Palazzo-Spada

Consiglio di Stato

sezione IV

sentenza 3 marzo 2015, n. 1036

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL CONSIGLIO DI STATO
IN SEDE GIURISDIZIONALE
SEZIONE QUARTA
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5859 del 2014, proposto da:
In. S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Pa.St.Ri., Sa.Pi., con domicilio eletto presso il primo, in Roma, viale (…);
contro
Lo.Ho., rappresentato e difeso dall’avv. Se.Ho., con domicilio eletto presso Elio Vitale in Roma, viale (…);
Ma.Ch.Av. ed altri, rappresentati e difesi dall’avv. Lu.Fi.Br., con domicilio eletto presso Lu.Fi.Br. in Roma, (…);
Em.P.De.; Comune di Jesi, rappresentato e difeso dall’avv. An.Ma., con domicilio eletto presso An.De. in Roma, viale (…);
per l’ottemperanza
della sentenza del CONSIGLIO DI STATO – SEZ. IV n. 05734/2013, resa tra le parti, concernente espropriazione aree per realizzazione centro intermodale
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Lo.Ho. ed altri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2014 il Cons. Andrea Migliozzi e uditi per le parti gli avvocati Mo.Mi. ed altri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO

 
In relazione ad un progetto per la realizzazione di un Centro intermodale nel Comune di Jesi venivano posti in essere gli atti della procedura riguardante l’espropriazione, occupazione ed acquisizione delle aree necessarie per realizzare le opere in questione.
I proprietari dei beni immobili interessati dal procedimento ablatorio con tre autonomi ricorsi proposti innanzi al Tar delle Marche chiedevano l’annullamento dei provvedimenti che avevano disposto l’esproprio dei suoli in favore della S.p.a In. (già Ce. MI.M.), soggetto deputato alla gestione delle opere de quibus, denunciando la illegittimità di detti atti e con richiesta di risarcimento dei danni subiti.
L’adito Tribunale amministrativo con sentenza n.132/09 così statuiva:
a) dichiarava due dei tre ricorsi (nn. 578 e 579 /2006) improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse;
b) accoglieva il terzo ricorso (n.209/2006) con annullamento della deliberazione consiliare del Comune di Jesi del 29 dicembre 2005, mentre respingeva la domanda di detto Comune formulata ai sensi dell’art.43, 3° comma del T.U. n.327/01;
c) dichiarava ammissibile la richiesta di risarcimento avanzata in tutti i tre i ricorsi e, ai fini della quantificazione del relativo ristoro economico, interlocutoriamente pronunziando in parte qua, disponeva incombenti istruttori volti ad accertare le caratteristiche delle aree in questione e i criteri di determinazione del relativo valore, con la nomina di un collegio peritale in funzione di CTU.
La Società In. con appello n. 5705/2009 impugnava tale sentenza ribadendo il corretto operato della P.A; anche il Comune di Jesi impugnava con appello rubricato al n. 5994/2009 la suindicata sentenza n.132/2009 allineandosi nella difesa alle censure già svolte dalla In.. Si costituivano quindi in giudizio i controinteressati proprietari dei suoli oggetto della procedura ablatoria che insistevano per la condanna degli appellanti al risarcimento dei danni.
Intanto il Tar decidendo in via definitiva sui ricorsi n.209, 578 e 579 del 2006, relativamente ai profili risarcitori per i quali aveva disposto incombenti istruttori, con sentenza n. 440/2012 accoglieva nei termini e limiti indicati in nella parte narrativa del decisum l’istanza risarcitoria con condanna dei soggetti convenuti al risarcimento del danno da quantificarsi nei termini e modi indicati in motivazione.
In particolare nella sentenza si riconosceva la natura edificabile dei suoli dei quali i ricorrenti avevano subito la perdita coattiva della proprietà oltrechè la illegittima occupazione e di tanto occorreva tener conto nella quantificazione del danno da liquidarsi in favore degli aventi diritto.
La In. s.p.a. impugnava con l’appello n. 6089/2012 la predetta sentenza rilevando la inesattezza dei criteri stabiliti dal primo giudice per la liquidazione dei danni, laddove il parametro da utilizzare è la natura agricola dei suoli e la liquidazione in via equitativa.
Anche il Comune di Jesi con l’appello n. 6885/2012 impugnava la sentenza n. 440/2012, con censure sostanzialmente analoghe a quelle dedotte dalla predetta Società.
Relativamente ai predetti due appelli si costituivano in giudizio per resistere i sigg.ri Ho. ed altri nonché il sig. Lo.Ho. e quest’ultimo con appello n.7261/2012 impugnava il suindicato decisum deducendo la erroneità di alcuni capi della sentenza n.440/2012.
Parimenti, la sig. Av.Ma.Ch. proponeva appello autonomo (il n.7310/12) contestando in primis la qualificazione delle aree ai fini risarcitori.
Questa Sezione con sentenza n.5734/2013, riuniti i sei appelli sopra indicati, così disponeva:
“a) rigetta gli appelli nn.5705/09 e 5994/09”;
“b) accoglie gli appelli nn.7310/2012 e 7261/2012 nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione”;
“c) rigetta gli appelli nn.7310/2012 e 7261/2012 con le precisazioni ei distinguo di cui in narrativa”.
Ciò detto, la Società In. premesso che la sentenza n.5734/2013 di questo giudice di appello ha riformato in parziale accoglimento degli appelli proposti dalla medesima e dal Comune di Jesi la sentenza del Tar Marche n.440/2012 e che non sono andati a buon fine le iniziative volte ad una soluzione transattiva della controversia, ha proposto ai sensi e per gli effetti dell’art.112 comma 5 c.p.a. ricorso per l’ottemperanza della sentenza n.5734/2013 affinché questo Consiglio di Stato, dopo aver in via prioritaria disposto il trasferimento della proprietà delle aree in capo alla medesima, chiarisca le esatte modalità attraverso le quali dare corso all’esecuzione del suo decisum.
In particolare i chiesti chiarimenti (più in dettaglio articolati sulle voci di cui sub A), B), C), D), E) ed F) attengono complessivamente alla determinazione delle somme dovute agli odierni resistenti nonché alla misura in cui le stesse debbono gravare sulla ricorrente S.p.a. e il Comune di Jesi, con la nomina se del caso di un Commissario ad acta.
A sua volta il dott. Lo.Ho., proprietario di alcuni dei beni immobili fatti oggetto della procedura ablatoria ha proposto ricorso “incidentale in ottemperanza” con cui chiede in via preliminare una “correzione” della sentenza n.5734/2013 per violazione della normativa europea sulla tutela del diritto di proprietà, nel senso che sia affermato il riconoscimento per i proprietari di un risarcimento rapportato alla edificabilità dei suoli.
Quindi insiste sulla necessità che venga trasferita la proprietà delle aree de quibus al patrimonio indisponibile della In. e chiede che questa Sezione chiarisca i vari punti della controversia con riferimento ai quesiti formulati dalla ricorrente In. in ordine alla valutazione del valore dei terreni, alla quantificazione delle somme dovute agli ex proprietari in relazione altresì agli emolumenti accessori (interessi e rivalutazione monetaria) ma anche in relazione ad altri quesiti posti dallo stesso Ho.
Le parti qui in causa (In., Comune di Jesi, Ho.Lo.) hanno quindi prodotto ad ulteriore illustrazione delle loro tesi apposite memorie.
Alla camera di consiglio dell’11 dicembre 2014 la causa è stata introitata per la decisione.
 

DIRITTO

 
Vengono all’esame della Sezione un ricorso principale in ottemperanza ed un ricorso incidentale in ottemperanza proposti entrambi ai sensi dell’art.112 comma 5 del codice del processo amministrativo per chiarimenti in ordine alla esecuzione della sentenza di questa Sezione n.5734/2013 assunta in parziale riforma della sentenza del Tar marche n.440/2012.
In via preliminare appare utile, al fine di circoscrivere la portata e i limiti del presente thema decidendum, ricordare la natura e portata dei rimedi giurisdizionali qui attivati dai soggetti indicati in epigrafe
In linea principale e di principio il ricorso di cui al comma 5 dell’art.112 c.p.a. proposto (come nel caso de quo) al fine di “ottenere chiarimenti in ordine alle modalità di ottemperanza”, pur inserito nell’ambito del giudizio di ottemperanza ha sue precise caratteristiche e peculiarità (Cons. Stato Sez. IV 17/12/2012 n.6468).
Siamo più propriamente di fronte all’ipotesi in cui non si insorge contro la volontà di non ottemperare né contro una intervenuta violazione o elusione del giudicato, ma in cui si chiede al giudice che ha pronunciato una precedente sentenza i chiarimenti di punti del decisum che presentano elementi di dubbio o di non immediata chiarezza e quello testé indicato è il perimetro di giudizio entro il quale va definita l’azione giurisdizionale qui proposta dagli interessati senza che possano introdursi ragioni di doglianze volte a modificare e/o solo integrare il proprium delle statuizioni rese con la decisione di merito.
Ciò debitamente premesso, un primo chiarimento si impone in via prioritaria in relazione ad apposita richiesta formulata da entrambi i ricorrenti (principale e incidentale).
Viene chiesta in concreto una pronuncia costitutiva del trasferimento delle aree in capo al soggetto deputato riceverlo.
Al riguardo il Collegio deve precisare che, una volta che è stata accertata, come nel caso di specie, la illegittimità della procedura espropriativa riguardante le aree per cui è causa, spetta al soggetto di mano pubblica che utilizza i beni (nella specie la S.p.A In.) avviare il procedimento di cui all’art. 42 bis del DPR n.327/2001 (applicabile anche ai fatti anteriori alla entrata in vigore della normativa che ha introdotto l’istituto de quo) finalizzato all’adozione di un provvedimento di acquisizione dei fondi in questione al patrimonio indisponibile del soggetto stesso, strumentali all’attuazione degli interessi “istituzionali”(Cassazione Sezione I 23/8/02012; Cons. Stato Sez. IV 19/3/2013 n. 1603))
L’adozione dell’atto costitutivo del trasferimento dei suoli non è peraltro subordinato funzionalmente al pagamento delle somme dovute a titolo di risarcimento dei danni(come erroneamente sostenuto dal ricorrente incidentale).
Invero l’indennizzo dovuto in ragione della “spoliazione” dei beni in capo ai privati proprietari deriva direttamente dall’attività illecita sub specie di illegittima occupazione e trasformazione del suolo, evento che una volta accertata la condotta contra legem causativa di danno impone alle Amministrazioni pubbliche e ai soggetti preposti alle procedure espropriative di risarcire i proprietari per i danni sofferti (Cons. Stato Sez.V 2/11/2011 n.5844)
E nella specie il Tar prima e questo Consiglio di Stato in via definitiva hanno accertato il diritto dei proprietari a conseguire la tutela risarcitoria per equivalente, quale riparazione del pregiudizio subito alle loro facoltà dominicali e ciò vale a garantire di per sé gli espropriati sugli obblighi sussistenti a carico di chi deve procedere alla rifusione di quanto dovuto per il predetto titolo.
Ciò prioritariamente precisato, i vari quesiti posti dal ricorrente principale in relazione ad alcuni punti della sentenza n. 5734/13 ritenuti controversi (determinazione del valore delle aree quale criterio per la quantificazione del risarcimento, delle somme da corrispondersi ai proprietari in ragione della perdita di proprietà, individuazione dei soggetti tenuti al pagamento ed altro) vengono chiariti nei sensi di seguito indicati, seguendo la rubrica utilizzata dalla stessa Società ricorrente:
a) fermo restando che i terreni in questione, come chiaramente statuito nel decisum di merito, non hanno capacità edificatoria, per valore venale agricolo dei suoli deve intendersi il valore dell’area agricola di riferimento fatta oggetto di colture agricole intensive o specializzate, tenuto conto dei prezzi medi di mercato (euro/mq) per la Provincia di Ancona nell’arco temporale considerato, a decorrere dal 2008 e fino all’anno della notifica della domanda giudiziale (coincidendo sostanzialmente la dicitura di “non edificabile” con l’utilizzo agricolo dei suoli);
b) la debenza degli emolumenti accessori di rivalutazione ed interessi legali va collegata alla somma dovuta per equivalente del bene al momento dell’avvenuta occupazione e trasformazione irreversibile del compendio immobiliare, in cui il titolare ha subito la spoliazione delle sue facoltà dominicali;
c) la decorrenza della rivalutazione monetaria e degli interessi legali va rapportata rispettivamente alla data di maturazione dei singoli crediti fino alla data di pubblicazione della sentenza n. 5734/2013, dovendosi aggiungere sulle somme così rivalutate gli interessi al saggio legale corrente per ciascuna annualità fino al soddisfo;
d) va confermata, in quanto non oggetto di alcuna statuizione del giudice di appello, la parte della sentenza del TAR Marche n.440/12 secondo cui dai corrispettivi dovuti alla parti interessate vanno detratti gli importi eventualmente già versati e/o depositati a titolo di indennità provvisoria di esproprio e di occupazione legittima, maggiorati degli interessi al saggio legale, sempreché dette somme siano entrate nella disponibilità dei destinatari;
e) i soggetti obbligati al risarcimento del danno dovuto in favore dei proprietari dei terreni de quibus vanno individuati nel Comune di Jesi e nella S.p.a. In. in solido tra loro, tenuti a corrispondere le somme complessivamente dovute a titolo di ristoro del pregiudizio di che trattasi: l’Ente locale in quanto soggetto che ha adottato gli atti e provvedimenti relativi a procedimento ablatorio accertato come illegittimamente posto in essere; la Società In. s.p.a. in quanto soggetto attuatore e gestore delle procedure espropriative;
f) va confermato integralmente il riconoscimento degli ulteriori danni da risarcire alle proprietà Ho. e Pa., come sancito dal TAR ed inequivocabilmente ribadito da questo giudice d’appello a pag. 24 delle sentenza di merito, riconducibili, come all’uopo specificato, alle maggiori difficoltà nelle lavorazioni agricole, alla costruzione del nuovo pozzo e, inoltre, per il solo Ho.Lo. alla realizzazione di altra condotta di irrigazione interrata e alle limitazioni di accesso alla villa.
f) la congiunzione “però” di cui parla il ricorrente principale (presente alla pag. 27 della sentenza) non incide minimamente sulla portata e il senso delle statuizioni rese in senso favorevole dal primo giudice e da questa Sezione in ordine agli ulteriori danni risarcibili chiesti dai soggetti interessati
Passando poi all’esame del ricorso incidentale, va in primo luogo respinto il motivo di censura volto ad ottenere la “correzione “ della sentenza di merito nel senso voluto dal ricorrente dr Ho., cioè quello di ottenere un risarcimento dei terreni occupati come suoli edificabili.
Il profilo di doglianza è da respingere perché costituisce la reintroduzione di una domanda volta a veder modificate le statuizioni, coperte dal giudicato, come rese da questa Sezione, secondo cui il danno risarcibile quanto alla sua quantificazione deve rapportarsi alla destinazione urbanistica impressa ai terreni al momento dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio (nella specie destinazione agricola), senza che possa conferirsi alle aree de quibus una capacità e/o vocazione edificatoria. Peraltro al di là di tale assorbente profilo è il caso di far rilevare come lo strumento giurisdizionale qui attivato (chiarimenti in ordine alla esecuzione della sentenza ai sensi del comma 5 art.112 c.p.a.) è, per sua natura e finalità, del tutto inidoneo a far valere pretese e domande in ordine a statuizioni che hanno assunto valenza di cosa giudicata e perciò stesso intangibili.
Ciò detto, le altre questioni interpretative pure poste con il ricorso incidentale per ottemperanza coincidono o sono comunque ricollegabili alle questioni sottese ai quesiti formulati dalla ricorrente principale sicché i chiarimenti forniti di cui alle surriportate lettere a), b), c), d), e) ed f) valgono anche per le posizioni fatte valere dal controinteressato ricorrente incidentale
Rimangono da esaminare gli ultimi due “quesiti “ riguardanti i danni morali e le spese di causa posti dal dr. Ho.
In realtà nella specie non si è presenza di una richiesta di chiarimenti, bensì della formulazione di veri e propri capi di domanda giudiziale diretti in concreto ad ottenere la modifica di quanto sul punto già statuito da questa Sezione con la 5734/2013: di qui la inammissibilità delle questioni sollevate vuoi per la intervenuta intangibilità delle conclusioni assunte in proposito nella sede di merito vuoi per l’impossibilità di utilizzare al riguardo il rimedio giurisdizionale di cui all’art.112 comma 5 c.p.a.
Nei sensi di cui sopra sono perciò resi i chiarimenti chiesti con i ricorsi indicati in epigrafe
Sussistono peraltro giusti motivi, avuto riguardo alla natura del giudizio qui instaurato e alla peculiarità della fattispecie, per compensare tra le parti le spese di causa.
 

P.Q.M.

 
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), pronunciando sui ricorsi in ottemperanza principale ed incidentale proposti ex art.112 comma 5 c.pa. rispettivamente da In. S.p.a. e da Ho.Lo. fornisce i chiesti chiarimenti in ordine alle modalità di esecuzione della sentenza 5734/2013 nei sensi descritti in motivazione.
Spese e competenze del presente giudizio compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
Paolo Numerico – Presidente
Nicola Russo – Consigliere
Diego Sabatino – Consigliere
Raffaele Potenza – Consigliere
Andrea Migliozzi – Consigliere, Estensore
Depositata in Segreteria il 3 marzo 2015

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