Palazzo-Spada

Consiglio di Stato

sezione VI

sentenza 4 novembre 2014, n. 5428

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE

SEZIONE SESTA

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9135 del 2013, proposto da:

Fr.Mo., rappresentato e difeso dall’avvocato Ro.Ci., con domicilio eletto presso il medesimo difensore in Roma, viale (…);

contro

Comune di Scandriglia, in persona del sindaco e legale rappresentante pt, rappresentato e difeso dall’avvocato Mi.Ba., con domicilio eletto presso Ma.Ca. in Roma, via (…);

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE I QUATER n. 9392/2013, resa tra le parti, concernente demolizione di opere edilizie abusive e ripristino dello stato dei luoghi.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Scandriglia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 ottobre 2014 il consigliere di Stato Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti gli avvocati Ci. e Ba.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- La signora Fr.Mo. impugna la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio 5 novembre 2013 n. 9392 che ha respinto il ricorso della stessa proposto per l’annullamento dell’ordinanza del responsabile del servizio urbanistico del Comune di Scandriglia recante l’ordine di riduzione in pristino dello stato dei luoghi mediante demolizione del manufatto realizzato dalla ricorrente sine titulo, all’interno del Parco dei Monti Lucretili, in prossimità dell’immobile in sua (non esclusiva) titolarità e destinato a civile abitazione posto nel medesimo Comune, in località San Nicola.

L’appellante, lamentando l’erroneità sul punto della decisione del giudice di primo grado,insiste nel ritenere la natura di vano tecnico del fabbricato realizzato e comunque l’ammissibilità per lo stesso del procedimento di sanatoria edilizia ed insiste per l’accoglimento del ricorso di primo grado e per l’annullamento, in riforma della impugnata sentenza, dell’atto sanzionatorio in quella sede impugnato.

Si è costituito l’intimato Comune di Scandriglia per resistere all’appello e per chiederne la reiezione.

Con ordinanza 19 febbraio 2014 n.746 questa sezione ha disposto, ai soli fini cautelari, la sospensione della esecutività della impugnata sentenza.

All’udienza pubblica del 14 ottobre 2014 la causa è stata trattenuta per la sentenza.

2.- L’appello è infondato e va respinto.

Il Comune di Scandriglia ha ritenuto abusivo il manufatto edilizio realizzato nel terreno che risulta in titolarità della ricorrente (che lo detiene unitamente ad altri proprietari), sul rilievo che lo stesso è risultato sprovvisto del presupposto titolo abilitativo e lo ha assoggettato per tal ragione, in applicazione dell’art. 31, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001, alla sanzione dell’ordine di demolizione.

L’appellante assume la natura di “locale tecnico” del vano, che seppur adibito allo stato essenzialmente a deposito di biciclette, sarebbe stato realizzato al fine di allocare gli impianti tecnologici ed i pannelli fotovoltaici strumentali all’abitazione principale, e che da tanto discenderebbe naturaliter l’assenza di titolo edilizio abilitativo; l’appellante deduce altresì che lo stesso Comune, nel provvedimento impugnato in primo grado, avrebbe dimostrato di dubitare su quale tipo di titolo (DIA o permesso di costruire) fosse necessario per realizzare il manufatto; di tal che, sempre a parer dell’appellante, da un lato sarebbe oggettivamente eccessiva e contraddittoria l’applicazione della più grave sanzione ripristinatoria reale in luogo della sanzione pecuniaria, dall’altro, anche la sentenza di primo grado sarebbe sul punto lacunosa e censurabile, in quanto il Tar avrebbe omesso di svolgere gli approfondimenti istruttori necessari a stabilire la effettiva natura dell’intervento al fine di stabilire il titolo edilizio richiesto per l’edificazione e, in definitiva, l’appropriatezza della sanzione in concreto applicata.

3.- La censura non appare al Collegio meritevole di condivisione.

4.- A prescindere da quanto di seguito si dirà a proposito della impossibilità di aggregare, nel caso di specie, il manufatto de quo al novero dei cd “volumi tecnici”, vale da subito osservare che nessun incidenza causale, sulla legittimità del provvedimento impugnato in primo grado, potrebbe assumere la circostanza che l’amministrazione comunale abbia fatto riferimento alternativo alla DIA o al permesso di costruire, quali titoli astrattamente idonei a legittimare l’intervento realizzato senza alcun titolo dalla odierna parte appellante, attesa l’ormai nota ambivalenza dei richiamati titoli edilizi, entrambi funzionali (sia pur con diversa articolazione procedimentale) alla realizzazione di interventi implicanti nuovi volumi. In ogni caso, è certo che l’appellante fosse sprovvisto dell’uno come dell’altro titolo, di tal che non potrebbe essere l’incerta ricostruzione della fattispecie fattuale operata dalla amministrazione (per quanto detto qui non riscontrabile) a legittimare un intervento che è pacificamente avvenuto senza titolo.

5.- Sotto distinto profilo, l’appellante insiste nel sostenere la natura di “volume tecnico” del vano realizzato, destinato a contenere impianti serventi l’abitazione principale, il quale risulterebbe privo di autonomia funzionale rispetto all’abitazione principale, di cui rappresenterebbe mera pertinenza agli effetti della disciplina urbanistico-edilizia applicabile alla fattispecie.

Anche tale censura non appare tuttavia meritevole di favorevole scrutinio.

Osserva, infatti, il Collegio che, in base ad una consolidata giurisprudenza da cui non si ravvisano ragioni per discostarsi “la nozione di volume tecnico, non computabile nel calcolo della volumetria massima consentita, può essere applicata solo con riferimento ad opere edilizie completamente prive di una propria autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinate a contenere impianti serventi di una costruzione principale, per esigenze tecnico-funzionali della costruzione stessa; si tratta, in particolare, di impianti necessari per l’utilizzo dell’abitazione, che non possono essere ubicati all’interno di essa, connessi alla condotta idrica, termica, ascensore ecc., mentre va escluso che possa parlarsi di volumi tecnici al di fuori di tale ambito, al fine di negare rilevanza giuridica ai volumi comunque esistenti nella realtà fisica” (Cons. di Stato, Sez. IV, 4 maggio 2010, n. 2565).

Nel caso in esame, si è accertato che l’ordine di demolizione riguarda un fabbricato, già sul piano dimensionale (6,30 mt per 5,40 mt e di altezza pari a mt 2,90), ex se di consistente impatto e nient’affatto accessorio o servente rispetto all’abitazione principale. La stessa destinazione principale a ricovero di biciclette ed altri mezzi, riconosciuta dai proprietari (unitamente alle altre destinazioni proprie dei volumi tecnici), non fa altro che corroborare la correttezza della tesi dell’amministrazione, a ragione condivisa dai giudici di primo grado, secondo cui si tratta in realtà di un manufatto potenzialmente (ma anche in fatto) autonomo rispetto a quello principale, pienamente compatibile, anche in ragione della sua altezza con destinazioni d’uso di differente tipologia e perciò non qualificabile alla stregua di un volume tecnico.

6.- In ogni caso, giova qui ricordare che, come statuito da questa sezione nella sentenza 5 agosto 2013 n. 4086, in assenza di leggi regionali e di altre disposizioni normative urbanistico-edilizie specificamente applicabili, si deve tenere conto nella materia della circolare del Ministero dei lavori pubblici 31 gennaio 1973, n. 2474, che ha ammesso la possibilità di non computare nella volumetria assentibile i volumi tecnici, soltanto quando si tratti di un manufatto ancora da realizzare e l’amministrazione abbia effettuato ex ante le valutazioni inerenti alle sue esigenze tecnico-funzionali. Quando, invece, sia stato realizzato abusivamente un nuovo volume, rispetto a quello legittimamente assentito, nessuna disposizione consente di effettuare le medesime valutazioni: il solo fatto che si tratti di un nuovo manufatto abusivo preclude all’amministrazione di considerarlo irrilevante. Inoltre, nella stessa circolare si legge che, sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, si propone la seguente definizione di volume tecnico:

“Devono intendersi per volumi tecnici, ai fini della esclusione dal calcolo della volumetria ammissibile, i volumi strettamente necessari a contenere ed a consentire l’accesso di quelle parti degli impianti tecnici (idrico, termico, elevatorio, televisivo, di parafulmine, di ventilazione, ecc.) che non possono per esigenze di funzionalità degli impianti stessi, trovare luogo entro il corpo dell’edificio realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche.

A titolo esemplificativo il Consiglio Superiore fa presente che sono da considerare “volumi tecnici” quelli strettamente necessari a contenere i serbatoi idrici, l’extracorsa degli ascensori, i vasi di espansione dell’impianto di termosifone, le canne fumarie e di ventilazione, il vano scala al di sopra delle linee di gronda. Non sono invece da intendere come volumi tecnici i bucatai, gli stenditoi coperti, i locali di sgombero e simili.”

Nel caso di specie è pacifico, alla luce della definizione dianzi esposta, che non si tratti di locale tecnico, ma al più di locale di sgombero, potenzialmente destinato ad altra destinazione d’uso.

7.- Da ultimo va ritenuto persuasivo il rilievo del Tar, sviluppato quale ulteriore motivo di ostacolo all’accoglimento del ricorso di primo grado, secondo cui il manufatto sarebbe stato realizzato in area paesaggisticamente vincolata (in quanto ricadente nel Parco dei Monti Lucretili), a significare in sostanza l’impossibilità che, in relazione ai nuovi volumi realizzati, possa essere accordata la sanatoria paesaggistica (attesi gli stretti limiti in cui la stessa è ammessa, ai sensi dell’art. 167, comma 4, del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42) donde, in ultima analisi, la corretta applicazione della sanzione ripristinatoria di natura reale.

8.- In definitiva, l’appello va respinto e va confermata la impugnata sentenza.

Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Sesta – definitivamente pronunciando sull’appello (RG n. 9135/13), come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l’appellante al pagamento, in favore del Comune di Scandriglia delle spese e degli onorari del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre gli accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:

Sergio De Felice – Presidente FF

Claudio Contessa – Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg – Consigliere, Estensore

Roberta Vigotti – Consigliere

Bernhard Lageder – Consigliere

Depositata in Segreteria il 4 novembre 2014.

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