Palazzo-Spada

Consiglio di Stato

sezione VI

sentenza 5 gennaio 2015, n. 12

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE

SEZIONE SESTA

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2085 del 2014, proposto da:

Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via (…);

contro

Ve.En., rappresentato e difeso dall’avvocato Fr.Ca., domiciliatario in Roma, via (…);

Comune di Pisciotta;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. CAMPANIA – SEZ. STACCATA DI SALERNO: SEZIONE I n. 1540/2013, resa tra le parti, concernente accertamento postumo di compatibilità paesaggistica per le opere abusivamente realizzate nel comune di Pisciotta.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Enrico Veneroso;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 ottobre 2014 il consigliere Roberta Vigotti e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Ti. e l’avvocato Ca.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il Ministero per i beni e le attività culturali chiede la riforma della sentenza, in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale amministrativo della Campania ha accolto il ricorso proposto dal signor Enrico Veneroso avverso il provvedimento in data 19 dicembre 2012, recante parere negativo sull’accertamento postumo di compatibilità paesaggistica per le opere realizzate nel Comune di Pisciotta in assenza di autorizzazione, e del conseguente diniego comunale del 31 dicembre 2012.

La sentenza impugnata ha rilevato che la valutazione della Soprintendenza si è basata su valutazioni urbanistico-edilizie, e ha trascurato il concreto apprezzamento circa la compatibilità paesaggistica dell’intervento, relativo alla realizzazione di volumi tecnici (per i quali vale una particolare interpretazione dell’art. 167 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) in zona gravata da vincolo paesaggistico.

Il Ministero appellante evidenzia che le opere abusivamente costruite risultano di significative dimensioni, costituiscono un corpo edilizio autonomo e comportano un incremento di superfici e di volumi: ai fini della compatibilità paesaggistica, quindi, nessun rilievo assume la definizione delle stesse in termini di volume tecnico, qualificazione rilevante sotto il profilo urbanistico ed edilizio, ma non sotto quello paesaggistico.

L’appello è fondato.

Va ricordato che, ai sensi dell’art. 146, comma 4, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, “fuori dai casi di cui all’ articolo 167 , commi 4 e 5, l’autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi”. A sua volta, l’art. 167 consente l’accertamento postumo “a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;

b) per l’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica;

c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell’ articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380″.

Questi, dunque, per quanto qui rileva, sono gli unici interventi dei quali è possibile l’accertamento postumo di conformità paesaggistica, a sua volta presupposto del rilascio della sanatoria edilizia: quelli che non hanno determinato creazione di superfici utili o di volumi, e quelli configurabili in termini di manutenzione ordinaria o straordinaria.

Da ciò, per tornare alla fattispecie in esame, deriva, innanzitutto, l’ininfluenza della definizione, invece enfatizzata dal primo giudice, degli interventi in discorso, realizzati senza titolo, in termini di volumi tecnici, dato che quel che rileva è la creazione di superfici e di volumi, e il carattere non sussumibile degli interventi stessi nella categoria della manutenzione edilizia.

E, poiché i manufatti in discorso hanno incontestabilmente realizzato superfici utili e volumi, e altrettanto incontestabilmente sfuggono alla definizione di manutenzione edilizia, è evidente che degli stessi non è possibile l’accertamento postumo di compatibilità paesaggistica, come esattamente sostiene l’Amministrazione appellante.

In conclusione, l’appello è fondato e merita accoglimento, con conseguente riforma della sentenza impugnata e reiezione del ricorso di primo grado.

Le spese di lite possono essere compensate anche per questo secondo grado, in considerazione dell’andamento complessivo del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Sesta – definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe indicato, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata respinge il ricorso di primo grado.

Spese del giudizio compensate tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:

Luciano Barra Caracciolo – Presidente

Sergio De Felice – Consigliere

Claudio Contessa – Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg – Consigliere

Roberta Vigotti – Consigliere, Estensore

Depositata in Segreteria il 5 gennaio 2015.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *