Suprema Corte di Cassazione
sezione lavoro
sentenza 17 dicembre 2014, n. 26592
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIDIRI Guido – Presidente
Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere
Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 24321-2011 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio degli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), gia’ elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta delega in atti e da ultimo domiciliato presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2877/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 12/04/2011 r.g.n. 1772//2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/10/2014 dal Consigliere Dott. ADRIANA DORONZO;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega verbale (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
1.1. Il demansionamento attribuito alla (OMISSIS) S.p.A. era consistito nell’aver lasciato il lavoratore in uno stato di inattivita’ dal dicembre del 2003 e nel avergli successivamente (novembre 2005) assegnato mansioni inferiori al profilo professionale ricoperto (quadro di settimo livello). Il licenziamento era stato ritenuto illegittimo in quanto sproporzionato rispetto all’infrazione contestata al lavoratore, e consistita nell’aver questi prestato attivita’ lavorativa per un numero di ore del 20% circa inferiore a quelle dovute nel periodo compreso tra il 29/8/2005 ed il 13/1/2006.
1.2. La Corte territoriale, nel confermare la sentenza di primo grado, ha ritenuto provato sia il demansionamento, – non giustificato dagli assunti dalla societa’ appellante, secondo cui il lavoratore non avrebbe avuto un atteggiamento collaborativo nell’assegnazione delle mansioni e rifiutato, nei fatti, ogni incarico propostogli -, sia l’illegittimita’ del licenziamento in quanto sproporzionato rispetto all’entita’ soggettiva della condotta ascritta al lavoratore, valutata nell’intero contesto lavorativo in cui si era estrinsecata, caratterizzato da una conclamata inutilita’ per il datore di lavoro dell’apporto lavorativo del dipendente, nonche’ dalla mancanza di precedenti disciplinari e dalla limitata durata del periodo di assenza.
2. Contro la sentenza, la (OMISSIS) S.p.A. propone ricorso per cassazione fondato su tre motivi. Il (OMISSIS) resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex articolo 378 c.p.c..
3. Deve preliminarmente respingersi l’eccezione di inammissibilita’ del ricorso ai sensi dell’articolo 360 bis c.p.c., n. 1, – applicabile ratione temporis, in quanto la sentenza e’ stata depositata in data 12 aprile 2011, quando questa norma era vigente – che sanziona con l’inammissibilita’ i ricorsi per cassazione allorquando la sentenza impugnata abbia deciso questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di legittimita’. Nel caso in esame, nonostante il formale richiamo alla violazione di norme di legge, contenuto nell’intestazione dei motivi, tutte le censure proposte dalla (OMISSIS) si risolvono essenzialmente nella denuncia di vizi di motivazione della sentenza impugnata per errata valutazione del materiale probatorio acquisito, sicche’ non si tende a rimettere in discussione principi ormai consolidati di questa Corte e riaffermati nelle sentenze citate del (OMISSIS), bensi’ la riconducibilita’ della fattispecie concreta a quei principi.
4. Con il primo motivo di ricorso la societa’ denuncia la violazione degli articoli 2103 e 1175 c.c., nonche’ dell’articolo 115 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Assume che i testi escussi avrebbero confermato che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, il potere direttivo datoriale di assegnazione delle mansioni era stato esercitato, con l’indicazione al lavoratore dell’attivita’ da svolgere, e che il giudice del merito non avrebbe considerato che, per il tipo di mansioni richieste, la collaborazione del lavoratore era imprescindibile. Le risultanze istruttorie avevano invece confermato che l’inattivita’ del lavoratore conseguiva non al mancato affidamento di mansioni, bensi’ al rifiuto del (OMISSIS) di svolgerle.
4. Con il secondo motivo la (OMISSIS) s.p.a. denuncia la violazione ed erronea applicazione dell’articolo 23 del CCNL 3 dicembre 2005 per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazioni, nella parte in cui contiene la declaratoria del settimo livello: assume che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto che il livello in esame fosse caratterizzato solo dall’assegnazione della “conduzione ed il controllo di rilevanti unita’ organizzative”, poiche’ la declaratoria prevedeva anche (in alternativa) l’apporto di “contributi professionali a carattere progettuale innovativo di particolare complessita’ ed alta specializzazione”, apporto in concreto richiesto al (OMISSIS).
5. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli articoli 2118 e 2119 c.c., non avendo valutato che il mancato rispetto dell’orario di lavoro da parte del personale dell’area quadri, tra cui rientrava il lavoratore, anche in considerazione della natura dell’affidamento richiesto dalle mansioni espletate, costituiva una grave violazione degli obblighi contrattuali, non potendosi invocare da parte del lavoratore, che pur lamenti una dequalificazione professionale, l’eccezione di inadempimento.
6. I motivi, che si esaminano congiuntamente stante la loro logica connessione, sono infondati.
6.1. Va osservato che la ricorrente non trascrive integralmente le deposizioni dei testi che non sarebbero state (ben) valutate dal giudice del merito, ne’ indica dove le stesse sarebbero rinvenibili nel presente giudizio. Tale omissione si pone in aperta violazione delle regole imposte dall’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4, (su cui v., da ultimo, Cass., 6 novembre 2012, n. 19157; Cass., 23 marzo 2010, n. 6937; Cass., 12 giugno 2008, n. 15808; Cass. civ. 25 maggio 2007, n. 12239). L’indicazione “verbali di causa dattiloscritti, pag. 4… pag. 5” e’ del tutto generica, non specificando in quale dei fascicoli (se d’ufficio o di parte) i detti verbali sarebbero contenuti e dove, quindi, sarebbero attualmente rinvenibili, non potendosi affidare al giudice di legittimita’ il compito di svolgere un’attivita’ di ricerca degli atti, in sede decisoria, senza garanzia del contraddittorio ed in violazione del principio costituzionale di ragionevole durata del processo (v. Cass., 22 febbraio 2010, n. 4201; Cass., 13 giugno 2007, n. 13845; v. pure Cass., Sez. Un. 3 novembre 2011, n. 22726).
6.2. Peraltro, il giudice del merito ha, con motivazione compiuta ed esauriente, esposto le ragioni che l’hanno indotto a ritenere che al lavoratore non siano state assegnate mansioni inerenti al suo profilo professionale, richiamando le deposizioni testimoniali assunte (testi (OMISSIS) e (OMISSIS)) e i documenti in atti, da cui e’ emerso che il (OMISSIS) non era stato preposto ad un gruppo di lavoro e che il suo inserimento nella realta’ produttiva era stato disposto in modo “graduale”, con cio’ confermandosi l’attribuzione di mansioni non pienamente aderenti al profilo professionale ricoperto.
6.3. Anche con riferimento alla gravita’ dell’infrazione contestata, il giudizio della Corte territoriale appare congruo ed adeguato, essendo stato compiuto sulla base degli elementi istruttori raccolti, da cui e’ emersa (oltre all’assenza di precedenti disciplinari), da un lato, la situazione di inattivita’ del lavoratore, dall’altro, e conseguentemente, la scarsa incidenza del periodo in cui questi ha svolto un orario inferiore di lavoro rispetto all’intero periodo lavorativo (“per alcuni mesi su cinque anni”), tali da escludere “l’incidenza della mancata presenza in azienda sull’obbligazione fondamentale, cioe’ la prestazione di lavoro”.
Il giudizio sulla sproporzione della sanzione rispetto alla condotta e’ stato dunque formulato sulla base di tutte le circostanze acquisite al processo e l’addebito e’ stato inquadrato nelle specifiche modalita’ del rapporto, tenendo conto non solo della natura del fatto contestato e del suo contenuto obiettivo ed intenzionale, ma anche di tutti gli altri elementi idonei a consentire l’adeguamento della disposizione normativa dell’articolo 2119 cod. civ. alla fattispecie concreta.
Siffatta valutazione e’ riservata al giudice di merito e, in quanto sorretta da adeguata e logica motivazione, non e’ censurabile in sede di legittimita’ (v. Cass., 21 maggio 2002, n. 7462; Cass., 18 giugno 2003, n. 9783; Cass., 11 marzo 2004, n. 5013).
7. Quanto alle denunciate violazioni di legge, il ricorrente non specifica quale affermazione contenuta in sentenza si ponga in irrimediabile contrasto con le norme o con le disposizioni contrattuali citate nell’intestazione dei motivi, e cio’ costituisce ragione di inammissibilita’ della censura, la quale, giusta il disposto di cui all’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 4, deve essere, a pena d’inammissibilita’, dedotta non solo con l’indicazione delle norme di diritto asseritamente violate ma anche con la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimita’ o dalla prevalente dottrina (cosi’ Cass., 26 giugno 2013, n. 16038; Cass., 28 febbraio 2012, n. 3010).
8. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese del presente giudizio, nella misura liquidata in dispositivo, da distrarsi in favore del procuratore del controricorrente, avvocato (OMISSIS).
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