Suprema Corte di Cassazione
sezione III
sentenza 2 luglio 2014, n. 28440
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TERESI Alfredo – Presidente
Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere
Dott. ACETO Aldo – Consigliere
Dott. PEZZELLA Vincenzo – Consigliere
Dott. ANDRONIO A.M. – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nata il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del Tribunale di Firenze del 27 marzo 2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dott. ROMANO Giulio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi i difensori, avv.ti (OMISSIS) ed (OMISSIS).
RITENUTO IN FATTO
1. – Con decreto del 4 marzo 2013, il Gip del Tribunale di Firenze ha disposto il sequestro preventivo di beni mobili, immobili e crediti della societa’ (OMISSIS), di (OMISSIS) e (OMISSIS), in relazione al reato di dichiarazione infedele di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 4, con riferimento alle dichiarazioni relative agli anni di imposta 2009 e 2010, recanti elementi passivi fittizi tali da superare le soglia di punibilita’ previste da detta disposizione, con riferimento ad operazioni sull’acquisto di oro usato, in relazione al quale vi erano soggetti che avevano dichiarato di aver venduto alla societa’ quantita’ di oro inferiori a quelle indicate nel registro di detta societa’ o di non averne venduto affatto.
Con ordinanza del 27 marzo 2013, il Tribunale di Firenze, in parziale accoglimento della richiesta di riesame presentata dall’interessata, ha ridotto l’importo del sequestro.
2. – Avverso l’ordinanza l’indagata ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione deducendo, con unico motivo di doglianza, l’erronea applicazione della disposizione incriminatrice. La difesa premette che la societa’ e’ amministrata soltanto dalla (OMISSIS) e che (OMISSIS) ne e’ stato ritenuto amministratore di fatto ed e’ indagato per ricettazione senza il concorso della (OMISSIS), per avere acquistato oggetti preziosi dei quali faceva commercio. Sostiene la difesa che la denuncia dei redditi presentata dalla (OMISSIS) nell’interesse della societa’ era stata all’origine corretta ma era diventata infedele per il reato addebitato al (OMISSIS), soggetto terzo nei confronti del quale era stata esercitata l’azione penale in epoca successiva rispetto al termine di presentazione della denuncia dei redditi per gli anni di imposta in contestazione. Vi sarebbe stata, inoltre, un’indebita interpretazione retroattiva della Legge n. 44 del 2012, articolo 8, perche’ ritenuto applicabile alle dichiarazioni riferite agli anni di imposta 2009-2010. Ne’ la sussistenza del reato potrebbe essere desunta dall’articolo 4 bis introdotto dalla Legge n. 289 del 2002, relativamente alla tassazione dei redditi derivanti da illecito, perche’ neanche in forza di tale disposizione una denuncia dei redditi inizialmente corretta potrebbe divenire infedele per fatti meramente successivi. A tali considerazioni il ricorrente aggiunge che, laddove il patrimonio della societa’ fosse reso libero, non sarebbe “concretamente pensabile una sua possibile dispersione, dolosa, perche’ in tal caso sarebbe ipotizzabile la violazione dell’articolo 11 legge penale tributaria”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Il ricorso e’ infondato.
Il ricorrente muove dall’assunto che le dichiarazioni relative agli anni imposta 2009 e 2010 sarebbero corrette, perche’ il reato di ricettazione dell’oro ipoteticamente acquistato dalla societa’ sarebbe stato commesso non dalla (OMISSIS), legale rappresentante della societa’ stessa, ma da (OMISSIS). Dallo stesso tenore letterale del ricorso emerge, pero’, la contraddittorieta’ di tale assunto, laddove non si contesta l’affermazione fatta propria dal Tribunale secondo cui (OMISSIS) era l’amministratore di fatto della societa’. Tale commistione di ruoli rende evidente – secondo la valutazione di merito dello stesso Tribunale, insindacabile in questa sede – la continuita’ tra le dichiarazioni di imposta e gli illeciti relativi all’acquisto dell’oro, trattandosi di un’unica operazione, diretta a realizzare un’evasione fiscale.
Del resto, ai sensi della Legge n. 537 del 1993, articolo 14, comma 4 bis – nel testo inserito dalla Legge 27 dicembre 2002, n. 289, articolo 2, comma 8, a decorrere dal 1 gennaio 2003 e precedente alla modifica operata dal Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16, articolo 8, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44 – “nella determinazione dei redditi di cui all’articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono ammessi in deduzione i costi o le spese riconducibili a fatti, atti o attivita’ qualificabili come reato, fatto salvo l’esercizio di diritti costituzionalmente riconosciuti”. A seguito della modifica operata dal Decreto Legge n. 16 del 2012, articolo 8, richiamato, nella determinazione dei redditi non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizi direttamente utilizzati per il compimento di atti o attivita’ qualificabili come delitto non colposo per il quale il pubblico ministero aveva esercitato l’azione penale. Tale ultima disposizione trova applicazione retroattiva nel caso in esame, in quanto piu’ favorevole di quella previgente, ai sensi del richiamato Decreto Legge n. 16 del 2012, articolo 8, comma 3, perche’ richiede, per l’indeducibilita’ dei costi da reato, l’ulteriore requisito dell’esercizio dell’azione penale.
E lo stesso Tribunale evidenzia – con affermazione in punto di fatto non contestata dal ricorrente – che e’ proprio quest’ultimo il caso di specie, in cui l’azione penale per i reati di riciclaggio e ricettazione e’ stata promossa nei confronti di (OMISSIS), soggetto amministratore di fatto della societa’. Del tutto generiche risultano sul punto le deduzioni difensive secondo cui, al momento della presentazione delle dichiarazioni, l’azione penale non era ancora stata esercitata, non avendo il ricorrente assolto all’onere di fornire dati temporali certi e documentati a sostegno della sua doglianza.
Manifestamente infondato e’, infine, il rilievo secondo cui non vi sarebbe nel caso di specie alcun periculum in mora, trattandosi di sequestro finalizzato alla confisca, per il quale il requisito del periculum in mora non e’ richiesto, ai sensi dell’articolo 321, comma 2, cod. proc. pen. (ex plurimis, sez. 3, 27 novembre 2013, n. 10825/2014).
4. – Il ricorso, conseguentemente, deve essere rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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