Suprema Corte di Cassazione
sezione VI
ordinanza 9 dicembre 2014, n. 25937
Fatto e diritto
1. – Con ricorso spedito per la notifica il 18.12.13 G.M.G. ha proposto regolamento di competenza avverso l’ordinanza 26.11.13 del tribunale di Monza in causa iscr. al n. 3740/12 r.g., con cui è stata dichiarata l’incompetenza per territorio in favore del tribunale di Macerata, sulle domande di risarcimento del danno e di ripetizione di indebito da lei dispiegate nei confronti di R.V. e P.G. , rispettivamente direttore dei lavori e progettista e titolare dell’impresa esecutrice di lavori di ristrutturazione e risanamento di un complessivo immobile in cui era sito anche un’unità di sua proprietà e sito in (omissis) : processo nel quale è stata chiamata in causa dal R. la sua assicuratrice della responsabilità civile Fondiaria SAI.
Ha depositato memoria difensiva ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 47 cod. proc. civ. il R. ; e, in vista dell’adunanza in camera di consiglio del 13.11.14, sia la ricorrente che il controricorrente R. depositano ulteriori memorie ai sensi dell’art. 380-ter cod. proc. civ..
2. – Il Pubblico Ministero ha redatto requisitoria scritta, che qui si riporta per la sola parte di interesse, del seguente testuale tenore:
“… Letto il ricorso per regolamento di competenza ex art. 47 c.p.c. proposto da G.M.G. con atto notificato il 18.12.2013, avverso l’ordinanza del Tribunale di Monza del 21.11.2013, resa nel giudizio civile di I grado iscritto al n. 3740/12 R.G., dichiarativa dell’incompetenza per territorio dell’adito Tribunale essendo competente a decidere la controversia il Tribunale di Macerata, con assegnazione del termine di mesi tre per la riassunzione del giudizio innanzi al Tribunale competente;
Rilevato che l’istante chiede cassare l’ordinanza impugnata del Tribunale di Monza, depositata il 26.11.13, non notificata, estratta in copia autentica il 27.11.13, comunicata dalla Cancelleria e per l’effetto dichiarare la competenza del Tribunale di Monza a conoscere le domande azionate dalla ricorrente con atto di citazione notificato il 4.4.2012, nel procedimento n. 3740/12 R.G. contro R.V. e P.G. , con chiamata in causa della Milano Assicurazioni S.p.a. e quindi consentire la prosecuzione del giudizio avanti al Giudice adito; con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio;
Inetta la memoria difensiva del geom B.V. del 3.1.14 con la quale si chiede rigettare il proposto ricorso, con il favore delle spese;
Visti gli atti della procedura;
Ritenuto che sussiste litisconsorzio necessario tra tutte le parti del giudizio pregresso e che l’odierna istante nel notificare il ricorso per regolamento ha erroneamente indicato nella relata la “Milano Assicurazioni Spa” anziché “Fondiaria SAI Spa” (quest’ultima, invece, correttamente indicata anche nell’impugnata ordinanza quale società chiamata in causa), e che ove non si volesse ritenere sussistente un mero errore materiale (che non ha escluso l’identificazione della effettiva parte processuale, atteso che nella predetta relata viene indicato il numero di RG del procedimento civile del Tribunale di Monza ed il procuratore domiciliatario della società assicuratrice chiamata in causa), occorre disporre la rinnovazione della notificazione alla Fondiaria Sai Assicurazioni Spa quale chiamata in causa…”.
3. – Il preliminare rilievo del P.G. va condiviso, apparendo al Collegio impossibile esimersi dall’ordinare la rinnovazione della notificazione del ricorso alla Fondiaria Assicurazioni spa, visto che questo è stato notificato in concreto, oltretutto – benché del tutto legittimamente – in cancelleria, al diverso soggetto giuridico Milano assicurazioni spa, nei cui confronti risultano anche prese le conclusioni nell’ultima pagina del ricorso introduttivo (p. 17).
A questo riguardo fa fede la relata di notifica, dalla quale risulta appunto quale destinatario dell’atto la Milano assicurazioni, mentre non può rilevare quanto emergente dalla mera indicazione del destinatario sull’avviso di ricevimento riprodotto nella memoria ex art. 380 ter cod. proc. civ. depositata dalla ricorrente.
Ora, quand’anche dalla relata stessa risultino altri dati per l’identificazione della causa cui l’atto notificato si riferisce, non può reputarsi essere stato il suo effettivo destinatario posto in grado di prendere alcuna, anche solo legale o per fictio iuris, conoscenza di questo: non potendo, se non a prezzo di un non tollerabile vulnus del diritto di difesa della parte, esigersi, per la peculiarità delle modalità della notifica e cioè in quanto eseguita (benché legittimamente) in Cancelleria e pure per la formulazione delle conclusioni nell’atto, una diligenza del procuratore della parte malamente indicata, consistente nella verifica di tutte le eventuali notifiche ivi eseguite con generalità anche diverse da quelle del proprio cliente e con riscontro, dal tenore delle sole annotazioni esterne del plico, di un numero di r.g. o dell’identità del mero domiciliatario per identificare compiutamente la controversia e da cui estrapolare il riferimento dell’atto notificato appunto alla parte effettiva, da cui oltretutto espungere o reinterpretare le conclusioni come riferite invece a quest’ultima, anziché al soggetto espressamente indicatovi come controparte.
Né rileva che il soggetto pretermesso sia il convenuto in garanzia e che la domanda contro di lui proposta non sia suscettibile di influire sulla competenza in ordine alla causa principale: infatti, essendosi esso opposto alle tesi in punto di competenza avanzate dall’attrice, già il solo rischio di una sua soccombenza sul punto e della conseguente sua condanna alle spese del presente procedimento lo legittimerebbe pienamente a vedervisi ritualmente coinvolto.
È, pertanto, nulla la notificazione eseguita presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario, ove indirizzata a soggetto indicatovi con generalità diverse da quelle dell’effettiva parte destinataria, non essendo sufficiente la mera indicazione del numero di ruolo generale o del domiciliatario della controversia cui in concreto si riferisce il piego raccomandato, oltretutto quando le conclusioni nell’atto notificato si riferiscano a soggetto diverso dall’effettiva controparte; ma la nullità della notifica ad uno dei litisconsorti necessari – non essendo stata sanata, per non essersi per il medesimo alcuno costituito — comporta solo, anche in Cassazione, l’onere per la parte ricorrente di rinnovarla.
È indispensabile, allora, disporre in tal senso; ed all’esito del termine per far luogo alla rinnovazione della notifica del ricorso introduttivo del presente regolamento va riservata ogni altra successiva determinazione, se del caso valutato il contenuto degli atti che la controparte reale, nei cui confronti quella sia stata ritualmente eseguita, abbia voluto avvalersi della facoltà di depositare.
P.Q.M.
La Corte ordina la rinnovazione del ricorso introduttivo del presente regolamento di competenza alla Fondiaria SAI spa, effettiva parte del processo, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, con ogni riserva all’esito.
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