Cassazione 10

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza 2 marzo 2015, n. 8995

Considerato in fatto

1. L’avvocato C.D.F., persona offesa nel procedimento relativo a reati ex artt. 81, 612 e 331 c.p. pendente a carico di G.M. (dipendente Telecom Italia) e iscritto tra i difensori nell’albo speciale della corte di cassazione, ricorre con atto personale avverso il decreto di archiviazione deliberato in data 19.3.2014 dal GIP di Milano.
1.1 II GIP ha argomentato l’inammissibilità dell’atto di opposizione perché l’opponente non aveva indicato l’oggetto delle investigazioni suppletive, limitandosi a chiedere l’esame del medesimo querelante, della M. e dei legale rappresentante di Telecom Italia spa su generiche ed indeterminate “delucidazioni inerenti il caso de quo”; osservava poi il GIP che comunque l’atto di opposizione era infondato, non essendo stata in concreto contestata la morosità che aveva condotto alla temporanea sospensione dei servizi telefonici ed internet verso lo studio legale (la cui protezione legale era stata comunque non interrotta).
1.2 II ricorso enuncia unico motivo di violazione e falsa applicazione degli artt. 410 ss. c.p.p.: si assume che è controversa la questione di diritto se l’opponente possa limitarsi ad una mera censura della valutazione di infondatezza della notizia di reato, perché alla persona offesa dovrebbe riconoscersi anche il diritto di offrire contributi argomentativi in ordine alla rilevanza penale del fatto (pure in esito a diversa sua lettura) o a pertinenti questioni di puro diritto (come affermato da Corte cost. sent. n. 95/1997)
2. II procuratore generale in sede ha presentato conclusioni scritte per il rigetto del ricorso.
2.1 Sono pervenute memorie del D.F. (“in qualità di difensore di sé medesimo” ed a sostegno dell’ammissibilità del ricorso) e della difesa della persona sottoposta alle indagini.

Ragioni della decisione

3. Va preliminarmente affrontata la questione pregiudiziale se, essendo consolidata la giurisprudenza che nega la possibilità del ricorso personale della persona offesa (per tutte: SU sentenze 24/1998 e 47473/2007, Sez.6 sentenze 22025/2012 e 2330/2014), sia invece legittimata la persona offesa che possegga la qualità personale di avvocato iscritto all’albo dei cassazionisti.
La risposta deve essere negativa, con la conseguente inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione del ricorrente e condanna del medesimo al pagamento delle spese dei giudizio di legittimità e della somma di euro 1000 in favore della Cassa delle ammende, equa al caso.
4. Vi è un precedente specifico in termini di questa Corte, secondo cui «il ricorso, proposto personalmente dalla persona offesa, è inammissibile, in quanto per la valida instaurazione del giudizio di legittimità si applica la regola dettata dall’art. 613 c, p. p., secondo cui, fatta eccezione per le parti processuali in senso tecnico, l’atto di ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’apposito albo (v., ex plurimis, Sez. un. c.c. 16 dicembre 1998, Messina). A nulla rileva che la persona offesa ricorrente abbia il titolo di avvocato, pur se cassazionista, perché nel processo penale lo jus postulandi non può essere esercitato da chi riveste la qualità di “litigante” (cfr. Cass., sez. VI, c. c. 13 aprile 2000, La Marca; Id., 6 aprile 2006, Preite), a differenza di quanto previsto per l’esercizio dell’azione civile dall’art. 86 c.p.c.: il che trova ragionevole giustificazione nella natura degli interessi coinvolti> > (Sez. 6 sent. 19809/2009).
La conclusione merita rinnovata condivisione.
4.1 La disciplina processualpenalista è, sul punto della partecipazione personale della parte pur tecnicamente attrezzata, del tutto autonoma rispetto ai principi positivi che caratterizzano il processo civile.
Il principio generale nel processo penale, positivamente posto dagli artt. 96, 97 e 101, è quello della difesa tecnica della parte, ‘esterna’ o ‘altra’ rispetto’ alla persona fisica dell’interessato coinvolto quale uno dei soggetti dei procedimento; ciò, in ragione della peculiare natura degli interessi coinvolti e per depurare il procedimento penale dalle ulteriori peculiari e inevitabili tensioni proprie del coinvolgimento personale del soggetto personalmente e direttamente interessato (v. anche Sez.2 sent. 40715/2013, specificamente sul punto dell’inesistenza di un diritto all’autodifesa anche per colui che sia iscritto all’albo dei patrocinanti innanzi alle Corti superiori).
E, si noti, la preoccupazione di escludere le implicazioni negative del coinvolgimento personale nella gestione della difesa è previsto nell’interesse non tanto e non solo proprio del diretto interessato, quanto di tutti gli altri soggetti necessari protagonisti della vicenda processuale penale: quindi non solo imputato e persona offesa (costituita o meno parte civile e secondo le peculiarità di fasi e gradi del processo) ma anche giudice, pubblico ministero e difensori delle varie parti private.
Quanto in particolare alla persona offesa, essa oltretutto ‘entra’ nel processo penale come vittima e quindi soggetto immediatamente e direttamente titolare, o contitolare, del bene o di uno dei beni giuridici lesi dalla condotta penalmente rilevante, quindi personalmente coinvolta nell’obiettivo di un esito per lei favorevole del procedimento.
Per questo le regole processuali civilistiche della rappresentanza non rilevano se non nei limiti in cui vengano specificamente richiamate da una norma processuale penale (SU sent. 47239/2014) o comunque di legge ordinaria (il che accadeva, per esempio, per l’individuazione residuale delle voci di spesa di difesa liquidabili alla parte civile).
4.2 E’ vero che in tempi recenti Sez.4, sent. 10546/2014 ha affermato che la parte civile è legittimata a proporre personalmente ricorso per cassazione avverso la sentenza impugnata, purché si tratti di avvocato iscritto nell’albo speciale per il patrocinio davanti alle magistrature superiori. Ma tale precedente non ha un’immediata rilevanza nel nostro caso, per due concorrenti ragioni.
Innanzitutto qui rileva la diversa fattispecie del soggetto persona offesa nell’ambito delle indagini preliminari (soggetto, come subito si preciserà, del tutto diverso da quello che esercita, in sede processuale, l’azione civile, e a questo non sovrapponibile anche quando sia la stessa persona offesa che pure si costituisce parte civile).
In secondo luogo, la pur pregevole motivazione della richiamata sentenza in realtà finisce con il non confrontarsi con le ragioni della precedente consolidata contraria giurisprudenza di questa Corte. In particolare, da un lato valorizza la scissione tra gli interessi civilistici e quelli di natura penale, quando però i primi sono nel processo penale indissolubilmente legati alla sorte dei secondi e le difese relative ai primi sono, specialmente sul punto essenziale dell’affermazione di responsabilità, assolutamente indistinguibili dai secondi: sicché appare in realtà contraddittoria la contestuale conferma dell’esclusione di un diretto coinvolgimento autodifensivo dell’imputato, che pur quella sentenza conferma, attribuendosi invece rilievo determinante a un mero dato formalistico a cui non corrisponde affatto una effettiva differenza, nella qualità ed intensità del coinvolgimento personale, come del resto la quotidiana esperienza giurisdizionale di merito attesta e conferma. Dall’altro, la sentenza 10546/2014 sostanzialmente riconosce che la regola della rappresentanza tecnica nel processo penale è principio generale che può ricevere eventuali deroghe da norme specifiche, che rilevino per il processo penale, ma poi in definitiva richiama solo quelle in materia di procedura per la liquidazione degli onorari, che è settore dove sussiste un interesse personale proprio del difensore. Sul punto basti allora il richiamo a SU sent. 47239/2014, che ha confermato: deve perciò essere condivisa l’affermazione della Sezione Prima di questa Corte (sentenza n. 18234 del 02/04/2014, Tropea, Rv. 259441) secondo la quale non possono «ritenersi applicabili in sede penale le regole previste dalla disciplina processualcivilistica, se non laddove ne sia fatto un espresso richiamo dalla norma penale processuale». E nello stesso senso, Sez.5 sent. 815/1997, Sez. 3 sent. 41744/2009, Sez. 3 sent. 39708/2013.
4.3 Orbene, si è anticipato che in ogni caso la persona offesa è soggetto del tutto diverso dalla parte civile e quindi per essa neppure potrebbe prospettarsi la pur, come incidentalmente argomentato, infondata tesi della possibilità di un’autonoma espansione del diverso principio posto nel processo civile dall’art. 86 c.p.c..
E’ utile in proposito il richiamo di pertinenti preziosi passaggi argomentativi della sentenza (47473/2007) con cui le Sezioni unite di questa Corte hanno insegnato il principio di diritto che il ricorso per cassazione proposto avverso il provvedimento di archiviazione nell’interesse della persona offesa dal reato deve essere sottoscritto a pena di inammissibilità da difensore iscritto nell’albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori. Esaminando la figura ed il ruolo del soggetto del processo costituito dalla persona offesa dal reato, infatti, le Sezioni unite argomentano che «Alla persona offesa è stata dunque riconosciuta la titolarità di vere e proprie pretese penali, che possono essere anche divergenti e persino opposte rispetto a quelle del pubblico ministero, e ciò anche per soddisfare l’esigenza di affiancare al pubblico ministero soggetti estranei alla amministrazione giudiziaria che possano garantire maggiore flessibilità e rapidità alle investigazioni e rimediare a situazioni di stallo o di disimpegno … Quel che più importa rilevare, ai fini che qui interessano, è però che, secondo la più attenta dottrina, attraverso i diritti e le facoltà riconosciutile la persona offesa può esercitare, nella fase delle indagini preliminari, personalmente o eventualmente a mezzo di un difensore o di un consulente tecnico, un ruolo che non è solo di anticipazione di quello che svolgerà qualora si costituirà parte civile, ma che è invece ben distinto dal ruolo connesso all’esercizio dell’azione civile. La persona offesa, dunque, non rappresenta una figura necessariamente prodromica alla parte civile, bensì un soggetto autonomo. La funzione partecipativa particolarmente incisiva ed i relativi diritti e facoltà sono stati invero assegnati alla persona offesa non soltanto in funzione di una eventuale qualità di titolare della pretesa di danno derivante dal reato (azionabile solo quando si sarà dato accesso alla fase del processo con l’esercizio dell’azione penale) ma soprattutto in funzione della sua qualità di titolare dell’interesse protetto dalla norma penale violata, da cui deriva la riconosciuta possibilità (non subordinata alla rilevanza di pretese di natura extra penale) di realizzare un contributo all’esercizio dell’azione penale mediante forme di controllo o di adesione alla attività del pubblico ministero (cfr. Corte cost., sent. n. 353 del 1991»>. >. Ancora « < 7.3. Tutto ciò mostra come la posizione della persona offesa, sia sotto il profilo della funzione svolta durante le indagini preliminari sia sotto quello della nomina di un difensore che eserciti i suoi diritti per suo conto, non possa essere assimilata a quella della parte civile (che nel processo penale esercita l’azione civile per il risarcimento del danno) e spiega quindi perché il legislatore abbia previsto per la stessa una disciplina speciale e differenziata > >.
5. In sintesi: è pacifico e va ribadito il principio di diritto che la persona offesa non è legittimata al ricorso personale avverso il decreto di archiviazione e tale principio opera anche quando la persona offesa abbia la qualità di avvocato iscritto all’albo speciale della corte di cassazione; ciò perché la persona offesa è soggetto del procedimento che ha comunque connotati autonomi e differenti rispetto a quelli solo funzionali all’eventuale successivo esercizio dell’azione civile nel caso di passaggio alla fase processuale; il che assorbe ogni problematica relativa alla possibilità dell’operare del principio di rappresentanza posto dall’art. 86 c.p.c. (comunque negato dalla giurisprudenza maggioritaria della Corte, da ultimo con SU sent. 47239/2014), posto che esso pure non opererebbe nella fase procedimentale quando ancora l’azione penale non sia stata esercitata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *