Cassazione 4

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 13 gennaio 2015, n. 296

Svolgimento del processo

Con ricorso del 2006 C.B. , premesso di aver concesso in comodato gratuito a P.D. , con contratto datato 14 luglio 1993, una casa con terreno, sita in Trieste ed avente accesso dal mare, rappresentava che il comodatario aveva realizzato lavori abusivi che avevano determinato un procedimento penale a carico di entrambi, conclusosi con la condanna del P. e l’assoluzione del comodante.
Rappresentava, altresì, il C. che solo nel 2006 aveva potuto riscontrare, attraverso un tecnico di sua fiducia, che il P. , oltre ad aver eseguito lavori abusivi, aveva omesso di effettuare sull’immobile, che inizialmente versava in ottime condizioni, ogni manutenzione, sicché la spesa necessaria per eliminare lo stato di degrado e le opere abusive ammontava ad oltre Euro 200.000,00; chiedeva, pertanto, al Tribunale di Trieste, previo accertamento dell’inadempimento del comodatario alle obbligazioni contrattualmente assunte, la condanna del P. al rilascio dell’immobile e al risarcimento dei danni, che quantificava in Euro 216.163,00.
Il Giudice adito, con sentenza del 18 febbraio 2010, ritenuto che il comodatario aveva realizzato sull’immobile in questione alcuni lavori abusivi ed omesso, altresì, la dovuta manutenzione, così determinando il notevole degrado dell’immobile, ravvisava un grave inadempimento del P. alle obbligazioni contrattuali e, pertanto, risolveva il contratto di comodato e condannava il resistente al rilascio dell’immobile e al risarcimento dei danni, liquidati in complessivi Euro 137.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali. Avverso tale decisione il P. proponeva appello, cui resisteva il C. .
La Corte di appello di Trieste, con sentenza del 17 novembre 2010, in parziale accoglimento del gravame e in riforma della sentenza impugnata, rigettava le domande di risoluzione del comodato e di condanna al rilascio dell’immobile proposte dal comodante e riduceva l’importo dovuto a questi dal P. , a titolo di risarcimento danni, a complessivi Euro 12.000,00, oltre accessori come indicati dal Giudice del primo grado, e compensava tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Avverso la sentenza della Corte di merito C.B. ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.
P.D. ha resistito con controricorso contenente pure ricorso incidentale condizionato, basato su un unico motivo, cui ha resistito con controricorso il ricorrente principale.
Il P. ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

1. Preliminarmente va dato atto dell’avvenuta riunione dei ricorsi proposti in via principale e incidentale avverso la medesima decisione.
2. Con l’unico motivo, privo peraltro di rubrica, del ricorso incidentale, che, pur essendo condizionato, pone però una questione preliminare e va, pertanto, esaminato per primo, il P. sostiene che, in caso di accoglimento del ricorso principale, dovrà “rigettarsi” la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, posto che, come affermato dalla Corte di merito, tale rimedio sarebbe incompatibile con la natura giuridica del contratto di comodato, trattandosi di contratto unilaterale, in cui difetta quel sinallagma che è condizione imprescindibile per la risolubilità del contratto.
2.1. Il motivo all’esame è inammissibile, come pure eccepito dal C. (v. controricorso al ricorso incidentale condizionato, p. 3), per carenza di interesse del P. , essendosi sulla questione della proponibilità della domanda di risoluzione per inadempimento nei confronti del comodatario affermata dal primo giudice e non fatta oggetto di gravame — come rilevato nella sentenza impugnata a p. 14 — ormai formato il giudicato.
3. Il ricorso incidentale va, pertanto, dichiarato inammissibile.
4. Con il primo motivo del ricorso principale si lamenta “violazione e falsa applicazione degli artt. 1804 e 2051 c.c. in relazione all’art. 360, 3, c.p.c.”.
Premesso che, come affermato dalla Corte di merito, al comodatario compete l’obbligo di custodia di cui agli artt. 1804 e 2051 c.c. e che il custode ha l’obbligo di avvertire il proprietario di ogni danno al bene di cui ha la custodia, assume il ricorrente principale che, essendo stato l’immobile di cui si discute in causa consegnato al P. in perfette condizioni di manutenzione, incombeva al custode l’obbligo di informarlo di eventuali cedimenti, infiltrazioni, carenze degli impianti elettrici e di ogni altro danno verificatosi nell’immobile custodito cui doveva far fronte il proprietario e rappresenta che, invece, dal momento in cui i Vigili Urbani avevano bloccato l’esecuzione dei lavori nel 1995, il comodatario non aveva mai informato il comodante dei danni che si verificavano sul terreno e sui prefabbricati in questione, rendendo impossibile ogni intervento da parte sua, tenuto conto che il P. , anche a seguito della diffida della Regione, aveva impedito l’accesso alla proprietà. Conseguentemente sostiene il C. che il comodatario sarebbe oggettivamente responsabile dei danni verificatisi, essendo venuto meno ai suoi obblighi di custode, non avendo provato né offerto di provare che detti danni dipendevano da fatto fortuito, e che, pertanto, il contratto avrebbe dovuto essere risolto.
5. Con il secondo motivo, rubricato “omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo] per il giudizio; artt. 1455 c.c. in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.”, il ricorrente principale lamenta che la Corte di merito abbia “minimizzato” i danni provocati dal P. , liquidandoli in complessivi Euro 12.000,00. Assume il C. che, come emergerebbe dalle risultanze istruttorie, i lavori che il P. avrebbe dovuto eseguire, non si limitavano al “ritombamento del foro abusivamente aperto ma riguardavano espressamente anche il crollo del molo di alaggio”, sicché detti lavori, in base a quanto indicato dalla Corte di merito in sentenza e precisato dal c.t.u., ammonterebbero a complessivi Euro 49.600,00, oltre i costi di manutenzione, cifra di non scarsa entità, con la conseguenza che il ragionamento dei Giudici di secondo grado, per i quali si tratterebbe di abusi non tali da aver alterato significativamente la proprietà del comodante, sarebbe errato e sussisterebbe la violazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c., “per avere la Corte, sulla base di una omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio… omesso di considerare una parte importante della relazione ctu”.
6. Con il terzo motivo si lamenta “violazione e falsa applicazione degli artt. 1808 e 1576 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”. Ad avviso del C. , errerebbe la Corte di merito nel distinguere fra gli obblighi di manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria in capo al comodatario.
Assume il ricorrente principale che se è vero che i lavori di risistemazione integrale del terreno possono essere considerati di straordinaria manutenzione, occorre tuttavia considerare che l’attuale stato dei luoghi dipende da fatto e colpa del comodatario che/per oltre dieci anni non ha svolto alcun lavoro di manutenzione ordinaria, il che risulterebbe anche dalla relazione del ctu., ed evidenzia che se viene concesso in comodato un terreno in cui vi siano alberi, arbusti e cespugli, “l’ordinaria manutenzione e cioè la pulizia, la potatura e il controllo della crescita delle piante compete al comodatario, che ne è custode e non al comodante”, il quale interviene solo per lavori di straordinaria manutenzione (abbattimento di alberi pericolanti) o in caso di necessità di interventi straordinari, ed evidenzia peraltro che l’art. 1577 c.c. in materia di locazione, prevede che “quando la cosa locata abbisogna di riparazioni che non sono a carico del conduttore, questi è tenuto a darne avviso al locatore”.
Sostiene pertanto il ricorrente principale che si porrebbe in violazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c. l’affermazione della Corte di merito secondo cui “la manutenzione straordinaria quando dipendente pacificamente da fatto e colpa del comodatario”, “non porta alla conseguenza che vi sia un’inadempienza contrattuale”, la quale dovrebbe comportare, invece, non solo la risoluzione del contratto di comodato ma anche la condanna dell’inadempiente al risarcimento dei danni, come affermato dal Tribunale.
7. Il primo ed il terzo motivo, che essendo strettamente connessi, possono essere congiuntamente esaminati, sono fondati in relazione a quanto appresso evidenziato.
Ed invero, pur se la questione dell’omessa tempestiva segnalazione al proprietario comodante di eventuali cedimenti, infiltrazioni o altro, della carenza degli impianti elettrici e di ogni danno strutturale in relazione ai quali incombeva al proprietario provvedere, è inammissibile per novità della stessa, come eccepito dal P. , non essendo stato precisato quando e in che termini tale questione sia stata proposta in appello, e pur essendo corretto che le opere di manutenzione straordinaria sono a carico del proprietario comodante, non può condividersi l’affermazione della Corte di merito secondo cui anche la cura della vegetazione spontanea “va considerata a carico del comodante”, pur avendo la medesima Corte affermato che il dovere di conservare la cosa comporta l’obbligo di manutenzione ma solo nell’ambito delle spese di ordinaria amministrazione. Va al riguardo evidenziato che, come si desume dal disposto dell’art. 1808 c.c., mentre spettano al comodante le spese di straordinaria amministrazione e se le stesse sono sostenute dal comodatario questi ha diritto al relativo rimborso solo se necessarie ed urgenti, restano sempre a carico del comodatario le spese sostenute per servirsi della cosa locata e comunque, ai sensi dell’art. 1804 c.c. il comodatario è tenuto a conservare e custodire la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia.
Nella stessa sentenza impugnata (v. p. 17-18) la Corte di merito ha posto in rilievo, in relazione alla omessa manutenzione, che gli accertamenti del ctu hanno evidenziato “un notevole incremento della vegetazione spontanea rispetto alla situazione esistente al tempo della stipula del comodato”.
Tanto premesso, non può condividersi l’affermazione dei giudici di secondo grado secondo cui la cura della vegetazione spontanea va considerata a carico del comodante, atteso che nella specie “la vegetazione spontanea non serviva ad alcun uso né veniva in concreto usata dal P. ” (v. sentenza impugnata, p. 18); risulta infatti evidente che la cura ordinaria di tale vegetazione consentiva in concreto l’uso del bene nel suo complesso, e neppure può ritenersi che al riguardo la situazione si sia aggravata nel tempo a causa di omessa manutenzione straordinaria.
Precisato che la manutenzione straordinaria differisce da quella ordinaria in relazione alla normalità dei lavori (nel senso di ordinaria e periodica ricorrenza) ed all’entità della spesa (Cass. 19 ottobre 1982, n. 5452) e risultando dalla sentenza impugnata che la situazione in relazione alla cura della vegetazione spontanea – cui occorre ordinariamente provvedere con periodica ricorrenza e che, ove effettuata in tali termini, non comporta esborsi di rilevante entità – si è aggravata nel tempo, é evidente che al riguardo il P. non ha assolto l’obbligo, posto a suo carico, di custodia e conservazione della cosa con la diligenza del buon padre di famiglia, evidenziandosi che l’obbligo di conservare, in particolare, riguarda il mantenimento del bene nell’originario stato di consistenza, salvo il naturale deterioramento dovuto all’uso e nella specie, come già evidenziato, dalla stessa sentenza risulta – e tanto non è stato oggetto di specifica censura – un notevole incremento della vegetazione spontanea rispetto alla situazione esistente al tempo della stipula del comodato.
8. Il secondo motivo del ricorso principale é inammissibile, difettando di autosufficienza, in quanto non risulta riportato il tenore testuale di tutti gli atti e dei brani della ctu su cui si fonda.
9. In conclusione vanno accolti, per quanto di ragione, il primo ed il terzo motivo del ricorso principale e va dichiarato inammissibile il secondo motivo del predetto ricorso; va dichiarato inammissibile il ricorso incidentale condizionato; la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Trieste, in diversa composizione che si uniformerà a quanto sopra evidenziato.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando sui ricorsi riuniti, accoglie, per quanto di ragione, il primo e il terzo motivo del ricorso principale e dichiara inammissibile il secondo motivo di tale ricorso; dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Trieste, in diversa composizione.

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