Cassazione 4

Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza 6 ottobre 2014, n. 20988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ODDO Massimo – Presidente
Dott. MANNA Felice – Consigliere
Dott. SANGIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso (iscritto al N.R.G. 26581/08) proposto da:
SOCIETA’ (OMISSIS) – S.A.S. a r.l., (OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. (OMISSIS) del foro di Lucca ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv.to (OMISSIS) in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS) rappresentata e difesa dall’Avv.to (OMISSIS) del foro di Roma, in virtu’ di procura speciale rilasciata il 14.1.2014 con atto del notaio dott. (OMISSIS) di Viareggio rep. N. (OMISSIS), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in (OMISSIS) (st. avv. (OMISSIS));
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 1231 depositata il 17 settembre 2007;
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 3 giugno 2014 dal Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;
uditi gli Avv.ti (OMISSIS) (con delega dell’Avv.to (OMISSIS)), per parte ricorrente, e (OMISSIS), per parte resistente;
udito il Pubblico Ministero, in persona de Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 5 aprile 2001 la SOCIETA’ (OMISSIS) – S.A.S. a r.l. evocava, dinanzi al Tribunale di Lucca – Sezione distaccata di Viareggio, (OMISSIS), esponendo di essere stata comproprietaria – dal 19.10.1983 al 6.6.1997 – di un immobile adibito a cinematografo denominato (OMISSIS), di cui la convenuta aveva la quota del 20% ed il restante 80% spettava all’attrice, la quale lo aveva gestito, stipulando per il 20% un contratto di locazione; aggiungeva che durante tale periodo aveva sostenuto tutti i costi dell’immobile, sia per manutenzione ordinaria sia per quella straordinaria, per la somma di lire 387.240.366, per cui chiedeva che la convenuta venisse condannata al rimborso della sua quota di detti costi, ammontanti a lire 77.448.073.
Instaurato il contraddittorio, nella resistenza della (OMISSIS), la quale sosteneva di non essere tenuta ad effettuare le riparazioni di cui agli articoli 1575, 1576 e 1577 c.c., ai sensi della Legge n. 392 del 1978, non essendo mai stata attivata la procedura prevista dalla Legge n. 293 del 1950, articolo 41 comunque non dovuti gli importi esborsati in quanto si trattava per la quasi totalita’ (salvo gli interventi al tetto) di opere eseguite dalla societa’ conduttrice per l’esigenza di migliorare la funzionalita’ aziendale dei locali, il giudice adito, espletata istruttoria, anche con c.t.u., in parziale accoglimento della domanda attorea, condannava la convenuta al pagamento di euro 16.054,58, oltre ad interessi.
In virtu’ di rituale appello interposto dalla (OMISSIS), con il quale lamentava l’erronea applicazione dell’articolo 1110 c.c., la Corte di appello di Firenze, nella resistenza della societa’ appellata, che proponeva anche appello incidentale, per essere stata accolta solo parzialmente la domanda, accoglieva integralmente l’appello principale (assorbito quello incidentale) e in riforma della decisione di primo grado, condannava l’appellante al pagamento del solo importo di euro 816,89, compensate fra le parti le spese dei due gradi di giudizio.
A sostegno della decisione adottata la corte territoriale evidenziava che correttamente il giudice di primo grado aveva fatto applicazione dell’articolo 1110 c.c. ricorrendone le condizioni, giacche’ la societa’ appellata aveva chiesto il rimborso delle spese sulla base del rapporto di comproprieta’. Proseguiva che l’attrice non aveva affatto dato prova di avere precedentemente interpellato la comproprietaria, in quanto solo nel caso di inattivita’ di quest’ultima poteva procedere agli esborsi e pretenderne il rimborso, non deponendo in tal senso la lettera prodotta dell’11.10.1983 con la quale la comproprietaria negava di essere obbligata, ai sensi dell’articolo 1005 c.c., a rimborsare i lavori fatti eseguire dalla conduttrice in epoca anteriore, per essere stata ella sino al 27.9.1983 solo nuda proprietaria della quota del bene, richiedendo che per l’avvenire fossero inviati a lei – stante il recente consolidamento della sua proprieta’ (per decesso dell’usufruttuario) – i preventivi di spesa in ordine ai quali si riservava di esprimere il suo parere; dunque si trattava di lavori per i quali non vi era prova che fossero a carico del nudo proprietario, oltre ad essere state eseguite senza previo concerto con la (OMISSIS). Aggiungeva ad abundantiam che il diritto al rimborso delle spese andava negato anche per il fatto che, tranne forse per quelle relative al tetto, non si trattava di esborsi necessari per la conservazione dell’immobile, bensi’ per l’esercizio dell’impresa (cinema), della quale era pacificamente titolare la sola attrice, spese delle quali avrebbe avuto titolo a richiederne il rimborso sulla base del contratto di locazione, visto che erano necessarie per consentirne l’uso pattuito ex articolo 1572 c.c., n. 2, domanda che pero’ non risultava proposta. Concludeva che sulla base dei principi enunciati, la domanda attorea andava accolta limitatamente alla sola quota parte del canone dovuto al Consorzio di Bonifica, pari ad euro 816,89, oltre ad interessi dalla domanda.
Avverso la indicata sentenza della Corte di appello di Firenze ha proposto ricorso per cassazione la SOCIETA’ (OMISSIS) s.a.s., articolato su tre motivi, al quale ha replicato la (OMISSIS) con controricorso, illustrato anche da memoria ex articolo 378 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli articoli 1005, 1110 e 2730 c.c. per non avere la corte di merito tenuto conto della lettera scritta dalla resistente l’11.10.1983 ed indirizzata sia al direttore dei lavori che alla Soc. (OMISSIS), con la quale assumeva non rientrare i lavori de quibus fra quelli di sua spettanza ex articolo 1005 c.c., curando poi la trascrizione del testo della comunicazione, ai fini dell’assolvimento del requisito dell’autosufficienza. Con la conseguenza che in atti vi era la prova della trascuranza a provvedere ai lavori da parte della resistente, costituendo la lettera della stessa confessione stragiudiziale dei lavori eseguiti gia’ prima dell’invio della missiva. A conclusione dell’illustrazione del mezzo viene formulato il seguente quesito di diritto: “Dica la Corte di Cassazione se versa o meno nella situazione di trascuranza di cui all’articolo 1110 c.c. il comproprietario che, ricevuti i preventivi di spesa dei lavori di manutenzione straordinaria previsti dall’articolo 1005 c.c. da eseguire sull’immobile comune, ometta ogni riscontro e neghi di essere tenuto a sostenerne la spesa anche in parte”. Il motivo e’ inammissibile prima che infondato.
Occorre qui chiarire che l’articolo 1110 c.c. consente eccezionalmente la ripetibilita’ delle spese sostenute dal singolo partecipante alla comunione, in caso di trascuranza degli altri, limitatamente a quelle necessarie per la conservazione della cosa, ossia al mantenimento della sua integrita’ (Cass. n. 253 del 2013). Al riguardo vanno annoverati quegli interventi che si rendano necessari perche’ il bene sia idoneo alla destinazione al quale e’ obiettivamente adibito ovvero siano indispensabili per assicurare il servizio comune, in quanto incidano sulla stessa esistenza o permanenza del bene o del servizio che altrimenti verrebbero meno.
L’articolo 1110 c.c., escludendo ogni rilievo dell’urgenza o meno dei lavori, stabilisce che il partecipante alla comunione, il quale, in caso di trascuranza degli altri compartecipi o dell’amministratore, abbia sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso a condizione di aver precedentemente interpellato o, quantomeno preventivamente avvertito gli altri partecipanti o l’amministratore. Solo, pertanto, in caso di inattivita’ di questi ultimi, egli puo’ procedere agli esborsi e pretenderne il rimborso, ed incombera’ su di lui l’onere della prova sia della trascuranza che della necessita’ dei lavori.
Illustrati i principi, osserva il Collegio che la sentenza nel riconoscere il diritto della societa’ al solo rimborso, per quota, del canone dovuto al Consorzio di bonifica, ha accertato che la (OMISSIS) s.a.s. non aveva sottoposto i preventivi alla comproprietaria la quale pertanto non poteva ritenersi rimasta del tutto inattiva, come confermato dal tenore della lettera inviata il 1.10.1983, con la quale la (OMISSIS) negava di essere obbligata al rimborso nella sua qualita’ di nuda proprietaria dell’immobile sino al 27.9.1983 e per il futuro, stante il recente consolidamento della proprieta’ in capo alla stessa (per decesso dell’usufruttuario), richiedeva l’invio dei preventivi di spesa in ordine ai quali si riservava di esprimere il suo parere.
Dunque la pronuncia impugnata appare corretta in punto di diritto e la censura sebbene appaia dedurre la violazione di legge, nella sostanza tende alla denuncia di un vizio di motivazione, criticando l’interpretazione della lettera operata dalla corte di merito, che costituisce un tipico apprezzamento di merito, consistendo in un’operazione di accertamento della volonta’ della parte, che si risolve in un’indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione soltanto per inadeguatezza della motivazione o per violazione delle regole ermeneutiche, che devono essere specificamente indicate in modo da dimostrare – in relazione al contenuto del testo – l’erroneo risultato interpretativo cui per effetto della predetta violazione e’ giunta la decisione, che altrimenti sarebbe stata con certezza diversa la decisione.
Con la conseguenza che non puo’ trovare ingresso in sede di legittimita’ la critica della ricostruzione della volonta’ della parte operata dal giudice di merito che si traduca – come nella specie – esclusivamente nella prospettazione di una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto gia’ dallo stesso esaminati, astenendosi tuttavia dall’indicare le carenze o le contraddizioni dell’iter logico dalla corte distrettuale seguito per giungere alla decisione, dimostrando in tal modo di voler sollecitare un riesame della vicenda processuale, non consentito a questa Corte, alla quale non spetta il potere di valutare il merito della controversia, ma solo quello di controllare, sotto il profilo della correttezza formale e della coerenza logico-giuridica, le argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale compete in via esclusiva l’individuazione delle fonti del proprio convincimento, il controllo della loro attendibilita’ e concludenza, nonche’ la scelta, tra le complessive risultanze del processo, di quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicita’ dei fatti dedotti (cfr. ex plurimis, Cass. 16 dicembre 2011 n. 27197; Cass. 18 marzo 2011 n. 6288; Cass. 9 agosto 2007 n. 17477).Con il secondo motivo e’ denunciata la violazione o falsa applicazione dell’articolo 1110 c.c. per avere la corte distrettuale ritenuto, ad abundantiam, che il diritto al rimborso fosse configurarle solo per le spese necessarie per la conservazione della cosa comune, non anche quelle necessarie per il godimento della stessa. A corollario della doglianza viene formulato il seguente quesito di diritto: “Dica la Corte se ai sensi dell’articolo 1110 c.c. rientrano tra le spese rimborsabili al comproprietario, che le ha anticipate, le spese necessarie perche’ la cosa comune mantenga la sua capacita’ di fornire l’utilita’ sua propria secondo la peculiare destinazione impressale”.
Anche detto motivo e’ inammissibile in quanto privo di interesse essendo, comunque, destinato a restare travolto dal rigetto del primo mezzo, come sopra deliberato.
I sopra riportati passaggi logici dell’impugnata sentenza evidenziano, infatti, che gli argomenti sviluppati dalla corte di merito si fondano su piu’ ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla e poiche’ le duplici rationes decidendi risultano essere state entrambe impugnate dalla ricorrente, in particolare il primo mezzo – per quanto gia’ detto – attiene all’accertamento della situazione di trascuranza di cui all’articolo 1110 c.c., quello di cui alla presente doglianza alla natura delle medesime spese, il rigetto del motivo afferente alla prima ratio fa venire meno ogni ulteriore censura. A fondamento della inammissibilita’ di detto motivo di ricorso soccorre il principio costantemente ripetuto da questa Corte secondo cui nel caso in cui venga impugnata con ricorso per cassazione una sentenza (o un capo di questa) che si fondi su piu’ ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, e’ necessario, per giungere alla cassazione della pronuncia, non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso sia accolto nella sua interezza, affinche’ si compia lo scopo proprio di tale mezzo di impugnazione, il quale mira alla cassazione della sentenza, ossia di tutte le ragioni che autonomamente la sorreggono. E’ sufficiente, pertanto, che anche una sola delle ragioni non formi oggetto di censura, ovvero che sia respinta la censura relativa anche ad una sola di esse, perche’ i restanti motivi di impugnazione debbano essere respinti nella loro interezza, divenendo inammissibile, per difetto di interesse, l’esame delle censure che investono una ulteriore ratio decidendi, giacche’ pur se esse fossero fondate, non potrebbero produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza.
Con il terzo motivo e’ dedotta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 167 c.p.c. avendo il giudice del gravame ai fini delle sue valutazioni tenuto conto di circostanze, quale la preventiva conoscenza dei lavori di cui si chiedeva il rimborso, dedotta dalla convenuta solo nel corso del giudizio e dunque tardivamente, dal momento che l’istruttoria nel rito civile ordinario riformato comporta che debbano essere provati solo i fatti contestati e non necessariamente tutti i presupposti del diritto. L’illustrazione del mezzo e’ seguita dalla formulazione dei seguente quesito di diritto: “Dica la Corte se il giudice, in tema di domanda di rimborsi spese ex articolo 1110 c.c., puo’ vantare e/o tenere conto ai fini della decisione di circostanze di fatto non esposte dalla parte convenuta nella comparsa di costituzione depositata nei termini di cui all’articolo 166 c.p.c. e all’articolo 167 c.p.c., comma 1.
Il motivo e’ privo di pregio in quanto la deduzione della trascuranza integrava una eccezione e non una domanda, come tale rilevabile d’ufficio in qualunque stato e grado del processo, purche’ sulla base di allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo e dei poteri istruttori legittimamente esercitabili dal giudice anche d’ufficio.
Infatti a partire dalla decisione di questa Corte a Sezioni Unite n. 1099 del 1998 si e’ dipanato un orientamento giurisprudenziale, sorretto dalla dottrina, che ha ritenuto che il regime normale delle eccezioni e’ quello della rilevabilita’ d’ufficio, restando limitato l’ambito delle eccezioni in senso stretto, rilevabili a istanza di parte, solo ai casi specificamente previsti dalla legge (es. la prescrizione), ovvero a quelli in cui la manifestazione della volonta’ della parte sia strutturalmente prevista quale elemento integrativo della fattispecie difensiva, come nel caso di eccezioni corrispondenti alla titolarita’ di un’azione costitutiva (es. eccezione di annullamento). Le sentenze delle Sezioni Unite successive (n. 226 del 2001; n. 15661 del 2005; n. 4213 del 2013 e n. 10531 del 2013) si sono fatte carico di ribadire e precisare il suddetto principio fondamentale, progressivamente riconducendo al novero delle eccezioni in senso lato alcune eccezioni di grande rilievo (eccezione di giudicato, controeccezione di interruzione della prescrizione, eccezione di accettazione beneficiata dell’eredita’). Sulla scia di questi insegnamenti, il criterio del prevalente interesse della parte a far valere l’eccezione non puo’ piu’ essere considerato sufficiente a trasferire dal regime normale della rilevabilita’ di ufficio, a quello eccezionale della rilevabilita’ a cura di parte, il rilievo di un fatto risultante ex actis che dalla fonte normativa sia posto come ostacolo all’accoglimento della domanda. Il giudice, salvo che non ricorra l’ipotesi di un diritto potestativo che la parte debba far valere o che il rilievo di parte sia obbligatorio per espressa disposizione di legge, deve rilevare officiosamente l’impedimento che scaturisce dalla legge.
In forza di tale orientamento, cui il Collegio ritiene di dare continuita’ proseguendo nell’opera di adeguamento, va affermato che la natura delle spese di cui la ricorrente ha chiesto il rimborso ex articolo 1110 c.c. (che devono essere di conservazione al fine di evitare il deterioramento della cosa), e la “trascuranza” degli altri comproprietari, da accertarsi in fatto, costituiscono condizioni dell’azione – a fronte della contestazione della controparte – come tali rilevabili d’ufficio purche’ risultanti, come nella specie, ex actis.
Conclusivamente il ricorso va rigettato.
Le spese del giudizio di legittimita’ seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna la societa’ ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi euro 4.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre a spese
forfettarie ed accessori come per legge.

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