Corte di Cassazione bis

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza 26 gennaio 2015, n. 1364

REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 16692/2013 proposto da:
(OMISSIS) ((OMISSIS)) elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso da se medesimo;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS) in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto n. 714/2013 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA del 19.11.2012, depositato il 19/04/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’11/04/2014 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO.
RILEVATO IN FATTO
1. – Con ricorso depositato in data 28 marzo 2011 (OMISSIS) si rivolse alla Corte d’appello di Perugia lamentando la irragionevole durata di un giudizio civile instaurato innanzi al Tribunale di Roma con il deposito del ricorso in data 17 ottobre 2005 e deciso con sentenza pubblicata il 14 dicembre 2010.
2. – La Corte adita, con decreto depositato il 19 aprile 2013, ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 400,00.
La Corte di merito, valutata in tre anni la durata ragionevole del procedimento presupposto, e, quindi, in due anni e due mesi la eccedenza, ha liquidato il danno non patrimoniale da durata irragionevole del processo, a fronte dei 3000,00 euro richiesti dal ricorrente, nella indicata misura di euro 400,00, avuto riguardo alla consistenza bagatellare della posta in giuoco, consistente nel pagamento del compenso di euro 1830,00 preteso per l’attivita’ professionale di avvocato prestata in favore della parte convenuta.
La Corte, in considerazione dell’accoglimento solo per una parte modesta della domanda, ha disposto la integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
3. – Per la cassazione di tale decreto ricorre il (OMISSIS) sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. – Il Collegio ha deliberato l’adozione della motivazione in forma semplificata.
2. – Con il primo motivo si deduce violazione e mancata applicazione della Legge n. 89 del 2001, articolo 2, della Legge n. 848 del 1955, articolo 6, par. 1, articoli 13, 19 e 53, e degli articoli 24 e 111 Cost.. La quantificazione da parte della Corte di merito del danno non patrimoniale da irragionevole durata del processo sarebbe eccessivamente ridotta rispetto ai parametri indicati dalla Corte L/DU, in assenza di alcun elemento idoneo a giustificare una tale riduzione. Al riguardo, sarebbe stata arbitraria la qualificazione della controversia de qua come bagatellare in presenza degli elementi segnalati dal ricorrente, consistenti nella importanza della posta in giuoco, trattandosi di causa avente ad oggetto la percezione di un credito da attivita’ professionale, di natura alimentare.
3. – La censura e’ fondata.
3.1. – In tema di equa riparazione per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, secondo la giurisprudenza della Corte dei diritti dell’uomo (sentenze 29 marzo 2006, sui ricorsi n. 63261 del 2000 e nn. 64890 e 64705 del 2001), gli importi concessi dal giudice nazionale a titolo di risarcimento danni possono essere anche inferiori a quelli da essa liquidati, “a condizione che le decisioni pertinenti” siano “coerenti con la tradizione giuridica e con il tenore di vita del paese interessato”, e purche’ detti importi non risultino irragionevoli (v., tra le altre, Cass., scnt. n. 16086 del 2009).
Pertanto, e’ configurabile, in capo al giudice del merito, un obbligo di tener conto dei criteri elaborati dalla CEDU, pur conservando un margine di valutazione che gli consente di discostarsi, in misura ragionevole e motivatamente, dalle liquidazioni effettuate da quella Corte in casi simili. Peraltro, ove non emergano elementi concreti in grado di far apprezzare la peculiare rilevanza del danno non patrimoniale, l’esigenza di garantire che la liquidazione sia satisfattiva di un danno e non indebitamente lucrativa comporta che la quantificazione del danno non patrimoniale dev’essere, di regola, non inferiore a euro 750,00 per ogni anno di ritardo, in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, e non inferiore a euro 1000 per quelli successivi, in quanto l’irragionevole durata eccedente tale periodo da ultimo indicato comporta un evidente aggravamento del danno (v., tra le altre, Cass., sent. n. 21840 del 2009).
3.2. – Un valore economico non rilevante della controversia puo’ autorizzare il giudice nazionale anche a scendere al di sotto di tali livelli, purche’ il ristoro non sia meramente simbolico.
Tale si presenta nella specie la liquidazione operata dalla Corte perugina, nella misura di meno di euro 200,00 l’anno.
4. – Con il secondo motivo si deduce violazione e mancata applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., nonche’ del Decreto Ministeriale 8 aprile 2004, n. 127, e del Regolamento del Ministero della Giustizia di cui al Decreto n. 140 del 2012. Sarebbe illegittima la compensazione delle spese del giudizio disposta dalla Corte di merito in presenza di ragioni inidonee ad escludere la soccombenza dell’Amministrazione resistente, non essendo sufficiente, a tal fine, argomentare in merito alla liquidazione dell’indennizzo in misura inferiore a quanto richiesto da parte ricorrente. Avrebbe, inoltre, la Corte umbra violato l’obbligo di motivare analiticamente la decisione di non considerare o ridurre talune voci indicate nella nota spese prodotta dall’avvocato.
5. – Con il terzo motivo si lamenta ancora violazione e mancata applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., nonche’ del Decreto Ministeriale 8 aprile 2004, n. 127, e del Regolamento del Ministero della Giustizia di cui al Decreto n. 140 del 2012, per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione si di un punto decisivo della controversia, consistente nella compensazione delle spese del giudizio, sotto il profilo della intrinseca ragionevolezza che deve presiedere alla motivazione del provvedimento giurisdizionale nei limiti in cui ha, come inammissibile effetto, quello di far gravare sulla parte opponente, comunque risultata vittoriosa, l’onere finanziario della sopportazione dei costi della procedura, quantificati in termini di sole spese vive in euro 161,17, secondo la nota spese prodotta. La soccombenza della parte resistente ne avrebbe quanto meno giustificato la condanna al rimborso delle spese vive.
6. – I motivi, da esaminare congiuntamente per la stretta connessione che li avvince, sono fondati.
6.1. – Ai fini della compensazione totale delle spese processuali non e’ sufficiente la mera riduzione della domanda operata dal giudice in sede decisoria, permanendo comunque la sostanziale soccombenza della controparte che dev’essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese (v., tra le altre, Cass., sent. n. 901 del 2012).
Nella specie, la Corte di merito avrebbe dovuto, dunque, condannare l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese del giudizio. 7. – Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto. Il decreto impugnato deve essere cassato e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito con la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento
in favore del ricorrente della somma di euro 1083,00 (euro 500,00 ad anno), oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo. Le spese del giudizio di merito e quelle del giudizio di legittimita’, che devono essere poste a carico dell’Amministrazione resistente, vengono liquidate come da dispositivo e vanno distratte in favore dell’Avv. (OMISSIS), antistatario, per la fase di merito e in favore dell’avv. (OMISSIS) per la fase di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di euro 1083,00, oltre agli interessi legali dalla data della domanda al saldo; condanna altresi’ il Ministero al pagamento delle spese dell’intero giudizio, che liquida, quanto al grado di merito, in euro 465, 00 per compensi, oltre ad euro 50,00 per esborsi e agli accessori di legge, da distrarre in favore dell’avv. (OMISSIS), e, quanto al giudizio di legittimita’, in euro 300,00 per compensi, oltre ad euro 100,00 per esborsi, alle spese generali e agli accessori di legge, da distrarre in favore dell’avv. (OMISSIS), antistatario

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