Cassazione 10

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 26 gennaio 2015, n. 3415

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIALE Aldo – Presidente
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere
Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere
Dott. SCARCELLA Alessio – rel. Consigliere
Dott. MENGONI Enrico – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), n. (OMISSIS);
avverso l’ordinanza tribunale del riesame di PALERMO in data 5/05/2014;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROMANO Giulio, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
 

RITENUTO IN FATTO

 

1. Con ordinanza del 5/05/2014, depositata in data 8/05/2014, il tribunale del riesame di PALERMO rigettava la richiesta di riesame proposta dall’indagata contro il decreto di sequestro emesso dal GIP del medesimo tribunale in data 10/04/2014 avente ad oggetto i beni dettagliatamente indicati nel predetto provvedimento nonche’ degli ulteriori beni o utilita’ nella disponibilita’ della medesima fino alla concorrenza del valore di 400.000 Euro; giova precisare che la (OMISSIS) risulta, allo stato, indagata – per quanto qui di interesse, in relazione al contenuto dell’impugnazione di legittimita’ riguardante esclusivamente i fatti di cui al capo b) della rubrica, difettando invece qualsiasi doglianza quanto alla residua imputazione cautelare sub a), concernente il concorso dell’indagata nel delitto di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 11, – per il reato di riciclaggio continuato, fatto contestato come commesso in data (OMISSIS), per aver ricevuto somme proventi del reato di evasione fiscale mediante dichiarazione infedele Decreto Legislativo n. 74 del 2000, ex articolo 4, commesso dal padre (OMISSIS) tra il 2004 ed il 2006, sostituendolo mediante utilizzo per l’acquisto per 400.000 euro di un bene immobile costituito da un appartamento sito in via (OMISSIS), successivamente dalla stessa donato per il valore di 53.700 euro al trust ANILA, cosi’ ostacolando l’identificazione della provenienza delittuosa del denaro ricevuto, secondo le modalita’ esecutive e spazio – temporali meglio evidenziate al capo B) dell’imputazione cautelare.

2. Ha proposto ricorso l’indagata a mezzo del difensore fiduciario cassazionista, impugnando l’ordinanza predetta, deducendo tre motivi di ricorso, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex articolo 173 disp. att. c.p.p..

2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera B), con riferimento al Decreto Legislativo n. 231 del 2007, articolo 63, comma 4, ed agli articoli 648 bis e 648 quater c.p..

In sintesi, la censura investe l’impugnata ordinanza in quanto il tribunale del riesame avrebbe ritenuto erroneamente applicabile l’articolo 648 quater c.p., (introdotto dalla Decreto Legislativo n. 231 del 2007, articolo 63, comma 4) a condotte antecedenti alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 14 dicembre 2007; in particolare, sostiene la ricorrente che la condotta oggetto di contestazione si sarebbe consumata alla data di acquisto dell’immobile di via (OMISSIS), dunque in data 5 giugno 2007 (data coincidente con quella del verbale di aggiudicazione notarile), atteso che il delitto di riciclaggio si sarebbe consumato alla data di acquisto del predetto immobile con la sostituzione del denaro “provento di evasione fiscale mediante dichiarazione infedele” con il bene medesimo; diversamente, prosegue la ricorrente, sarebbe irrilevante in quanto confinata nel “post factum” non punibile ai fini della consumazione di tale delitto, la successiva condotta di conferimento dell’immobile medesimo al trust ANILA da parte dell’indagata, come invece erroneamente sostenuto dal tribunale del riesame, che colloca il momento consumativo in data 20 novembre 2012, data appunto del conferimento in trust del predetto immobile; in ogni caso, si aggiunge in ricorso, la condotta di conferimento in trust del predetto immobile non avrebbe potuto essere considerata non solo inidonea ma nemmeno finalizzata ne’ posta in essere in modo da ostacolare la provenienza delittuosa del denaro ricevuto dalla ricorrente, essendosi perfezionata con atto pubblico notarile; in conclusione, dunque, essendo intervenuto l’acquisto dell’immobile in data antecedente all’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 231 del 2007 – che ha reso applicabile la confisca per equivalente al reato di riciclaggio, mediante l’introduzione dell’articolo 648 quater c.p. – il tribunale avrebbe dovuto annullare il decreto di sequestro preventivo per equivalente, stante l’inapplicabilita’ del medesimo al fatto contestato alla ricorrente, in quanto consumatosi in data antecedente al 14 dicembre 2007.

2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera B), con riferimento all’articolo 648 bis c.p..

In sintesi, la censura investe l’impugnata ordinanza in quanto il tribunale del riesame avrebbe ritenuto erroneamente applicabile l’articolo 648 bis c.p., ossia assumendo come sussistente il delitto di riciclaggio; diversamente, si sostiene in ricorso, il fumus commissi delicti sarebbe insussistente in quanto – oltre a quanto gia’ esposto nel primo motivo, in cui si sostiene che il delitto di riciclaggio si sarebbe consumato alla data dell’acquisto dell’immobile e non alla data del suo conferimento in trust -, la condotta posta in essere dalla ricorrente non sarebbe stata inquadrabile nella fattispecie penale ipotizzata ne’ con riferimento alla condotta di acquisto (essendo stato acquistato l’immobile con assegni circolari tratti con addebito sul c/c personale del padre dell’indagata) ne’ con riferimento alla condotta di conferimento in trust (essendo stato realizzato il conferimento dell’immobile con atto pubblico notarile); in secondo luogo, poi, si evidenzia in ricorso come non vi sarebbe in atti alcuna prova che la ricorrente, alla data di acquisto dell’immobile di cui si discute (2007), fosse a conoscenza della provenienza illecita del denaro impiegato, non essendo corretta l’affermazione del tribunale secondo cui questi era certamente a conoscenza delle verifiche ispettive e degli accertamenti fiscali cui l’impresa del padre era stata sottoposta negli anni, dal 26 marzo 2007 al 18 marzo 2010; sul punto, in particolare, la ricorrente rileva come i primi atti portati a conoscenza del padre (e, quindi, della ricorrente medesima) riguardanti la verifica dell’Agenzia delle Entrate sarebbero rappresentati dalla notifica degli inviti a comparire in data 3 luglio 2009 nonche’ dagli avvisi di accertamento relativi ai periodi di imposta dal 2004 al 2006, notificati il 28 novembre 2009; peraltro, si aggiunge, l’unico avviso di accertamento notificato in data antecedente (agli acquisti sospetti) al padre della ricorrente, ossia in data 20 dicembre 2006, riguarderebbe il periodo di imposta 2003 e sarebbe relativo al mancato riconoscimento da parte della P.A. dell’aiuto di Stato richiesto dalla (OMISSIS) s.a.s. (di cui il padre della ricorrente era socio per una quota dell’82%) per investimenti effettuati dalla predetta societa’ nel 2003 nel comune di Bagheria; infine, si conclude in ricorso, sarebbe stato sufficiente il semplice esame degli estratti del c/c e del conto titoli del padre della ricorrente (prodotti davanti al tribunale del riesame) per verificare come questi avesse disponibilita’ liquide ben superiori al doppio delle somme investite per l’acquisto dei predetti immobili avvenuto a mezzo di assegni circolari tratti con addebito sul c/c personale, al fine di escludere il fumus del delitto di riciclaggio.

2.3. Deduce, con il terzo motivo, il vizio di violazione di legge ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera B), con riferimento all’articolo 648 quater c.p..

In sintesi, la censura investe l’impugnata ordinanza in quanto il tribunale del riesame, pur dando atto dell’eccepita sproporzione dei beni in sequestro rispetto alla quantificazione del profitto, avrebbe respinto l’istanza in base all’assunto che i beni dell’indagata su cui e’ stata eseguita la misura non sarebbero capienti rispetto alla quantificazione del profitto, ossia fino a concorrenza della somma di 400.000 Euro; il giudice, in altri termini, secondo l’impostazione difensiva avrebbe commesso un errore nell’individuare in concreto le quote societarie da sottoporre al sequestro per equivalente, in quanto si sarebbe riferito al loro valore nominale, laddove – si sostiene in ricorso – il valore in concreto di dette quote era sicuramente ben maggiore di quello nominale; sarebbe stato, quindi, palesemente violato il principio della necessaria equivalenza tra valore dei beni sequestrati ed entita’ del profitto ricavato dal reato, in quanto il tribunale avrebbe dovuto determinare il valore delle quote in misura proporzionale al patrimonio netto contabile della societa’, al fine di rispettare il principio di equivalenza tra quanto sequestrato e profitto, dunque limitando il sequestro fino alla concorrenza della somma di 400.000 Euro; alla stregua di quanto sopra, in particolare, si sostiene che il patrimonio netto contabile della (OMISSIS) s.r.l. – come documentato mediante allegazione del modello unico 2009 – alla data del 31 dicembre 2008 era pari ad oltre 17 milioni di euro, ditalche’ il valore delle quote della societa’, a tale data, era pari quantomeno all’entita’ del predetto patrimonio netto contabile, sicche’ il sequestro preventivo per equivalente riguardando le quote societarie il cui valore era determinato considerando il valore nominale eccedeva in misura rilevantissima il profitto del reato di riciclaggio, tanto piu’ che il sequestro riguardava anche il c/c bancario ed il conto titoli della ricorrente, con saldo attivo pari ad euro 374.061,53 oltre l’immobile di Via (OMISSIS) che era stato acquistato per 400.000 Euro; secondo la ricorrente, infine, il sequestro avrebbe dovuto riguardare esclusivamente detto immobile, in quanto provento del reato di riciclaggio, ai sensi dell’articolo 648 c.p., comma 1, e non come sequestro per equivalente, cio’ in quanto l’applicabilita’ del comma 2, e’ subordinata all’impossibilita’ di procedere alla confisca prevista dal comma 1, ossia dei beni che costituiscono il prodotto od il profitto del reato di riciclaggio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso dev’essere accolto, essendo fondato il terzo motivo.

4. Seguendo l’ordine logico – strutturale dell’impugnazione di legittimita’, deve ritenersi privo di pregio il primo motivo con cui la ricorrente eccepisce l’inapplicabilita’ dell’articolo 648 ter c.p., alle condotte oggetto di contestazione. Ed infatti, osserva il Collegio come sul punto il tribunale del riesame motivi convincentemente in quanto, a pag. 8, individua il momento consumativo del reato all’atto della donazione dall’immobile in questione al trust ANILA in data 20 novembre 2012 al valore dichiarato di poco piu’ di 53 mila euro, valore del tutto incongruo, atteso che il prezzo corrisposto per l’acquisto del medesimo immobile al tribunale di Palermo era pari a 400 mila euro, operazione di donazione al trust successiva all’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 231 del 20007.

Detta affermazione, osserva il Collegio, appare anche giuridicamente corretta (v., ad es., Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013 – dep. 20/03/2014, Amato e altri, Rv. 259487, che qualifica il delitto di riciclaggio come delitto a forma libera e attuabile anche con modalita’ frammentarie e progressive), non potendo certo la donazione dall’immobile in questione al trust ANILA in data 20 novembre 2012 in precedenza acquistato con denaro di provenienza illecita inquadrarsi in un mero “post factum” non punibile, atteso che il conferimento del bene immobile nel trust si risolve nella dismissione attuata con atto a titolo gratuito di un bene acquistato con denaro di provenienza illecita, in quanto provento di evasione reddituale, ponendosi cosi’ in essere un’attivita’ di “ripulitura” costituente quella tipologia di illecito impiego sanzionata dall’articolo 648 ter c.p..

5. Parimenti infondato e’ il secondo motivo di ricorso, con cui la ricorrente deduce la insussistenza del “fumus delicti” in relazione al reato di riciclaggio.

Ed infatti, quanto alla tracciabilita’ sia dell’acquisto che del successivo conferimento nel trust il tribunale del riesame motiva correttamente, a pag. 9, evidenziando che la tracciabilita’ del denaro provento del reato non si riconnette alla pubblicita’ dell’atto ma all’idoneita’ delle operazioni a rendere difficile l’identificazione del provento del reato. Quanto alle ulteriori censure, afferenti sia alla conoscenza degli atti notificati al padre (che sarebbero tutti successivi alle verifiche ispettive) sia alle doglianze secondo cui sarebbe bastato verificare il c/c bancario ed il conto titoli del padre (OMISSIS) per escludere la configurabilita’ del reato, si tratta di censure di fatto, sottratte al sindacato di questa Corte di legittimita’ ed, in ogni caso, oggetto di puntuale attenzione argomentativa da parte dei giudici del riesame, che approfondiscono tale argomento della sicura consapevolezza dell’esistenza di verifiche ispettive a carico della societa’ paterna, in particolare della trasformazione della (OMISSIS) da s.a.s. a s.r.l. (di cui la (OMISSIS) e’ socia) avvenuta il (OMISSIS) con lo scopo, indicato alla pag. 9 dell’impugnata ordinanza, laddove infatti l’ultima visita ispettiva era avvenuta il (OMISSIS), dunque in data antecedente l’operazione di trasformazione societaria.

6. Fondato, invece, si appalesa il terzo motivo.

Ed invero, emerge dalla lettura dell’impugnato provvedimento come nel medesimo non venga fornita alcuna giustificazione alla doglianza difensiva secondo cui vi sarebbe stata un errore nella determinazione del valore delle quote della societa’, riferendosi al valore nominale di esse anziche’ al capitale sociale determinato secondo il criterio del patrimonio netto contabile. Sul punto, in particolare, il tribunale adito, con motivazione tautologica e, quindi, apparente, in quanto tale sindacabile ex articolo 325 c.p.p. (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004 – dep. 13/02/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710), si limita ad affermare che i beni di pertinenza della ricorrente non sarebbero capienti rispetto alla quantificazione del profitto. Il sequestro preventivo per equivalente riguardava infatti le quote societarie il cui valore, pur determinato considerando il valore nominale, eccedeva il profitto del reato di riciclaggio, tanto piu’ che il sequestro riguardava anche il c/c bancario ed il conto titoli della ricorrente, con saldo attivo pari ad euro 374.061,53 oltre l’immobile di Via (OMISSIS) che era stato acquistato per 400.000 euro. Si noti, peraltro, che secondo la piu’ recente giurisprudenza di questa Corte in tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, il valore dei beni da sottoporre a vincolo deve essere adeguato e proporzionato al prezzo o al profitto del reato e il giudice, nel compiere tale verifica, deve fare riferimento alle valutazioni di mercato degli stessi, avendo riguardo al momento in cui il sequestro viene disposto (Sez. 6, n. 15807 del 09/01/2014 – dep. 08/04/2014, Anemone, Rv. 259702; fattispecie, nella quale la Corte ha annullato la decisione del Tribunale, che, in sede di appello cautelare, si era ancorato al criterio formale del valore nominale del capitale sociale per la stima di quote societarie e del valore catastale per l’apprezzamento degli immobili, pur avendo la disponibilita’ di elementi da cui desumere una diversa e piu’ “effettiva” valutazione).

7. In conclusione, l’impugnata ordinanza dev’essere annullata con rinvio al tribunale del riesame, che si atterra’ a quanto illustrato nel paragrafo che precede, colmando la lacuna motivazionale indicata in ordine alla quantificazione del profitto sequestrabile.

P.Q.M.

La Corte annulla con rinvio l’ordinanza impugnata al tribunale di Palermo

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