Cassazione 6

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza 9 settembre 2014, n. 18979

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICALA Mario – Presidente
Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

Comune di Milano, in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.to in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), dal quale e’ rapp.to e difeso, unitamente all’avv. (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 62/34/12 depositata l’11/6/2012;

Udita la relazione della causa svolta dal Dott. Marcello Iacobellis;

Udito l’avv. (OMISSIS) per la ricorrente.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

La controversia promossa dal Comune di Milano contro l’Agenzia delle Entrate e’ stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dal Comune contro la sentenza della CTP di Milano n. 23/5/2010 che ne aveva respinto il ricorso avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) relativo al mancato pagamento della tassa di concessione governativa relativamente all’anno 2006, a seguito della sottoscrizione di vari contratti di abbonamento al servizio di telefonia mobile. Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Resiste con controricorso il Comune di Milano che ha depositato memoria.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

Assume l’Agenzia la violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972, articolo 1 e dell’articolo 21 della tariffa allegata, anche in combinato con il Decreto Legislativo n. 259 del 2003, articolo 25 e articolo 160, con il Decreto Ministeriale 13 febbraio 1990, n. 33, con la Legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 1, comma 203 con il Decreto Legge n. 151 del 1991, articolo 3, conv. in Legge 12 luglio 1991, n. 202, e con il D.N. 8 settembre 1988, n. 484, articolo 28, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, laddove la CTR ha ritenuto abrogato l’articolo 21 della tariffa allegata al Decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972.

La censura e’ fondata alla luce dei principi espressi da questa Corte (SS.UU. sent. n. 9560 del 02/05/2014) secondo cui, in tema di radiofonia mobile, l’abrogazione del Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1973, n. 156, articolo 318, ad opera del Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259, articolo 218 non ha fatto venire meno l’assoggettabilita’ dell’uso del “telefono cellulare” alla tassa governativa di cui all’articolo 21 della tariffa allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, in quanto la relativa previsione e’ riprodotta nel Decreto Legislativo n. 259 cit., articolo 160. Va, infatti, esclusa – come anche desumibile dalla norma interpretativa introdotta con il Decreto Legge 24 gennaio 2014, n. 4, articolo 2, comma 4, conv. con modif. in Legge 28 marzo 2014, n. 50, che ha inteso la nozione di stazioni radioelettriche come inclusiva del servizio radiomobile terrestre di comunicazione – una differenziazione di regolamentazione tra “telefoni cellulari” e “radio-trasmittenti”, risultando entrambi soggetti, quanto alle condizioni di accesso, al Decreto Legislativo n. 259 cit. (attuativo, in particolare, della direttiva 2002/20/CE, cosiddetta direttiva autorizzazioni), e, quanto ai requisiti tecnici per la messa in commercio, al Decreto Legislativo 5 settembre 2001, n. 269 (attuativo della direttiva 1999/5/CE), sicche’ il rinvio, di carattere non recettizio, operato dalla regola tariffaria deve intendersi riferito attualmente all’articolo 160 della nuova normativa, tanto piu’ che, ai sensi dell’articolo 219 del medesimo Decreto Legislativo, dalla liberalizzazione del sistema delle comunicazioni non possono derivare “nuovi o maggiori oneri per lo Stato”, e, dunque, neppure una riduzione degli introiti anteriormente percepiti. Ne’, in ogni caso, l’applicabilita’ di siffatta tassa si pone in contrasto con la disciplina comunitaria attesa l’esplicita esclusione di ogni incompatibilita’ affermata dalla Corte di giustizia (CGCE, 12 dicembre 2013 in C-335/2013).

La Corte ha altresi’ rilevato come “Nel difficile quadro di contrastanti posizioni esegetiche che si e’ determinato in ordine alla questione qui in esame, il legislatore ha ritenuto opportuno intervenire per un definitivo e rassicurante chiarimento con il Decreto Legge 24 gennaio 2014, n. 4, articolo 2, comma 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2014, n. 50.9.1. La richiamata disposizione stabilisce: “Per gli effetti dell’articolo 21 della Tariffa annessa al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, le disposizioni dell’articolo 160 del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259, richiamate dal predetto articolo 21, si interpretano nel senso che per stazioni radioelettriche si intendono anche le apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre di comunicazione”. Si tratta….di una norma interpretativa, che “prevede espressamente l’applicabilita’ della tassa di concessione governativa (articolo 21 della tariffa annessa al Decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972, sulle concessioni governative) ai contratti di abbonamento per la telefonia cellulare”.

La Corte ha infine affermato che gli enti locali sono tenuti al pagamento della tassa governativa sugli abbonamenti telefonici cellulari, non estendendosi ad essi l’esenzione riconosciuta dal Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, articolo 13 bis, comma 1, a favore dell’Amministrazione dello Stato, trattandosi di norma di agevolazione fiscale di stretta interpretazione, e attesa, ai sensi del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articolo 1, comma 2, l’inesistenza di una generalizzata assimilazione tra amministrazioni pubbliche, la cui configurabilita’ presuppone una specifica scelta (nella specie, non adottata) legislativa.

Manifestamente infondati sono i dubbi di legittimita’ costituzionale sollevati dalla controricorrente con riferimento agli articoli 3, 23 e 53 Cost..

Quanto alla pretesa violazione dell’articolo 3 Cost., si osserva che la fruizione di servizi di telefonia mobile in base ad un rapporto contrattuale di abbonamento col gestore presenta caratteristiche giuridiche e fattuali non sovrapponigli all’acquisto di un certo tempo di conversazione telefonica mediante la ricarica di una carta prepagata; basta considerare, in proposito, che l’utente nel primo caso gode del servizio continuativamente e si obbliga al pagamento di un canone periodico, mentre nel secondo caso acquista un pacchetto di minuti di conversazione telefonica. La differenza obbiettiva tra le due situazioni esclude l’irragionevolezza della diversita’ del relativo trattamento tributario, con riferimento al parametro di cui all’articolo 3 Cost.. Quanto alla pretesa violazione dell’articolo 53 Cost., va in primo luogo rilevato che la giurisprudenza costituzionale ha reiteratamente affermato che rientra nella discrezionalita’ del legislatore la determinazione degli indici di capacita’ contributiva e della conseguente entita’ dell’onere tributario, essendo riservato alla Corte costituzionale di verificare solo la palese arbitrarieta’ e irrazionalita’ delle scelte legislative (cfr. C.Cost. n. 352/95, n. 23/05). Tanto premesso, si osserva che le differenze giuridiche e fattuali intercorrenti tra la fruizione di servizi di telefonia mobile in base ad un rapporto contrattuale di abbonamento col gestore e l’acquisto di un determinato minutaggio di conversazione telefonica mediante la ricarica di una carta prepagata, gia’ evidenziate con riferimento al sospetto di violazione dell’articolo 3 Cost., inducono ad escludere, anche con riferimento al sospetto di violazione dell’articolo 53 Cost., che il diverso trattamento tributario di tali situazioni possa considerarsi palesemente arbitrario e irrazionale; si veda al riguardo (in tutt’altra materia, ma secondo lo sviluppo di un analogo iter argomentativo di valorizzazione delle differenze che distinguono situazioni che pure nella sostanza sembrerebbero sovrapponigli) C.Cost. 113/07, ove – con riferimento al diverso regime di deducibilita’ ai fini IRPEF dell’assegno divorzile, a seconda che il medesimo venga corrisposto periodicamente o in unica soluzione – si sottolinea come le diversita’ della connotazione giuridica e fattuale delle due forme di adempimento legittimano il legislatore a prevedere, nella sua discrezionalita’, regimi fiscali diversi.

Con riferimento infine alla questione concernente la pretesa violazione della riserva di legge di cui all’articolo 23 Cost., si osserva che la tassa in questione trova il suo fondamento in norme dettate dalla legge o da atti con forza di legge (Decreto Legge n. 151 del 1991, articolo 3, Decreto Legislativo n. 259 del 2003, articolo 160, Decreto Legge n. 4 del 2014, articolo 2); il che palesa la manifesta infondatezza sia dell’argomento secondo cui la riserva di legge per l’imposizione di prestazioni patrimoniali sarebbe violata perche’ la fonte dell’imposizione in esame risiederebbe nel decreto ministeriale n. 33 del 1990 (dovendosi altresi’ ricordare che la riserva di legge di cui all’articolo 23 Cost. e’ relativa e non assoluta, cfr. Cass. SSUU 18262/04); sia dell’argomento che – essendo venuta meno la necessita’ di qualunque concessione o autorizzazione all’uso del telefono cellulare – mancherebbe attualmente la prestazione amministrativa costituente il presupposto del tributo stesso. Quest’ultimo argomento – che in sostanza si risolve nell’assunto che, in mancanza di qualunque concessione o autorizzazione all’uso del telefono cellulare, il tributo de quo avrebbe perso la natura di tassa ed assunto, in difetto di una previsione legale esplicita, quella di imposta – ha infatti una portata meramente classificatoria, cosicche’, quand’anche fondato, non sarebbe idoneo ad manifestare l’esistenza di una violazione dell’articolo 23 Cost..

hi definitiva, in conformita’ ai principi espressi dalle Sezioni Unite nella citata sentenza n. 9565/14, si deve ribadire la permanente vigenza della tassa sugli abbonamenti ai servizi di telefonia cellulare alla stregua del combinato disposto degli articoli 21 della Tariffa allegata al Decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972 (nel testo attuale, che riproduce il contenuto della voce 131 della stessa Tariffa, introdotta dal Decreto Legge n. 151 del 1991, articolo 3 e successivamente abrogata), del decreto ministeriale n. 33 del 1990, articolo 3 e Decreto Legislativo n. 259 del 2003, articolo 160 come autenticamente interpretato dal Decreto Legge n. 4 del 2014, articolo 2, comma 4, riaffermando altresi’ la soggezione dei comuni a tale tassa.

Consegue da quanto sopra l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., decidendo nel merito, va rigettato il ricorso proposto dal Comune di Milano avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) relativo al mancato pagamento della tassa di concessione governativa relativamente all’anno 2006.

I contrasti giurisprudenziali giustificano la compensazione delle spese del giudizio di appello e quelle del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta il ricorso proposto dal Comune di Milano avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) relativo al mancato pagamento della tassa di concessione governativa relativamente all’anno 2006, compensando le spese del giudizio di appello e quelle del giudizio di cassazione.

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