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Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza del 19 maggio 2014, n. 10974

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Presidente –
Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 20633/2008 R.G. proposto da:
DEL PRETE TRASPORTI s.n.c. in liquidazione – p.i. (OMISSIS) – in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dall’avvocato DEL VECCHIO Francesco ed elettivamente domiciliata in Roma, al Viale dei Parioli, n. 76, presso lo studio legale “Liberati e D’Amore”;
– ricorrente –
contro
DE MINICO & C. s.p.a. – p.i. (OMISSIS) – in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Veladier, n. 43, presso lo studio dell’avvocato ROMANO Giovanni, che, congiuntamente e disgiuntamente all’avvocato Lucio Russo, la rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 967 dei 27.2/13.3.2008 della corte d’appello di Napoli;
Udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 25 marzo 2014 dal consigliere dott. Luigi Abete, Udito l’avvocato Alfredo Del Vecchio, per delega dell’avvocato Francesco Del Vecchio, per la ricorrente s.n.c., Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità, in subordine per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con ricorso ex art. 633 c.p.c., la “De Minico & C.” s.r.l.
(attualmente s.p.a.) chiedeva ingiungersi alla “Del Prete Trasporti” s.n.c. il pagamento della somma di L. 25.228.000, oltre interessi e spese.
Esponeva che aveva venduto alla “Del Prete Trasporti” un autocarro F.I.A.T. Iveco, mod. 35.10.1; che il prezzo pattuito era da corrispondere, quanto a L. 19.395.000, mediante finanziamento “Artigiancassa” e, quanto a L. 25.228.000, mediante trasferimento ad essa alienante di un furgone usato; che, benchè avesse consegnato l’autocarro mod. 35.10.1, la s.n.c. acquirente aveva corrisposto unicamente la somma di L. 19.395.000; che, segnatamente, il furgone usato da trasferirle era sprovvisto di targhe e documenti di circolazione e risultava danneggiato altresì nella parte posteriore;
che, dunque, aveva diritto al pagamento del residuo prezzo, ovvero della somma di L. 25.228.000.
Il presidente del tribunale di Benevento con decreto in data 3.1.1992 pronunciava l’ingiunzione.
Con citazione notificata il 22.1.1992 la “Del Prete Trasporti” proponeva opposizione.
Esponeva che aveva consegnato il furgone alla “De Minico & C.”, la quale, nondimeno, aveva provveduto a restituirlo, benchè a conoscenza dei danni che il veicolo presentava.
Si costituiva e resisteva l’opposta.
Assunte le prove testimoniali richieste, espletata c.t.u., con sentenza n. 1691/2005 il tribunale di Benevento accoglieva l’opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e condannava l’opposta a rimborsare a controparte le spese di lite.

Interponeva appello la “De Minico & C.”.

Resisteva la “Del Prete Trasporti”.
Con sentenza n. 967 dei 27.2/13.3.2008 la corte d’appello di Napoli così statuiva: “1) conferma il decreto ingiuntivo emesso il 3 gennaio 1992 dal Presidente del Tribunale di Benevento e condanna l’opponente s.n.c. Del Prete Trasporti a rimborsare all’opposta le spese del giudizio… ; 2) condanna l’appellata s.n.c. Del Prete Trasporti a rimborsare all’appellante le spese del giudizio di impugnazione, liquidate in…” (così sentenza d’appello, pagg. 5-6).
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la “Del Prete Trasporti” s.n.c., chiedendone, sulla scorta di quattro motivi, la cassazione, con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di lite.
La “De Minico & C.” ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi l’avverso ricorso, con il favore delle spese del giudizio di legittimità.
La “Del Prete Trasporti” s.n.c. ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c..
All’uopo adduce che “nel caso di che trattasi si è… in presenza della assoluta inesistenza di un supporto probatorio alla supposta mancata consegna, in uno al furgone permutato, delle targhe e dei documenti relativi” (così ricorso, pag.5).
Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c..
All’uopo adduce che “al di là… della preferenza inopinatamente data dalla Corte d’Appello alla circostanza… della mancanza di targhe e documenti, non poteva e non doveva tralasciarsi l’esame integrale della materia del contendere così come posta negli atti iniziali” (così ricorso, pag. 7).
Con il terzo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), il vizio di omessa e insufficiente motivazione.

All’uopo adduce che “la Corte di 2 grado ha omesso del tutto di valutare le risultanze processuali (portate da documenti e testimonianze orali) acquisite, relative alla mendace sopravvenienza… di incidente e danni” (così ricorso, pag. 8).

Con il quarto motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), la violazione degli artt. 1552 e 1555 c.c..

All’uopo adduce che la corte di merito ha ritenuto “proponibile ed ammissibile la sostituzione della res data in permuta con l’equivalente in denaro, attribuendo al rapporto contrattuale il valore specifico della compravendita, piuttosto che della permuta, così contravvenendo giuridicamente e logicamente al cosiddetto criterio della prevalenza” (così ricorso, pag. 9); che la “finalità perseguita dalle parti contraenti fu esplicitamente quella dello scambio del veicolo vecchio con altro nuovo, quindi della realizzazione di una permuta” (così ricorso, pag. 9); che “il contraente insoddisfatto di fronte alla presunte inutilizzabilità del furgone avrebbe dovuto promuovere una azione di risoluzione contrattuale diretta al recupero dell’automezzo nuovo, con salvezza… dei maggiori danni, giammai trattenere l’acconto riscosso in contanti e trasformare il saldo in moneta” (così ricorso, pag. 9).

Si giustifica la contestuale disamina del primo e del terzo motivo di censura.

Invero entrambe le ragione di doglianza si specificano e si qualificano essenzialmente – se non esclusivamente – in relazione alla previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Al riguardo devesi tener conto, da un lato, che la ricorrente s.n.c. coi motivi de quibus censura sostanzialmente il giudizio di fatto cui la corte distrettuale ha atteso (“… non risultando da alcun atto processuale che al momento del ritiro di detto veicolo esso fosse orbo di targhe e documenti”: così ricorso, pag. 5; “la Corte di 2 grado ha omesso del tutto di valutare le risultanze processuali (portate da documenti e testimonianze orali) acquisite”: così ricorso, pag. 8), dall’altro, che è propriamente il motivo di ricorso ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), che concerne l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia (cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054; cfr. Cass. 11.8.2004, n. 15499).

Ebbene, ambedue i motivi sono destituiti di fondamento.

Difatti, la deduzione di un vizio di motivazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr. Cass. 9.8.2007, n. 17477; Cass. 7.6.2005, n. 11789, ove si soggiunge che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione).

In questi termini si evidenzia nella fattispecie che, allorquando ha opinato nel senso che “si presenta legittimo il rifiuto dell’odierna appellante di ricevere il mezzo e giustificata la sua pretesa di ottenere in luogo di esso, il suo controvalore in denaro come convenzionalmente determinato” (così sentenza d’appello, pagg. 4 – 5), la corte distrettuale ha senz’altro ancorato tale suo dictum a motivazione esaustiva, congrua e coerente.

In particolare ha debitamente rimarcato che “non è contestato (nemmeno a seguito del rilievo in tal senso effettuato dal consulente d’ufficio) che quando la s.n.c. Del Prete Trasporti tentò di consegnare il furgone usato alla De Minico & C., questo era privo di targa e senza documenti di circolazione, quindi inutilizzabile” (così sentenza d’appello, pag. 4).

Del resto la controricorrente ha puntualizzato che “la ricorrente, benchè abbia articolato la prova orale sul punto, peraltro anche ammessa dal Tribunale, non ha neanche inteso escutere i testi addotti sulla circostanza della consegna del camion, munito di targhe e documenti” (così controricorso, pag. 7).

Inammissibile è il secondo motivo di ricorso.

E’ appena il caso di ribadire l’insegnamento per cui i motivi fondanti il ricorso per cassazione devono connotarsi, a pena di inammissibilità, in conformità ai requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata (cfr. Cass. 17.7.2007, n. 15952).

In tal guisa si evidenzia che la doglianza della ricorrente, secondo cui la corte distrettuale avrebbe, accantonando le “altre questioni di merito e processuali, deciso indebitamente in violazione del principio di cui all’art. 112 c.p.c.” (così ricorso, pag. 7), non risulta correlata alla ratio decidendi.

Propriamente, la corte napoletana ha specificato che “l’accertamento dell’inadempimento della società De Minico & C. sotto il profilo della mancata consegna dei documenti di circolazione e delle targhe del furgone usato…, rende superfluo l’esame degli altri due motivi di gravame (erronea valutazione delle risultanze processuali, contraddittorietà delle motivazioni poste a base delle statuizioni adottate) e, dunque, lo stabilire se e in che misura il veicolo, nel momento in cui ne fu tentata la consegna, presentasse danni ulteriori, rispetto al momento della conclusione del contratto” (così sentenza d’appello, pag. 5).

D’altro canto è fuor di dubbio che il riscontro dell’omessa consegna dei documenti di circolazione e delle targhe avesse – ed ha – valenza concludente (cfr. Cass. 28.7.2005, n. 15800, secondo cui a norma dell’art. 1477 c.c., compatibile con la permuta e quindi applicabile alla stessa ai sensi dell’art. 1555 c.c., in caso di trasferimento della proprietà di un’autovettura, l’omessa consegna, da parte dell’alienante, dei documenti necessari per la circolazione del veicolo realizza l’inadempimento di un’obbligazione scaturente dal contratto, giustificando quindi il rifiuto di adempimento, da parte dell’acquirente, dell’obbligazione di rimborsare all’altra parte la somma che quest’ultima sia stata costretta a pagare a titolo di tassa sulla proprietà del veicolo).

Infondato ed immeritevole di seguito è il quarto motivo di ricorso.

E’ sufficiente al riguardo rimarcare che, al cospetto dell’inadempimento della controparte, la “De Minico & C.”, nell’invocare l’ingiunzione di pagamento, nel segno evidentemente della manutenzione, dell’adempimento del vincolo contrattuale, ha ritualmente optato per il controvalore pecuniario della prestazione mancata, controvalore che innegabilmente ben poteva esserle accordato sub specie di risarcimento del danno specificamente commisurato al valore della prestazione inadempiuta (cfr. Cass. 7.8.1990, n. 7971, secondo cui in tema di inadempimento contrattuale il risarcimento riveste natura e svolge funzione sostitutiva della prestazione mancata, sicchè il pregiudizio derivante dalla mancata acquisizione di un bene deve essere risarcito con la prestazione del suo equivalente in denaro).

Il rigetto del ricorso giustifica la condanna della ricorrente s.n.c. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente s.n.c. a rimborsare alla controricorrente s.p.a. le spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 marzo 2014.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2014

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