Suprema Corte di Cassazione
sezione III
sentenza 11 settembre 2014, n. 37473
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SQUASSONI Claudia – Presidente
Dott. FRANCO Amedeo – Consigliere
Dott. MARINI Luigi – Consigliere
Dott. DI NICOLA Vito – rel. Consigliere
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nata a (OMISSIS);
avverso la ordinanza del 12/06/2013 della Corte di appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Vito Di Nicola;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero che ha chiesto l’inammissibilita’ del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. 1. E’ impugnata la ordinanza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Napoli ha rigettato l’istanza di revoca o di sospensione dell’ingiunzione alla demolizione presentata in data 30 gennaio 2013 nell’interesse di (OMISSIS).
2. Per l’annullamento dell’impugnata ordinanza, ricorre per cassazione, tramite il proprio difensore, (OMISSIS) affidando il gravame ad un unico motivo, col quale lamenta violazione dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), deducendo la nullita’ dell’ordine di ingiunzione per la pendenza di procedimento demandato alla giurisdizione amministrativa.
3. Il Procuratore generale ha presentato memoria scritta concludendo per l’inammissibilita’ del ricorso.
2. Per l’annullamento dell’impugnata ordinanza, ricorre per cassazione, tramite il proprio difensore, (OMISSIS) affidando il gravame ad un unico motivo, col quale lamenta violazione dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), deducendo la nullita’ dell’ordine di ingiunzione per la pendenza di procedimento demandato alla giurisdizione amministrativa.
3. Il Procuratore generale ha presentato memoria scritta concludendo per l’inammissibilita’ del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ inammissibile per la genericita’ e la manifesta infondatezza del motivo dedotto.
2. Il motivo di ricorso, sul presupposto della natura amministrativa dell’ordine di demolizione, si diffonde nell’analisi del rapporto di incompatibilita’ tra detto ordine e provvedimenti della giustizia amministrativa incompatibili con la sua esecuzione, evidenziando come la pendenza del ricorso amministrativo diretto ad ottenere l’annullamento del provvedimento di demolizione imponga al giudice penale di sospenderne l’esecuzione o di revocarlo nel caso di esito favorevole del giudizio promosso innanzi alla giurisdizione amministrativa e censurando percio’ l’impugnata ordinanza emessa dalla Corte di appello di Napoli di rigetto dell’istanza.
Sennonche’ il motivo di ricorso e’ del tutto disancorato dalla ratio decidendi dell’impugnata ordinanza e non attacca minimamente il punto della decisione con il quale la Corte territoriale ha rigettato l’istanza.
Va allora ricordato come la Corte di appello abbia tenuto ben presente la natura amministrativa dell’ordine di demolizione ed i riflessi che su di esso possono scaturire nell’ipotesi di impugnativa innanzi alla giurisdizione amministrativa, dando atto come la ricorrente avesse presentato ricorso al TAR Campania, chiedendo la sospensione della ingiunzione amministrativa emessa in riferimento al medesimo abuso edilizio gia’ giudiziariamente accertato.
Ha tuttavia precisato come, in tema di reati edilizi, l’ordine di demolizione si sottragga alla regola del giudicato e tuttavia non e’ sufficiente a neutralizzarlo la possibilita’ che in tempi lontani e non prevedibili potranno essere emanati atti amministrativi favorevoli al condannato, in quanto non e’ possibile rinviare a tempo indeterminato la tutela degli interessi urbanistici che l’ordine di demolizione mira a reintegrare ed ha aggiunto che, nel caso di specie, il ricorso proposto innanzi alla giurisdizione amministrativa e’ stato dichiarato perento, con la conseguenza che non sussiste alcuna causa di incompatibilita’ sopravvenuta tra l’ordine di demolizione emesso dal giudice penale ed eventuali provvedimenti amministrativi non allegati e di non prevedibile emissione.
Rispetto a cio’, la ricorrente nulla ha obiettato neppure con riferimento alla perenzione del ricorso amministrativo.
Da un lato, quindi, il motivo di ricorso e’ aspecifico perche’ non critica il punto centrale della ratio decidendi dell’ordinanza impugnata, laddove e’ stato ribadito che non e’ possibile rinviare sine die la tutela degli interessi urbanistici, che l’ordine di demolizione mira a reintegrare, quando non sia possibile prevedere che in tempo rapidi possa intervenire una pronuncia in via amministrativa che si ponga in insanabile contratto con la pronuncia penale, circostanza peraltro da escludere in considerazione dell’intervenuta perenzione del ricorso amministrativo, e, dall’altro, e’ manifestamente infondato perche’ la Corte del merito nell’affermare il richiamato principio di diritto si e’ uniformata alla consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui l’ordine di demolizione delle opere abusive e’ sottratto alla regola del giudicato, sicche’ ne e’ sempre possibile la revoca (in presenza di atti amministrativi incompatibili con la sua esecuzione) ovvero la sospensione (quando sia ragionevolmente prospettabile che, nell’arco di tempi brevissimi, la P.A. adottera’ un provvedimento incompatibile con la demolizione). Ne consegue che non e’ sufficiente a neutralizzarlo la possibilita’ che in tempi lontani e non prevedibili potranno essere emanati atti amministrativi favorevoli al condannato, in quanto non e’ possibile rinviare a tempo indeterminato la tutela degli interessi urbanistici che l’ordine di demolizione mira a reintegrare (ex multis, Sez. 3, n. 38997 del 26/09/2007, Di Somma, Rv. 237815).
3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., di sostenere le spese del procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi e’ ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’”, si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.
2. Il motivo di ricorso, sul presupposto della natura amministrativa dell’ordine di demolizione, si diffonde nell’analisi del rapporto di incompatibilita’ tra detto ordine e provvedimenti della giustizia amministrativa incompatibili con la sua esecuzione, evidenziando come la pendenza del ricorso amministrativo diretto ad ottenere l’annullamento del provvedimento di demolizione imponga al giudice penale di sospenderne l’esecuzione o di revocarlo nel caso di esito favorevole del giudizio promosso innanzi alla giurisdizione amministrativa e censurando percio’ l’impugnata ordinanza emessa dalla Corte di appello di Napoli di rigetto dell’istanza.
Sennonche’ il motivo di ricorso e’ del tutto disancorato dalla ratio decidendi dell’impugnata ordinanza e non attacca minimamente il punto della decisione con il quale la Corte territoriale ha rigettato l’istanza.
Va allora ricordato come la Corte di appello abbia tenuto ben presente la natura amministrativa dell’ordine di demolizione ed i riflessi che su di esso possono scaturire nell’ipotesi di impugnativa innanzi alla giurisdizione amministrativa, dando atto come la ricorrente avesse presentato ricorso al TAR Campania, chiedendo la sospensione della ingiunzione amministrativa emessa in riferimento al medesimo abuso edilizio gia’ giudiziariamente accertato.
Ha tuttavia precisato come, in tema di reati edilizi, l’ordine di demolizione si sottragga alla regola del giudicato e tuttavia non e’ sufficiente a neutralizzarlo la possibilita’ che in tempi lontani e non prevedibili potranno essere emanati atti amministrativi favorevoli al condannato, in quanto non e’ possibile rinviare a tempo indeterminato la tutela degli interessi urbanistici che l’ordine di demolizione mira a reintegrare ed ha aggiunto che, nel caso di specie, il ricorso proposto innanzi alla giurisdizione amministrativa e’ stato dichiarato perento, con la conseguenza che non sussiste alcuna causa di incompatibilita’ sopravvenuta tra l’ordine di demolizione emesso dal giudice penale ed eventuali provvedimenti amministrativi non allegati e di non prevedibile emissione.
Rispetto a cio’, la ricorrente nulla ha obiettato neppure con riferimento alla perenzione del ricorso amministrativo.
Da un lato, quindi, il motivo di ricorso e’ aspecifico perche’ non critica il punto centrale della ratio decidendi dell’ordinanza impugnata, laddove e’ stato ribadito che non e’ possibile rinviare sine die la tutela degli interessi urbanistici, che l’ordine di demolizione mira a reintegrare, quando non sia possibile prevedere che in tempo rapidi possa intervenire una pronuncia in via amministrativa che si ponga in insanabile contratto con la pronuncia penale, circostanza peraltro da escludere in considerazione dell’intervenuta perenzione del ricorso amministrativo, e, dall’altro, e’ manifestamente infondato perche’ la Corte del merito nell’affermare il richiamato principio di diritto si e’ uniformata alla consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui l’ordine di demolizione delle opere abusive e’ sottratto alla regola del giudicato, sicche’ ne e’ sempre possibile la revoca (in presenza di atti amministrativi incompatibili con la sua esecuzione) ovvero la sospensione (quando sia ragionevolmente prospettabile che, nell’arco di tempi brevissimi, la P.A. adottera’ un provvedimento incompatibile con la demolizione). Ne consegue che non e’ sufficiente a neutralizzarlo la possibilita’ che in tempi lontani e non prevedibili potranno essere emanati atti amministrativi favorevoli al condannato, in quanto non e’ possibile rinviare a tempo indeterminato la tutela degli interessi urbanistici che l’ordine di demolizione mira a reintegrare (ex multis, Sez. 3, n. 38997 del 26/09/2007, Di Somma, Rv. 237815).
3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., di sostenere le spese del procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi e’ ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’”, si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.
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