cassazione 7

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza 3 marzo 2015, n. 4255

Svolgimento del processo

1. COMUNE di SALUSSOLA impugna la sentenza del Tribunale di Biella che ha accolto l’appello del G.P. avverso la sentenza del giudice di pace di Biella n.202/08 (n. 1600/07 R.G.) del 4/2/08, così annullando il verbale di contravvenzione n. (omissis) del 24.01.07, per il mancato arresto nonostante il semaforo rosso, infrazione rilevata tramite “Vista Red”.
2. Precisa il ricorrente che il verbale opposto recava la seguente motivazione quanto alla apparecchiatura utilizzata “Infrazione accertata a mezzo di apparecchiatura marca MICROREX modello VR, CW960, matricola (…), regolarmente omologata con decreto del Direttore Generale della Motorizzazione n. 162 del 23.02.2006 (omologazione decreto Direttore Generale Motorizzazione n. (omissis) )”.
2.1 – Aggiunge che il verbale veniva “opposto avanti al giudice di pace per i seguenti motivi: 1 -Violazione e falsa applicazione dell’art. 200 co. 1 D.Lgs. 285/92 in relazione ai motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata. Violazione a falsa applicazione dell’ari. 384. lett. b), Reg. Esec. Violazione e falsa applicazione della L. 168/02. Violazione e falsa applicazione dell’art. 77 co. 6 Reg. Esec. C.d.S. Vizio di motivazione; 2) Sul Decreto del Direttore Generale Motorizzazione n. 162 del 23/2/06 omologante i documentatori fotografici di infrazioni prodotto dalla società MICROREX SPA e denominato VISTA-RED e, in particolare, in punto alla necessità di idonee verifiche e tarature a dimostrazione della corretta funzionalità del dispositivo elettronico; 3) – Violazione e falsa applicazione del Decreto del Direttore Generale Motorizzazione n 162 del 23.2.06 omologante i documentatoti fotografici di infrazione VISTA-RED. Inidoneità della documentazione fotografica dell’accertamento della violazione dell’art. 146 co. 3 C.d.S.; 4) Violazione e falsa applicazione della L. 273/91. Violazione e falsa applicazione della L. 168/02. Illegittimità sotto altro profilo, Mancanza di prova in ordine alla corretta taratura della strumentazione utilizzata; 5) – Violazione e falsa applicazione della L. 241/90 e degli Artt. 11 e 12 D.Lgs. 285/92. Illegittimità della procedura di acquisizione dei dati. Violazione e falsa applicazione del D.P.R. 445/00 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, nonché del D.Lgs. 82/05 – Codice dell’amministrazione digitale; 6) Violazione e. falsa applicazione dell’art. 41 co. 10 – 11 C.d.S. in relazione all’art. 146 co. 3 Codice della Strada; 7) Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 D.L. 121/02 conv. dalla L. 168/02 in combinato disposto con l’art. 201 co 1-bis e 1-ter C.d.S.; 8) Eccesso di potere per la violazione dei principi generali di imparzialità, correttezza e trasparenza dell’azione amministrativa; 9) – Violazione e falsa ed errata applicazione dell’Art. 3 L. 689/81. In particolare, sull’assenza dell’elemento soggettivo della colpa; 10) – Violazione e falsa ed errata applicazione dell’ari. 126 Bis in combinato disposto con l’art. 180 co. 8 D.Lgs. 285/92. Violazione e falsa ed errata applicazione del D.L 184/05. Illegittimità del verbale sotto altro profilo. Inefficacia del verbale impugnato”.
2.2 – Precisa il Comune di aver svolto le seguenti difese: “1. Sulla presunta violazione dell’art. 200 c.d.s. e dell’art. 384 Reg. Esec. C.d.S. per mancanza di contestazione immediata (punto I di ricorso, deducendo come ai sensi dell’art. 201 co. 1 bis lett. e) — co. 1 ter C.d.S., in caso di transito col rosso rilevato tramite documentatore automatico omologato, non sono necessarie né la contestazione immediata né la presenza dell’agente; 2) – Sulla Ottemperanza ai requisiti richiesti dal decreto di omologa (punti 2-3-4 di ricorso)” deducendo come il Vista Red risulta correttamente installato e regolarmente funzionante, come dimostrato dalla documentazione prodotta sub 5-6-8-12-14 e, non essendo uno strumento di misura, non necessita di taratura metrologica; 3 – Sulla pretesa violazione delle norme sul procedimento amministrativo, del Reg. in materia di documentazione amministrativa, del “Codice dell’Amministrazione digitale” e della procedura di acquisizione dei dati (punto di ricorso) deducendo come il responsabile del procedimento è lo stesso Responsabile del Servizio, i richiami al D.P.R. 445/00 e al Codice dell’Amministrazione digitale (D.lgs. 82/05) risultano fuori luogo in quanto non si e avuta alcuna trasmissione di documenti per via telematica. L’attività di accertamento delle violazioni, inoltre; è sempre eseguita dagli Agenti di Polizia e le fotografie dell’infrazione costituiscono parte integrante del verbale di accertamento che, per sua natura, fa fede fino a querela di falso; 4) Sulla pretesa violazione e falsa applicazione dell’art. 4 D.L. 121/02 conv. dalla L. 168/02 in combinato disposto con l’art. 201 co. 1 bis e 1 ter del C.d.S. (punto 7 di ricorso”): deducendo come per installare i documentatori di infrazioni semaforiche, non è necessario alcun preventivo decreto prefettizio; 5) Sulla pretesa violazione delle norme in materia di trasparenza per l’asserita inadeguatezza della cartellonistica di segnalazione dell’impianto di rilevazione automatica delle infrazioni (punto 8 di ricorso)” deducendo come nessuna norma imponga di presegnalare i documentatori automatici di infrazioni semaforiche, e che in ogni caso, il Comune di Salussola, in prossimità dell’impianto in questione, ha installato apposita segnaletica di adeguate dimensioni per avvisare l’utenza stradale; 6) Sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 41 co. 10-11 C.d.S. in relazione all’art. 146 co. 3 CdS (punto 6 di ricorso)” deducendo come la durata della fase di giallo pari a 4 secondi, in presenza di limite di velocità di 50 km/h, è conforme alle indicazioni tecniche del Ministero dei Trasporti, ed allo studio prenormativo 10/9/01 del CNR”.
3. Il ricorrente precisa ancora che il giudice di pace rigettava l’opposizione, rilevando che “Riguardo alla correttezza della strumentazione di rilevamento Vista Red, […] il sistema installato nel territorio comunale di Salussola si attiva con un ritardo di 200 ms (2 decimi) dall’accensione della lanterna semaforica rossa (doc. 5) e che l’apparecchiatura installata è conforme all’omologa rilasciata dal Ministero delle Infrastnitture e del Trasporti in data 23.02.2006 n. 162 (doc. 4)”.
4. Il Tribunale accoglieva l’appello del G. , articolato su 12 motivi, ritenendo inammissibili i motivi 1, 5, 7, 8 e 9 perché nuovi ed accogliendo, perché ritenuto assorbente, il motivo d’appello col quale veniva denunciata la mancanza dei requisiti del dispositivo utilizzato sia quanto alla installazione sia quanto alla modalità con le quali venivano effettuati i rilievi fotografici. In particolare il giudicante riteneva insufficienti ai fini della prova la documentazione prodotta (redatta dal concessionario) riguardante l’installazione (strutture di sostegno), l’ubicazione della apparecchiatura ed il suo collaudo, essendo carenti tali dichiarazioni (perché generiche) quanto ai requisiti richiesti dal decreto di omologazione.
5. Impugna tale decisione il Comune che formula due motivi. Nessuna attività in questa sede ha svolto la parte intimata. Parte ricorrente ha depositato memoria.

Motivi della decisione

1. I motivi del ricorso.
1.1 – Col primo motivo di ricorso si deduce: “violazione e falsa applicazione (ex art. 360 n. 3, cpc) delle norme di diritto sull’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c. in relazione alla infrazione di cui all’art. 146, c. 3 cds (passaggio con semaforo rosso) ed accertamento ex ari. 201, co 1 bis lett. b) e 1 ter, cds (con apparecchiature automatiche omologate)”.
Sostiene il ricorrente che la normativa richiamata, come prevalentemente interpretata dalla Corte di cassazione, consente l’utilizzazione della apparecchiatura in questione, purché omologata, anche senza la presenza di agenti in loco, spettando all’Ente dimostrare l’omologazione e il rispetto delle regole tecniche relative ed all’opponente provare eventuali malfunzionamenti. Nel caso in questione, il giudicante aveva fatto malgoverno delle regole in materia di onere della prova, avendo l’ente provato con adeguata documentazione l’avvenuta omologazione e il rispetto delle regole tecniche in sede di installazione e funzionamento, essendosi dimostrato in concreto e in dettaglio il rispetto delle prescrizioni, con collaudo effettuato tre mesi prima la rilevazione dell’infrazione e non risultando invece indicato alcun specifico malfunzionamento. In particolare era stato dimostrato con i fotogrammi prodotti il veicolo in prossimità dell’incrocio già con luce rossa, il superamento dell’incrocio, i relativi tempi e la targa del veicolo stesso. Nel caso in questione l’apparecchiatura automatica era stata predisposta per entrare in funzione dopo l’inizio del segnale rosso. Osserva poi il Comune che tutta la documentazione prodotta doveva ritenersi assistita da pubblica fede, almeno quanto agli accertamenti effettuati dal Comune (verbale di collaudo).
1.2 – Col secondo motivo di ricorso si deduce: “insufficiente motivazione ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. (nella formulazione applicabile nei ricorsi avverso sentente pubblicate ante 06.09.2012, ex art. 54 c.3 bis DL. 22.06.2012 n. 83, conv. L. 7.08.2012 n. 134) circa un punto decisivo della controversia (sufficienza o menù della documentazione da parte del comune del rispetto delle modalità di installazione di apparecchiatura automatica omologata di accertamento violazioni di cui all’art. 146 c. 1 ter cds -passaggio con il rosso).
Osserva il ricorrente che la documentazione prodotta non è generica, facendo esplicito riferimento alle prescrizioni del decreto di omologa del Vista Red n. 162/06.
Né del resto “nessuna norma disciplina i requisiti di dette certificazioni”. In assenza di prova su malfunzionamenti o di difetti di installazione, la motivazione della sentenza risulta insufficiente “perché non spiega in relazione a quali parametri e/o punti specifici non ritiene completa e/o satisfattiva la documentazione prodotta dal Comune”.
2. Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di seguito si chiarisce.
2.1 – Su identiche questioni affrontate da questa Corte su ricorso del Comune su analoga vicenda, questa Corte si è già pronunciata (Sez. 6-2, Ordinanza n. 22191 del 2014), accogliendo i motivi con la seguente condivisa motivazione.
“In tema di rilevazione della violazione del divieto di proseguire la marcia con impianto semaforico rosso a mezzo di apparecchiature elettroniche, né il codice della strada né il relativo regolamento di esecuzione prevedono che il verbale di accertamento dell’infrazione debba contenere, a pena di nullità, l’attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l’uso, giacché, al contrario, l’efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall’opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionalità dello strumento stesso, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento, senza che possa farsi leva, in senso contrario, su considerazioni di tipo meramente congetturale, connesse all’idoneità della mancanza di revisione o manutenzione periodica dell’attrezzatura a pregiudicarne l’efficacia ex art. 142 C.d.S. (tfr. Cass. 25/6/2008 n. 17361 con riferimento alla violazione dei limiti di velocità, ma con principi applicabili anche alla rilevazione elettronica di questa violazione).
Con specifico riferimento alla violazione dell’art. 146 comma 3 CdS (avere proseguito la marcia con semaforo rosso) questa Corte ha già affermato che per effetto della nuova disciplina contenuta nell’art. 201, comma 1-ter, del medesimo codice (introdotto dall’ari. 4, comma 1, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modifiche, in legge 1 agosto 2003, n. 214), i documentatori fotografici delle infrazioni commesse alle intersezioni regolate da semaforo ove omologati ed utilizzati nel rispetto delle prescrizioni riguardanti le modalità di installazione e di ripresa delle infrazioni, sono divenuti idonei a funzionare anche in modalità completamente automatica, senza la presenta degli agenti di polizia (Cass. 19/10/2011 n. 21605).
Il giudice di appello ha riformato la sentenza di primo grado ritenendo che fosse onere dell’amministrazione provare che fosse stata posta particolare attenzione al montaggio del sistema con specifica valutazione dell’idoneità delle strutture di sostegno in relazione alle condizioni di impiego e che fosse onere dell’amministrazione indicare le modalità di posizionamento e ubicazione, ciò costituendo, a detta del giudice di appello, gli elementi costitutivi della pretesa sanzionatoria.
La decisione è viziata in quanto il giudice di appello ha ritenuto (per giunta con una motivazione del tutto insufficiente, oltre che incongrua) che l’amministrazione fosse gravata da un onere probatorio che la normativa invece non richiede perché l’elemento costitutivo della pretesa sanzionatoria è la documentazione fotografica dell’infrazione, rilevata con apparecchiatura omologata, mentre è onere di chi propone opposizione alla sanzione indicare in concreto sotto quale profilo l’apparecchiatura utilizzata non sarebbe conforme ai requisiti, di installazione o di funzionamento, previsti nel decreto di omologazione e come le eventuali mancanze possano avere inciso sulla rilevazione; inoltre il giudice di appello ha completamente omesso di considerare il verbale di collaudo, effettuato l’1/12/2006, ossia poco più di due mesi prima della rilevazione dell’infrazione (15/2/2007), con il quale era verificato il regolare funzionamento e regolare installazione dell’apparecchiatura”.
Tale motivazione è pienamente condivisa dal Collegio ed applicabile alle questioni oggi proposte con il ricorso in esame (dovendosi solo integrare/correggere con la diversa data della rilevazione della infrazione, avvenuta il 24 gennaio 2007, quindi poco meno di due mesi dall’avvenuto collaudo).
3. La sentenza impugnata va, quindi, cassata con rinvio ad altro magistrato del Tribunale di Biella, anche per la liquidazione delle spese dell’intero giudizio.

P.T.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altro magistrato del Tribunale di Biella.

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