiari”, intesi quali occasioni relazionali personali e dirette, perche’ strumento per il mantenimento dei contatti con quanti sono liberi ed impedire effetti negativi sulla personalita’ del detenuto, determinati dall’isolamento. Per tali ragioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, e dell’articolo 15 ord. pen., i colloqui sono inseriti nel trattamento di chi e’ ristretto e assumono rilevanza anche ai fini dell’attivita’ di recupero e rieducazione del condannato, tant’e’ che il Decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000, articolo 61, comma 1, lettera a), consente al direttore dell’istituto di concedere ulteriori colloqui a fronte di pareri positivi espressi dagli operatori del gruppo di osservazione e che la successiva norma dell’articolo 73, comma 3, stesso Decreto del Presidente della Repubblica, prescrive la conservazione del diritto ai colloqui con familiari e conviventi anche in caso di sottoposizione del detenuto alla sanzione disciplinare dell’isolamento con esclusione dalle attivita’ in comune.
A cio’ si aggiunge che anche la disciplina fortemente limitativa dettata dall’articolo 41 bis, sopra citata nei confronti di soggetti, dotati di particolare pericolosita’, non li esclude dai colloqui, che piuttosto regolamenta con l’introduzione di limiti numerici e con la possibilita’ di adottare, mediante previsioni della normativa attuativa di rango secondario, modalita’ esecutive di particolare rigore.
4.2.2 Del pari anche l’articolo 8 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo prescrive che “ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare…”, sicche’ eventuali ingerenze dell’autorita’ pubblica nell’esercizio di tale diritto sono coperte da riserva di legge e devono essere giustificate da esigenze di sicurezza nazionale, pubblica sicurezza, difesa dell’ordine e prevenzione dei reati, protezione della salute o della morale, dei diritti e delle liberta’ altrui. In particolare, la Corte EDU ha avuto modo di occuparsi piu’ volte della compatibilita’ delle disposizioni degli ordinamenti nazionali, che, nel disciplinare le modalita’ di esecuzione della pena detentiva, di per se’ comportante per sua natura limitazioni alla vita individuale e familiare per il distacco forzato che realizza, prescrivono in vario modo l’isolamento dei detenuti ed inibiscono colloqui con i familiari, con il principio che vieta trattamenti inumani o degradanti di cui all’articolo 3 della Convenzione; ha quindi stabilito da un lato la necessita’ che la struttura penitenziaria realizzi qualche forma di controllo sui contatti tra il detenuto ed il mondo esterno (sez. 2, Messina c/ Italia, 8/6/1999), dall’altro che la detenzione, per quanto giustificata dalla condanna per gravi reati e da esigenze di tutela della collettivita’, non puo’ sopprimere in modo assoluto la relazionalita’ e la vita affettiva mediante l’isolamento completo del prigioniero, che puo’ produrre effetti negativi sulla personalita’ e la sua desocializzazione con pregiudizi irreversibili sul processo di reinserimento nel contesto civile (sez. 2, Van der Ven c. Paesi Bassi, 4/2/2003).
4.2.3 Ebbene, la valutazione del caso specifico del (OMISSIS), che dal 1996, quindi da quasi vent’anni non puo’ incontrare il figlio perche’ entrambi ristretti in carceri diversi ed il secondo sottoposto alla sospensione delle regole ordinarie detentive, deve essere considerato alla luce delle norme e dei principi generali sopra richiamati, che l’ordinanza non ha considerato. Pur essendo condivisibile il riconoscimento nella materia specifica all’amministrazione penitenziaria di poteri discrezionali, il cui uso e’ stato esercitato in funzione della tutela dell’ordine e della sicurezza, sia interna agli istituti, che nei riguardi della generalita’ dei cittadini sotto il profilo della prevenzione di ulteriori reati, e’ altrettanto innegabile che la forzata separazione di un padre dal figlio per un periodo di tempo cosi’ prolungato incide negativamente sul mantenimento della loro relazione affettiva, sulla vita familiare e sul rispettivo percorso trattamentale, integrando condizioni restrittive particolarmente penose ed avvilenti e precludendo in assoluto l’esercizio di un diritto soggettivo ai colloqui. Si pone dunque il problema di come conciliare queste opposte esigenze in modo da non dare attuazione soltanto ad una di esse a scapito dell’altra.
A tal fine si evidenzia che il Magistrato di Sorveglianza ha offerto una lettura parziale della normativa di riferimento, ha attribuito rilievo essenziale alle esigenze di contenimento della pericolosita’ qualificata del figlio del ricorrente, senza addentrarsi in una considerazione piu’ ampia e di ordine sistematico delle disposizioni di legge diverse dall’articolo 41 bis, ed egualmente applicabili al caso, ad esempio dell’articolo 28 ord. pen. e delle finalita’ perseguite mediante l’istituto dei colloqui visivi quale strumento per la coltivazione della relazione genitoriale e, suo tramite, per l’espressione della personalita’ del detenuto. Non si e’ dunque prospettato la possibilita’ di una soluzione che contemperi nel caso specifico, al di fuori di qualunque generalizzazione e per ragioni umanitarie che tengano conto delle privazioni subite dal (OMISSIS) in via ininterrotta per quasi due decenni, le esigenze di ordine interno all’istituto e di ordine pubblico con il diritto soggettivo del detenuto ai colloqui mediante un sistema tecnico che garantisca la visione dell’immagine senza comportare spostamenti e contatti fisici diretti. Tale soluzione, la cui praticabilita’ va verificata in sede di merito, ma la cui ammissibilita’ va affermata a livello di principio nel riscontrare il vizio di violazione di legge denunciato dal ricorrente, si traduce in concreto nel ricorso alla videoconferenza, ossia a forme di comunicazione controllabili a distanza e tali da impedire il compimento di comportamenti tra presenti, possibile fonte di pericolo per la sicurezza interna dell’istituto o per quella pubblica, in quanto correlati all’attivita’ di organizzazione criminose di stampo mafioso ancora attive ed operanti nelle aree geografiche di provenienza dei detenuti coinvolti.
Ne discende l’annullamento dell’ordinanza impugnata ed il rinvio per nuovo esame al Magistrato di Sorveglianza di Vercelli che dovra’ condurre la verifica demandatali, rapportandola ai principi sopra esposti.
1. S’impone in via preliminare la soluzione della questione in rito, sollevata dalle richieste formulate dal Procuratore Generale.
Va rilevato che in data 21 febbraio 2014 e’ stata promulgata la Legge n. 10, di conversione con modificazioni del Decreto Legge 23 dicembre 2013, n. 146, recante “Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria”, con la quale il legislatore italiano ha inteso varare un quadro di interventi normativi nel settore penitenziario, gia’ sollecitatigli dalla pronuncia pilota della Corte Europea per i Diritti dell’Uomo nel noto caso Torregiani c/ Italia dell’8 gennaio 2013 e dalla Corte Costituzionale con la sentenza nr. 279 del 9 ottobre 2013.
1.1 La prima decisione, com’e’ noto, rilevata l’esistenza di un deficit strutturale e funzionale del sistema penitenziario italiano, che ha determinato un sovraffollamento delle carceri e condizioni di permanenza dei reclusi in espiazione di pena detentiva e di quanti siano sottoposti a misure coercitive custodiali contrarie alla dignita’ ed al senso di umanita’ e quindi alle prescrizioni dell’articolo 3 CEDU, ha imposto allo Stato Italiano l’adozione entro un anno di misure volte alla riduzione del numero di persone incarcerate mediante una piu’ estesa applicazione di un sistema sanzionatorio non incidente sulla liberta’ personale ed un ridotto ricorso alla custodia cautelare in carcere, indicando la necessita’ di introdurre rimedi operanti in via preventiva sul sovraffollamento e strumenti di riparazione, compensativi per i pregiudizi gia’ subiti in condizioni detentive contrarie ai diritti personali inviolabili. Nel contesto di tali considerazioni la Corte Europea ha espresso una valutazione negativa anche in ordine alla capacita’ effettuale dell’istituto del reclamo al magistrato di sorveglianza, disciplinato dagli articoli 35 e 69, dell’ordinamento penitenziario italiano, trattandosi di “un ricorso accessibile, ma non effettivo nella pratica, dato che non consente di porre fine rapidamente alla carcerazione in condizioni contrarie all’articolo 3 della Convenzione”.
Analoghe indicazioni sono state offerte dalla decisione della Corte Costituzionale sopra citata, che, nel dichiarare inammissibile la questione d’incostituzionalita’ dell’articolo 147 c.p., nella parte in cui non consente il rinvio facoltativo dell’esecuzione al di la’ dei casi espressamente contemplati quando l’espiazione avvenga in condizioni contrarie al senso di umanita’, perche’ problematica risolvibile con una pluralita’ di interventi normativi diversi, da rimettere alle valutazioni discrezionali del legislatore, ha evidenziato la necessita’ che la preminenza dei diritti fondamentali della persona nel settore dell’esecuzione penale trovi riconoscimento mediante una piu’ efficace tutela giurisdizionale, da esperire anche nei confronti degli interventi dell’amministrazione penitenziaria. Ha dunque richiamato i principi interpretativi gia’ espressi dalla stessa Consulta in tema di tutela dei diritti del detenuto, allorche’ gia’ in precedenza aveva riconosciuto alle disposizioni impartite dal magistrato di sorveglianza, a norma dell’articolo 69, comma 5, dell’ordinamento penitenziario, natura non soltanto di raccomandazioni generiche incidenti sul trattamento, ma di “prescrizioni od ordini, il cui carattere vincolante per l’amministrazione penitenziaria e’ intrinseco alle finalita’ di tutela che la norma stessa persegue” (sentenza n. 266 del 2009) ed aveva affermato che “le decisioni del magistrato di sorveglianza, rese su reclami proposti da detenuti a tutela di propri diritti e secondo la procedura contenziosa di cui all’articolo 14 ter ord. pen., devono ricevere concreta applicazione e non possono essere private di effetti pratici da provvedimenti dell’Amministrazione penitenziaria o di altre autorita’” (sentenza n. 135 del 2013). Ha in chiusura espresso il convincimento sull’opportunita’ dell’introduzione di strumenti esecutivi tali da rendere certa l’ottemperanza dell’amministrazione alle decisioni della magistratura di sorveglianza, onde per tale assicurare completa attuazione alle prescrizioni della sentenza CEDU nel caso Torreggiani.
2. Per quanto rileva ai fini della presente decisione, deve considerarsi che il testo della Legge n. 10 del 2014, nel conformarsi a tali indicazioni, ha operato un intervento innovativo sulla disciplina vigente su piu’ fronti al fine di migliorare le condizioni di vita dei detenuti, mediante la previsione di misure volte a ridurre le presenze numeriche negli istituti penitenziari e di strumenti piu’ incisivi di tutela delle prerogative fondamentali dei detenuti. Sotto questo secondo profilo ha introdotto una disciplina specificamente dedicata all’istituto del reclamo giurisdizionale, ossia del rimedio proponibile da parte del detenuto avverso decisioni dell’amministrazione penitenziaria, denunciate come lesive dei propri diritti soggettivi.
2.1 Dopo avere previsto all’articolo 35, della legge di ordinamento penitenziario la facolta’ per il detenuto di proporre reclamo “generico”, nella forma orale o scritta, indirizzabile a varie autorita’, compreso il magistrato di sorveglianza, con il successivo articolo 35 bis ha sostituito il comma sesto della Legge n. 354 del 1975, articolo 69, e previsto il rimedio definito “reclamo giurisdizionale”, nonche’ il relativo procedimento, che, quando l’atto di contestazione sia indirizzato al magistrato di sorveglianza ed esso non sia affetto da inammissibilita’ ai sensi del secondo comma dell’articolo 666 c.p.p., deve svolgersi secondo la disciplina dettata dal combinato disposto degli articoli 666 e 678 c.p.p., quindi in udienza camerale con la partecipazione dell’amministrazione interessata, che puo’ comparirvi, oppure inoltrare per iscritto osservazioni e richieste. Ha quindi regolamentato anche il regime d’impugnazione avverso la decisione del magistrato di sorveglianza, contestabile dall’interessato mediante reclamo al tribunale di sorveglianza nel termine di quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell’avviso di deposito del provvedimento e ha stabilito la ricorribilita’ per cassazione, entro il termine di quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell’avviso di deposito dell’ordinanza, per il solo vizio di violazione di legge anche della decisione assunta dal tribunale di sorveglianza.
Inoltre, per fugare qualsiasi dubbio sull’ambito applicativo dell’istituto del reclamo giurisdizionale, alla Legge n. 20 del 2014, articolo 3, comma 1, lettera i), n. 2, ha espressamente stabilito che il comma sesto dell’articolo 69 ord. pen. sia sostituito nei seguenti termini: “6. Provvede a norma dell’articolo 35 bis, sui reclami dei detenuti e degli internati concernenti:
a) le condizioni di esercizio del potere disciplinare, la costituzione e la competenza dell’organo disciplinare, la contestazione degli addebiti e la facolta’ di discolpa; nei casi di cui all’articolo 39, comma 1, nn. 4 e 5, e’ valutato anche il merito dei provvedimenti adottati;
b) l’inosservanza da parte dell’amministrazione di disposizioni previste dalla presente legge e dal relativo regolamento, dalla quale derivi al detenuto o all’internato un attuale e grave pregiudizio all’esercizio dei diritti”.
3. Cosi’ ricostruita l’attuale cornice normativa di riferimento, va detto che nel caso di specie il ricorrente ha lamentato la violazione del diritto soggettivo di effettuare colloqui visivi col figlio anch’esso detenuto e non potuto incontrare da quasi vent’anni per le vicende giudiziarie ed esecutive che avevano coinvolto entrambi, nonche’ il grave pregiudizio subito per effetto di tale forzato isolamento parentale. Viene dunque prospettata la lesione di un diritto della persona, non suscettibile di negazione in forza della condizione detentiva, ne’ di interventi discrezionali da parte dell’autorita’ amministrativa preposta all’esecuzione della pena, contro le cui determinazioni anche nel regime antecedente la modifica introdotta dalla Legge n. 10 del 2014, veniva riconosciuta l’esperibilita’ del ricorso alla tutela giurisdizionale mediante reclamo al magistrato di sorveglianza, la cui decisione era ricorribile per cassazione in conformita’ alla procedura indicata nella Legge 26 luglio 1975, n. 354, articolo 14 ter, (Corte Cost. nr. 26 dell’11/2/1999; Sez. U., n. 25079 del 26/02/2003, Gianni, rv. 224603; sez. 1, nr. 46269 del 24/10/2007, Musumeci, rv. 238841; sez. 1, nr. 39314 del 20/10/2010, PM in proc. Farinella, rv. 248844; sez. 1, nr. 33032 del 18/4/2011, Solazzo, rv. 250819).
3.1 Si pone pero’ a questo punto la necessita’ di risolvere una questione di diritto intertemporale, in quanto la nuova disciplina del reclamo giurisdizionale e dei rimedi contro la decisione assunta dal magistrato di sorveglianza con l’introduzione del reclamo al tribunale di sorveglianza e della giurisdizione di merito da svolgersi potenzialmente in due gradi successivi e’ stata introdotta con legge successiva alla proposizione dell’impugnazione del (OMISSIS), avvenuta in data 23 settembre 2013 quando era ancora vigente la disposizione dell’articolo 69 ord. pen., comma sesto, per la quale il provvedimento del magistrato di sorveglianza che avesse deciso un reclamo in materia di diritti soggettivi del detenuto era ricorribile per cassazione.
Secondo la requisitoria del P.G., la nuova disciplina dettata dall’articolo 35 bis ord. pen. dovrebbe essere applicata al caso di specie ed il ricorso riqualificato come reclamo da inoltrare al competente tribunale di sorveglianza. Richiama a sostegno di tale richiesta l’orientamento giurisprudenziale formatosi in riferimento all’intervento di disposizioni normative introduttive di nuovi criteri distributivi della competenza ed il principio generale “tempus regit actum”, che impone di prendere in considerazione, quale momento rilevante per determinare l’autorita’ giudiziaria chiamata a delibare un’istanza avente natura impugnatoria, quello di compimento dell’attivita’ giurisdizionale.
3.2 In realta’, non pare a questa Corte che tale conclusione possa avvalorarsi.
Al riguardo bisogna considerare che, secondo la previsione generale dettata dall’articolo 11 preleggi, comma 1, “La legge non dispone che per l’avvenire; essa non ha effetto retroattivo”, per cui, se il nuovo testo normativo non disponga espressamente il momento di decorrenza dei suoi effetti e non introduca una regolamentazione valevole per il periodo transitorio, vale il principio generale, anche se non assoluto, di inapplicabilita’ ad atti gia’ compiuti, riassunto nel noto principio “tempus regit actum”.
Si e’ posta pero’ in termini problematici la questione dell’esatta individuazione dell”‘actus” e del “tempus” a fronte di un fenomeno di successioni nel tempo di leggi, quando siano introduttive di diversa regolamentazione di un mezzo d’impugnazione. Si deve partire dal presupposto che in questi casi per atto non puo’ intendersi l’intero procedimento, perche’ per la sua struttura esso e’ caratterizzato da una pluralita’ di atti, collocati in fasi distinte e successive, finalizzati al medesimo risultato dell’accertamento sulla fondatezza della “notitia criminis” e perche’ la nozione cosi’ definita produrrebbe l’insensibilita’ alle modifiche normative intervenute nel corso del suo svolgimento e l’applicabilita’ delle regole vigenti al momento della sua instaurazione, il tutto in contrasto con la previsione dell’articolo 11 preleggi. Pertanto, sia la dottrina, che la giurisprudenza che hanno affrontato il tema con riferimento alle impugnazioni proponibili avverso decisioni giudiziarie, assunte nella forma della sentenza, si e’ sottolineata l’importanza di prendere in esame l’atto nella sua individualita’ e negli effetti prodotti per verificare se sia autosufficiente ed autoreferenziale, se costituisca l’esito di un percorso preparatorio, ovvero ancora se abbia carattere prodromico e strumentale rispetto ad un atto successivo: in riferimento a tali diverse situazioni e tipologie di atti processuali anche il principio “tempus regit actum” assume una portata diversa.
Nell’ambito di tale rassegna si colloca come formalmente autonomo l’atto d’impugnazione, che esplica effetti propri, quali l’introduzione del grado successivo del procedimento e la devoluzione al giudice designato alla sua trattazione della relativa cognizione e che, una volta proposto nel rispetto della disciplina processuale vigente in quel momento, da luogo alla pendenza del giudizio d’impugnazione avverso la sentenza.
Ebbene, negli interpreti non e’ emerso un indirizzo univoco in ordine all’individuazione del momento, a partire dal quale la nuova disciplina introdotta a modifica di quella precedente debba applicarsi all’impugnazione, se priva di disposizioni che regolino il periodo transitorio. Un orientamento propende per la considerazione del momento di presentazione dell’impugnazione (Cass. sez. 4, nr. 3484 del 17/11/2004, non massimata; sez. 5, nr. 15596 del 12/3/2004, non massimata; sez. 4 nr. 4860 del 4/12/2003, non massimata; sez. 3, nr. 20769 del 13/3/2002, non massimata; sez. 6, n. 5558 del 10/04/2000, Concolato, rv. 216414; sez. 5, n. 7329 del 19/05/2000, Fugazzaro, rv. 216593), mentre altra linea interpretativa ritiene debba considerarsi la pronuncia della sentenza impugnata (Cass. sez. 5, nr. 45094 del 22/9/2003, Palascino, rv. 227251; sez. 3, nr. 28/5/2001 n. 30541; sez. 5, nr. 11659 dell’11/1/2007, Lombardo ed altro, rv. 235966; sez. 1, n. 40251 del 02/10/2007, P.G. in proc. Scuto, rv. 238050).
A tale seconda opzione hanno aderito anche le Sezioni Unite di questa Corte Suprema (Sez. U., n. 27614 del 29/03/2007, P.C. in proc. Lista, rv. 236537), che, pronunciando in riferimento all’appello della parte civile proposto prima dell’entrata in vigore della Legge n. 46 del 2006, hanno stabilito appunto che l’applicazione della regola “tempus regit actum” riferita al momento di proposizione dell’impugnazione quando successivamente sia intervenuta una diversa disciplina conduce ad esiti irrazionali, perche’ affida il regime regolatore del giudizio sul gravame alla maggiore o minore tempestivita’ di presentazione da parte dell’interessato, oppure di compimento degli adempimenti di cancelleria successivi al deposito del documento sentenza, quindi ad un elemento aleatorio. Hanno dunque indicato la possibilita’ di superare l’inconveniente, ancorando la disciplina processuale al momento della pronuncia della sentenza impugnata, che nel settore specifico dei gravami costituisce l'”actus” e determina il “tempus” rispetto al quale vanno considerati “la facolta’ di impugnazione, la sua estensione, i modi e i termini per esercitarla”. Tale conclusione trova giustificazione nell’esigenza di garantire la parte nell’affidamento riposto sulla “fissita’ del quadro normativo” e la certezza dei rapporti giuridici, nonche’ nel rilievo per cui la facolta’ d’impugnazione origina dalla sentenza che s’intende contestare ed esplica la sua funzione ed i suoi effetti in relazione ad essa.
Pertanto, a fronte della successione di leggi diverse che regolano l’impugnazione, la disciplina applicabile e’ quella vigente al momento della pronuncia della sentenza impugnata “che rimane insensibile a eventuali interventi normativi successivi, non potendo la nuova legge processuale travolgere quegli effetti dell’atto che si sono gia’ prodotti prima dell’entrata in vigore della medesima legge, ne’ regolare diversamente gli effetti futuri dell’atto” quanto ai rimedi esperibili per contrastarne le relative statuizioni (cfr. in senso conforme Cass. S.U. civili sent. 20/12/2006 n. 27172; S.U. penali sentenze 27/3/2002 n. 16101 e n. 16102, queste ultime in un tema non perfettamente sovrapponibile a quello in esame).
3.3 La diversa soluzione proposta dal Procuratore Generale si pone dunque in antitesi con tale condivisibile orientamento, che questo Collegio ritiene di dover applicare per la sua immutata validita’ anche in riferimento al settore penitenziario ed al regime di impugnazione delle decisioni assunte sul reclamo del detenuto in materia di lesione di diritti soggettivi. Pretendere di fare riferimento alla nuova legge vigente al momento della decisione sul gravame significa violare il principio di affidamento che la parte fa sull’applicazione di una regolamentazione esistente al momento in cui ha esercitato la facolta’ d’impugnazione e non considerare che la condizione di impugnabilita’ del provvedimento, ossia la possibilita’ di contestarlo mediante un determinato rimedio giuridico, piuttosto che altro, va valutata in riferimento al momento della sua emanazione, momento che fissa definitivamente il relativo regime giuridico.
L’applicazione al caso specifico dei superiori principi induce a ritenere correttamente proposto il ricorso per cassazione avverso provvedimento assunto prima della modifica normativa sul reclamo giurisdizionale in materia penitenziaria.
4.Venendo ora al merito dell’ordinanza impugnata, la decisione ha negato al ricorrente la possibilita’ di incontro visivo col figlio, parimenti detenuto e sottoposto al regime differenziato di cui all’articolo 41 bis ord. pen., per l’ostacolo frapposto da ragioni di sicurezza e di opportunita’, valutate in modo discrezionale dall’amministrazione penitenziaria, secondo le prerogative organizzative e regolamentari, assegnatele dall’ordinamento.
4.1 Va premesso che anche prima dell’intervento delle modifiche all’ordinamento penitenziario, apportate dalla Legge n. 10 del 2014, si era gia’ affermata da parte della giurisprudenza di legittimita’ e costituzionale, la sindacabilita’ in sede giurisdizionale, mediante reclamo al magistrato di sorveglianza, dei provvedimenti dell’amministrazione penitenziaria incidenti sulle posizioni soggettive del detenuto, in funzione di tutela sia di veri e propri diritti soggettivi, che di meri interessi legittimi, quando coinvolti dal regime di trattamento.
4.2 Nel caso di specie viene in rilievo il diritto soggettivo del ricorrente alla vita familiare ed al mantenimento mediante colloqui di relazioni dirette e di presenza con uno dei suoi piu’ stretti congiunti, preclusogli anche in ragione dell’applicazione nei riguardi di tale congiunto del regime differenziato di cui all’articolo 41 bis, che, com’e’ noto, al comma 2 quater, lettera a), consente l’adozione nei confronti di detenuti condannati o sottoposti a procedimento per reati specifici di particolare gravita’ e significativi di spiccata pericolosita’ sociale, di “misure di elevata sicurezza interna ed esterna che si rivelino necessarie per prevenire contatti con l’organizzazione di appartenenza”, nonche’ eventuali contrasti con elementi di gruppi contrapposti e l’interazione con detenuti o internati della stessa compagine o di altre a questa alleate.
Per contro, la sua applicazione pregiudica anche la situazione detentiva del genitore in un settore della vita penitenziaria, cui l’ordinamento stesso assegna rilevanza quale strumento del percorso trattamentale, finalizzato al reinserimento sociale della persona, secondo quanto e’ deducibile da piu’ fonti normative.
4.2.1 Invero, il testo principale di riferimento nella materia e’ costituito dall’articolo 28 ord. pen., il quale stabilisce che “particolare cura e’ dedicata a mantenere, migliorare, o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie”; lo scopo perseguito da tale previsione e’ quello di impedire che l’abbandono delle abitudini di vita individuale e familiare acquisite in stato di liberta’, imposto dall’espiazione della pena in ambito carcerario, comprometta il mantenimento delle relazioni affettive ed i sentimenti verso i congiunti. Ne costituiscono attuazione le singole disposizioni dell’ordinamento penitenziario, ad esempio l’articolo 18, comma 3, che espressamente assegna “particolare favore….ai colloqui con i familiari”, intesi quali occasioni relazionali personali e dirette, perche’ strumento per il mantenimento dei contatti con quanti sono liberi ed impedire effetti negativi sulla personalita’ del detenuto, determinati dall’isolamento. Per tali ragioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, e dell’articolo 15 ord. pen., i colloqui sono inseriti nel trattamento di chi e’ ristretto e assumono rilevanza anche ai fini dell’attivita’ di recupero e rieducazione del condannato, tant’e’ che il Decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000, articolo 61, comma 1, lettera a), consente al direttore dell’istituto di concedere ulteriori colloqui a fronte di pareri positivi espressi dagli operatori del gruppo di osservazione e che la successiva norma dell’articolo 73, comma 3, stesso Decreto del Presidente della Repubblica, prescrive la conservazione del diritto ai colloqui con familiari e conviventi anche in caso di sottoposizione del detenuto alla sanzione disciplinare dell’isolamento con esclusione dalle attivita’ in comune.
A cio’ si aggiunge che anche la disciplina fortemente limitativa dettata dall’articolo 41 bis, sopra citata nei confronti di soggetti, dotati di particolare pericolosita’, non li esclude dai colloqui, che piuttosto regolamenta con l’introduzione di limiti numerici e con la possibilita’ di adottare, mediante previsioni della normativa attuativa di rango secondario, modalita’ esecutive di particolare rigore.
4.2.2 Del pari anche l’articolo 8 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo prescrive che “ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare…”, sicche’ eventuali ingerenze dell’autorita’ pubblica nell’esercizio di tale diritto sono coperte da riserva di legge e devono essere giustificate da esigenze di sicurezza nazionale, pubblica sicurezza, difesa dell’ordine e prevenzione dei reati, protezione della salute o della morale, dei diritti e delle liberta’ altrui. In particolare, la Corte EDU ha avuto modo di occuparsi piu’ volte della compatibilita’ delle disposizioni degli ordinamenti nazionali, che, nel disciplinare le modalita’ di esecuzione della pena detentiva, di per se’ comportante per sua natura limitazioni alla vita individuale e familiare per il distacco forzato che realizza, prescrivono in vario modo l’isolamento dei detenuti ed inibiscono colloqui con i familiari, con il principio che vieta trattamenti inumani o degradanti di cui all’articolo 3 della Convenzione; ha quindi stabilito da un lato la necessita’ che la struttura penitenziaria realizzi qualche forma di controllo sui contatti tra il detenuto ed il mondo esterno (sez. 2, Messina c/ Italia, 8/6/1999), dall’altro che la detenzione, per quanto giustificata dalla condanna per gravi reati e da esigenze di tutela della collettivita’, non puo’ sopprimere in modo assoluto la relazionalita’ e la vita affettiva mediante l’isolamento completo del prigioniero, che puo’ produrre effetti negativi sulla personalita’ e la sua desocializzazione con pregiudizi irreversibili sul processo di reinserimento nel contesto civile (sez. 2, Van der Ven c. Paesi Bassi, 4/2/2003).
4.2.3 Ebbene, la valutazione del caso specifico del (OMISSIS), che dal 1996, quindi da quasi vent’anni non puo’ incontrare il figlio perche’ entrambi ristretti in carceri diversi ed il secondo sottoposto alla sospensione delle regole ordinarie detentive, deve essere considerato alla luce delle norme e dei principi generali sopra richiamati, che l’ordinanza non ha considerato. Pur essendo condivisibile il riconoscimento nella materia specifica all’amministrazione penitenziaria di poteri discrezionali, il cui uso e’ stato esercitato in funzione della tutela dell’ordine e della sicurezza, sia interna agli istituti, che nei riguardi della generalita’ dei cittadini sotto il profilo della prevenzione di ulteriori reati, e’ altrettanto innegabile che la forzata separazione di un padre dal figlio per un periodo di tempo cosi’ prolungato incide negativamente sul mantenimento della loro relazione affettiva, sulla vita familiare e sul rispettivo percorso trattamentale, integrando condizioni restrittive particolarmente penose ed avvilenti e precludendo in assoluto l’esercizio di un diritto soggettivo ai colloqui. Si pone dunque il problema di come conciliare queste opposte esigenze in modo da non dare attuazione soltanto ad una di esse a scapito dell’altra.
A tal fine si evidenzia che il Magistrato di Sorveglianza ha offerto una lettura parziale della normativa di riferimento, ha attribuito rilievo essenziale alle esigenze di contenimento della pericolosita’ qualificata del figlio del ricorrente, senza addentrarsi in una considerazione piu’ ampia e di ordine sistematico delle disposizioni di legge diverse dall’articolo 41 bis, ed egualmente applicabili al caso, ad esempio dell’articolo 28 ord. pen. e delle finalita’ perseguite mediante l’istituto dei colloqui visivi quale strumento per la coltivazione della relazione genitoriale e, suo tramite, per l’espressione della personalita’ del detenuto. Non si e’ dunque prospettato la possibilita’ di una soluzione che contemperi nel caso specifico, al di fuori di qualunque generalizzazione e per ragioni umanitarie che tengano conto delle privazioni subite dal (OMISSIS) in via ininterrotta per quasi due decenni, le esigenze di ordine interno all’istituto e di ordine pubblico con il diritto soggettivo del detenuto ai colloqui mediante un sistema tecnico che garantisca la visione dell’immagine senza comportare spostamenti e contatti fisici diretti. Tale soluzione, la cui praticabilita’ va verificata in sede di merito, ma la cui ammissibilita’ va affermata a livello di principio nel riscontrare il vizio di violazione di legge denunciato dal ricorrente, si traduce in concreto nel ricorso alla videoconferenza, ossia a forme di comunicazione controllabili a distanza e tali da impedire il compimento di comportamenti tra presenti, possibile fonte di pericolo per la sicurezza interna dell’istituto o per quella pubblica, in quanto correlati all’attivita’ di organizzazione criminose di stampo mafioso ancora attive ed operanti nelle aree geografiche di provenienza dei detenuti coinvolti.
Ne discende l’annullamento dell’ordinanza impugnata ed il rinvio per nuovo esame al Magistrato di Sorveglianza di Vercelli che dovra’ condurre la verifica demandatali, rapportandola ai principi sopra esposti.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Magistrato di Sorveglianza di Vercelli
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