Cassazione 10

Suprema Corte di Cassazione

sezione V

sentenza 13 febbraio 2015, n. 6444

Ritenuto in fatto

1. Con il decreto indicato in epigrafe il Gip dei Tribunale di Rimini disponeva l’archiviazione, su richiesta dei Pubblico Ministero e nonostante l’opposizione della parte offesa T. L., di un procedimento penale iscritto a carico di G. C., persona sottoposta a indagini in ordine a delitti di cui agli artt. 483 e 595 cod. pen.; nella motivazione, veniva evidenziato che l’anzidetta opposizione si fondava «sulla presentazione di ulteriori elementi di prova, risultati però irrilevanti», in quanto la richiesta di archiviazione risultava motivata sul presupposto della tardività della querela, e le tesi difensive non apparivano tali da comportare diverse valutazioni in punto di individuazione della data in cui la L. avrebbe dovuto intendersi a conoscenza dei fatti oggetto di doglianza.
2. Avverso tale decreto propone ricorso per cassazione la persona offesa, a mezzo del suo procuratore, lamentando violazione di legge processuale con riferimento alle norme dettate in tema di rispetto delle garanzie del contraddittorio. Osserva la ricorrente, in particolare, che per poter disporre una archiviazione de plano il Gip deve riscontrare la sussistenza congiunta dei requisiti della inammissibilità dell’opposizione e della infondatezza della notitia criminis, che al contrario avrebbero dovuto intendersi non ricorrenti nel caso di specie: fra l’altro, all’opposizione erano stati allegati documenti a riprova dell’assunto che la querela (presentata il 02/03/2013) avrebbe dovuto considerarsi tempestiva.

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato.
Nell’archiviare con decreto un procedimento penale nonostante l’opposizione proposta dal denunciante, ai sensi del secondo comma dell’articolo 410 cod. proc. pen., il giudice è chiamato a motivare specificamente in ordine sia alla infondatezza della notizia di reato che alle cause della inammissibilità dell’opposizione suddetta per omessa indicazione dell’oggetto delle investigazioni suppletive e/o dei relativi elementi di prova; in difetto, si produce una violazione delle regole del contraddittorio, più volte affermata dalla giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, Cass., Sez. IV, n. 12980 del 17/01/2013, in proc. c. ignoti). Ancora su un piano generale, la giurisprudenza prevalente è orientata nel senso che il giudice, nel valutare l’ammissibilità dell’opposizione, deve limitarsi «ai soli profili di pertinenza e di specificità degli atti di indagine richiesti, senza valutarne la capacità probatoria, non potendo anticipare valutazioni di merito in ordine alla fondatezza o all’esito delle indagini suppletive indicate, in quanto l’opposizione è preordinata esclusivamente a sostituire il provvedimento de plano con il rito camerale» (Cass., Sez. VI, n. 35787 del 10/07/2012, Settembre, Rv 253349); al più, si è affermato che ai fini di una eventuale declaratoria di inammissibilità dell’opposizione possono rilevare le situazioni in cui la superfluità delle investigazioni e la non idoneità delle stesse a determinare modificazioni sostanziali del quadro probatorio appaiano di immediata evidenza (v. Cass., Sez. VI, n. 6579 del 13/11/2012, Febbo).
Nella fattispecie concreta, la L. aveva sostenuto – allegando all’atto di opposizione la copia di un verbale di accertamento curato dalla Guardia di Finanza – che solo ricevendo la notifica di quel verbale (in data 03/12/2012) ella era stata posta a conoscenza di una denuncia asseritamente diffamatoria presentata tempo prima dal C.: dunque, almeno con riguardo a quella condotta (oggetto di specifica doglianza nella ricostruzione dei fatti operata in querela) risultava argomentata la tesi difensiva secondo cui avrebbe dovuto rivalutarsi l’individuazione del dies a quo a decorrere dal quale computare il termine ex art. 124 cod. pen.
Deve altresì rilevarsi che la richiesta di archiviazione riguardava al contempo l’ulteriore reato di cui all’art. 483 cod. pen., in ipotesi procedibile d’ufficio, e l’atto di opposizione conteneva – con l’allegazione di documenti addotti come rilevanti a tal fine – sollecitazioni per un approfondimento di indagine anche in parte qua: il decreto impugnato, invece, si sofferma soltanto sul presunto carattere dirimente della tardività dell’istanza punitiva.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato, con rinvio al Tribunale di Rimini per nuovo esame.

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