Suprema Corte di Cassazione
sezione III
sentenza 30 ottobre 2014, n. 45019
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIALE Aldo – Presidente
Dott. SAVINO Mariapia Gaetan – Consigliere
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere
Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere
Dott. PEZZELLA Vincenzo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 1507/2011 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del 07/02/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/09/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso per annullamento senza rinvio per prescrizione.
2. Ha presentato ricorso il difensore, sulla base di due motivi.
Il primo motivo denuncia violazione del Decreto Legge n. 463 del 1983, articolo 2, commi 1 bis e 1 ter, convertito con modifiche nella Legge n. 638 del 1983, per essere stata esercitata l’azione penale prima che l’imputato avesse potuto fruire della causa di non punibilita’ rappresentata dal versamento entro tre mesi degli importi dovuti.
Il secondo motivo denuncia violazione della legge penale e mancata valutazione della documentazione in atti in violazione dell’articolo 546 c.p.p., comma 1, e vizio motivazionale: l’imputato il 10 febbraio 2007 cesso’ di essere il legale rappresentante della S.r.l., per cui non sarebbe responsabile di quanto a lui contestato, per lo meno quanto al omesso versamento attinente alla mensilita’ del gennaio 2007, da adempiersi entro il 16 febbraio 2007. Egli comunque non avrebbe potuto fruire della causa di non punibilita’, e non vi sarebbe motivazione sulla sua effettiva conoscenza della contestazione. Non vi sarebbe neppure prova certa del versamento delle retribuzioni in quanto il relativo M 10 non sarebbe stato inviato dall’imputato, non avendo questi piu’ ricoperto alcuna carica sociale.
Per quanto appena osservato in ordine alla maturazione della prescrizione, allora, deve darsi atto che i motivi che il ricorso (esente da difetti di rito strido sensu) propone – che possono essere valutati congiuntamente, in quanto entrambi fondati sul venir meno il 10 febbraio 2007 della carica di legale rappresentante della S.r.l. che l’imputato aveva in precedenza ricoperto – non risultano manifestamente infondati. L’imputato, infatti, era stato legale rappresentante e amministratore della (OMISSIS) Srl fino alla data suddetta, e quindi prima della maturazione del termine per l’adempimento dell’ultima mensilita’, cioe’ prima del 16 febbraio 2007. L’Inps notifico’ alla societa’ l’avviso di contestazione – rileva il ricorrente – il 4 marzo 2008, quando l’imputato non aveva piu’ alcuna carica sociale, il che pone in dubbio la possibilita’ dell’imputato di fruire della causa di non punibilita’ del versamento del dovuto entro tre mesi di cui al Decreto Legge n. 463 del 1983, articolo 2, comma 1 bis. Al riguardo, la motivazione della sentenza d’appello non e’ effettivamente adeguata, poiche’ omette di considerare la questione della cessazione della carica dell’imputato nella societa’ (tutt’altro che priva di incidenza: v., da ultimo,Cass. sez. 3, 4 dicembre 2013-11 febbraio 2014 n. 6378, per cui “in tema di omesso versamento delle ritenute assistenziali e previdenziali, ai fini della decorrenza del termine di tre mesi concesso al datore di lavoro per provvedere al versamento dovuto, la notifica dell’avviso di accertamento da parte dell’Ente non puo’ ritenersi validamente effettuata presso la sede della societa’ qualora la persona fisica penalmente responsabile sia cessata dalla carica di amministratore”; e cfr. comunque Cass. sez. 3, 20 febbraio 2013 n. 21695, che connette alla posizione di responsabile dell’impresa l’obbligo del versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali nel caso di imprese collettive) e non effettua alcuna distinzione tra le mensilita’ e i versamenti dovevano essere compiuti durante la carica di amministratore dell’imputato e la mensilita’ che il versamento attinenti al gennaio 2007, nonche’ sulla notifica della relativa contestazione da parte dell’Inps. La non manifesta infondatezza delle doglianza del ricorrente conduce quindi, essendosi instaurato validamente il presente grado giurisdizionale, e non emergendo peraltro dagli atti elementi che possano giustificare l’applicazione dell’articolo 129 c.p.p., comma 2, alla dichiarazione ex articolo 129 c.p.p., comma 1, della estinzione del reato contestato per maturata prescrizione, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
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