Palazzo-Spada

Consiglio di Stato

sezione III

sentenza 7 gennaio 2015, n. 21

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL CONSIGLIO DI STATO
IN SEDE GIURISDIZIONALE
SEZIONE TERZA
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6712 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Al. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. An.Cu. e dall’Avv. Fr.Sc., con domicilio eletto presso lo stesso Avv. Fr.Sc. in Roma, Via (…);
contro
U.T.G. – Prefettura di Verona, in persona del Prefetto pro tempore ed altri (…);
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. VENETO – VENEZIA :SEZIONE III n. 00746/2012, resa tra le parti, concernente informativa antimafia.
visti il ricorso in appello, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. – Prefettura di Verona e del Ministero dell’Interno e del Ministero dell’Interno – Direzione Investigativa Antimafia (D.I.A.)-Centro Operativo di Padova e del Ministero dello Sviluppo Economico;
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 novembre 2014 il Cons. Massimiliano Noccelli e uditi per le parti l’Avv. Sc. ed altri (…);
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO

 
1. Al. s.r.l., già Eo. s.r.l., ha impugnato avanti al T.A.R. Veneto l’informativa antimafia proc. 130/2011/AREA 1 A.M., rilasciata il 25.8.2011 dalla Prefettura di Verona, la quale ha ritenuto concreto ed attuale il rischio di possibili infiltrazioni mafiose all’interno della Eo. s.r.l. per la ritenuta comunanza di interessi tra questa e Vi.Ni., ritenuto contiguo ad ambienti mafiosi e successivamente destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. di Palermo, nonché di una misura di prevenzione personale e patrimoniale emessa dal Tribunale di Trapani.
2. La società, assumendo l’inesistenza di qualsivoglia pericolo di permeabilità mafiosa, domandava l’annullamento, previa sospensione, della predetta informativa e del consequenziale provvedimento di revoca del contributo concesso ad Eo. s.r.l. dal Ministero dello Sviluppo Economico.
3. Si costituiva nel giudizio di prime cure il Ministero dell’Interno, a mezzo della difesa erariale, depositando il 15.5.2012 ulteriore documentazione e, in particolare, copia della relazione emessa dalla Prefettura di Verona l’11.5.2012 e copia della nota della Direzione Investigativa di Padova n. 125/PD/I/E2-12/ di prot. 2345 del 27.4.2012.
4. Il T.A.R. Veneto, con sentenza n. 746 del 29.5.2012 resa in forma semplificata all’esito della camera di consiglio del 24.5.2012, ha respinto il ricorso.
5. Avverso tale sentenza ha proposto appello Al. s.r.l., lamentandone l’erroneità sotto tre diversi profili, e ne ha chiesto, previa sospensione, la riforma.
6. Si è costituito nel presente grado di giudizio il Ministero dell’Interno, chiedendo la reiezione del gravame e della domanda cautelare di sospensione e depositando documentazione ad ulteriore supporto degli atti gravati in primo grado.
7. Con ordinanza n. 3843 del 26.9.2013 il Collegio ha respinto la domanda cautelare di sospensione.
8. In seguito al deposito di nuovi documenti, da parte della difesa erariale, l’appellante ha proposto motivi aggiunti con memoria depositata il 9.10.2013.
9. Alla successiva udienza del 10.10.2013, in seguito alla proposizione dei motivi aggiunti, la causa è stata rinviata all’udienza del 15.5.2014.
10. Con successiva ordinanza n. 6712 del 9.6.2014 il Collegio, ritenuto necessario, per la completezza del panorama decisorio, acquisire gli approfondimenti istruttori esperiti e le valutazioni espresse dal Gruppo Ispettivo Antimafia, riunitosi presso la Prefettura di Milano il 9.12.2013, approfondimenti e valutazioni che avevano condotto all’aggiornamento dell’interdittiva, ha fissato all’Amministrazione il termine del 30.9.2014 per il deposito di tale documentazione e ha rinviato la causa all’udienza del 6.11.2014
11. Nella pubblica udienza del 6.11.2014 il Collegio, uditi i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.
12. L’appello è infondato e va respinto.
13. La presente controversia ha ad oggetto l’informativa antimafia, rilasciata dalla Prefettura di Verona il 25.8.2011, con la quale essa ha ritenuto, a tale data, concreto ed attuale il rischio di infiltrazione mafiosa in Eo. s.r.l., ora Al. s.r.l., a cagione di una comunanza di interessi tra la società e Vi.Ni., figura di assoluto rilievo nello sviluppo dell’energia eolica in Sicilia e risultato – nel corso dell’operazione “Eo.” condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo e di quella “Ib.” condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catania – essere contiguo ad ambienti mafiosi, comunanza di interessi garantita da un complesso intreccio di vicende societarie, facenti capo alla Ve. s.p.a. e riconducibili in ultima analisi alla stessa figura del Ni., e ritenuta persistente dall’Autorità amministrativa nonostante la cessione, da parte di Ve. s.p.a. in favore del gruppo Al., del 51 per cento del capitale sociale della stessa Eo. s.r.l., sulla base di precedenti accordi volti a sciogliere la partnership, e la conseguente modifica dei vertici societari.
14. Il T.A.R. Veneto, con sentenza succintamente motivata, ha ritenuto immune da censura la valutazione espressa dal Prefetto, benché la ricorrente avesse lamentato, in primo grado, l’assenza di qualsivoglia concreto indizio che lasciasse ritenere Eo. s.r.l. permeabile ad influenze di stampo mafioso dopo che, l’8.3.2011, il gruppo Al. aveva acquistato l’intero capitale sociale.
15. Con il primo motivo di gravame (pp. 24-43 del ricorso) l’appellante Al. s.r.l. ha lamentato gli errores in procedendo et in iudicando, l’inadeguatezza, l’erroneità e la contraddittorietà della motivazione della sentenza n. 746 del 29.5.2012, laddove tale sentenza, facendo proprio l’impianto argomentativo del provvedimento prefettizio, avrebbe presunto lo stretto collegamento di Eo. s.r.l. con società riconducibili a Vi.Ni. e l’appartenenza della stessa Eo. s.r.l. ad una asserita holding del medesimo Ni..
16. In particolare Al. s.r.l. ha sostenuto che:
a) Eo. s.r.l. originariamente non era partecipata dal Ni., essendo stata costituita nel 2002 da I. s.r.l. (50 per cento) e da En. s.r.l. (50 per cento), società entrambe appartenenti al gruppo ICQ;
b) essa, anche a seguito dei mutamenti successivamente intervenuti nella compagine societaria, non è mai stata partecipata dal Ni.;
c) non ha mai avuto alcun legame diretto ed attuale con Ni.;
d) neppure ha legami indiretti ed attuali con Ni., atteso che, già al tempo dell’informativa, non sussisteva alcun tipo di collegamento tra Al. s.r.l. e le altre società ritenute dalla Prefettura strumenti indiretti di permeabilità mafiosa;
e) non ha mai fatto parto di quella che la Prefettura chiama “holding” del Ni..
17. In altri termini, sostiene l’odierna appellante, la sentenza impugnata non ha in alcun modo valutato che le motivazioni prefettizie, addotte a sostegno della presunta permeabilità della stessa Eo. s.r.l. ai tentativi di infiltrazione mafiosa, si basavano, come ben evidenziato nel ricorso di prime cure, su circostanze di fatto erronee e, comunque, già ampiamente superata da fatti nuovi al momento in cui l’informativa fu adottata.
18. L’appellante ha poi evidenziato la circostanza che essa, a far data dall’8.3.2011, è interamente detenuta dal Gruppo Al., avente rilievo e professionalità internazionali, costituente la più grande azienda elettrica svizzera e avente una posizione chiave nella produzione e nella trasmissione dell’energia elettrica.
19. Affermare la sussistenza di comuni interessi tra l’appellante e Ni., deduce l’appellante, significherebbe affermare, in maniera aberrante per la totale mancanza di riscontri fattuali, che le stesse controllanti della stessa, sino alla holding svizzera capogruppo (Al. Holding Ltd.), e i suoi azionisti pubblici Electricité de France, EOS e cantone svizzero di So. siano tutte società soggette ai condizionamenti mafiosi del Ni..
20. L’erroneità della sentenza impugnata starebbe essenzialmente nella mancata valutazione del fatto che non sussiste alcun legame tra Al. s.r.l., interamente partecipata da Al., e Ve. s.p.a., società che la Prefettura di Verona ha ritenuto contigua al Ni. e veicolo di tentativi di infiltrazioni mafiose.
21. Il provvedimento prefettizio e, sulla sua scorta, la sentenza del T.A.R. veneto non avrebbero considerato che:
– dall’8.3.2011 il Gruppo Al. è divenuto socio unico di Eo. s.r.l. e non condivide, pertanto, alcuna partecipazione in tale società con Ve. s.p.a. ed altri;
– già in tempi non sospetti, tra l’altro, Al. Italia s.r.l. aveva manifestato il proprio intento di pervenire allo scioglimento della partnership con Ve. s.p.a. in Eo. s.r.l., avendo stipulato, in data 19.10.2009 e in data 5.8.2010, due scritture private nelle quali venivano individuate le relative modalità di scioglimento;
– in data 8.3.2011 gli amministratori e i sindaci di Eo. s.r.l., espressione del socio di maggioranza e controllo Ve. s.p.a., hanno rassegnato le loro irrevocabili dimissioni, quale modifica del management societario conseguente all’acquisizione, da parte di Al., del capitale sociale di Eo. s.r.l., e dalla medesima data è stato nominato nuovo Presidente l’ing. Re.St., essendosi dimesso, sempre in data 8.3.2011, il Presidente, arch. Fr.Bo., anch’egli espressione dell’allora socio di maggioranza Ve. s.p.a.;
– sempre in data 8.3.2011, inoltre, è stato risolto il patto parasociale nonché ogni altro vincolo contrattuale eventualmente preesistente tra Al. e Ve. s.p.a.;
– lo statuto sociale è stato modificato e, sebbene tale modifica sia avvenuta il 2.12.2011, occorre rimarcare che l’intenzione di Al. di variare lo statuto era sorta ben prima del rilascio dell’informativa antimafia, come dimostra la richiesta di consenso alle modifiche statutarie, contenuta nella corrispondenza inviata nel mese di giugno 2011 da Eo. s.r.l. alle banche finanziatrici, che solo il 3.11.2011 hanno acconsentito alla predetta variazione;
– la sede di Eo. s.r.l. non è più ubicata in Verona, presso l’indirizzo di Piazza della Cittadella, n. 3, corrispondente a quello della società Ve. s.p.a., ma è stata trasferita a Milano, via (…), sede legale storica del Gruppo Al. in Italia;
– la stessa denominazione di Eo. s.r.l. è stata modificata in Al. s.r.l.
22. Il motivo è infondato.
22.1. L’informativa prefettizia ha posto in rilievo che Eo. s.r.l. nel 2009 è stata oggetto di fusione con una società impegnata nel settore delle energie rinnovabili – Eo. s.r.l. – ed unitamente ad essa è stata sottoposta dall’autorità giudiziaria ad indagini ai fini dell’adozione di misura di prevenzione personale e patrimoniale antimafia.
23. L’appellante sottolinea (pp. 38-39 del ricorso) che la fusione per incorporazione di Eo. s.r.l. in Eo. s.r.l. sarebbe stata realizzata ai fini della semplificazione della struttura societaria – incorporazione della controllante nella controllata – evitando, così, una duplicazione di costi amministrativi e gestionali, in un contesto in cui entrambi gli impianti di Marineo e di Ramacca era stati realizzati in project finance con il medesimo pool di banche.
23.1. Come risulterebbe dalle relazioni degli amministratori e dell’esperto al progetto di fusione (doc. 21 fasc. appellante), Eo. s.r.l., alla data della fusione, risultava titolare esclusivamente del ramo d’azienda relativo al parco eolico di Marineo (Palermo) e non anche al parco eolico di Bolognetta e Villafrati, che invece la Prefettura assumerebbe essere stato acquisito dalla società Mer. riconducibile al Ni..
23.2. Sottolinea ancora l’appellante che il ramo d’azienda relativo al parco eolico di Marineo (Palermo), in esecuzione dell’accordo preliminare del 2010, in data 25.2.2011 è stato conferito in una nuova società progetto di cui Ve. s.p.a. è unica titolare.
23.3. Gli effetti della fusione tra Eo. s.r.l. ed Eo. s.r.l. sarebbero sostanzialmente venuti meno, in quanto l’unico ramo di azienda riferibile ad Eo. s.r.l., ossia il progetto Marineo in provincia di Palermo, è stato scorporato da Eo. s.r.l. ed è stato trasferito ad una società veicolo di Ve. s.p.a. s.p.a., sicché, al momento in cui l’informativa antimafia fu rilasciata (25.8.2011), Eo. s.r.l., ora Al. s.r.l., non era più titolare del ramo di azienda, relativo al parco eolico di Marineo in provincia di Palermo, e non avrebbe quindi relazione alcuna né con Eo. né con Ve. s.p.a. , che è attualmente proprietaria del suddetto impianto per il tramite di VGR Wind 129 s.r.l.
23.4. La stessa AGCM, nel provvedimento n. 22223/2011 (doc. 18 fasc. appellante), avrebbe sottolineato che il “parco eolico Ramacca sarà l’unica attività svolta” da Eo. s.r.l.
23.5. Le suggestive argomentazioni dell’appellante, imperniate sulla atomistica valorizzazione delle singole operazioni societarie, nulla tolgono però alla gravità del complessivo quadro indiziario posto a base dell’informativa ed emergente dalle numerose relazioni della Direzioni Investigative Antimafia e confermato, seppur ex post, sia dalla successiva ordinanza di custodia cautelare nei confronti del Ni. emessa dal G.I.P. di Palermo all’esito dell’operazione “Eolo” che dall’ordinanza del G.I.P. di Catania all’esito della connessa operazione “Iblis”, benché nei confronti di altri soggetti indagati per gravi reati, nonché dalla successiva misura di prevenzione personale e patrimoniale antimafia disposta nei riguardi del medesimo Ni. dal Tribunale di Trapani con decreto n. 14/2013.
23.6. L’informativa ha ben evidenziato come Eo. s.r.l., al pari di altre società e, tra queste, della controllante Eo. s.r.l. fusa per incorporazione in essa, fosse stata una pedina di un più vasto meccanismo, sapientemente gestito dal Ni. e finalizzato a controllare il settore dell’energia eolica in Sicilia, in cui emergevano anche una parte politica e una mafiosa, le quali rispettivamente si occupavano, come ha poi osservato il Tribunale di Trapani nel citato provvedimento, la prima di fornire le autorizzazioni amministrative per la realizzazione di un parco eolico, dietro promessa di tangenti da parte delle imprese interessate, e la seconda di autorizzare tali installazioni nel proprio territorio di controllo, dietro pagamento di tangenti, in modo da poter così usufruire delle sovvenzioni statali ed europee per la produzione di energia pulita e guadagnando sulla successiva vendita dei terreni con concessione e sulla eventuale produzione di energia alternativa.
23.7. Tale complesso meccanismo, la cui sistematica ricostruzione non è stata in alcun modo contestata dall’appellante, nella sostanza, pur nella minuziosa analisi che essa ha inteso svolgere, col suo gravame, delle singole operazioni di cui tale meccanismo si componeva, aveva in Vito Ni. il suo regista, risultato essere alla guida di una vera e propria holding di 34 società, tutte riconducibili a lui in maniera diretta ed inequivocabile, ed investiva il settore dell’energia eolica nell’intera Sicilia, indipendentemente, quindi, dalle specifiche vicende inerenti ai singoli impianti dislocati dal territorio siciliano.
24. Il collegamento di Eo. s.r.l. con la galassia di enti riconducibili al Ni., almeno fino all’8.3.2011, appare indubbio, alla luce delle investigazioni condotte dalle competenti Direzioni Investigative Antimafia e menzionate nell’informativa, e non è solo dimostrato dal fatto che, sino a tale data, il suo capitale sociale fosse detenuto in via maggioritaria per il 51 per cento da Ve. s.p.a., ma proprio dall’operazione di fusione sopra citata, la quale rivela che anch’essa fosse stata strumento, al pari delle altre società che ruotavano nella galassia del Ni., di vicende societarie che, necessariamente, riguardavano anzitutto, se non soprattutto, i rami d’azienda inerenti ai diversi impianti eolici e, in particolare e certamente fino al 25.2.2011, quello di Marineo in provincia di Palermo.
24.1. L’intreccio di tali complessi rapporti societari è icasticamente rappresentato nello schema, contenuto nella memoria di replica (p. 3) depositata dalla difesa erariale per l’udienza del 15.5.2014, schema che qui si richiama per relationem.
24.2. La complessità e la significatività di tali passaggi e di tali vicende è confermata, del resto, dallo scioglimento della precedente consolidata partnership tra il Gruppo Al. e Ve. s.p.a. e all’accordo preliminare sottoscritto il 25.10.2010, su cui pure si sofferma l’appellante (pp. 12-13 del ricorso), da attuarsi mediante le seguenti operazioni: creazione di una nuova società alla quale conferire il ramo d’azienda relativo al parco eolico di Marineo (Palermo); l’acquisizione di tale società da parte di Ve. s.p.a.; acquisizione, da parte del Gruppo Al. e nella qualità di socio unico, di Eo. s.r.l. e, quindi, del ramo di azienda relativa al parco eolico di Raddusa, Ramacca e Castel di Iudica (Catania) mediante acquisto della partecipazione del 51 per cento posseduta da Ve. s.p.a.; la risoluzione del patto parasociale.
24.3. Poco o nulla rileva pertanto, a fronte di tale complessivo intreccio di rapporti societari e alla descrizione di tale incontestato “più vasto meccanismo” che investiva l’intero settore dell’energia eolica in Sicilia, che la fusione tra Eo. s.r.l. ed Eo. s.r.l., nel 2009, fosse stata realizzata per asserite economie organizzative e gestionali del gruppo societario, come pretende l’appellante, poiché l’effetto sostanziale scaturente da tali operazioni, al di là della loro affermata finalità e del consequenziale formalmente mutato assetto, fu la gestione del ramo d’azienda inerente al suddetto parco eolico, in un quadro d’insieme che certo non smentisce la conclusione che tutte le società in questione, non esclusa Eo. s.r.l., fossero malleabili strumenti, dietro lo schermo della personalità giuridica e mediante successivi passaggi, del sistema malavitoso organizzato e coordinato dal Ni..
24.4. L’informativa prefettizia non ha scorto una soluzione di continuità nella gestione di Eo. s.r.l. nella circostanza, dall’appellante assunta come decisiva, che in data 8.3.2011, in esecuzione dell’accordo preliminare del 2010 e previo consenso delle banche finanziatrici, Ve. s.p.a. abbia ceduto al gruppo Al. la partecipazione sociale posseduta in Eo. s.r.l., pari al 51 per cento del capitale sociale di quest’ultima.
24.5. E tanto l’informativa ha ritenuto sulla base di due circostanze di non poco rilievo e, cioè, che Eo. s.r.l. avesse mantenuto la sede sociale in Verona, Piazza (…), laddove avevano sede Ve. s.p.a. e altre società riconducibili al Ni., e che socio unico della Eo. s.r.l. risultava essere una impresa con sede all’estero e che il movimento di capitale e l’intestazione di quote a società con Paesi off shore, per usufruire di un segreto bancario molto vincolante e di un regime fiscale particolarmente favorevole, costituiscono “quasi un’usanza da parte del mondo imprenditoriale che fa capo al soggetto citato e che è alla base delle motivazioni che hanno composto la richiesta di misura di prevenzione nei confronti dello stesso” (p. 4 dell’informativa).
25. Entrambe le ragioni, come ha anche osservato il primo giudice, sono immuni da censura.
25.1. Nemmeno l’appellante ha contestato e può contestare, infatti, che la sede della società è stata trasferita a Milano, via (…), solo successivamente all’adozione dell’informativa antimafia e, precisamente, il 29.12.2011, come risulta per tabulas dalla visura storica della camera di commercio prodotta dal Ministero appellato.
25.2. Né erroneo appare il rilievo dell’informativa secondo cui anche l’acquisto dell’intero capitale sociale, da parte di Al. Wind, non avrebbe per ciò solo reso la società impermeabile al rischio di infiltrazioni mafiose per “il tipico sistema malavitoso di mascherare la reale composizione della società e la riconducibilità degli effettivi aventi causa delle persone giuridiche” (p. 4 dell’informativa prefettizia).
25.3. Tale timore, che pienamente giustifica l’emissione dell’informativa, alla data del 25.8.2011, nonostante il subentro di Al., è anzi fondato nel caso di specie, per la permanente presenza, tra le cariche societarie, di soggetti chiaramente riconducibili alla pregressa gestione di Ve. s.p.a., tra i quali l’ing. Re.St. ed altri (…).
25.4. L’ing. St. , succeduto a Fr.Bo. nella carica di Presidente del Consiglio di amministrazione, risulta essere stato consigliere sin dal maggio 2009 della Eo. s.p.a., come anche l’ing. Ma.Bi., consigliere della Al. s.r.l.
25.5. Sul complesso intreccio dei ruoli, spesso cangianti, rivestiti da tali figure e delle altre citate, nella holding svizzera Al., e sul legame di molte di esse con il precedente assetto societario basti leggere e qui richiamare per relationem la dettagliata nota della Direzione Investigativa Antimafia del 10.12.2012 prodotta sub doc. 24 dal Ministero appellato.
25.6. Il mutamento sostanziale – e non solo formale – dell’assetto sociale, determinato dalle dimissioni di tali soggetti e dal subentro di altri, ha condotto la Prefettura, con provvedimento del 10.12.2013, ad accogliere l’istanza di aggiornamento, proposta da Al. s.r.l., e ritenere non più sussistenti i tentativi di infiltrazione mafiosa di cui agli artt. 84, comma 4, e 91, comma 6, del D.Lgs. 159/2011.
25.7. Solo in data 4.9.2013 e, comunque, successivamente all’emissione dell’informativa qui contestata tutti i menzionati soggetti risultano aver rassegnato, infatti, le proprie irrevocabili dimissioni dalle rispettive cariche sociali, come risulta dai docc. 1 e 3 prodotti dall’appellante per l’udienza pubblica del 9.1.2014, e solo in seguito all’aggiornamento trasmesso da Al. s.r.l. alla Prefettura di Milano in data 5.9.2013, nella riunione tenutasi presso la Prefettura il 9.12.2013, “atteso che sui componenti del nuovo assetto societario, comunicato dalla Al. s.r.l. in data 5.9.2013, non sono emersi reati ostativi ai sensi del D.Lgs. 159/2011, i componenti del GIA convengono che l’istanza presentata dalla società possa essere accolta”, come risulta dalla documentazione depositata in esecuzione dell’ordinanza istruttoria resa dal Collegio.
26. L’emissione dell’aggiornamento, contrariamente a quanto assume l’appellante, non sembra avallare l’originaria illegittimità della informativa, ma conferma, in coerenza con la precedente valutazione, che il subentro del gruppo Al. non avrebbe potuto segnare una netta cesura rispetto al passato e, quindi, un argine al rischio di infiltrazione mafiosa finché tutto il vecchio assetto sociale, nelle persone che l’incarnavano, non fosse mutato.
27. Ne segue, per tutti gli esposti motivi, la reiezione del primo motivo di gravame.
28. Dalle superiori considerazioni discende anche il rigetto del secondo (pp. 44-50 del ricorso) e del terzo motivo di appello (pp. 58-59 del ricorso), proposti da Al. s.r.l.
28.1. Non è seriamente contestabile per le ragioni esposte, infatti, la riconducibilità di Eo. s.r.l. alla galassia imprenditoriale e al complesso meccanismo societario, costruiti dal Ni., non solo per la detenzione maggioritaria del capitale sociale, da parte di Ve. s.p.a., sino all’8.3.2011 e per il coinvolgimento della società nelle operazioni di fusione, che di tale sistema sono la sintomatica espressione, ma anche per la presenza nelle cariche sociali, sino almeno al giugno del 2012, di soggetti riconducibili alla precedente gestione di Ve. s.p.a. nonostante il passaggio del capitale sociale, per la sua interezza, ad Al. fin dall’8.3.2011.
28.2. La permeabilità dell’odierna appellante al rischio di infiltrazioni mafiose, allorché fu emessa l’informativa, non costituisce dunque una mera congettura sfornita di qualsivoglia sintomatico elemento fattuale di collegamento tra Al. e Ni., ma l’effetto di una valutazione complessiva logica e coerente, proprio alla luce del modus operandi di quest’ultimo e del sistematico abuso della personalità giuridica che, anche mediante lo spregiudicato utilizzo di complesse operazioni societarie, quest’ultimo perpetrava nella gestione degli impianti eolici, facendo ricorso, nonostante i formali cambi dell’assetto societario, a persone di sua fiducia.
28.3. Solo la radicale e completa modifica del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, comunque successive all’emissione dell’informativa, hanno ragionevolmente consentito alla Prefettura di ritenere scongiurato tale rischio.
28.4. E tanto non appare sminuito ma anzi confermato, in ciò dovendosi disattendere anche il terzo motivo di appello, dall’esame della documentazione depositata il 15.5.2012 dall’Amministrazione resistente avanti al primo giudice e, in particolare, dalla relazione della Prefettura di Verona dell’11.5.2012 e dalla nota del 27.4.2012 della Direzione Investigativa Antimafia di Padova.
28.5. La presenza di soggetti riconducibili alla precedente gestione di Ve. s.p.a., nonostante la cessione dell’intero capitale sociale ad Al., è un elemento di indubbia rilevanza, che conferma e avvalora il rischio di infiltrazione mafiosa, non avendo Al. provveduto, fin dal marzo del 2011, ad una immediata e completa rinnovazione dell’intero organigramma societario.
28.6. Né certo sarebbe stato necessario verificare da parte della Prefettura, come erroneamente assume l’appellante, se detti amministratori e sindaci avessero ancora contatti con il Ni., direttamente o tramite Ve. s.p.a., perché non era dubbio – né l’appellante ha sostanzialmente contestato – che essi facessero parte di un sistema imprenditoriale controllato, direttamente o tramite lo schermo societario, dal Ni., sicché non si spiega né è l’appellante ad aver dimostrato perché, solo per l’intervenuta cessione delle quote ad Al. Wind che, peraltro, aveva detenuto una partecipazione del 49 per cento nel capitale sociale sino all’8.3.2011 insieme a Ve. s.p.a., essi avrebbero dovuto ex abrupto essere indipendenti, nella realtà effettuale, dal suo controllo e insensibili alle sue direttive o, quanto meno, alle sue influenze.
28.7. Nemmeno può indebitamente ed eccessivamente svalutarsi, come fa l’appellante, il fatto che Al., accanto a Ve. s.p.a. che ne possedeva il 51 per cento, avesse detenuto per diversi anni il 49 per cento del capitale sociale sino all’8.3.2011, quasi facendola figurare come un soggetto del tutto ignaro delle dinamiche interne di Eo. s.r.l., ed appare del tutto illogico e inverosimile, prima ancor che contrario alla prassi e al diritto commerciale, ritenere che essa, per quanto socia minoritaria senza alcun formale potere gestorio, per nulla conoscesse o si interessasse dei soggetti che rivestivano la carica di amministratori o sindaci o, almeno, di quali patti fossero alla base della politica e dell’organigramma societario.
28.8. La nota nr. 125/MI/2/P/553/8831 della Direzione Investigativa Antimafia dianzi citata dimostra, del resto, che diversi soggetti, ricoprenti cariche sociali in Al. s.r.l. pur dopo l’8.3.2011, facessero parte anche del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale prima “dominato” da Ve. s.p.a. e tuttora rivestano ruoli di primo piano all’interno del gruppo Al..
28.9. Anche i bonifici eseguiti nel periodo 2006-2008 dalla società al Ni., se non dimostrano la permeabilità della prima alle influenze del secondo (e del resto l’informativa non pone tale elemento a base della sua valutazione e quindi esso, in quanto postumo, nulla rileva ai fini del presente giudizio), rivelano però – per quanto possa tantum ad colorandum interessare in questa sede – che rapporti economici tra la società e il predetto vi fossero, in diversa forma e già da lungo tempo, e che essi certo dovessero essere ben noti alla socia di minoranza, quanto meno risultando – o dovendo risultare – dal bilancio societario.
29. Di qui, per tutte le ragioni esposte, l’infondatezza del proposto appello, in tutti i suoi tre motivi, avendo la sentenza impugnata correttamente ritenuto, seppur nella estrema e – invero eccessiva – stringatezza del suo contenuto motivazionale, non illogica né erronea la valutazione prefettizia relativa al rischio di impermeabilità dell’impresa ad infiltrazioni di stampo mafioso al momento in cui fu rilasciata dalla Prefettura di Verona (25.8.2011).
30. Il Collegio sente l’esigenza, ancora una volta, di ribadire conclusivamente sul punto che, con riferimento agli elementi di fatto idonei a sorreggere l’impianto probatorio delle informative antimafia, “la giurisprudenza ha sottolineato che in tali ipotesi il prefetto deve effettuare la propria valutazione discrezionale sulla scorta di uno specifico quadro indiziario, ove assumono rilievo preponderante i fattori induttivi della non manifesta infondatezza del giudizio presuntivo che i comportamenti e le scelte dell’imprenditore possano rappresentare un veicolo di infiltrazione delle organizzazioni criminali negli appalti delle pubbliche amministrazioni” (Cons. St., sez. III, 11.7.2014, n. 3557).
30.1. Il pericolo di infiltrazione nella struttura societaria dell’odierna appellante, avuto riguardo alla gravità del quadro indiziario sin qui rappresentato e alle dinamiche imprenditoriali gestite dal Ni., è stato dunque correttamente valutato dall’autorità prefettizia al momento del rilascio dell’interdittiva e alla luce di tutti gli elementi al tempo disponibili.
31. Anche i motivi aggiunti proposti il 9.10.2013 da Al. s.r.l., per il complesso di tutte le ragioni esposte e per quanto ora, in breve, si aggiungerà, devono essere rigettati.
31.1. Con il primo motivo aggiunto (pp. 4-8) l’appellante contesta, alla luce della documentazione depositata dalla difesa erariale il 15.7.2013, l’eccesso di potere per illogicità manifesta e la contraddittorietà tra atti laddove la Prefettura di Verona ha ritenuto il venir meno del pericolo di infiltrazione mafiosa per le società appartenenti al gruppo Ve. s.p.a., dopo le dimissioni di Bo. e Ma. dalle cariche sociali, e lo abbia ritenuto persistente, invece, per Tempio Eolo Pausania s.r.l., benché questi si fossero dimessi dall’8.3.2011 dagli incarichi in essa rivestiti.
31.2. Il motivo è infondato perché non è la presenza di Bo. e Ma., dimessisi l’8.3.2011, l’elemento che ha indotto la Prefettura a ritenere persistente il rischio di infiltrazioni mafiose nella società, tanto che essi non sono nemmeno menzionati nel provvedimento prefettizio, bensì la considerazione che, nonostante l’acquisto del capitale sociale da parte del gruppo Al., non fosse venuto meno, ma anzi si fosse perpetuato il tipico sistema malavitoso di mascherare la reale composizione della società e la riconducibilità degli effettivi aventi causa delle persone giuridiche.
31.2. Si richiamano al riguardo le osservazioni già svolte circa la permanenza, all’interno di Eo. s.r.l., di diversi soggetti riconducibili a Ve. s.p.a. e al Ni., dimessisi invece solo nel 2013, come la stessa società ha comunicato alla Prefettura di Milano che, infatti e conseguentemente, ha provveduto ad aggiornare l’informativa, accogliendo l’istanza in tal senso proposta dall’odierna appellante.
31.3. Va respinto anche il secondo dei motivi aggiunti (pp. 8-10), con il quale l’appellante ha fatto rilevare come nel decreto n. 14/2013 del Tribunale di Trapani – Sezione misure di prevenzione la società non figuri tra quelle riconducibili al Ni..
31.4. Anche qui valga qui richiamare quanto sopra si è rilevato in ordine al controllo che il Ni., tramite Ve. s.p.a., ha avuto sulla società, tanto che essa si è fusa nel 2009 con altra società indubbiamente riconducibile alla “holding” Ni., come sopra si è veduto.
31.5. È infine e conseguentemente infondato anche il terzo motivo aggiunto (pp. 10-11), secondo il quale la Prefettura aveva erroneamente trascurato che gli amministratori di Ve. s.p.a. non facevano più parte del consiglio di amministrazione di Eo. s.r.l. fin dall’8.3.2011 e che, comunque, la società non faceva parte, neppure secondo le risultanze del procedimento penale e il citato decreto n. 14/2013 del Tribunale di Trapani in sede di prevenzione, della c.d. holding Ni..
31.6. Il motivo è destituito di fondamento per tutte le ragioni già ampiamente esplicate, che qui si richiamano per dovere di sinteticità, ad evitare inutili ripetizioni, dovendosi qui soltanto aggiungere come il G.I.P. di Palermo, nell’ordinanza di custodia cautelare disposta nei confronti del Ni. (successiva all’emissione dell’informativa), abbia sottolineato, oltre la figura di “cospicuo spessore criminale”, il ruolo di assoluto predominio di Ni. nel settore dell’energia eolica e dell’intero sistema di potere legato a questo settore, almeno nel territorio siciliano, capace di attrarre fortemente l’interesse di compagini societarie, almeno formalmente, riconducibili ad altre parti del territorio nazionale, se non addirittura all’estero.
31.7. E ciò spiega perché, in questa galassia che ruotava attorno alla sua centrale figura, i beni compresi nel ramo d’azienda del Ni. siano confluiti, a distanza di pochi anni, nel patrimonio di Eo. s.r.l. attraverso la fusione per incorporazione inversa della controllante Eo. s.r.l., avvenuta il 12.10.2009.
32. Ne segue che anche i motivi aggiunti debbano essere respinti.
33. La sentenza impugnata, conclusivamente, merita conferma.
34. La complessità delle ragioni esposte giustifica l’integrale compensazione delle spese giudiziali tra le parti.
 

P.Q.M.

 
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Terza – definitivamente pronunciando sull’appello nonché sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti da Al. s.r.l., li respinge entrambi.
Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Santoro – Presidente
Bruno Rosario Polito – Consigliere
Vittorio Stelo – Consigliere
Angelica Dell’Utri – Consigliere
Massimiliano Noccelli – Consigliere, Estensore
Depositata in Segreteria il 7 gennaio 2015

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