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Suprema Corte di Cassazione

sezione IV

sentenza 2 dicembre 2014, n. 50379

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ZECCA Gaetanino – Presidente
Dott. MARINELLI Felicetta – Consigliere
Dott. PICCIALLI Patrizia – Consigliere
Dott. ZOSO Liana Maria T – Consigliere
Dott. SERRAO Eugenia – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 2080/2013 GIP TRIBUNALE di ASCOLI PICENO, del 12/12/2013;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;

lette le conclusioni del PG Dott. M. Giuseppina Fodaroni, che ha concluso per il rigetto del ricorso, previa rettifica del dispositivo con eliminazione della statuizione relativa all’applicazione della pena.

RITENUTO IN FATTO
1. In data 2/04/2012 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ascoli Piceno aveva pronunciato sentenza ai sensi dell’articolo 444 c.p.p., applicando a (OMISSIS) la pena di due anni e quattro mesi di reclusione nonche’ euro 3.500,00 di multa per sette capi d’imputazione inerenti al reato di cui all’articolo 81 c.p., e Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, articolo 73, concernente sostanza stupefacente del tipo cocaina, ordinando ai sensi dell’articolo 240 c.p.p., la confisca delle somme di denaro, la confisca e la distruzione della sostanza stupefacente sequestrate all’imputato, di cui ordinava altresi’ l’espulsione dal territorio dello Stato a pena espiata ex articolo86 Testo Unico Stup..
2. Con sentenza n.21956 del 28/03/2013 la Sezione Terza Penale della Corte di Cassazione aveva annullato la predetta pronuncia, per carenza di motivazione, limitatamente alle statuizioni relative alla espulsione ed alla confisca della somma in sequestro, con rinvio al Tribunale di Ascoli Piceno.
3. Il Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale, in fase di rinvio, ha pronunciato il 12/12/2013 sentenza ai sensi dell’articolo 444 c.p.p., confermando la confisca della somma di denaro in sequestro e l’espulsione dell’imputato dal territorio dello Stato a pena espiata.
4. Ricorre per cassazione (OMISSIS) censurando la sentenza impugnata per i seguenti motivi:
a) violazione dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), in relazione all’articolo 86 Testo Unico Stup., al Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, articolo 19, comma 2, alla sentenza della Corte Costituzionale n. 58 del 24 febbraio 1995 ed alla sentenza della Corte Costituzionale n. 202 del 3 luglio 2013. Il ricorrente lamenta, preliminarmente, che il giudice del rinvio abbia nuovamente pronunciato l’applicazione della pena concordata, gia’ coperta da giudicato. Con specifico riferimento al provvedimento di espulsione, lamenta l’omessa motivazione in ordine ad una serie di elementi dedotti dalla difesa, quali la pericolosita’ dell’imputato, la sussistenza di un provvedimento di revoca ex articolo 673 c.p.p., della sentenza di condanna del Tribunale di Fermo, la sussistenza di un titolo che permette all’imputato di essere regolare nel territorio dello Stato, il divieto di pronunciare l’espulsione di un soggetto che ha un fratello cittadino italiano residente in Italia, la paternita’ di un bimbo in tenerissima eta’;
b) violazione dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), in relazione all’articolo 240 c.p.. Il ricorrente si duole che il giudice di merito abbia omesso di motivare compiutamente in merito all’origine del denaro rinvenuto nell’abitazione in cui era ospite il fratello (OMISSIS), senza differenziare il denaro appartenente a quest’ultimo dalla somma rinvenuta indosso all’imputato, ignorando le allegazioni e produzioni difensive utili a dimostrare la provenienza lecita di parte della somma sequestrata.
5. Il Procuratore Generale, in persona della Dott.ssa M. Giuseppina Fodaroni, nella sua requisitoria scritta ha concluso per il rigetto del ricorso, previa rettifica del dispositivo con eliminazione della statuizione relativa all’applicazione della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Considerazione preliminare e’ che, nel caso in esame, il parziale annullamento della sentenza di patteggiamento emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ascoli Piceno e’ intervenuto per accertato vizio di motivazione, in particolare per difetto di motivazione, avendo rilevato la Terza Sezione Penale di questa Corte che nessuna motivazione in relazione al Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, articolo 19, comma 2, lettera c), che vieta l’espulsione dallo Stato di chi ha contratto matrimonio con un cittadino italiano, ne’ in relazione alla pericolosita’, fosse stata posta dal giudice a sostegno della espulsione, cosi’ come nessuna motivazione fosse stata fornita a sostegno della confisca, peraltro facoltativa, della somma di denaro. Ne consegue la necessita’ di chiarire che il punto della sentenza che ha reiterato la pronuncia di applicazione della pena costituisce mera reiterazione di un punto della decisione gia’ irrevocabile a seguito della precedente fase di legittimita’, che dovra’ essere rettificato per eliminazione ai sensi dell’articolo 619 c.p.p., secondo quanto indicato in dispositivo.2. Cio’ posto, va ricordato che i poteri del giudice di rinvio sono diversi a seconda che l’annullamento sia stato pronunciato per violazione o erronea applicazione della legge penale oppure per mancanza o manifesta illogicita’ della motivazione. Nel primo caso, il giudice di rinvio ha sempre l’obbligo di uniformarsi alla decisione sui punti di diritto indicati dal giudice di legittimita’ e su tali punti nessuna delle parti ha facolta’ di ulteriori impugnazioni, persino in presenza di una modifica dell’interpretazione delle norme che devono essere applicate da parte della giurisprudenza di legittimita’.
2.1. Occorre, poi, delimitare l’ambito di ammissibilita’ del ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata in sede di rinvio. Premesso che secondo l’articolo 628 c.p.p., comma 2, tale sentenza puo’ essere impugnata soltanto per motivi non riguardanti i punti gia’ decisi dalla Corte di Cassazione ovvero nel caso in cui il giudice di rinvio non si sia uniformato alle questioni di diritto decise dalla Corte, tale norma e’ stata ritenuta dalla Corte Costituzionale espressiva del principio della tendenziale irrevocabilita’ ed incensurabilita’ delle decisioni della Corte di Cassazione, che risponde alla finalita’ di evitare la perpetuazione dei giudizi e di conseguire quell’accertamento definitivo che, realizzando l’interesse fondamentale dell’ordinamento alla certezza delle situazioni giuridiche, costituisce lo scopo stesso dell’attivita’ giurisdizionale, mostrandosi pertanto conforme alla funzione di giudice ultimo della legittimita’ affidato alla medesima Corte dall’articolo 111 Cost. (Corte Cost. n.136 del 3 luglio 1972, n. 21 del 19 gennaio 1982, n. 294 del 26 giugno 1995). La norma in esame ha, dunque, la funzione di impedire che quanto deciso dalla Corte Suprema venga rimesso in discussione attraverso l’impugnazione della sentenza del giudice di rinvio (Sez. 2, n. 41461 del 6/10/2004, Guerrieri, Rv. 230578).
2.2. E’, peraltro, ius receptum che la Corte di Cassazione risolve una questione di diritto anche quando giudica dell’adempimento dell’obbligo della motivazione ed alla quaestio iuris cosi’ giudicata e’ tenuto ad uniformarsi il giudice del rinvio, cosi’ come e’ tenuto a fare, a mente dell’articolo 627 c.p.p., comma 3, in ogni altro caso di annullamento (Sez. 1, n. 26274 del 6/05/2004, Francese, Rv. 228913). Il principio di diritto e’, in tal caso, rispettato ove il giudice del rinvio motivi la sua decisione sulla base di argomenti diversi da quelli ritenuti illogici o carenti in sede di legittimita’ (Sez. 4, n. 30422 del 21/06/2005, Poggi, Rv. 232019).
3. Il Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, articolo 86, dispone che lo straniero condannato per uno dei reati previsti dagli articoli 73, 74 e 79, articolo 82, commi 2 e 3, del medesimo Testo Unico, a pena espiata, deve essere espulso dallo Stato e che lo stesso provvedimento di espulsione puo’ essere adottato nei confronti dello straniero condannato per uno degli altri delitti previsti dal Testo Unico Stupefacenti. La Corte Costituzionale (sent. n.58 del 24 febbraio 1995) ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del citato articolo 86, comma 1, nella parte in cui obbligava il giudice ad emettere, senza l’accertamento della sussistenza in concreto della pericolosita’ sociale, contestualmente alla condanna, l’ordine di espulsione, eseguibile a pena espiata, nei confronti dello straniero condannato per uno dei reati di cui sopra.
3.1. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha piu’ volte chiarito che, non sussistendo, a seguito della sentenza della Corte costituzionale, una presunzione assoluta di pericolosita’, la verifica circa la sussistenza della pericolosita’ sociale del condannato deve essere compiuta alla luce degli elementi indicati dall’articolo 133 c.p., ed essere assistita da adeguata motivazione (Sez. F, n. 35432 del 14/08/2013, Weng, Rv. 255815; Sez. 6, n. 45468 del 23/11/2010, Gjondrekaj, Rv. 248961; Sez. 4, n. 46759 del 25/10/2007, Cekodhima, Rv. 238359).
3.2. Nel caso in esame, con riguardo al primo motivo di ricorso, nella sentenza impugnata il giudice ha ritenuto che i precedenti penali e la gravita’ della condotta posta in essere fossero segni indicativi della pericolosita’ sociale dell’imputato. Sotto tale profilo, dunque, la motivazione offerta dalla sentenza impugnata risulta pienamente rispettosa della traccia argomentativa indicata nella sentenza di annullamento, avendo il giudice di merito indicato da quali elementi avesse dedotto il giudizio di pericolosita’ sociale dell’imputato.
4. Ma la disciplina generale delle misure di sicurezza prevista dall’articolo 199 c.p. e ss., che individua quale presupposto per l’applicazione di una misura di sicurezza la pericolosita’ sociale della persona (articoli 202 e 203 c.p.), deve essere integrata con la disciplina delle condizioni dello straniero introdotta con Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, applicabile nei confronti di (OMISSIS), cittadino di uno stato candidato all’adesione ma non ancora membro dell’Unione Europea.
4.1. Con riguardo al relativo punto della decisione, il giudice di merito ha, correttamente, esaminato anche la questione concernente l’applicabilita’ all’imputato del divieto di espulsione ai sensi del Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 19, comma 2, lettera c), in conformita’ al contenuto delle doglianze sollevate dalla difesa a sostegno del primo ricorso al giudice di legittimita’.
4.2. Seguendo la traccia argomentativa indicata nella sentenza di annullamento in relazione al dedotto rapporto di coniugio con cittadina italiana, il giudice di merito ha, infatti, escluso, con motivazione esente da vizi, la sussistenza dei presupposti di operativita’ di tale norma in quanto, secondo quanto documentato dal pubblico ministero mediante produzione dello stato di famiglia, lo (OMISSIS) non conviveva piu’ da anni con la moglie e si era trasferito dal (OMISSIS) nel Comune di (OMISSIS).
4.3. Ne’ avrebbe potuto esaminare la diversa questione, sottoposta al suo esame in sede di rinvio, relativa al rapporto di parentela dell’imputato con altro cittadino italiano, trattandosi di questione inammissibile ai sensi dell’articolo 628 c.p.p., comma 2, perche’ concernente un punto gia’ deciso dalla Corte di Cassazione su questione deducibile e non dedotta con il primo ricorso.
5. Altro discorso deve farsi con riguardo alla diversa questione di diritto e di fatto della concreta applicabilita’ della misura di sicurezza dell’espulsione in rapporto alla sopravvenuta genitorialita’ dell’imputato, padre di un minore nato in data 4 luglio 2013. Tale questione, dedotta in fase di rinvio con una memoria, presente in atti, avrebbe dovuto essere esaminata dal giudice del rinvio, trattandosi di questione non deducibile al momento del primo ricorso in quanto inerente ad una circostanza di fatto all’epoca non ancora avveratasi. Il giudice del rinvio avrebbe dovuto, infatti, verificare l’applicabilita’ allo straniero del divieto di espulsione ai sensi del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, articolo 19, comma 2, lettera d), come integrato con sentenza della Corte Cost. n. 376 del 27 luglio 2000. Tale norma vieta l’espulsione del marito convivente della donna in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio e, secondo una lettura costituzionalmente orientata, deve ritenersi applicabile, secondo quanto si dira’, dopo la nascita del figlio, anche al padre non coniugato ne’ convivente con la madre.
5.1. Sul versante dell’estensione del divieto previsto dal Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 19, anche all’espulsione quale misura di sicurezza prevista dall’articolo 86 Testo Unico Stup., occorre puntualizzare come sia ricorrente nella giurisprudenza di legittimita’ la massima secondo la quale “La previsione secondo cui non e’ consentita l’espulsione degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge che siano di nazionalita’ italiana (Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 19, comma 2, lettera c)) si applica a tutte le espulsioni giudiziali, ivi compresa l’espulsione dello straniero prevista per i reati in materia di sostanze stupefacenti” (Sez. 6, n. 3516 del 12/01/2012, Farid Nn, Rv. 251580; Sez. 2, n. 3607 del 18/01/2011, Messaoud, Rv. 249160; Sez. 3, n. 18527 del 03/02/2010, Nabil, Rv. 246974). Tale principio e’ ricavabile dal testo letterale dell’articolo 19, che esclude espressamente dal divieto di espulsione soltanto i casi previsti dall’articolo 13, comma 1, vale a dire quando ricorrano motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato.
5.2. Una lettura della norma qui in esame costituzionalmente orientata, alla luce del principio di responsabilita’ genitoriale dettato dall’articolo 30 Cost., comma 1, impone all’interprete di riconoscere il divieto di espulsione anche nei confronti dello straniero giudicato per reati in materia di stupefacenti che risulti padre di un minore che non ha compiuto i sei mesi, valorizzando l’intento del legislatore di individuare esclusivamente la relazione genitoriale e l’eta’ del minore quali presupposti di applicabilita’ del divieto.
6. Per altro verso, e con riferimento alla disciplina dei presupposti applicativi della misura di sicurezza dell’espulsione in esame (articolo86 Testo Unico Stup.), particolari obblighi positivi derivano all’interprete dai principi di diritto sanciti dall’articolo 8 della CEDU, secondo cui “ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza”, ne’ “puo’ esservi ingerenza della pubblica autorita’ nell’esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una societa’ democratica, e’ necessaria per la sicurezza nazionale, l’ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale o la protezione dei diritti e delle liberta’ altrui”.
6.1. I principi di matrice pattizia fungono, infatti, al contempo, da parametri del giudizio di legittimita’ costituzionale delle norme interne (Corte Cost. nn. 348 e 349 del 2007; Sez. U civili nn. 1338, 1339, 1340 e 1341 del 2004; Cass. penale Sez. 1, n. 35616 del 22/09/2005, Cat Berro’, Rv. 232115; Sez. 11, n. 32678 del 12/07/2006, Somogyi, Rv. 235036; Sez. 11, n. 2800 del 01/12/2006, dep. 2007, Dorigo, Rv. 235447) e da criteri ermeneutici ai quali il giudice di merito deve informare l’interpretazione del diritto interno. Spetta, dunque, al giudice di merito il compito ermeneutico della norma nazionale, sperimentando una interpretazione che sia conforme alla disposizione conferente della CEDU cosi’ come interpretata dalla Corte di Strasburgo (Corte Cost. n. 311 del 26/11/2009).
6.2. Con particolare riguardo ad un’interpretazione dell’articolo 86 Testo Unico Stup., che sia conforme al principio consacrato nell’articolo 8 CEDU, secondo il quale non puo’ esservi ingerenza dell’autorita’ pubblica nella vita privata e familiare se non a determinate condizioni e per determinati fini, occorre considerare che nelle decisioni della Corte EDU, esso e’ volto essenzialmente a tutelare l’individuo dalle ingerenze arbitrarie dei pubblici poteri, ma impone anche degli obblighi positivi aventi ad oggetto il rispetto effettivo della vita familiare. Cosi’, laddove risulti provata l’esistenza di un legame familiare, lo Stato deve per principio agire in modo tale da consentire a questo legame di svilupparsi e deve adottare tutte le misure necessarie affinche’, ad esempio, un genitore possa riunirsi con il proprio figlio. Il confine tra obblighi positivi e negativi dello Stato non si presta ad una precisa definizione, godendo lo Stato di un certo margine di discrezionalita’, ma sempre nell’ottica di un giusto contemperamento degli interessi in gioco (Corte EDU 24/02/2009, Errico c. Italia).
6.3. Sebbene nelle sentenze della Corte di Strasburgo tale principio si trovi affermato ed interpretato, prevalentemente, in materia di adozione (Corte EDU, 25/09/2012, Godelli c. Italia; 27/04/2010, Moretti e Benedetti c. Italia), di affidamento di minori (Corte EDU, 2/11/2010, Piazzi c. Italia), di procreazione assistita (Corte EDU, 28/08/2012, Costa e Pavan c. Italia), con specifico riferimento al diritto del genitore a non essere privato del rapporto con il figlio la Corte ha affermato che le misure adottate dallo Stato che interrompono tale relazione costituiscono un’ingerenza nella vita privata e familiare e, pur se giustificate dal fine di perseguire uno scopo legittimo, devono essere proporzionate all’obiettivo perseguito (Corte EDU 4/12/2012, Hamidovic c. Italia). Piu’ in generale, la Corte EDU ha affermato che l’articolo 8, ha essenzialmente per oggetto lo scopo di proteggere l’individuo da interferenze arbitrarie ad opera delle autorita’ pubbliche. Ciascuno Stato non deve limitarsi all’astensione da tali interferenze; infatti, a questo obbligo negativo possono aggiungersi degli obblighi positivi diretti al rispetto effettivo della vita privata e/o familiare; il confine tra obblighi positivi e negativi posti a carico dello Stato ai sensi dell’articolo 8 non si presta a una definizione precisa ma, in entrambi i casi, si deve tener conto del necessario equilibrio tra gli interessi generali e gli interessi dei singoli e lo Stato ha, in ogni caso, un margine di apprezzamento (Corte EDU 3/05/2011 Sipos c. Romania).
6.4. A cio’ deve aggiungersi che il Decreto Legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, ha recepito la Direttiva Europea 2003/86/CE relativa al ricongiungimento familiare, modificando gli articoli 4, 5 e 13 del Testo Unico Immigrazione, stabilendo per il cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia il diritto di ricongiungersi con il familiare extracomunitario precedentemente espulso e quindi iscritto al SIS (Sistema Informativo Schengen), salvo che sia accertato che egli rappresenti una minaccia concreta e attuale per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato; tale normativa ha in concreto ribadito la ratio di salvaguardia umanitaria sottesa a tutta la disciplina dell’immigrazione. E per realizzare in maniera non frammentaria quella che e’ stata definita dalla Consulta la “tutela rafforzata contro l’allontanamento dello straniero dal territorio nazionale, dettata dal Decreto Legislativo n. 286 del 1998, citati articoli 4 e 5, recentemente un’ulteriore pronuncia della Corte Costituzionale (n. 202 del 22 maggio 2013), ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 5, comma 5, per violazione sia degli articoli2,3, 29, 30 e 31 Cost., sia dell’articolo 8 CEDU come applicato dalla Corte di Strasburgo, integrante il parametro di cui all’articolo 117 Cost., comma 1, nella parte in cui, nello stabilire le condizioni per il rilascio, il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno, prevede che la valutazione discrezionale della pericolosita’ sociale in esso stabilita si applichi solo allo straniero che “ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare” o al “familiare ricongiunto”, e non anche allo straniero “che abbia legami familiari nel territorio dello Stato”, non escludendo la ragionevolezza delle regole che condizionino la permanenza dello straniero nel territorio nazionale alla mancata commissione di reati di non scarso rilievo, ma ampliando in favore di tutti coloro che vivono in Italia con una famiglia, indipendentemente dal tipo di permesso di soggiorno di cui dispongono, le regole concernenti il rilascio od il rinnovo del permesso stesso.
7. Dal complesso delle norme interne e pattizie e delle pronunce costituzionali cosi’ illustrato si puo’, dunque, desumere che l’interprete chiamato ad applicare la misura di sicurezza prevista dall’articolo 86 Testo Unico Stup. abbia l’obbligo positivo di verificare le condizioni di vita individuale, familiare e sociale dello straniero, indicate quale criterio di valutazione della capacita’ a delinquere dall’articolo 133 c.p., comma 2, n. 4, nel bilanciamento tra interesse generale alla sicurezza sociale ed interesse del singolo alla vita familiare.
8. Volendo trarre le conclusioni di quanto sinora esposto, si possono affermare i seguenti principi: in primo luogo, il principio per cui il combinato disposto dell’articolo 86 Testo Unico Stup., Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 5, e articolo 19, comma 2, lettera d), interpretato in relazione all’articolo 30 Cost., comma 1, vieta che il giudice possa applicare la misura di sicurezza dell’espulsione nei confronti dello straniero nel periodo di gravidanza della moglie convivente ovvero entro i sei mesi successivi alla nascita del figlio, in questo secondo caso indipendentemente dalla convivenza e dal rapporto di coniugio; in secondo luogo, in conformita’ alla norma interposta dell’articolo 8 CEDU in relazione all’articolo 117 Cost., il principio secondo il quale le norme che disciplinano la valutazione di pericolosita’ sociale quale presupposto fondante l’applicazione della misura di sicurezza dell’espulsione devono essere applicate senza tralasciare l’esame comparativo, con gli altri criteri di valutazione indicati dall’articolo 133 c.p., della condizione familiare dell’imputato, ove ritualmente prospettata.
9. Il secondo motivo di ricorso e’ manifestamente infondato.
9.1. Dal mero esame del testo della sentenza impugnata e’ possibile constatare la presenza della motivazione (pag. 4) su tutte le questioni prospettate dalla difesa, in ossequio a quanto richiesto nella sentenza di annullamento. Il giudice di merito ha, infatti, indicato con argomentazioni esenti da manifesta illogicita’ le ragioni per le quali le somme di denaro sequestrate, previo rinvenimento in tre distinti luoghi all’atto della perquisizione nell’abitazione dell’imputato, dovessero considerarsi provento del reato e non, piuttosto, provento di attivita’ lecita dell’imputato o del fratello.
9.2. Come e’ noto, in caso di definizione ai sensi dell’articolo 444 c.p.p., del procedimento per il reato di cui all’articolo 73 Testo Unico Stup., e’ possibile procedere alla confisca del denaro sequestrato, oltre che nei casi previsti dall’articolo 240 c.p., comma 2, anche nel caso delle ipotesi di confisca facoltativa previste dall’articolo 240 c.p., comma 1, mentre il denaro e’ altresi’ obbligatoriamente sequestrabile (salvo che venga ritenuta l’ipotesi di cui all’articolo 73, comma 5, Testo Unico Stup.) ai sensi del Decreto Legge 8 giugno 1992, n. 306, articolo 12 sexies, convertito dalla Legge 7 agosto 1992, n. 356, allorquando il condannato non possa giustificarne la provenienza. Ne consegue che, quando la provenienza della somma di denaro non sia riconducibile con immediatezza alla condotta come contestata nell’imputazione, permane l’obbligo del giudice di motivare le ragioni per cui ritiene di dover disporre la relativa confisca, quantomeno in ordine al parametro dell’inattendibilita’ delle giustificazioni fornite sulla sua provenienza, senza che la caratteristica di sinteticita’ della motivazione, tipica del rito, si possa estendere all’applicazione della misura di sicurezza.
Cio’ non esclude che la motivazione, sul punto, possa essere anche sintetica, vertendosi in tema di patteggiamento, non richiedendosi un particolare sviluppo argomentativo laddove la riconducibilita’ del denaro all’attivita’ illecita emerga in tutta evidenza dalla contestazione frutto dell’accordo pattizio (Sez. 4, n. 27935 del 02/05/2012, Anibaldi, Rv. 253556).
10. La sentenza impugnata deve essere, conclusivamente, annullata con rinvio al giudice di merito, limitatamente al punto in cui ha applicato la misura di sicurezza dell’espulsione affinche’, previamente verificato se non ricorrano i presupposti di applicabilita’ del divieto di espulsione ai sensi del Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 19, comma 2, lettera d), operi il giudizio di pericolosita’ sociale del prevenuto tenendo conto dei principi sopra enunciati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta espulsione di (OMISSIS) e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Ascoli Piceno cui demanda la rettifica ex articolo 219 c.p.p., giusta la motivazione.

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