Suprema Corte di Cassazione
sezione III
sentenza 30 dicembre 2014, n. 27531
Svolgimento del processo
Nel 2001 C.G. e Co.Fr. proposero opposizione avverso il precetto notificato loro dal Banco di Napoli s.p.a. in relazione alle fideiussioni prestate a garanzia del mutuo ipotecario concesso alla Coop. Torremaione s.c.a r.l. sostenendo che le stesse avessero perso efficacia per decorso del termine previsto nell’art. 8 bis del contratto (e contestarono anche la misura del tasso di interesse applicato). Il Tribunale di Benevento rigettò l’opposizione.
I C. e Co. proposero poi anche opposizione avverso l’esecuzione immobiliare intrapresa dal Banco di Napoli nei loro confronti dopo la notifica del precetto, sulla base del medesimo motivo. In questo caso il Tribunale di Benevento nel 2006 accolse l’opposizione, dichiarando l’inefficacia del pignoramento perché la fideiussione si era estinta.
Gli appelli proposti rispettivamente dai garanti, nei confronti della prima sentenza, e dal Banco di Napoli, nei confronti della seconda, venivano riuniti e la Corte d’appello di Napoli, pronunciando nelle cause riunite, con la sentenza n. 3770 del 2010 qui impugnata accoglieva l’appello dei fideiussori Co. e C. rigettando quello del Banco di Napoli ritenendo, sulla base della interpretazione dell’art. 8 bis del contratto di mutuo ipotecario cui accedeva la fideiussione, che all’epoca della cessazione della garanzia non sussistesse alcun inadempimento della società garantita per cui l’istituto non avesse diritto a procedere contro i garanti in quanto durante il periodo di vigenza delle garanzie fideiussorie non si erano verificati inadempimenti.
Il Banco di Napoli s.p.a. propone ricorso per cassazione articolato in due motivi ed illustrato anche da memoria nei confronti di C.G. e Co.Fr. , per la cassazione della sentenza n. 3770 del 2010 della Corte d’Appello di Napoli, pubblicata il 15.10.2010, non notificata, pronunciata nelle due cause riunite n. 65 del 2004 e n. 4240 del 2006. Resistono i controricorrenti con controricorso.
Motivi della decisione
Il Banco di Napoli s.p.a. deduce come primo motivo di ricorso la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare dell’art. 1941 c.c. denunciando contestualmente anche la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, deducendo che la corte di merito abbia confuso il termine di efficacia della fideiussione, contrattualmente stabilito, con la estinzione della garanzia fideiussoria.
Puntualizza che l’inserimento di un termine di efficacia, o termine di durata nella fideiussione comporta che per il periodo successivo alla scadenza di tale termine le obbligazioni assunte dal debitore principale non saranno più coperte dalla garanzia costituita dal patrimonio personale del fideiussore, mentre per gli importi maturati fino alla data di scadenza della fideiussione, il fideiussore continuerà a rispondere in via sussidiaria fino all’estinzione del debito (avendo peraltro nel caso di specie i fideiussori rinunciato al beneficio di cui all’art. 1957 c.c.).
Precisa poi che, essendo nel caso di specie stato garantito l’adempimento di un contratto di mutuo ipotecario, in cui la dazione di denaro avviene in una sola volta all’inizio del rapporto ed il debito è unitario, sebbene originariamente la restituzione venga suddivisa in rate secondo il piano di ammortamento, con adempimento differito dell’unica obbligazione, la garanzia fideiussoria anche se a termine copre tutto il capitale residuo perché l’obbligazione è unica ed è stata contratta nel periodo di vigenza della garanzia.
Afferma che la perdita di efficacia della fideiussione alla scadenza del termine di durata non può far venir meno l’obbligo di garantire l’adempimento delle obbligazioni sorte in dipendenza delle operazioni garantite nel periodo di operatività della garanzia, anche se il loro adempimento sia stato differito ad un momento successivo a quello di scadenza della garanzia stessa.
Con il secondo motivo di ricorso l’istituto bancario denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. nonché degli artt. 1366 e 1367 nonché l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per aver seguito la corte territoriale solo il criterio della interpretazione letterale della clausola controversa, limitandosi ad una considerazione atomistica di essa, senza prendere in considerazione il contesto dell’atto in cui essa veniva inserita e neppure il comportamento delle parti, anche successivo alla conclusione del contratto.
Presi in considerazione tutti questi elementi, la ricorrente ne deduce che la durata della validità della fideiussione si dovesse collegare all’integrale soddisfacimento del credito, avendo i fideiussori accettato anche la sussidiarietà della loro azione di rivalsa all’esito dell’integrale soddisfacimento della banca.
I due motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, e sono infondati.
È prioritaria in realtà la questione della più o meno corretta interpretazione della clausola contrattuale controversa da parte della corte territoriale.
Qualora si dovesse ritenere che la stessa si debba interpretare in conformità di quanto sostiene il Banco di Napoli, ricorrente, ciò condurrebbe di per sé alla cassazione della sentenza impugnata, ed esimerebbe dall’esaminare la questione sottoposta all’interesse della Corte con il primo motivo di ricorso, ovvero se al contratto di fideiussione possano in assoluto essere imposti limiti non solo quantitativi ma anche di durata, nel senso che la fideiussione possa essere prestata per un periodo minore rispetto alla durata del rapporto garantito, allorché il rapporto principale cui accede la garanzia prestata sia un contratto di mutuo.
Il testo della clausola 8 bis di cui si discute è riportato a pag. 25 del ricorso e così prevede:
“A maggior garanzia del rimborso del capitale concesso a mutuo dal Banco mutuante e fino alla concorrenza di lire 348.520.000 oltre accessori prestano fideiussione i signori F.A. , C.G. , D.F.R. , Co.Fr. e Co.Ca. come innanzi costituiti i quali dichiarano che la predetta fideiussione solidale spiegherà la sua efficacia da oggi fino al termine dell’attuale mandato di amministratori e del successivo mandato triennale ovvero qualora non fossero più, rieletti per la durata di tre anni dalla scadenza del loro attuale mandato.
In dipendenza della prestata fideiussione, i fideiussori di cui sopra restano obbligati al pagamento del debito contratto con il predetto Banco mutuante fino alla concorrenza di L. 348.520.000 oltre accessori espressamente esonerando il detto Banco dall’obbligo di cui all’art. 1957 c.c..
Nello stesso tempo, essi fideiussori accettano tutte le modalità e le condizioni contemplate nel presente contratto di mutuo ed espressamente si impegnano ad accettare le risultanze contabili compilate dal Banco mutuante ed a riconoscere in base alle stesse i crediti del Banco come liquidi, certi ed esigibili.
I predetti fideiussori si obbligano a far valere il loro credito nei confronti della parte mutuataria soltanto dopo l’integrale soddisfo del credito vantato dal banco mutuante”.
Sotto il profilo della violazione di legge, non si riscontrano violazioni delle regole ermeneutiche. Quand’anche la corte avesse preso in considerazione il solo criterio di interpretazione letterale ritenendolo sufficiente a chiarire il contenuto della garanzia prestata, nessuna violazione di legge sarebbe riscontrabile perché esso è collocato normativamente, ed univocamente indicato dalla giurisprudenza, come il primario criterio di interpretazione.
In ogni caso, dalla motivazione della sentenza si evince con chiarezza che, al contrario, la corte d’appello non si è limitata nell’interpretazione della clausola al senso letterale delle parole ma, come richiesto anche in appello dall’istituto bancario, ha applicato anche gli altri criteri, indagando la comune intenzione delle parti, valutando il loro comportamento complessivo, anche posteriore alla formazione del contratto, coordinando le varie clausole tra loro ed attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell’atto, senza trascurare la norma di chiusura delle regole di interpretazione c.d. oggettiva, contenuta nell’art. 1367 c.c. secondo la quale, in caso di incertezza nell’applicare i precedenti criteri, la clausola deve essere interpretata nel senso che possa avere un qualche effetto anziché in quello secondo cui non ne avrebbe alcuno.
La motivazione che ne segue è coerente e non merita censure sotto questo profilo.
La corte territoriale infatti interpreta la clausola come prevedente un termine di durata della garanzia inferiore al termine di durata del mutuo, ancorato al permanere della qualifica di amministratori in capo ai garanti, non volendo essi rispondere del comportamento della società debitrice a partire dal momento in cui, non avendo più il potere di amministrarla, essa sarebbe uscita dal loro potere di controllo. Per dare maggior peso e stabilità alla garanzia, altrimenti di scarsa tutela per il garantito, le parti inserirono anche la previsione per cui, se al termine del mandato in corso la carica di amministratori non fosse stata rinnovata in capo ai garanti, essi avrebbero prestato comunque garanzia per altri tre anni in tal modo mantenendo in ogni caso ferma la garanzia per un tempo minimo dotato di una sua consistenza. La corte d’appello ha quindi individuato il termine finale del periodo garantito alla data del 10.11.1995, ovvero alla scadenza del nuovo mandato triennale degli amministratori – fideiussori e, poiché le rate scadute del mutuo per le quali la banca agiva esecutivamente riguardavano un periodo successivo, ha accolto l’opposizione accertando che durante il periodo di vigenza della garanzia fideiussoria non si erano verificati inadempimenti o comunque che gli inadempimenti per i quali la banca agiva si erano verificati in un periodo successivo, non più coperto dalla garanzia.
La corte non ha condiviso viceversa (facendo anche applicazione dell’art. 1367 c.c.) la ricostruzione del contenuto della clausola nel senso propugnato dal Banco, ovvero che, trattandosi di contratto di mutuo, con unica obbligazione restitutoria sorta al momento della conclusione di esso, fosse da ritenersi sussistente nel periodo di prestazione della garanzia l’intera esposizione debitoria per l’intero capitale non ancora restituito. Interpretata in questo senso, come propugnata dal Banco, la clausola non avrebbe effettivamente alcun senso laddove è chiaro l’intento perseguito da parte degli amministratori, di prestare una piena garanzia fideiussoria (rinunciando anche all’art. 1957 c.c., e rinunciando alla rivalsa nei confronti del debitore principale fino all’integrale estinzione del mutuo), ma circoscritta nell’arco di tempo in cui essi, come amministratori, avrebbero potuto effettivamente controllare l’adempimento dei suoi impegni da parte della società garantita.
Per quanto concerne la possibilità di prevedere un limite di tempo alla fideiussione inferiore a quello del rapporto garantito, essa deve ritenersi consentita : sebbene non espressamente prevista dal codice, può ricondursi alla previsione dell’art. 1941 secondo comma c.c. che consente di prestare la fideiussione per una parte soltanto del debito o a condizioni meno onerose, e comunque non è vietata perché pur sempre tesa a mettere il garante in una posizione più favorevole rispetto a quella del debitore principale. È la possibilità inversa, ovvero la possibilità che il garante sia impegnato più severamente che il debitore principale, che è vista sfavorevolmente dall’ordinamento e sanzionata con la riconduzione della garanzia fideiussoria prestata a condizioni più onerose rispetto al debito principale alle stesse condizioni della obbligazione principale stessa (art. 1941 terzo comma c.c.).
La giurisprudenza di legittimità, sebbene si sia raramente occupata del problema, non ha trovato ostacoli alla ammissibilità della prestazione della garanzia per un tempo inferiore a quello del contratto principale, precisando che il fideiussore non può essere tenuto in duriorem causam, cioè a condizioni più onerose del debitore principale, che possono riguardare il tempo, il luogo, le modalità (Cass. 19 dicembre 1987 n. 9466; Cass. n. 1427 del 1999).
Il Banco ricorrente sostiene che nell’interpretare la clausola che circoscrive il periodo di durata della fideiussione non si possa prescindere dal considerare la peculiarità del rapporto garantito, che è un contratto di mutuo ipotecario, che ha di particolare, rispetto ai rapporti di durata di solito garantiti con fideiussione, che l’esborso di denaro dal creditore al debitore viene sostenuto interamente all’inizio del rapporto, e l’obbligazione restitutoria sorge per l’intero al momento della conclusione stessa del contratto, anche se la restituzione viene dilazionata nel tempo secondo un piano di ammortamento, per cui il garante sarebbe fin da subito, come il garantito, obbligato a restituire l’intera cifra mutuata, a prescindere dal tempo in cui si verifica il successivo inadempimento.
E tuttavia, se per l’intero periodo di prestazione della garanzia il piano di ammortamento è stato rispettato, il debitore non è decaduto dal beneficio del termine e quindi non si è verificato alcun inadempimento, il residuo credito capitale, pur in quel momento esistente, non è però esigibile, e pertanto il fideiussore non può essere tenuto a pagare per un inadempimento verificatosi dopo la scadenza della garanzia.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Pone a carico della ricorrente le spese sostenute dai contro ricorrenti in ragione del presente giudizio e le liquida in complessivi Euro 6.200,00 di cui 200,00 per spese, oltre accessori e contributo spese generali.
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