Suprema Corte di Cassazione
sezione VI
ordinanza 21 novembre 2014, n. 24833
Rilevato che in data 5 agosto 2014 è stata depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c. che qui si riporta:
1. Il Tribunale di Napoli, con sentenza non definitiva del 27 luglio 2012, ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra R.G. e D.T.
2. Contro la decisione del Tribunale ha proposto appello la G. insistendo nella contestazione della effettività della separazione che nonostante l’omologa del Tribunale di Napoli non era mai intervenuta realmente.
3. La Corte di appello di Napoli ha respinto l’appello e condannato l’appellante alle spese del giudizio.
4. Ricorre per cassazione R.G. deducendo, ex art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., violazione di legge, nullità del procedimento, in relazione alla mancata ammissione delle prove testimoniali, e degli articoli 115, 116, 356 c.p.c. e 2697 c.c. quanto al rigetto dell’eccezione di interruzione della separazione.
5. Si difende con controricorso D.T.
Ritenuto che:
6. In materia di rilevanza giuridica della riconciliazione fra i coniugi dopo la separazione la giurisprudenza di questa Corte ritiene che la cessazione degli effetti della separazione si determina a seguito di riconciliazione, che non può consistere nel mero ripristino della situazione “quo ante”, ma nella ricostituzione del consorzio familiare attraverso la ricomposizione della comunione coniugale di vita, vale a dire la ripresa di relazioni reciproche, oggettivamente rilevanti, tali da comportare il superamento di quelle condizioni che avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza e che si concretizzino in un comportamento non equivoco incompatibile con lo stato di separazione (cfr. Cass. civ. sezione I n. 28655 del 24 dicembre 2013).
7. La Corte di appello ha fatto ampio riferimento a tali principi e li ha posti a base della sua decisione anche per ciò che concerne il rigetto della richiesta di ammissione della prova per testi che ha ritenuto irrilevante in quanto diretta ad attestare circostanze non univoche, esteriori o irrilevanti che potrebbero essere interpretate oggettivamente solo come la manifestazione della conservazione di un buon rapporto fra i coniugi dopo la separazione ma non anche come un insieme di comportamenti univoci e incompatibili con la volontà di proseguire la separazione. Tale valutazione di merito non è censurabile in questo giudizio.
8. Sussistono pertanto i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per la dichiarazione di inammissibilità o eventualmente per il rigetto del ricorso.
La Corte condivide tale relazione e pertanto ritiene che il ricorso debba essere respinto con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 2.600, di cui 200 euro per spese, oltre spese forfetarie e accessori di legge.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell’art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dell’art. 13, comma 1 bis, dello stesso articolo 13.
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