Suprema Corte di Cassazione
sezione VI
sentenza 10 giugno 2014, n. 24373
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AGRO’ Antonio S. – Presidente
Dott. VILLONI Orlando – Consigliere
Dott. CAPOZZI Angelo – rel. Consigliere
Dott. DI SALVO Emanuele – Consigliere
Dott. DE AMICIS Gaetano – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 212/2010 CORTE APPELLO di TORINO, del 26/10/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/05/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Roberto Aniello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 26.10.2012 la Corte di appello di Torino – a seguito di gravame interposto dall’imputato (OMISSIS) avverso la sentenza emessa il 22.9.2008 dal GIP del Tribunale di Tortona – in parziale riforma di detta sentenza ha concesso le attenuanti generiche e rideterminato la pena, confermando la responsabilita’ del (OMISSIS) in ordine al delitto di peculato per essersi appropriato, quale brigadiere in servizio presso la Stazione dei Carabinieri di Pontecurone, delle armi ritirate dagli eredi (OMISSIS).
2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato a mezzo del difensore deducendo:
2.1. errata applicazione dell’articolo 314 c.p., in relazione alla Legge n. 152 del 1975, articolo 6, Legge n. 110 del 1975, articoli 10, 11 e 32, e articolo 810 c.c., siccome:
– nella specie, come dedotto in appello, trattandosi di beni destinati solo alla distruzione, non sono stati lesi entrambi gli interessi protetti dalla norma incriminatrice;
– erronea la risposta resa dalla Corte alla deduzione difensiva circa l’assenza di valore delle armi che in quanto beni in sequestro destinati alla confisca e distruzione non potevano formare oggetto di alcun negozio giuridico da parte della Amministrazione che ne era in possesso;
– non si trattava di armi antiche avendo impresso il relativo numero di matricola.
2.2. errata applicazione degli articoli 314 e 323 c.p., in quanto la mancanza di un regolare verbale di sequestro delle armi in questione le stesse non potevano dirsi in possesso dell’Amministrazione dello Stato doveva indurre il diverso reato di abuso di ufficio o ricettazione a secondo che fosse provato o meno l’accordo con il coimputato (OMISSIS) che aveva appreso le armi dagli eredi (OMISSIS) abusando delle sue funzioni.
2.3. errata applicazione degli articoli 133 e 323 bis c.p., in quanto la negazione delle predette attenuanti sarebbe illegittimamente giustificata dal un considerevole danno all’immagine dell’Arma non tenendosi conto che ogni illecito commesso da p.u. arreca danno all’immagine dell’Ufficio di appartenenza e che, nella specie, il fatto che si trattasse di corpo di reato e fossero state pagate agli eredi induceva una modesta gravita’ globale.
3. Il ricorso e’ infondato.
4. Il primo motivo e’ inammissibile in quanto meramente ripropositivo della doglianza in fatto che fa leva sull’assenza di valore economico delle armi (fucili e pistole) oggetto di appropriazione.
5. Costituisce “jus receptum” l’orientamento secondo il quale commette il reato di peculato il pubblico ufficiale che, avendo per ragioni del suo ufficio il possesso e la disponibilita’ delle armi comuni da sparo versate dai privati ai fini di distruzione, ai sensi della Legge 22 maggio 1975, n. 152, articolo 6, comma 3, se ne appropria. Infatti, le armi consegnate dal privato al fine di disfarsene, passano in proprieta’ dello Stato, il quale puo’ anche alienarle, non essendo previsto da alcuna disposizione di legge un divieto in tal senso. D’altra parte, non ha alcuna rilevanza la circostanza che l’arma abbia un valore pressoche’ nullo, essendo sufficiente, perche’ si configuri il peculato, che la cosa abbia anche un minimo valore o, comunque, una qualche utilita’ (Sez. 6, Sentenza n. 694 del 02/11/1999 Rv. 215320 Imputato: Piperata D.; Sez. 6, Sentenza n. 16826 del 21/02/2001 Rv. 219284 Imputato: Bellini; Sez. 6, Sentenza n. 24677 del 23/04/2007 Rv. 237174 Imputato: Rovere).
6. Sicche’ si e’ posta nell’alveo di legittimita’ la sentenza impugnata che ha rigettato la ridetta posizione difensiva sul duplice rilievo della sufficienza della lesione di uno dei beni protetti dalla norma ai fini della integrazione del delitto e della assenza della qualita’ di “res nullius” delle armi – che erano da sequestrare e confiscare siccome non denunciate dagli eredi del proprietario – la cui rottamazione non era una destinazione obbligata.
7. Infondato e’ il secondo motivo.
8. Deve premettersi che l’oggetto materiale della condotta del delitto di peculato, costituito dal denaro o altra cosa mobile – dopo la riformulazione dell’articolo 314 c.p., avvenuta con la Legge n. 86 del 1990, articolo 1 – e’ connotato dalla “altruita’”, sanzionandosi l’appropriazione di detti beni da parte di colui che, pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, ne abbia il possesso o la disponibilita’ in ragione dell’ufficio o servizio espletato. Cosicche’ non e’ decisiva rispetto alla qualificazione della fattispecie la questione prospettata dal ricorrente circa la redazione del verbale di sequestro delle armi, ben potendosi verificare la fattispecie in questione anche in relazione ad appropriazione di denaro o altre cose mobili di cui non sia proprietaria la pubblica amministrazione (v. Sez. 6, Sentenza n. 41114 del 11/10/2001 Rv. 220289, Paonessa ed altro in tema di appropriazione di beni personali del detenuto depositati al momento dell’ingresso in carcere).
9. La Corte territoriale, sul rilievo della natura residuale del delitto di cui all’articolo 323 c.p., ha quindi correttamente affermato l’avvenuta interversione del possesso delle armi in capo all’Amministrazione, a prescindere se fosse o meno redatto verbale di sequestro delle stesse.
10. Inammissibile e’ il terzo motivo anch’esso risolventesi in una mera riproposizione di questione in fatto avverso la discrezionale valutazione demandata in materia al giudice di merito, nella specie giustificata incensurabilmente negando le attenuanti in parola sulla base della complessiva valutazione di gravita’ dei fatti segnata dal movente meramente privatistico della condotta, dell’assenza di resipiscenza e considerando la avvenuta “rivendita” da parte del ricorrente delle armi illecitamente sottratte.
11. Alla inammissibilita’ del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
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