Suprema Corte di Cassazione
sezione lavoro
sentenza 19 novembre 2014, n. 24662
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico – Presidente
Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere
Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere
Dott. LORITO Matilde – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 14710/2008 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo STUDIO (OMISSIS) & PARTNERS, rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS) S.R.L.;
– intimati –
e sul ricorso 18307/2008 proposto da:
(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio degli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta delega in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS) S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo STUDIO (OMISSIS) & PARTNERS, rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
– controricorrente al ricorso incidentale –
e contro
(OMISSIS) S.R.L.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 375/2007 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 10/10/2007 R.G.N. 305/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/09/2014 dal Consigliere Dott. ADRIANA DORONZO;
uditi gli Avvocati (OMISSIS) per delega (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La. (OMISSIS) s.p.a., societa’ operante nel settore chimico per la ricerca, produzione e commercializzazione degli intermedi e prodotti di chimica, in particolare nel settore dei polimeri, convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Bergamo l’ingegner (OMISSIS), dirigente con funzioni di direttore dello stabilimento di (OMISSIS), e chiese che, in forza del patto di non concorrenza stipulato, contestualmente all’assunzione, con il suddetto in data (OMISSIS), fosse inibita a quest’ultimo la prosecuzione dell’attivita’ lavorativa presso la (OMISSIS) s.r.l., societa’ avente ad oggetto la produzione di prodotti in concorrenza, e che il (OMISSIS) fosse condannato al pagamento di una penale a titolo risarcitorio, alla restituzione dei compensi illegittimamente percepiti, nonche’ all’indennita’ per mancato preavviso limitatamente al periodo in cui il (OMISSIS) non aveva svolto attivita’ lavorativa.
1.1. Con separato ricorso, anche il (OMISSIS) convenne in giudizio la societa’, chiedendo che si accertasse la nullita’ o la risoluzione del patto di non concorrenza, l’illegittimita’ del licenziamento e si condannasse la societa’ al pagamento del preavviso e dell’indennita’ supplementare prevista dall’articolo 19 C.C.N.L. Dirigenti Industria.
1.2. I due giudizi, a cui prese parte volontariamente anche la (OMISSIS) s.r.l., vennero riuniti e, con sentenza del 23 febbraio 2005, il Tribunale di Bergamo, in accoglimento della domanda proposta dalla (OMISSIS), condanno’ il (OMISSIS) ad interrompere ogni attivita’ lavorativa con la societa’ concorrente fino al 30/9/2005 e a pagare una penale in favore della (OMISSIS). Respinse le domande proposte dall’ingegnere, ad eccezione di quella riguardante l’indennita’ di preavviso, limitatamente alle mensilita’ residue maturate fra la data delle sue dimissione in tronco in corso di preavviso ed il termine di scadenza, ed al cui pagamento in suo favore condanno’ la (OMISSIS).
1.3. La sentenza fu appellata dal (OMISSIS) e, con appello incidentale, anche dalla (OMISSIS) s.p.a.: con sentenza depositata il 10 ottobre 2007, la Corte d’appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale ed in accoglimento dell’appello del (OMISSIS), rigetto’ la domanda della (OMISSIS).
1.4. La Corte bresciana – anche sulla base di una consulenza tecnica di ufficio, che aveva accertato la diversita’ dei meccanismi di produzione e degli impianti adoperati dalla (OMISSIS) s.r.l. rispetto a quelli della (OMISSIS) s.p.a. e la diversita’ dei prodotti realizzati -, escluse la violazione del patto di non concorrenza, affermando altresi’ che le conoscenze e le informazioni acquisite dall’ingegnere presso la societa’ datrice di lavoro in alcun modo avrebbero potuto essere utilizzate presso lo stabilimento di (OMISSIS).
La Corte territoriale ritenne assorbiti i motivi dell’appello incidentale condizionato, riguardanti l’invalidita’ del patto; infine, confermo’ la statuizione del giudice di prime cure con riguardo all’indennita’ di preavviso, rilevando che il rapporto era cessato per le dimissioni volontarie dell’ingegnere, che aveva poi legittimamente receduto dal rapporto di lavoro durante il periodo di preavviso, a causa dell’illegittima condotta della societa’ che gli aveva inibito di continuare a prestare la propria opera nel detto periodo.
2. Contro la sentenza, la (OMISSIS) propone ricorso per cassazione fondato su tre motivi. Il (OMISSIS) resiste con controricorso e, a sua volta, propone ricorso incidentale condizionato, fondato su un unico motivo, cui la societa’ resiste con controricorso. La (OMISSIS) s.r.l. e’ rimasta intimata. Le parti costituite hanno depositato memorie illustrative.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va disposta la riunione dei ricorsi ex articolo 335 c.p.c., trattandosi di impugnazioni proposte contro la stessa sentenza.
1. Con il primo motivo la societa’ denunzia la violazione dell’articolo 2125 c.c., in rapporto all’articolo 1372 c.c. (articolo 360 c.p.c., n. 3) .
Assume che, come emerge dalla scrittura sottoscritta dalle parti al momento della costituzione del rapporto di lavoro, il patto di non concorrenza riguardava attivita’ in favore di terzi concorrente con quella del datore di lavoro, limitatamente ai prodotti oggetto dell’attivita’ lavorativa da parte del dipendente ; l’istruttoria svolta aveva accertato che uno dei prodotti realizzati nello stabilimento di (OMISSIS) dalla (OMISSIS) era in concorrenza con quattro prodotti realizzati nello stabilimento di (OMISSIS); che la Corte territoriale aveva escluso l’inadempimento del (OMISSIS) alla luce di una circostanza del tutto estranea all’accordo fra le parti, e cioe’ all’accertamento in concreto della possibilita’ per il dipendente di incidere su questa concorrenza per le sue conoscenze professionali . Ritiene che questa lettura della norma esuli dalla fattispecie astratta dell’articolo 2125 c.c., in rapporto all’articolo 1372 c.c., involgendo una valutazione estranea all’ambito di accertamento della violazione dell’obbligo di non fare concorrenza.
2. Con il secondo motivo la societa’ censura la sentenza per violazione dell’articolo 2125 c.c. (articolo 360 c.p.c., n. 3), nonche’ per omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione (articolo 360 c.p.c., n. 5). Assume che la norma non prevede che il patto di non concorrenza, per essere valido, debba essere limitato esclusivamente ai casi di un effettivo sfruttamento, da parte del lavoratore ed in favore del secondo datore di lavoro, delle conoscenze acquisite presso il primo; per contro, il limite di oggetto previsto dall’articolo 2125 c.c., e’ costituito esclusivamente dalla necessita’ di lasciare al lavoratore un margine sufficiente di attivita’ e di possibilita’ di guadagno; limite quest’ultimo non violato nel caso di specie, in considerazione della qualificazione professionale del dirigente e della limitazione del patto ad un settore di nicchia , con la possibilita’ per l’ingegnere di lavorare in pressoche’ tutto il settore della chimica. Cita, a sostegno di questo assunto, precedenti di questa Corte (Cass., 10 settembre 2003, n. 13282; Cass., 3 dicembre 2001, n. 15253), per concludere che e’ conforme all’articolo 2125 c.c., il patto che vieta all’ex dipendente di intraprendere un rapporto di lavoro con impresa concorrente con quella di provenienza, con riferimento ai prodotti oggetto dell’attivita’ lavorativa, senza limitare l’obbligazione di non facere ai casi in cui le mansioni o il ruolo affidati presso la nuova azienda siano tali da attribuire a quest’ultima un concreto beneficio concorrenziale derivante dallo sfruttamento da parte del dipendente delle conoscenze acquisite presso il precedente datore di lavoro.
La censura e’ prospettata anche sotto il profilo del difetto di motivazione, avendo la Corte omesso di esaminare le residue possibilita’ di lavoro del dirigente e di dar conto di tali aspetti, i quali costituiscono l’unico limite alla validita’ del patto sotto il profilo dell’estensione oggettiva dell’attivita’ vietata.
3. Con il terzo motivo la societa’ censura la sentenza per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, con riferimento all’indennita’ sostitutiva del preavviso (articolo 360 c.p.c., n. 5) . La societa’ conferma che il rapporto e’ cessato per le dimissioni del lavoratore, ma assume che era in suo potere esonerarlo temporaneamente dal servizio durante il periodo di preavviso, al fine di reperirgli una piu’ proficua collocazione, come peraltro era in uso in azienda in caso di dimissioni di dipendenti con il ruolo di dirigente.
4. Con il ricorso incidentale condizionato, il (OMISSIS) censura la sentenza per violazione e falsa applicazione degli articolo 1362 e 1363 c.c. in relazione alla lettera di dimissioni del 14/9/2000 e della dichiarazione resa in calce alla stessa da parte della (OMISSIS) per accettazione: data 14/9/2000 – il legale rappresentante ing. (OMISSIS) . Assume che la sentenza ha errato nell’aver escluso che la firma apposta dal legale rappresentante della societa’ (OMISSIS) alla sua lettera di dimissioni, preceduta dalla locuzione per accettazione , costituisse una legittima manifestazione di consenso alla risoluzione del rapporto ed un riconoscimento espresso della legittimita’ (rispetto al patto di non concorrenza) dell’attivita’ che il (OMISSIS) si apprestava a svolgere.
5. I primi due motivi del ricorso principale, per l’evidente connessione che li lega, vanno trattati congiuntamente. Essi sono infondati.
5.1. Il patto di non concorrenza e’ contenuto nella scrittura sottoscritta dalle parti in data (OMISSIS). In essa e’ previsto un vincolo di segretezza imposto al dipendente con riferimento a tutte le funzioni e alle attivita’ svolte dall’impresa, all’intero processo produttivo, inclusi macchinari e programmi, all’elenco dei clienti e dei fornitori e alle politiche di ricerca tecnologica. Negli stessi limiti di settore e’ poi previsto il patto di non concorrenza, in forza del quale il lavoratore si e’ impegnato ad astenersi, ai sensi dell’articolo 2125 c.c., dall’intraprendere un’attivita’ d’impresa, o dall’assumere cariche sociali o ancora dall’instaurare in via stabile od occasionale rapporti di qualunque tipo (di consulenza, collaborazione, lavoro subordinato) in favore di terzi svolgenti attivita’ concorrente con quella del datore di lavoro, limitatamente ai prodotti oggetto dell’attivita’ lavorativa da parte del dipendente .
Il vincolo e’ stato imposto per cinque anni e riguarda tutte le nazioni della CEE, Svizzera e Stati Uniti; il corrispettivo e’ stato pattuito in 26 milioni annui lordi.
5.2. Il giudice del merito ha accertato che le due societa’ operavano nel settore dei polimeri acrilici; che si trattava di prodotti non finali, bensi’ destinati ad entrare come componenti nella produzione di altri beni; che i polimeri realizzati dalle due societa’ avevano caratteristiche morfologiche, di stato e di reazione diverse; che uno solo dei prodotti realizzati dalla (OMISSIS) s.r.l. (l’Acusol 830) era in concorrenza con quattro prodotti della (OMISSIS) s.r.l. nel settore degli ispessimenti per detergenti a bassa viscosita’.
5.3. Ha poi concluso affermando che la obbiettiva diversita’ dei processi produttivi, degli impianti, della composizione delle sostanze, della loro struttura chimica e delle modalita’ di reazione nei procedimenti diretti alla realizzazione dei prodotti finali, compresi gli effetti della loro incorporazione, rendevano l’attivita’ svolta dalla societa’ (OMISSIS) affatto diversa rispetto a quella della societa’ datrice di lavoro ed in nessun modo collegabile alla professionalita’, nonche’ alle informazioni e competenze tecniche acquisite dal (OMISSIS) presso la societa’ datrice di lavoro.
In sostanza, la Corte territoriale ha accertato l’oggettiva diversita’ dell’attivita’ di produzione delle due societa’.
5.6. Questo giudizio, coerente ed esaustivo, oltre che sorretto da un compiuto apprezzamento dei fatti di causa e delle evidenze istruttorie, non appare scalfito dall’affermazione, contenuta in sentenza e su cui e’ essenzialmente fondato il motivo di ricorso, della concorrenzialita’ rilevata tra un prodotto della (OMISSIS) e quattro prodotti della societa’ appellata: si tratta, come emerge dal testo della sentenza, di un dato espresso non solo in termini di astratta probabilita’ ( assumendo quale criterio quello della possibilita’ concreta per un ipotetico formulatore di scegliere in alternativa un prodotto (OMISSIS) o un prodotto (OMISSIS) per ottenere un formulato finale con caratteristiche tecniche adeguate dei suoi fini si puo’ ritenere che uno dei prodotti (OMISSIS)… sia in concorrenza con quattro prodotti (OMISSIS)… ), ma dal valore assai marginale, sotto il profilo della identita’ economica dei beni e della loro idoneita’ ad essere competitivi, rispetto al piu’ complessivo giudizio riguardante l’oggettiva assenza di competitivita’ tra i prodotti delle due societa’.
6. Ora, le clausole di non concorrenza sono finalizzate a salvaguardare l’imprenditore da qualsiasi esportazione presso imprese concorrenti del patrimonio immateriale dell’azienda, nei suoi elementi interni (organizzazione tecnica ed amministrativa, metodi ed i processi di lavoro, eccetera) ed esterni (avviamento, clientela, c.c.), trattandosi di un bene che assicura la sua resistenza sul mercato ed il suo successo rispetto alle imprese concorrenti.
6.1. L’articolo 2125 c.c., si preoccupa di tutelare il lavoratore subordinato, affinche’ le dette clausole non comprimano eccessivamente le possibilita’ di poter dirigere la propria attivita’ lavorativa verso altre occupazioni, ritenute piu’ convenienti: ha pertanto previsto che esse debbano essere subordinate a determinate condizioni, temporali e spaziali, e ad un corrispettivo adeguato, a pena della loro nullita’.
6.2. Per limiti di oggetto si deve aver riguardo all’attivita’ del prestatore di lavoro, non circoscritta alle specifiche mansioni in concreto svolte presso il datore di lavoro nei cui confronti e’ assunto il vincolo. L’articolo 2125 c.c., non fornisce indicazioni sulla estensione di tali limiti, ma esse devono ricavarsi dalla ratio della previsione di nullita’, palesemente intesa ad assicurare al prestatore di lavoro un margine di attivita’ idoneo a procurargli un guadagno adeguato alle esigenze di vita proprie e della famiglia.
Si e’ cosi’ affermato che l’oggetto e’ delimitato dalla attivita’ del datore di lavoro, con la conseguenza che devono escludersi dal possibile oggetto del patto, in quanto inidonee ad integrare concorrenza, attivita’ estranee allo specifico settore produttivo o commerciale nel quale opera l’azienda, ovvero al mercato nelle sue oggettive strutture, ove convergono domande ed offerte di beni o servizi identici oppure reciprocamente alternativi o fungibili, comunque, parimenti idonei ad offrire beni o servizi nel medesimo mercato (cfr. Cass., 21 gennaio 2004, n. 988; Cass., 21 marzo 2013, n. 7141).
6.3. La Corte bresciana, con un giudizio di fatto sotto questo profilo incensurato, ha ritenuto che l’attivita’ svolta dall’ingegner (OMISSIS) in favore della (OMISSIS) non rientrasse nell’ambito oggettivo del patto di non concorrenza, espressamente limitato ai prodotti oggetto dell’attivita’ lavorativa del dipendente : l’ulteriore affermazione, secondo cui manca un rapporto diretto ed immediato tra le conoscenze e le informazioni dell’ingegner (OMISSIS), acquisite durante la pregressa esperienza lavorativa, e il loro possibile trasferimento presso la nuova societa’, per introdurvi modificazioni o innovazione dei processi, oltre a rafforzare il giudizio relativo alla diversita’ delle produzioni, e’ coerente con la ratio del patto di non concorrenza, in quanto esprime il giudizio di assenza di competitivita’ tra le due attivita’, e, quindi, nella specie, di ogni possibilita’ di esportazione verso la nuova societa’ dei beni immateriali della societa’ datrice di lavoro.
6.4. La ritenuta insussistenza del rapporto concorrenziale – espressamente limitato dal patto ai prodotti dell’attivita’ lavorativa del dipendente – rende superfluo ogni ulteriore accertamento circa l’eventuale compromissione delle residue possibilita’ di una diversa allocazione del dipendente sul mercato del lavoro, con la conseguente insussistenza dei denunciati vizi di violazione di legge e di omessa motivazione.
7. Il terzo motivo e’ inammissibile.
Il giudice del merito ha ritenuto, con un ragionamento congruo e non adeguatamente censurato, che la condotta della societa’ di vietare al lavoratore l’accesso allo stabilimento, sia pure temporaneamente, era illegittima, in quanto in violazione del diritto del lavoratore di prestare la propria opera nel periodo di preavviso ed essa aveva cosi’ giustificato il recesso in tronco dell’ingegner (OMISSIS). La motivazione della Corte e’ dunque completa ed appagante, laddove il motivo di ricorso, nella parte in cui vuole sottoporre a nuova valutazione le risultanze istruttorie, involge una questione squisitamente di fatto, che eccede i limiti del sindacato di questa Corte.
8. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato. Dal rigetto del ricorso principale segue l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato proposto dal (OMISSIS).
In considerazione della controvertibilita’ della questione, come attestata anche dai contrastanti esiti dei due giudizi di merito, si ritiene di compensare interamente tra le parti costituite le spese del presente giudizio di legittimita’. Nessun provvedimento sulle spese deve adottarsi nei confronti della parte rimasta intimata.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato; compensa le spese del presente giudizio tra le parti costituite; nulla sulle spese per la parte rimasta intimata.
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