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Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 28 novembre 2014, n. 25349

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MACIOCE Luigi – Presidente
Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere
Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19692/2011 proposto da:

(OMISSIS) S.N.C., (gia’ (OMISSIS) S.N.C.) C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

nonche’ sul ricorso successivo senza n. R.G. proposto da:

(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo (OMISSIS) S.R.L., rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

– ricorrente successivo –

contro

(OMISSIS) S.N.C., (gia’ (OMISSIS) S.N.C.) C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro’ tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso successivo –

avverso la sentenza n. 1963/2010 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 29/07/2010 r.g.n. 2521/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/10/2014 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, ricorso incidentale (OMISSIS): rigetto primo motivo assorbiti gli altri, ricorso (OMISSIS): rigetto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La (OMISSIS) snc propose appello avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi che aveva dichiarato l’illegittimita’ del licenziamento dei suoi dipendenti (OMISSIS) e (OMISSIS), ordinandone la reintegrazione nel posto di lavoro.
La Corte d’Appello di Lecce, con sentenza del 30.6. – 29.7.2010, accolse parzialmente il gravame, rigettando la sola domanda proposta dal (OMISSIS) e confermando nel resto la pronuncia di prime cure, con compensazione delle spese del grado.
A sostegno del decisum la Corte osservo’ che:
– la sospensione a tempo indeterminato dell’esecuzione dell’opera per il venir meno dei finanziamenti poteva legittimamente comportare l’adozione da parte della datrice di lavoro del licenziamento individuale plurimo, a norma della Legge n. 223 del 1991, articolo 24;
– quanto alla posizione del (OMISSIS), era pacifico che il medesimo aveva svolto le mansioni di custode e, sulla base delle risultanze processuali, doveva ritenersi che fosse stato addetto alla custodia dell’intero cantiere, come peraltro era obbligo contrattuale sino al collaudo per l’associazione temporanea d’imprese ( (OMISSIS) snc e (OMISSIS) spa) che aveva la concessione per l’esecuzione dell’opera; la (OMISSIS) snc non era esonerata, quale appartenente all’ATI concessionaria dell’opera, dall’obbligo contrattuale di provvedere alla custodia del cantiere sino al collaudo dell’opera stessa e, conseguentemente, di adibire a tale incarico il (OMISSIS), che gia’ aveva svolto tale mansione;
– quanto alla posizione del (OMISSIS), il medesimo era stato adibito a generiche mansioni di operaio, non avendo dimostrato di avere effettivamente svolto le mansioni di conduttore di mezzi meccanici, e per lui era venuta meno la possibilita’ di prosecuzione della sua attivita’ lavorativa nel cantiere; in ordine alla possibilita’ di reimpiego, andava tenuto conto della drastica riduzione in senso quantitativo dell’organizzazione complessiva dell’azienda e della mancata indicazione, da parte del lavoratore, sulla effettiva possibilita’ di una sua utile adibizione ad altro incarico; non rilevava l’affermazione che i licenziamenti fossero serviti per convincere il concedente a far proseguire i lavori reperendo i fondi necessari ovvero che per i dipendenti del cantiere non fosse stata richiesta la cig se non veniva dimostrato che ve ne fossero i presupposti;
– le spese del grado andavano compensate “in considerazione del parziale accoglimento dell’appello e dell’unicita’ delle difese dei due appellati”.
Avverso la suddetta sentenza della Corte territoriale, la (OMISSIS) snc ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi.
L’intimato (OMISSIS) ha resistito con controricorso, proponendo ricorso incidentale fondato su tre motivi, dei quali il secondo e il terzo svolti in via subordinata all’accoglimento del ricorso principale.
Contro la medesima sentenza della Corte territoriale, (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi e illustrato con memoria.
L’intimata (OMISSIS) snc ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I ricorsi vanno riuniti siccome proposti avverso la medesima sentenza (articolo 335 c.p.c.).
Anche il ricorso proposto del (OMISSIS), notificato ed iscritto dopo quello principale della (OMISSIS) snc, va qualificato come incidentale.
2. Con il primo motivo la ricorrente principale, denunciando vizio di motivazione, lamenta che la Corte territoriale non abbia tenuto conto che l’onere di vigilanza sul cantiere spettava unicamente alla (OMISSIS) spa e che il (OMISSIS) era stato addetto alla custodia dei mezzi ed attrezzi di essa ricorrente.
Con il secondo motivo la ricorrente principale, denunciando violazione di plurime norme di legge e vizio di motivazione, richiamate le considerazioni svolte con il primo mezzo, si duole che la Corte territoriale non abbia considerato che le ATI danno luogo ad una forma temporanea ed occasionale di cooperazione che lascia salva l’autonomia operativa delle imprese associate, onde gli assuntori di lavori scorporabili sono responsabili esclusivamente nei limiti dell’esecuzione dei lavori di loro rispettiva competenza.
Con il primo motivo, il ricorrente incidentale (OMISSIS), denunciando violazione di legge, si duole che, in ordine alla regolamentazione delle spese, la Corte territoriale non abbia tenuto conto che la sua posizione era distinta da quella dell’altro appellato e che, essendo egli risultato vittorioso, non ricorreva l’ipotesi, nei confronti della parte datoriale, della reciproca soccombenza.
Con il secondo e il terzo motivo, svolti come detto in via subordinata, il ricorrente incidentale (OMISSIS) denuncia rispettivamente la violazione della Legge n. 223 del 1991, articolo 24, (secondo mezzo) e della Legge n. 604 del 1966, articolo 3, nonche’ vizio di motivazione (terzo mezzo).
2.1 I due motivi di ricorso principale, fra loro connessi, possono essere esaminati congiuntamente.
In relazione ad entrambi deve essere rilevata la violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, non essendo stato ivi riportato il contenuto delle risultanze processuali da cui dovrebbe desumersi che l’onere di vigilanza sul cantiere spettava unicamente alla (OMISSIS) spa.
La Corte territoriale ha comunque accertato che il (OMISSIS) era stato adibito alla custodia dell’intero cantiere e non gia’ soltanto dei mezzi e delle strumentazioni della odierna ricorrente principale; si tratta di un accertamento di fatto non validamente confutato in questa sede, posto che, al riguardo, le emergenze processuali non appaiono univoche e decisive e, come tali, idonee a concretizzare il preteso vizio motivazionale, e tenuto conto, al contempo, del costante orientamento della giurisprudenza di legittimita’, secondo cui il compito di valutare le prove e di controllarne l’attendibilita’ e la concludenza – nonche’ di individuare le fonti del proprio convincimento scegliendo tra le complessive risultanze del processo quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicita’ dei fatti – spetta in via esclusiva al giudice del merito, cosicche’ la deduzione con il ricorso per cassazione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata, per omessa, errata o insufficiente valutazione delle prove, non conferisce al giudice di legittimita’ il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensi’ la sola facolta’ di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice dj merito, restando escluso che le censure concernenti il difetto di motivazione possano risolversi nella richiesta alla Corte di legittimita’ di una interpretazione delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 824/2011; 27464/2006; 13703/2006; 11034/2006; 4842/2006; 8718/2005; 15693/2004; 2357/2004; 16063/2003; 12467/2003; 3163/2002).
Ne discende l’irrilevanza delle argomentazioni in diritto relative ai limiti dei rispettivi obblighi e responsabilita’ delle singole partecipanti alle associazioni temporanee di imprese.
I due motivi vanno quindi disattesi.
2.2 Nel giudizio di appello le posizioni dei due lavoratori, ancorche’ sostenute con un unico atto defensionale, erano distinte e fondate, almeno in parte, su significative differenze fattuali.
Si trattava in sostanza di due cause connesse (articolo 33 c.p.c.), delle quali l’una ha visto la vittoria del resistente (OMISSIS) e l’altra quella della Societa’ ricorrente.
Tra quest’ultima e il (OMISSIS) non puo’ dunque essere ravvisata quella soccombenza parziale che ha indotto la Corte territoriale alla compensazione delle spese di lite, facendo con cio’ falsa applicazione dell’articolo 92 c.p.c., comma 2, e, al contempo, concretizzando la violazione dell’articolo 91 c.p.c., comma 1. Il primo motivo del ricorso incidentale del (OMISSIS) e’ dunque fondato.
2.3 Gli altri due motivi svolti dal predetto ricorrente incidentale restano assorbiti dal rigetto dei mezzi del ricorso principale.
3. Con il primo motivo il ricorrente incidentale (OMISSIS), denunciando violazione della Legge n. 223 del 1991, articolo 24, nonche’ vizio di motivazione, deduce che i lavori non potevano essere ritenuti tecnicamente finiti, stante l’accertata “sospensione a tempo indefinito della esecuzione dell’opera per il venir meno dei finanziamenti”, e che l’esclusione dell’obbligo di osservare le procedure dettate per i licenziamenti collettivi non opera quando la fase lavorativa non sia ultimata, ma sia in corso di graduale esaurimento; si duole inoltre che la Corte territoriale non si sia pronunciata sull’eccezione, svolta nella memoria di costituzione in appello, secondo cui la parte datoriale non aveva provato di essere appartenente al settore delle imprese edili.
Con il secondo motivo il ricorrente incidentale (OMISSIS), denunciando violazione della Legge n. 604 del 1996, articolo 3, nonche’ vizio di motivazione, deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, doveva ritenersi, sulla base delle risultanze istruttorie, che egli non era adibito a generiche mansioni di operaio, bensi’ a quelle di conduttore di mezzi meccanici; assume che la circostanza che i lavori presso il cantiere di (OMISSIS) fossero stati sospesi non costituiva giusta causa o giustificato motivo di licenziamento; sostiene che ingiustamente la Corte territoriale aveva addossato al lavoratore la dimostrazione dell’impossibilita’ del reimpiego e che era impossibile credere che la Societa’, che all’epoca impiegava 145 operai in vari cantieri, non potesse trovare un’utile collocazione in suo favore, essendosi egli offerto di svolgere qualunque altra attivita’ lavorativa, ivi compresa quella di guardiania presso il cantiere di (OMISSIS); aggiunge che, ancora erroneamente, la Corte territoriale aveva affermato che non si sarebbe dovuto guardare alla situazione occupazionale in essere al momento del licenziamento, ma a quella esistente ne corso di causa, e che, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, egli non si era doluto di non essere stato posto in cassa integrazione, bensi’ di “essere stato quasi il capro espiatorio di una situazione da lui non voluta e messa in piedi dalla ditta (OMISSIS), per forzare il Comune di (OMISSIS) a concedere il finanziamento per la continuazione dei lavori del depuratore”.
I due motivi, tra loro connessi, possono essere esaminati congiuntamente.
3.1 Il profilo di doglianza relativo al mancato esame dell’eccezione relativa al difetto di prova dell’appartenenza della datrice di lavoro al settore delle imprese edili (con conseguente inapplicabilita’ della Legge n. 223 del 1991, articolo 24, comma 4) si riferisce ad una questione, implicante un accertamento di fatto, che, secondo le stesse allegazioni di cui al ricorso, e’ stata introdotta in grado d’appello, senza che il ricorrente incidentale specifichi se, e in che termini, la stessa sarebbe stata proposta gia’ in prime cure; trattasi quindi di eccezione inammissibile, perche’ tardivamente proposta (cfr, articolo 437 c.p.c., comma 2), il che esimeva la Corte territoriale dalla necessita’ della relativa disamina.
3.2 La censura relativa alle mansioni effettivamente svolte non e’ conducente, poiche’ il ricorrente incidentale non indica le eventuali risultanze processuali in forza delle quali potrebbe almeno astrattamente essere dedotta, qualora egli fosse stato adibito alle mansioni specificamente indicate, l’insussistenza del giustificato motivo di licenziamento, anche in riferimento al suo possibile reimpiego, presso altre unita’ produttive, in tali specifiche mansioni.
3.3 L’allegazione che la parte datoriale avrebbe volutamente creato una situazione diretta a forzare il Comune di (OMISSIS) a concedere il finanziamento per la continuazione dei lavori sembra adombrare la sostanziale insussistenza delle ragioni, di carattere tecnico produttivo, che hanno condotto al licenziamento; si tratta tuttavia di una censura assolutamente generica, sia per cio’ che riguarda la prospettazione delle finalita’ che, asseritamente, la datrice di lavoro si sarebbe proposta, sia per cio’ che riguarda l’effettiva possibilita’ di collocamento in cig, sui cui presupposti, come gia’ evidenziato dalla Corte territoriale, nulla viene concretamente dedotto.
3.4 Secondo l’orientamento di questa Corte, la “fine lavoro nelle costruzioni edili” che, a norma della Legge 23 luglio 1991, n. 223, articolo 24, esclude l’applicabilita’ delle procedure per i licenziamenti collettivi per riduzione di personale, non consiste nella cessazione dell’attivita’ dell’impresa o nel compimento dell’opera, ma nell’esaurimento di una fase dei lavori, in relazione all’esecuzione dei quali i lavoratori, anche per loro peculiari professionalita’, erano stati assunti, che comporta il venir meno della utilita’ dell’apporto dei medesimi lavoratori all’attivita’ dell’impresa edile (cfr, Cass., nn. 9657/1998; 2782/2008).
L’avvenuto venir meno dei finanziamenti, accertato in fatto dalla Corte territoriale, ha comportato che, ultimati i lavori gia’ finanziati, diveniva ineseguibile, per un tempo indefinito, il completamento dell’opera.
Dunque cio’ che si era conclusa – e non gia’ che era soltanto in via di esaurimento – era proprio la fase dei lavori gia’ oggetto di finanziamento, in contemplazione dei quali il ricorrente incidentale era stato impiegato, senza che le conseguenze che giuridicamente ne derivano, sotto i profilo della ricorribilita’ ai licenziamenti individuali plurimi, piuttosto che alla procedura di licenziamento collettivo, siano impedite dall’evento, meramente futuro ed incerto, tanto sull’an quanto sul quando, dell’erogazione di quegli ulteriori finanziamenti che avrebbero potuto consentire la prosecuzione dei lavori sino al completamento del progetto.
3.5 La conclusione dell’indicata fase dei lavori – e non la semplice sospensione degli stessi – legittimava quindi, salva la verifica della possibilita’ di un utile reimpiego del lavoratore licenziato, il ricorso al licenziamento per giustificato motivo oggettivo (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 1117/2000; 13134/2000).
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimita’, ai fini della prova della sussistenza del giustificato motivo obiettivo del licenziamento, l’onere della dimostrazione della impossibilita’ di adibire il lavoratore nell’ambito dell’organizzazione, aziendale grava per intero sul datore di lavoro, fermo restando che il lavoratore ha comunque un onere di deduzione e di allegazione di tale possibilita’ di reimpiego; inoltre la prova suddetta, concernendo un fatto negativo, deve essere fornita mediante la dimostrazione di correlativi fatti positivi e il relativo onere deve essere comunque mantenuto entro limiti di ragionevolezza, sicche’ esso puo’ considerarsi assolto anche mediante il ricorso a risultanze di natura presuntiva ed indiziaria, come la piena occupazione negli altri cantieri e l’assenza di altre assunzioni in relazione alle mansioni del dipendente da licenziare (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 8396/2002; 777/2003; 22417/2009; 3040/201).
Non giova quindi al ricorrente incidentale la generica allegazione di essersi detto disposto allo svolgimento di qualsivoglia altra attivita’ lavorativa nell’ambito dell’impresa della datrice di lavoro (fermo restando che le mansioni di guardiania del cantiere di (OMISSIS) erano gia’ state attribuite al (OMISSIS)), ne’ la mera indicazione dei numero complessivo dei dipendenti impiegati all’epoca dei recesso, nel mentre del tutto correttamente la Corte territoriale, proprio in considerazione della possibilita’ di dimostrare l’insussistenza di un utile reimpiego attraverso elementi indiziari, ha tenuto in considerazione (anche) la situazione occupazionale successiva al licenziamento, con particolare riguardo alla “drastica riduzione in senso quantitativo dell’organizzazione complessiva dell’azienda”.
Deve quindi convenirsi che, nell’indagine che qui ne occupa, la Corte territoriale, nei termini gia’ indicati nello storico di lite, si e’ conformata ai suindicati principi di diritto, cosicche’, spettando al giudice del merito verificare l’effettiva ricorrenza dell’utile reimpiego, attraverso un apprezzamento delle prove incensurabile in sede di legittimita’, se effettuato con motivazione coerente e completa (cfr, ex plurimis, Cass., n. 10916/2004), la valutazione resa al riguardo nella sentenza impugnata, alla luce di quanto gia’ ricordato sui limiti entro cui e’ circoscritto il controllo dei giudice di legittimita’ sui vizi motivazionali, non viene scalfita dalla censura, cosi’ come svolta, afferente alle pretese carenze della motivazione.
3.6 Entrambi i motivi all’esame, nei distinti profili in cui si articolano, vanno quindi disattesi.
4. In definitiva il ricorso principale e quello incidentale dei (OMISSIS) vanno rigettati; va invece accolto, con assorbimento degli altri, il primo motivo del ricorso incidentale del (OMISSIS).
Per l’effetto la sentenza impugnata va cassata in relazione alla censura accolta e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la controversia puo’ essere decisa nel merito, con la condanna della (OMISSIS) snc alla rifusione in favore di (OMISSIS) delle spese di lite afferenti al grado d’appello, liquidate come in dispositivo.
Quanto alle spese del giudizio di cassazione, le stesse, liquidate come in dispositivo in relazione all’attivita’ defensionale rispettivamente espletata dalle parti vittoriose, vanno regolate secondo la soccombenza e, percio’, con la condanna alla rifusione delle stesse a favore di (OMISSIS) nei confronti della (OMISSIS) snc ed a favore della (OMISSIS) snc nei confronti di (OMISSIS).
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi; accoglie il primo motivo del ricorso incidentale di (OMISSIS) e dichiara assorbiti gli altri; rigetta il ricorso principale e quello incidentale di (OMISSIS); cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e, decidendo nel merito, condanna la (OMISSIS) snc a rifondere a (OMISSIS) le spese di lite afferenti al grado d’appello, che liquida in complessivi euro 2.750,00 (duemilasettecentocinquanta), di cui euro 1.996,00 per onorari, euro 704,00 per diritti ed il residuo per esborsi, oltre a spese generali ed accessori come per legge; condanna la (OMISSIS) snc a rifondere a (OMISSIS) le spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 2.600,00 (duemilaseicento), di cui euro 2.500,00 (duemilacinquecento) per compenso, e (OMISSIS) a rifondere alla (OMISSIS) snc le spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 3.100,00 (tremilacento), di cui euro 3.000,00 (tremila) per compenso, il tutto oltre spese generali 15% ed accessori come per legge.

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