banca

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

ordinanza 1 luglio 2014, n. 14888

Ritenuto in fatto

– che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, in applicazione dell’art. 380 bis cod. proc. civile:
“Con atto di citazione del 1 dicembre del 1994 P.C.A. citava in giudizio, davanti al Tribunale di Virente, la Banca di Credito Cooperativo di Signa. L’attore, previo accertamento che la Banca era depositarla della somma di denaro di L. 717.177.000, a lui appartenente, ne chiedeva la condanna al pagamento, con maggiorazione di interessi al tasso pattuito dal mese di giugno 1994 all’effettivo pagamento. Nella ricostruzione dei fatti, il P. specificava che nel 1992 era stato contattato da C.C. , funzionario della Banca di Signa, il quale gli proponeva di instaurare nuovi rapporti di deposito con la Banca, mediante il versamento di somme in libretti di risparmio al portatore, con compenso di interessi superiori rispetto alla norma.
Le somme venivano consegnate, brevi manu, dal sig. P. ad A.M. e Ce.Fa. , due dipendenti dell’Agenzia Monte lupo F.no. Nel novembre del 1994 veniva arrestato Ce.Fa. , e l’attore apprendeva che erano stati effettuati sequestri presso la Banca e presso l’abitazione dell’imputato. L’odierno attore chiedeva quindi alla Banca la conferma dell’l’estratto conto della sua posizione, senza ottenere alcun riscontro.
Si costituiva la Banca eccependo la sua estraneità rispetto agli accordi particolari fra l’attore e Ce. . Eccepiva inoltre la nullità degli accordi intercorsi fra le parti per carenza di forma scritta.
In corso di causa, l’Autorità giudiziaria, che procedeva penalmente contro Ce.Fa. , aveva disposto il dissequestro dei libretti al portatore, e la conseguente restituzione al P. , per una somma pari a L. 159.630.000. lui domanda dell’attore si riduceva pertanto a L. 557.547.000.
Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 1378/05, depositata l’11/04/2005, rigettava la domanda diparte attrice, compensando fra le parti le spese di giudizio.
.Avverso la suddetta sentenza proponeva appello P.C.A. , con atto di citazione ritualmente notificato il 26/09/2005.
Esponeva l’appellante:
– che il Tribunale aveva respinto la pretesa dell’attore, benché fosse provata l’effettiva esistenza di un contratto di deposito bancario fiduciario stipulato fra la Banca di Credito Cooperativo di Signa e il P. , con le modalità di esecuzione informali da lui descritte;
– che il Tribunale aveva ritenuto ingiustamente non provato il credito ulteriore rispetto a quello portato dai libretti consegnati a P. in seguito al dissequestro;
– che era stata fornita la prova delle ulteriori somme dovute dalla Banca, alla stregua delle deposizioni dei testi in primo grado, dell’elenco dei libretti, dei conteggi rappresentanti la contabilità dal punto di vista del P. dall’8 marzo sino al settembre 1994, nonché dall’estratto conto finale, relativo ai movimenti successivi all’8 marzo 1994, senza che la Banca avesse fornito alcuna prova contraria;
– che la domanda non era del tutto sfornita di prova, sussistendo quindi i presupposti per deferire giuramento suppletorio.
Banca di Credito Cooperativo di Signa eccepiva, in via preliminare, la genericità dei motivi di gravame. Chiedeva il rigetto di tutte le domande proposte dall’appellante e proponeva infine appello incidentale, per contestare la sussistenza del preteso contratto di deposito.
Corte di Appello di Firenze, con sentenza depositata in data 11 aprile 2011, rilevata preliminarmente l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità dell’appello, lo rigettava nel merito, in difetto di prove del maggior credito vantato dal Sig. P. , rispetto a quello risultante dai libretti bancari restituiti al medesimo, e da questi incassate.
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, proponeva ricorso per cassazione P.C.A. , articolato in quattro motivi. Si costituiva la Banca di Credito Cooperativo di Signa con controricorso.
Così riassunti i fatti di causa, il ricorso sembra, prima facie, infondato.
I primi tre motivi dedotti possono essere trattati congiuntamente per affinità di contenuto, riguardando, sotto il concorrente profilo della violazione dell’art. 2697 cod. civ. e della carenza e illogicità della motivazione, il problema della prova del maggior credito preteso.
Le censure sono infondate.
La Corte di Appello ha preso le mosse dall’art. 1835, co. 2, cod. civ., che, nello stabilire che le annotazioni sul libretto, firmate dall’impiegato della banca, fanno piena prova nei rapporti fra la stessa e il depositario, delinea una presunzione iuris tantum di validità delle sole annotazioni che figurano apposte sul libretto. È possibile peraltro vincere tale presunzione con la dimostrazione che un’operazione di versamento o prelevamento di somme, benché non annotata, sia stata comunque eseguita. In base a quanto disposto dall’art. 2697 cod. civ., è colui che afferma l’esistenza di un diritto a dover provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Non si vede allora quale sia l’errore di diritto in cui la Corte fiorentina sarebbe incorsa nel momento in cui ha fatto gravare sull’attore l’onere della prova. 1m Corte ha infatti stabilito, dopo un’attenta analisi dei documenti allegati dall’appellante, odierno ricorrente, che tale prova non era stata raggiunta, sorreggendo la decisione con una congrua e esaustiva motivazione.
Con il quarto motivo di ricorso parte ricorrente lamenta insufficiente ed illogica motivazione in punto di esclusione del giuramento suppletorio (art. 360. co. I, n. 5), nonché violazione di norme sul procedimento sempre in punto di esclusione del giuramento suppletorio.
Il motivo è infondato.
lui Corte territoriale non incorre in alcun error in procedendo, potendo discrezionalmente valutare la necessità o meno del deferimento del giuramento. Il giuramento suppletorio è difatti un mezzo di prova, sottratto alla disponibilità delle parti, che il giudice può, non deve, disporre ove ritenga raggiunta la semipiena probatio. lui valutazione circa l’opportunità di tale mezzp di prova è perciò rimessa al suo esclusivo appressamento, che si sottrae al sindacato di merito in sede di legittimità se, come nella specie, correttamente motivato”.
– che la relazione è stata notificata ai difensori delle parti;
– che entrambe le parti hanno depositato una memoria illustrativa.

Considerato in diritto

– che il collegio, discussi gli atti delle parti, ha condiviso la soluzione prospettata nella relazione e gli argomenti che l’accompagnano;
– che non sono condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente nella sua memoria illustrativa, con cui lamenta la mancata valutazione delle peculiarità della fattispecie concreta, ed in particolare l’inapplicabilità dell’art. 1835 cod. civ. (che stabilisce una presunzione iuris tantum di validità delle sole annotazioni presenti sul libretto di deposito al risparmio) poiché i libretti non erano nella materiale disponibilità del ricorrente (come la norma presupporrebbe), essendo detenuti fiduciariamente dalla banca;
– che infatti incombeva sul depositante l’onere della prova del fatto storico del riempimento abusivo del libretto, con annotazione di operazioni non consentite;
– che l’accertamento dell’idoneità della prova è questione di merito,e come tale non può essere oggetto di sindacato nella fase di legittimità;
– che il ricorso dev’essere dunque rigettato, con la conseguente condanna alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, sulla base del valore della causa e del numero e complessità delle questioni svolte.

P.Q.M.

– Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 4.100,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre il rimborso delle spese forfettarie e gli accessori di legge.

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