cassazione 9

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 20 gennaio 2015, n. 839


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SEGRETO Antonio – Presidente
Dott. PETTI Giovanni B. – Consigliere

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere

Dott. RUBINO Lina – Consigliere

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2860-2012 proposto da:

(OMISSIS) S.P.A. ((OMISSIS)), in persona del procuratore speciale Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE ((OMISSIS)), in persona del Liquidatore in carica (OMISSIS), e (OMISSIS) ((OMISSIS)), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procure speciali in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2427/2011 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 25/08/2011, R.G.N. 2548/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/11/2014 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1. – Con sentenza resa pubblica il 25 agosto 2011, la Corte di appello di Milano rigettava l’impugnazione proposta da (OMISSIS) S.p.A. avverso la decisione del Tribunale della medesima Citta’ che, a sua volta, aveva respinto la domanda di risarcimento danni avanzata dalla stessa societa’ nei confronti di (OMISSIS) e dell’ (OMISSIS) s.r.l. (poi S.p.A.), rispettivamente direttore responsabile ed editore del settimanale “(OMISSIS)”, e di (OMISSIS), apparente autore dell’articolo, a seguito della natura asseritamente diffamatoria dell’articolo pubblicato sul predetto settimanale il (OMISSIS) dal titolo “In fondo alla Borsa”.
1.1. – Per quanto ancora rileva in questa sede, la Corte territoriale, in ordine alla dedotta “diffamatorieta’ dell’intero articolo” – premesso che non sussisteva discussione sulla “verita’ dei fatti storici” da esso riferiti (“fatta eccezione per l’asserita falsita’ di quanto affermato nella parte finale”) e richiamati i principi giuridici in tema di diritto di cronaca e di critica giornalistica -, assumeva che l’articolo apparso sul settimanale “(OMISSIS)” era assistito dall’utilita’ sociale della notizia, avendo rilievo per l’opinione pubblica la vicenda coinvolgente “direttamente l’allora presidente del Consiglio”, avuto riguardo anche all’indagine penale che era in corso “nei confronti dei vertici di (OMISSIS)” per la “questione dei diritti cinematografici”. Ne’ era assente la “continenza espressiva” dell’articolo, dal tono, “al piu’, ironico” (come per la definizione di “decomunistizzato” data al Comune di Bergamo o per l’annotazione sulla speditezza nell’espletamento dell’incarico da parte del perito (OMISSIS), da “tour de force da record olimpico”).
1.2. – Quanto, poi, alle censure relative al fatto che l’articolo suggerisse l’esistenza di “irregolarita’ nella genesi e nella quotazione in borsa di (OMISSIS)”, insinuasse il sospetto che la societa’ fosse nata “per salvare (OMISSIS) da una crisi finanziaria”, che avesse “incorporato societa’ che cambiavano sede per sottrarsi all’attenzione di “certe” procure, che avesse beneficiato “di perizie sommarie e interessate” e fosse stata “quotata in borsa in base ad una situazione falsamente rappresentata”, la Corte milanese osservava (per poi motivare specificamente su ciascun rilievo dell’appellante) che l’articolo si limitava “in modo piano a riportare le circostanze” emergenti “dai documenti conservati presso la biblioteca della Borsa di Milano, ricostruendo in ordine cronologico i fatti e introducendo talune annotazioni del giornalista che da quei fatti traggono origine e giustificazione”.
1.3. – In particolare, il giudice del gravame riteneva “incontestato il trasferimento di (OMISSIS) dalla sede di (OMISSIS) a (OMISSIS) e, quindi, a (OMISSIS), dove viene promossa la procedura per la cessione del ramo d’azienda di (OMISSIS) relativo all’attivita’ di produzione e distribuzione televisiva e cinematografica”, nel medesimo periodo “in cui a (OMISSIS) era in corso l’inchiesta c.d. Mani Pulite”. Di qui, il giudizio del giornalista sul fatto che cio’ non poteva reputarsi “casuale offrendo la decomunistizzata (OMISSIS) l’indubbio vantaggio … di consentire una rapida conclusione della procedura con l’affidamento dell’incarico di consulente d’ufficio a persona legata alla societa’ istante senza particolari e non desiderati controlli che avrebbero l’effetto, quanto meno, di rallentare l’operazione”.
1.4. – La Corte territoriale reputava, altresi’, vera sia la circostanza che la perizia sulla valutazione della library di diritti, “a cominciare da quella (OMISSIS)” del giugno 1993, su incarico di (OMISSIS), era stata effettuata “sulla scorta delle informazioni fornite dalla stessa committente e dalle sue controllate” ed “in tempi strettissimi” (“in pochi giorni”), sia che anche la perizia d’ufficio del consulente (OMISSIS), “presso il cui studio (OMISSIS) e’ effettivamente domiciliata”, si fosse esaurita “dopo soli 53 giorni dal conferimento dell’incarico con l’asseverazione da parte del Tribunale di Bergamo”. Con cio’ il giudice di appello riteneva “calzante l’affermazione” del giornalista sui “ritmi americani” di lavoro, sul rilievo di un indebitamento da “orlo del baratro” (giacche’ superiore a lire 1.400 miliardi), sull’utilizzo, per la verifica delle informazioni (OMISSIS), di varie fonti e, segnatamente, della perizia (OMISSIS) (“di cui riceve anche una versione aggiornata”), “giungendo cosi’ a stimare in 1.228 miliardi – la sola voce dell’attivo idonea per consistenza a spostare l’ago della bilancia – il valore dei diritti (oltre a quelli di Grt) pari alla media della stima della perizia americana”, con conseguente giustificazione del “giudizio espresso sul valore ufficiale acquisito da tale stima richiesta ed effettuata ad altri fini”.
La Corte milanese escludeva, poi, che si fossero confusi “i piani dell’ironia e della critica con quelli della delazione”, non potendosi ravvisare “le asserite allusioni ad attivita’ illecite di (OMISSIS), ne’ a perizie fraudolente” (emergendo dall’articolo solo l’esigenza “di scegliere una sede idonea a consentire di condurre a termine l’operazione senza intralci di sorta, come in effetti e’ stato, e la velocita’ di esecuzione delle perizie, dato incontrovertibile lasciato alla libera valutazione del lettore”) e “neppure le denunciate omissioni che, peraltro, l’appellante ha dimenticato di individuare”.
1.5. – Quanto poi alla doglianza dell’appellante sulla parte finale dell’articolo che avrebbe falsamente attribuito a (OMISSIS) “di aver stimato gli stessi diritti in misura doppia rispetto alla perizia (OMISSIS)”, con la conseguente insinuazione che la quotazione in borsa di (OMISSIS) fosse avvenuta “in base ad una falsa rappresentazione della situazione societaria”, la Corte territoriale, nel condividere le argomentazioni del primo giudice (di cui da espressamente conto), osservava che il “brano” in questione non accreditava la “maliziosa lettura proposta dall’appellante”, giacche’ in esso non si affermava che la perizia (OMISSIS) (per la verita’ citata unitamente ad American Appraisal) raddoppia il valore degli stessi diritti stimato da (OMISSIS), ma che valuta il valore della library, ovviamente relativa sempre al medesimo genere di prodotti (film, serie TV, soap opera, cartoni animati, ecc.) nella sua attuale composizione, dal momento che i periti “aggiungono, sottraggono, rivalutano” all’evidenza tenendo conto di acquisizioni e ammortamenti … anche se “base di partenza resta sempre il documento (OMISSIS)”, circostanza quest’ultima avente conferma nell’offerta pubblica 1996 di (OMISSIS) per le ragioni indicate dal primo giudice e non oggetto .. di alcuna censura. Sicche’, concludeva il giudice del gravame, nell’articolo non erano “individuabili insinuazioni e allusioni denigratorie, ma unicamente annotazioni costituenti esercizio di critica del giornalista”.
2. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre (OMISSIS) S.p.A. sulla base di due motivi, illustrati da memoria.
Resistono con congiunto controricorso l’ (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione ed (OMISSIS).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. – Con il primo mezzo e’ dedotto, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, vizio di motivazione.
a) Sarebbe, anzitutto, contraddittoria la motivazione della Corte di appello per cui, da un lato, essa (OMISSIS) non avrebbe “contestato la verita’ delle notizie riferite nell’articolo”, mentre, dall’altro, la medesima societa’ attrice avrebbe lamentato la falsita’ “di quanto affermato nella parte finale dell’articolo”, non dipendendo il requisito della verita’ dei fatti dalla “quantita’” delle notizie difformi dalla realta’ riportate nell’articolo, venendo esso meno anche in relazione ad una “sola notizia non vera”, allorche’ essa “costituisca il nucleo centrale e piu’ importante dell’articolo”.
b) Sarebbe, inoltre, contraddittoria la motivazione della sentenza impugnata la’ dove ha escluso che (OMISSIS) non avesse lamentato alcunche’ circa il requisito della “continenza espressiva” dell’articolo, mentre la stessa Corte territoriale darebbe conto, in altra parte della motivazione, che l’appellante aveva censurato proprio le insinuazioni emergenti dal medesimo articolo (pp. 7 e 8 della sentenza).
c) Ancora contraddittoria sarebbe la motivazione della Corte di appello “dedicata all’analisi delle affermazioni contestate da (OMISSIS)”.
Quanto alle ragioni che avevano determinato il trasferimento della sede legale della societa’ (OMISSIS) da (OMISSIS), il giudice del gravame aveva inferito dal fatto noto ed incontestato del trasferimento di sede legale altra circostanza non “di certo nota ed incontestata” e cioe’ l’affidamento dell’incarico di consulente a persona legata alla societa’ con la conseguente assenza di indesiderati controlli.
C1.) Risulterebbe contraddittoria anche la considerazione circa l’assenza di allusioni, nell’articolo in questione, sulle “attivita’ illecite di (OMISSIS)” o su “perizie fraudolente”, confondendo la Corte di appello “i piani dell’analisi, giustificando le affermazioni del giornalista in base alla considerazione che dinanzi al Tribunale di Bergamo non sorsero questioni e/o problemi, senza rendersi conto ed adeguatamente valutare” (con cio’ palesandosi la motivazione stessa insufficiente o, addirittura, omessa) che il tono complessivo dell’articolo mirava non gia’ ad indirizzare il lettore verso una cronaca “asettica” delle vicende societarie che avevano condotto alla quotazione in borsa di (OMISSIS), quanto piuttosto a catturare la sua attenzione in ordine a tutti i retroscena dei passaggi piu’ significativi.
d) Analogamente sarebbe viziata la motivazione del giudice di secondo grado nella parte in cui si giustifica quanto affermato nell’articolo circa l’esistenza di un indebitamento impressionante di oltre lire 1.400 miliardi che consente di parlare di “orlo del baratro”, non venendo considerato, oltre al dato del debito, quello del patrimonio complessivo della societa’, al quale, peraltro, la stessa Corte territoriale fa contraddittoriamente cenno allorquando richiama il valore cospicuo della library;
e) Viziata sarebbe, poi, la motivazione che giustifica “l’inesattezza dell’articolo in ordine ai criteri di valutazione della perizia redatta da (OMISSIS)”, utilizzandosi “un documento esterno all’articolo (il prospetto per l’offerta pubblica 1996 di (OMISSIS))” per interpretare lo stesso, con la conseguenza che l’affermazione secondo cui i periti “aggiungono, sottraggono, rivalutano” non puo’ essere letta alla luce del dato rinvenibile nel prospetto … ma deve essere esaminata per quella che essa vuole lasciare intendere, alludendosi chiaramente ad una operazione di ingegneria contabile.
f) La Corte territoriale, infine, avrebbe omesso di motivare sulla circostanza, “colpevolmente taciuta nell’articolo”, per cui soltanto “attraverso la lettura del prospetto per l’offerta pubblica 1996 di (OMISSIS) il lettore dell’articolo avrebbe potuto comprendere che la differente valutazione tra le due perizie dipendeva dal dato incontestabile che – tra le date di compilazione delle stesse – il valore del patrimonio societario si era notevolmente incrementato per effetto di tutte le acquisizioni medio tempore operate, che avevano notevolmente aumentato anche il valore della library”. In cio’, peraltro, consistevano le omissioni denunciate in citazione e nell’atto di appello, che il giudice del gravame “ha erroneamente ritenuto che l’appellante abbia dimenticato di individuare”.
1.1. – Il motivo non puo’ trovare accoglimento in alcuno dei profili nei quali e’ articolato.
– Il profilo di censura sub a) e’ inammissibile perche’ si estranea dalla effettiva ratio decidendo, della sentenza impugnata, la quale, dopo aver dato conto della doglianza dell’appellante sulla asserita falsita’ di quanto riportato nell’articolo in ordine alla “perizia (OMISSIS)”, non giunge affatto alle medesime conclusioni, ma, anche sulla scorta di quanto ritenuto dal primo giudice, reputa che l'”inesattezza” relativa all’affermazione per cui la “base di partenza resta sempre il documento (OMISSIS)” fosse del tutto superabile in forza di una lettura non “maliziosa” dell’articolo, trovando anche quest’ultima comunque “conferma nell’offerta pubblica 1996 (OMISSIS)”.
In siffatta prospettiva, nessuna contraddittorieta’ e’ ascrivibile alla sentenza, non essendovi alcun insanabile contrasto fra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione (Cass., 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass., 14 novembre 2013, n. 25608).
– Il profilo di censura sub b) e’ infondato.
In disparte la considerazione per cui ove la Corte milanese ha fatto mero riferimento alla “continenza espressiva” intendeva soltanto riferirsi all’uso di un linguaggio urbano, in ogni caso il medesimo giudice di appello ha escluso che il requisito della continenza non sia stato rispettato in ragione del tono ironico dell’articolo, mentre, la’ dove ha riportato le critiche dell’appellante sulla parte dell’articolo relativa alla genesi della quotazione in borsa di (OMISSIS), alle stesse critiche fornisce diretta risposta (cfr. par. 1.3., 1.4. e 1.5. del “Ritenuto in fatto” che precede). In cio’, pertanto, non e’ ravvisabile la dedotta contraddittorieta’ della motivazione, che, invece, si snoda secondo un percorso logico-giuridico ben individuabile e lungi dall’essere implausibile.
– Il profilo di censura sub a) e’ inammissibile, perche’ non coglie la portata della ratio decidendi della sentenza impugnata.
Invero, la Corte milanese (cfr. par. 1.3. del “Ritenuto in fatto” che precede) non afferma affatto che la seconda circostanza (affidamento dell’incarico di consulente a persona legata alla societa’) e le sue conseguenze (assenza di indesiderati controlli) costituiscano dati di fatto contestati da (OMISSIS), bensi’ li ritiene frutto del giudizio del giornalista autore dell’articolo e, dunque, quale esercizio del diritto di critica, siccome esito interpretativo del fatto, incontestato, del “trasferimento di (OMISSIS)e dalla sede di (OMISSIS) a (OMISSIS) e, quindi, a (OMISSIS)”, nel medesimo periodo “in cui a (OMISSIS) era in corso l’inchiesta c.d. Mani Pulite”.
– Il profilo di censura sub ci) e’ inammissibile.
Con esso, infatti, si fornisce una diversa lettura delle emergenze probatorie senza tener conto che la motivazione – adeguata e plausibile (cfr. par. 1.4. del “Ritenuto in fatto” che precede) – si snoda sui due piani, ben distinti (che dalla ricorrente vengono, invece, confusi), del diritto di cronaca e del diritto di critica e quest’ultimo attiene proprio ai giudizi del giornalista sugli esiti delle vicende societarie.
– Il profilo di censura sub d) e’ infondato.
La Corte di appello, sul punto dell’indebitamento di (OMISSIS), fornisce, infatti, una plausibile e sufficiente motivazione, come tale non censurabile in questa sede, adducendo che e’ calzante l’affermazione del giornalista in relazione ad un debito di 1.400 miliardi, rilevato dalla perizia (OMISSIS), al contempo riconoscendo effettivamente l’esistenza di un attivo (per 1.228 miliardi), individuabile nella “sola voce” del “valore dei diritti”, cosi da ritenere giustificato “il giudizio espresso sul valore ufficiale da tale stima richiesta ed effettuata ad altri fini”.
– Il profilo di censura sub e) e’ infondato.
La Corte territoriale, al di la’ di quanto opinato dal giudice di primo grado, esprime un convincimento ulteriormente argomentato, che si sviluppa (cfr. par. 1.5. del “Ritenuto in fatto” che precede) anche a prescindere dal dato del prospetto dell’offerta pubblica di (OMISSIS) del 1996, dando conto della circostanza che di esso non si faceva cenno nell’articolo apparso sul settimanale, assumendo cosi l’anzidetto dato del prospetto solo “conferma” di elementi di giudizio ricavabili dallo stesso articolo giornalistico.
Si tratta di motivazione sufficiente ed adeguata, dunque non censurabile in questa sede, tantomeno tramite una diversa lettura delle risultanze di causa siccome proposta dalla parte ricorrente.
Peraltro, quanto rilevato priva di consistenza anche lo specifico profilo di doglianza che investe il preteso difetto di motivazione in ordine alle “omissioni denunciate” dalla societa’ (OMISSIS), delle quali il giudice del merito assume la mancata individuazione da parte della stessa appellante. Doglianza, questa, che, diversamente, ove con essa si fosse inteso denunciare una mancata pronuncia della Corte su (parte) della domanda risarcitoria o su (parte) dei motivi di gravame, si appaleserebbe inammissibile, non essendo stata richiesta, in modo univoco, la nullita’ della sentenza per effetto della dedotta omessa pronuncia (cfr. Cass., sez. un., 24 luglio 2013, n. 17931).
2. – Con il secondo mezzo e’ denunciata, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli articoli 595, 596-bis cod. pen. e articolo 2697 cod. civ..
La ricorrente assume che i vizi motivazionali rileverebbero, “in maniera speculare”, “anche sotto l’aspetto della violazione di legge”, avendo la Corte territoriale applicato le norme sulla diffamazione nonostante l’esistenza di “una sola notizia non vera” e dimenticando il principio giurisprudenziale sull’utilizzo delle forme dubitative, soprattutto se insinuanti, allusive, sottintese e suggestionanti (in tal senso sarebbe emblematica “la descrizione degli eventi relativi al trasferimento della sede legale di (OMISSIS) da (OMISSIS)”). In definitiva, il giornalista, muovendo da talune notizia vere, ne avrebbe creato “una totalmente nuova destituita di fondamento, affidando tale nuova notizia non alla chiara enunciazione scritta del testo, ma al processo deduttivo indotto nel lettore attraverso la particolare struttura descrittiva degli eventi”, in cio’ contravvenendo a consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di diffamazione a mezzo stampa.
2.1. – Il motivo non puo’ trovare accoglimento.
La Corte territoriale ha assunto, a monte del proprio convincimento, i principi in diritto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (tra cui la stessa Cass., 20 ottobre 2006, n. 22527 citata nella sentenza impugnata; cfr. anche, tra le tante, Cass., 6 agosto 2007, n. 17180; Cass., 23 febbraio 2010, n. 4325), forniscono le coordinate dell’esercizio legittimo dei diritti di cronaca di critica giornalistica (cfr., segnatamente, p. 7 della sentenza impugnata), richiamando i criteri dell’utilita’ sociale della notizia, della verita’, anche putativa, dei fatti, della forma civile dell’espressione o “continenza espressiva”, mettendo in risalto che il diritto di critica deve comunque essere rispettoso del “parametro della proporzione tra l’importanza del fatto e la necessita’ della sua esposizione e i contenuti espressivi con cui la critica viene esercitata”, non potendo essa trascendere “in attacchi e aggressioni personali dirette a colpire, sul piano individuale, la figura morale del soggetto”.
In siffatta prospettiva, le doglianze della ricorrente, lungi dal costituire denunce di violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 investono, nella sostanza, la sussistenza dell’esercizio del diritto di critica politica, la legittimita’ di siffatto esercizio ed il rispetto dei limiti ad esso consentanei; dunque, valutazioni di fatto, che integrano apprezzamenti di merito rientranti nei compiti esclusivi del giudice del merito, censurabili solo nei ristretti limiti in cui puo’ essere esercitato il sindacato di legittimita’ sulla motivazione (Cass., 17 ottobre 2013, n. 23576). Censure che, invero, sono state gia’ scrutinate in precedenza e nelle quali, in definitiva, si risolvono le critiche espresse con il presente motivo.
3. – Il ricorso va, dunque, rigettato e la societa’ ricorrente condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita’, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE
rigetta il ricorso e condanna (OMISSIS) S.p.A. al pagamento, in favore delle parti controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimita’, che liquida in complessivi euro 7.200,00, di cui di cui euro 200,00, per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *