Corte di Cassazione bis

Suprema Corte di Cassazione

sezione Tributaria

sentenza 17 ottobre 2014, n. 21989


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente
Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere
Dott. FERRO Massimo – Consigliere

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4927/2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato (OMISSIS), giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 110/2009 della COMM.TRIB.REG. di BOLOGNA, depositata il 27/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/05/2014 dal Consigliere Dott. MARIO CIGNA;

udito per il ricorrente l’Avvocato (OMISSIS), che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito per il resistente l’Avvocato (OMISSIS) per delega Avvocato (OMISSIS), che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FIMIANI Pasquale, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(OMISSIS), esercente l’attivita’ di giornalista scrittore, ha proposto ricorso dinanzi alla CTP di Bologna avverso il silenzio-rifiuto opposto dall’Ufficio all’istanza di rimborso della somma corrisposta per IRAP negli anni dal 2001 al 2004, ritenuta non dovuta in quanto la detta attivita’ non era qualificata da particolari elementi organizzativi.
L’adita CTP ha accolto il ricorso.
Con sentenza depositata il 27-11-09 la CTR Emilia Romagna ha rigettato l’appello dell’Agenzia; in particolare la CTR ha evidenziato che, in base alla depositata documentazione, poteva ritenersi che l’attivita’ di giornalista era esercitata dal professionista “senza l’ausilio di dipendenti e con attrezzature minimali ed essenziali”, sicche’, ai fini dell’assoggettamento ad IRAP, difettava il necessario requisito dell’attivita’ autonomamente organizzata.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidato ad un motivo; il contribuente ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo l’Agenzia, deducendo – ex articolo 360 c.p.c., n. 5 – insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, ha rilevato che la CTR aveva utilizzato espressioni generiche ed apodittiche, senza quindi chiarire i presupposti di fatto e le ragioni di diritto poste a fondamento della decisione; tanto, nonostante l’Ufficio nell’atto di gravame avesse evidenziato che il contribuente si era avvalso delle strutture del proprio studio (e, in particolare, che risultavano spese per immobili per euro 20.000,00) e nonostante dallo stesso quadro RE delle dichiarazioni depositate dallo stesso contribuente in appello fosse risultato l’utilizzazione di beni strumentali e l’effettuazione di spese.
Il motivo e’ fondato.
Va, in primo luogo, ribadito il principio, piu’ volte enunciato da questa Corte, secondo cui in tema di IRAP, presupposto per l’applicazione dell’imposta, secondo la previsione del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, articolo 2, e’ l’esercizio abituale di un’attivita’ autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi, che ricorre qualora il contribuente sia il responsabile dell’organizzazione ed impieghi beni strumentali, eccedenti per quantita’ o valore, il minimo generalmente ritenuto indispensabile per l’esercizio della professione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; l’esistenza di un’autonoma organizzazione non deve essere intesa in senso soggettivo, come auto-organizzazione creata e gestita dal professionista senza vincoli di subordinazione, bensi’ in senso oggettivo, come esistenza di un apparato esterno alla persona del professionista e distinto da lui, frutto dell’organizzazione di beni strumentali e/o di lavoro altrui; costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle predette condizioni, (v. tra le tante, Cass. 26161/2011 e 4490/2012).
La CTR, nel valutare la sussistenza o meno di dette condizioni, si e’ limitata ad affermare che l’attivita’ di giornalista scrittore era esercitata dal contribuente “senza l’ausilio di dipendenti e con attrezzature minimali ed essenziali”, senza tuttavia precisare quali erano le attrezzature prese in considerazione e perche’ le stesse potevano ritenersi essenziali alla detta attivita’; siffatta omissione, in uno con la genericita’ ed apoditticita’ delle affermazioni, rende impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicita’ del ragionamento che ha condotto il giudice di merito alla formazione del proprio convincimento; tanto in specie in quanto nell’atto di gravame l’Ufficio aveva evidenziato che il contribuente si era avvalso negli anni in questione delle strutture del proprio studio con spese per immobili di notevole importo, e che l’utilizzazione di beni strumentali del valore di oltre lire 15.000.000 per ogni anno e l’effettuazione di dette spese trovavano conforto nei depositati prospetti del quadro RE.
In conclusione, pertanto, in accoglimento del ricorso, va cassata l’impugnata sentenza, con rinvio per nuovo esame alla CTR Emilia-Romagna, diversa composizione, che provvedera’ anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza e rinvia per nuovo esame alla CTR Emilia-Romagna, diversa composizione, che provvedera’ anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *