cassazione 8

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 3 febbraio 2015, n. 4949

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIALE Aldo – Presidente
Dott. DI NICOLA Vito – Consigliere
Dott. RAMACCI Luca – rel. Consigliere
Dott. PEZZELLA Vincenzo – Consigliere
Dott. ANDRONIO Alessandro Mari – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 1692/2012 CORTE APPELLO di ANCONA, del 25/03/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/12/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. V. D’Ambrosio, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso;
Udito il difensore Avv. (OMISSIS).

RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Ancona, con sentenza del 25/3/2013 ha parzialmente riformato, applicando la pena accessoria in accoglimento dell’appello del Procuratore Generale, la sentenza con la quale, in data 5/10/2011, a seguito di giudizio abbreviato, il Tribunale di Macerata – Sezione Distaccata di Civitanova Marche aveva affermato la penale responsabilita’ di (OMISSIS) in ordine al reato di cui all’articolo 81 c.p., e Legge n. 401 del 1989, articolo 6, commi 1, 2 e 6, per non aver ottemperato, nel periodo compreso tra 16 marzo ed il 14 dicembre 2008, al provvedimento emesso dal Questore di Ancona il 21/12/2006, impositivo dell’obbligo di presentazione presso il Comando Stazione Carabinieri di Porto Recanati in occasione di ogni gara ufficiale della squadra di calcio (OMISSIS).
Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia.
2. Con un primo motivo di ricorso lamenta la violazione di legge per il fatto che il provvedimento questorile, presupposto del reato, sarebbe inefficace perche’ mancante dell’indicazione specifica delle competizioni sportive rispetto alle quali opererebbe l’obbligo di presentazione, considerato anche che la squadra di calcio (OMISSIS) giocava nel campionato di “Eccellenza” e gli incontri disputati nell’ambito di detto campionato non sarebbero adeguatamente pubblicizzati.
3. Con un secondo motivo di ricorso deduce il vizio di motivazione in relazione alla medesima circostanza, rilevando l’incongruita’ della sentenza impugnata laddove evidenzia la diffusione nelle cronache locali e nazionali dei calendari anche delle partite minori.
4. Con un terzo motivo di ricorso denuncia la nullita’ della sentenza per incompletezza del dispositivo, non avendo la Corte del merito specificato la durata complessiva della sanzione accessoria, osservando, peraltro, che la squadra di calcio (OMISSIS) non e’ piu’ esistente e, pertanto, la misura medesima non potrebbe essere concretamente attuata.
Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ infondato.
Va rilevato, con riferimento al primo e secondo motivo di ricorso, che il ricorrente pone sostanzialmente in discussione la legittimita’ del provvedimento questorile.
Come e’ noto, la Legge n. 401 del 1989, articolo 6, stabilisce che il Questore possa disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, nonche’ a quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate, anche con sentenza non definitiva, nel corso degli ultimi cinque anni per uno dei reati specificamente indicati, ovvero per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive o che, nelle medesime circostanze, abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza.
Il divieto puo’ anche essere disposto nei confronti di chi, sulla base di elementi oggettivi, risulta avere tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive o tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa delle manifestazioni stesse, nonche’ nei confronti di minori.
Alle persone alle quali e’ notificato il divieto puo’ anche essere prescritto, tenendo conto dell’attivita’ lavorativa, di comparire personalmente una o piu’ volte negli orari indicati, nell’ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza o in quello specificamente indicato, nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni per le quali opera il divieto.
Il provvedimento questorile, obiettivamente limitativo della liberta’ personale, necessita di convalida alla quale provvede il G.I.P. territorialmente competente su richiesta del Pubblico Ministero.
2. E’ di tutta evidenza che la natura del provvedimento impone al giudice un controllo di legalita’ in ordine all’esistenza di tutti i presupposti legittimanti l’adozione dell’atto da parte dell’autorita’ amministrativa e che non puo’, pertanto, consistere in una verifica meramente formale (Sez. U, n. 44273 del 27/10/2004, Labbia, Rv. 229110).
Si tratta, nella fattispecie, di un concetto affermato anche dalla Corte Costituzionale (Sent. 512/2002) che, ricordando la necessita’ di un controllo svolto “in modo pieno” dal giudice della convalida, ha anche affermato di aver specificato in piu’ occasioni i caratteri fondamentali del giudizio di convalida, chiarendo che esso deve coinvolgere la personalita’ del destinatario e le modalita’ di applicazione della misura (Sent. 143/1996), sostanziandosi in un controllo sulla ragionevolezza ed “esigibilita’” della misura disposta con il provvedimento medesimo (Sent. 136U998) e consentendo, infine, al destinatario una piena e previa conoscenza dei diritti di difesa di cui puo’ fruire in tale giudizio (Sent. 144/1997).
Conseguentemente, anche questa Corte, nel ribadire la necessita’ della motivazione, ha ricordato che i presupposti della convalida del provvedimento questorile emesso ai sensi della Legge 401/89 sono: le ragioni di necessita’ ed urgenza che hanno indotto il Questore ad adottare il provvedimento; la pericolosita’ concreta ed attuale del soggetto; l’attribuibilita’ al medesimo delle condotte addebitate e la loro riconducibilita’ alle ipotesi previste dalla Legge 13 dicembre 1989, n. 401, articolo 6, nonche’ la congruita’ della durata della misura (Sez. 3, n. 20789 del 15/4/2010, Beani, Rv. 247186).
E’ stato tuttavia precisato (Sez. 3, n. 39408 del 26/9/2007, Gioppato, Rv. 238022) che, superata la fase di convalida del provvedimento questorile, nella fase cognitiva non sono piu’ proponibili censure relative alla legittimita’ del provvedimento medesimo.
3. Tale assunto e’ pienamente condiviso dal Collegio, il quale non intende discostarsene, ribadendo il principio secondo il quale in tema di reati concernenti l’inosservanza dei provvedimenti del questore, impositivi del divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive o dell’obbligo di comparizione presso un ufficio di polizia durante lo svolgimento di dette manifestazioni, il controllo giurisdizionale sulla legittimita’ formale di essi si esaurisce nella fase della convalida da parte del G.I.P., con la conseguenza che l’omessa presentazione, in tale sede, delle eccezioni relative alla legittimita’ del provvedimento questorile, o il rigetto delle stesse da parte del giudice e, poi, eventualmente, della Corte di Cassazione, attribuisce al provvedimento amministrativo convalidato una sorta di giudicato interno, non piu’ censurabile in sede cognitiva.
4. In ogni caso, deve rilevarsi, con specifico riferimento alla fattispecie in i’ esame che la Corte territoriale ha posto correttamente in evidenza come l’imputato non abbia di fatto mai ottemperato, nell’arco di circa nove mesi, all’obbligo impostogli e tale circostanza rendeva evidente l’irrilevanza di una pretesa inesigibilita’ della condotta derivante dall’obiettiva impossibilita’ di informarsi circa lo svolgimento delle competizioni sportive cui partecipava la squadra indicata nel provvedimento del Questore rimasto inosservato.
Tra l’altro, la mancata indicazione delle competizione sportive non e’ ritenuto dalla giurisprudenza di questa Corte motivo di illegittimita’ del provvedimento questorile, poiche’ il suo ambito di operativita’ risulta compiutamene individuato anche attraverso la indicazione generica delle partite giocate dalla squadra, senza ulteriori specificazioni, la cui mancanza altro non puo’ significare che il provvedimento deve intendersi efficace relativamente a tutti gli incontri disputati dalla suddetta squadra.
Questa Corte ha infatti gia’ avuto modo di precisare che, per la validita’ del provvedimento in questione, e’ sufficiente che le competizioni sportive in occasione delle quali e’ vietato l’accesso allo stadio siano determinabili in modo certo dal destinatario, cui spetta informarsi, sulla base degli elementi di identificazione fomiti nel provvedimento (Sez. 3,n. 40177 del 6/10/2010, Ciampi, Rv. 248573; Sez. 3, n. 20154 del 4/3/2005, Catorina Cali, Rv. 231979, fattispecie relativa a provvedimento nel quale erano stati indicati tutti gli incontri di calcio disputati in un determinato stadio).
Il motivo di ricorso risulta, pertanto, manifestamente infondato.
5. Per cio’ che concerne, invece, il terzo motivo di ricorso, deve rilevarsi che, effettivamente, il dispositivo della sentenza impugnata dispone l’applicazione delle pene accessorie del “divieto di accedere ai luoghi teatro delle partite di calcio della squadra denominata (OMISSIS) e dell’obbligo di presentarsi presso l’Ufficio di P.S. territorialmente competente durante l’intervallo tra il primo ed il secondo tempo di ciascun incontro calcistico” senza tuttavia indicarne la durata.
Si legge pero’ in motivazione che dette sanzioni accessorie “vanno applicate nei termini di cui al dispositivo che segue per il periodo minimo di legge”.
E’ dunque evidente la volonta’ dei giudici del merito di contenere entro il minimo le pene suddette.
6. Questa Corte ha gia’ affermato che il principio generale secondo il quale, in caso di difformita’, il dispositivo prevale sulla motivazione della sentenza incontra una deroga nel caso in cui l’esame della motivazione consenta di ricostruire chiaramente ed inequivocabilmente la volonta’ del giudice (Sez. 2, n. 3186 del 28/11/2013 (dep. 2014), Fu, Rv. 258533 ed altre prec. conf.).
Tale indirizzo interpretativo, peraltro maggioritario, puo’ essere condiviso, rilevando come, nella fattispecie la divergenza tra dispositivo e motivazione sia conseguenza di un evidente errore materiale nel dispositivo e che pacificamente la durata delle sanzioni accessorie deve ritenersi fissata dai giudici del merito in anni 2.
7. Resta da rilevare come la dedotta cessazione dell’attivita’ della squadra di calcio (OMISSIS) costituisce questione di fatto non proponibile in questa sede di legittimita’.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *