Suprema Corte di Cassazione
sezione VI
ordinanza 7 aprile 2014, n. 8119
REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente
Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere
Dott. PROTO Cesare Antonio – rel. Consigliere
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26738/2012 proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrenti –
e contro
(OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 1007/2011 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO del 19/09/2011, depositata il 10/10/2011;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 07/02/2014 dal Consigliere Relatore Dott. CESARE ANTONIO PROTO;
udito l’Avvocato (OMISSIS) difensore del ricorrente che si riporta agli scritti.
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente
Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere
Dott. PROTO Cesare Antonio – rel. Consigliere
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26738/2012 proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrenti –
e contro
(OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 1007/2011 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO del 19/09/2011, depositata il 10/10/2011;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 07/02/2014 dal Consigliere Relatore Dott. CESARE ANTONIO PROTO;
udito l’Avvocato (OMISSIS) difensore del ricorrente che si riporta agli scritti.
FATTO E DIRITTO
Ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c. il relatore nominato per l’esame del ricorso ha depositato la prescritta relazione all’esito della quale ha concluso che il ricorso puo’ essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli articoli 380 bis e 375 c.p.c., per essere dichiarato manifestamente infondato.
Il ricorso e’ stato fissato per l’esame in camera di consiglio e sono state effettuate le comunicazioni alle parti costituite.
Le parti costituite non hanno presentato memorie ex articolo 380 bis c.p.c..
Richiamando quanto esposto in relazione, questo Collegio.
Osserva in fatto.
Con citazione del 12/9/2001 (OMISSIS) conveniva in giudizio (OMISSIS) chiedendo che fosse dichiarato l’acquisto per usucapione di un appartamento posto al secondo piano di uno stabile; l’attore assumeva di averlo posseduto uti dominus e che solo in epoca recente la convenuta ne aveva contestato il possesso;
– la convenuta si costituiva, contestava la domanda e in riconvenzionale chiedeva la declaratoria dell’acquisto della proprieta’ dell’immobile per usucapione;
– il contraddittorio era successivamente integrato nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS), rispettivamente sorella e fratello di (OMISSIS); solo la prima si costituiva in giudizio;
– con sentenza del 12/12/2005 il Tribunale di Rossano accoglieva la domanda del (OMISSIS); la Corte di Appello di Catanzaro, invece, con sentenza del 10/10/2011, accogliendo l’appello di (OMISSIS), rigettava la domanda del (OMISSIS) e dichiarava (OMISSIS) proprietaria, per usucapione, dell’appartamento in contesa;
– la Corte di Appello rilevava che:
a) i fratelli di (OMISSIS) avevano reso dichiarazioni discordanti: mentre la sorella (OMISSIS) aveva sostenuto che il cugino (OMISSIS) aveva posseduto l’immobile, il fratello (OMISSIS) aveva affermato che l’immobile, alla morte della loro madre, era rimasto nell’esclusiva disponibilita’ di (OMISSIS);
b) il contrasto doveva essere risolto attraverso altri elementi probatori e in particolare:
– l’atto del (OMISSIS) con il quale (OMISSIS), madre dei fratelli (OMISSIS) aveva acquistato l’area del primo piano dell’abitazione per potervi costruire un appartamento;
– gli atti del procedimento penale che si era concluso con la condanna di (OMISSIS) per avere iniziato, il (OMISSIS), lavori abusivi di sopraelevazione;
– la domanda di condono del 31/12/1986 (con le ricevute delle oblazioni pagate) nella quale era indicato l’anno di ultimazione dell’immobile abusivo nel 1971;
– nel (OMISSIS) (OMISSIS) era appena ventenne e dopo il suo matrimonio era emigrato dalla (OMISSIS) facendovi ritorno solo per le vacanze estive, andando a dimorare nell’immobile per concessione della zia (OMISSIS) alla quale alla fine del soggiorno restituiva le chiavi;
– se anche il (OMISSIS), ospite della zia, aveva apportato migliorie all’immobile o non aveva restituito le chiavi alla cugina (OMISSIS) dopo la morte di (OMISSIS), avvenuta nel (OMISSIS), tali circostanze non erano rilevanti ai fini del riconoscimento del possesso ventennale: le migliore apportate all’immobile erano condotte non univoche rispetto al possesso e la mancata restituzione delle chiavi era una condotta troppo recente;
– (OMISSIS) diveniva invece proprietaria per usucapione perche’ univa il proprio possesso a quello della madre della quale era erede, escludendo anche i propri fratelli perche’ avevano dichiarato di non avere mai posseduto l’immobile.
(OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi e ha resistito con controricorso (OMISSIS).
Il ricorso e’ stato fissato per l’esame in camera di consiglio e sono state effettuate le comunicazioni alle parti costituite.
Le parti costituite non hanno presentato memorie ex articolo 380 bis c.p.c..
Richiamando quanto esposto in relazione, questo Collegio.
Osserva in fatto.
Con citazione del 12/9/2001 (OMISSIS) conveniva in giudizio (OMISSIS) chiedendo che fosse dichiarato l’acquisto per usucapione di un appartamento posto al secondo piano di uno stabile; l’attore assumeva di averlo posseduto uti dominus e che solo in epoca recente la convenuta ne aveva contestato il possesso;
– la convenuta si costituiva, contestava la domanda e in riconvenzionale chiedeva la declaratoria dell’acquisto della proprieta’ dell’immobile per usucapione;
– il contraddittorio era successivamente integrato nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS), rispettivamente sorella e fratello di (OMISSIS); solo la prima si costituiva in giudizio;
– con sentenza del 12/12/2005 il Tribunale di Rossano accoglieva la domanda del (OMISSIS); la Corte di Appello di Catanzaro, invece, con sentenza del 10/10/2011, accogliendo l’appello di (OMISSIS), rigettava la domanda del (OMISSIS) e dichiarava (OMISSIS) proprietaria, per usucapione, dell’appartamento in contesa;
– la Corte di Appello rilevava che:
a) i fratelli di (OMISSIS) avevano reso dichiarazioni discordanti: mentre la sorella (OMISSIS) aveva sostenuto che il cugino (OMISSIS) aveva posseduto l’immobile, il fratello (OMISSIS) aveva affermato che l’immobile, alla morte della loro madre, era rimasto nell’esclusiva disponibilita’ di (OMISSIS);
b) il contrasto doveva essere risolto attraverso altri elementi probatori e in particolare:
– l’atto del (OMISSIS) con il quale (OMISSIS), madre dei fratelli (OMISSIS) aveva acquistato l’area del primo piano dell’abitazione per potervi costruire un appartamento;
– gli atti del procedimento penale che si era concluso con la condanna di (OMISSIS) per avere iniziato, il (OMISSIS), lavori abusivi di sopraelevazione;
– la domanda di condono del 31/12/1986 (con le ricevute delle oblazioni pagate) nella quale era indicato l’anno di ultimazione dell’immobile abusivo nel 1971;
– nel (OMISSIS) (OMISSIS) era appena ventenne e dopo il suo matrimonio era emigrato dalla (OMISSIS) facendovi ritorno solo per le vacanze estive, andando a dimorare nell’immobile per concessione della zia (OMISSIS) alla quale alla fine del soggiorno restituiva le chiavi;
– se anche il (OMISSIS), ospite della zia, aveva apportato migliorie all’immobile o non aveva restituito le chiavi alla cugina (OMISSIS) dopo la morte di (OMISSIS), avvenuta nel (OMISSIS), tali circostanze non erano rilevanti ai fini del riconoscimento del possesso ventennale: le migliore apportate all’immobile erano condotte non univoche rispetto al possesso e la mancata restituzione delle chiavi era una condotta troppo recente;
– (OMISSIS) diveniva invece proprietaria per usucapione perche’ univa il proprio possesso a quello della madre della quale era erede, escludendo anche i propri fratelli perche’ avevano dichiarato di non avere mai posseduto l’immobile.
(OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi e ha resistito con controricorso (OMISSIS).
Osserva in diritto.
1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione di norme di diritto sotto quattro profili:
a) erronea valutazione delle risultanze del procedimento penale e violazione del principio di autonomia del giudice civile che avrebbe dovuto decidere indipendentemente dal processo penale, tenendo conto che egli non aveva preso parte a tale procedimento;
b) erronea qualificazione della domanda di (OMISSIS) che doveva essere qualificata come azione di rivendica e non di usucapione perche’ il bene non era posseduto da (OMISSIS), ma dal ricorrente;
c) erronea applicazione dell’istituto dell’accessione nel possesso: se la madre di (OMISSIS) avesse posseduto, l’accessione nel possesso sarebbe intervenuta in capo a tutti gli eredi e, dalla morte della madre, (OMISSIS) mai avrebbe posseduto; esso ricorrente invece aveva posseduto l’immobile sia prima che dopo la morte della madre di (OMISSIS);
d) erronea applicazione del principio di interversione del possesso perche’ egli e’ sempre stato possessore.
3.1 La censura sub a) e’ del tutto infondata perche’, ai fini della prova, gli atti del procedimento penale ben potevano essere utilizzati come argomenti di prova indipendentemente dalla circostanza che al processo non avesse partecipato il (OMISSIS); il giudice di appello ha valutato le prove nell’esercizio del suo potere discrezionale, riconosciuto dall’articolo 116 c.p.c. e ha valorizzato, al fine di accertare il possesso di (OMISSIS) e, per contro la condizione di mero detentore di (OMISSIS), circostanze sicuramente significative quali la consegna delle chiavi al (OMISSIS) che le restituiva alla fine del soggiorno e la sua condizione di mero soggiornante che risiedeva fuori dalla Calabria.
La censura sub b) e’ infondata perche’ dal processo e’ risultato che il (OMISSIS) era un mero detentore e non un possessore nei cui confronti avrebbe dovuto esercitarsi la rivendica.
La censura sub c) e’ infondata: la Corte di Appello, ha accertato che (OMISSIS) era possessore dell’immobile, che (OMISSIS) era erede (la qualita’ di erede non e’ contestata) e che i fratelli, altri due eredi, avevano dichiarato di non avere alcuna relazione con il bene e di non averlo mai posseduto; inoltre nessuno dei due eredi ha proposto ricorso avverso la sentenza che ha dichiarato (OMISSIS) proprietaria per usucapione.
Ne discende che solo per una imprecisione terminologia la Corte di Appello ha affermato che (OMISSIS) ha unito il suo possesso a quello della madre, mentre, secondo la ricostruzione fattuale della Corte territoriale, appare evidente che (OMISSIS) era possessore per successione nel possesso.
Infatti, ai sensi dell’articolo 1146 c.c., il possesso continua nell’erede con effetto dall’apertura della successione senza necessita’ di una materiale apprensione dei beni; in proposito ha precisato questa Corte che, “per effetto di una fictio iuris, il possesso del “de cuius” si trasferisce agli eredi i quali subentrano nel possesso del bene senza necessita’ di una materiale apprensione, occorrendo solo la prova della qualita’ di eredi (Cass. 20/7/2011 n. 15967; Cass. 18/5/2001 n. 6852); sulla qualita’ di erede, ritenuta dalla Corte di Appello, non v’e’ contestazione in questa sede.
In conclusione, (OMISSIS) ha continuato a possedere proprio in quanto successore della madre nel possesso e la circostanza che non abbiano proposto analoga azione di usucapione anche i suoi fratelli non rileva in questo processo, nel quale gli stessi, unici interessati, hanno fatto acquiescenza alla sentenza di appello.
L’affermazione secondo la quale il ricorrente sarebbe stato possessore e non detentore e’ affermazione apodittica e smentita dalla sufficiente motivazione della sentenza di appello; per tale motivo e’ manifestamente infondata anche la censura sub d), relativa all’erronea applicazione dell’onere dell’interversione del possesso, fondata sull’assunto, privo di fondamento, che egli sarebbe stato il possessore e non un mero detentore.
4. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo che e’ stato oggetto di discussione tra le parti.
I fatti decisivi che la Corte di Appello avrebbe omesso di esaminare sarebbero i seguenti:
a) le dichiarazioni di (OMISSIS) che aveva affermato l’esclusivo possesso in capo a (OMISSIS) e aveva negato il possesso di (OMISSIS);
b) la sostituzione del portone di ingresso ad opera di (OMISSIS) la quale successivamente aveva chiesto a (OMISSIS) di partecipare alle spese;
c) le dichiarazioni testimoniali di (OMISSIS) e (OMISSIS) circa riparazioni, sostituzioni e approntamenti realizzati nell’appartamento.
4.1 Il mancato esame dei fatti indicati sub a) e c) e’ smentito dalla mera lettura della sentenza di appello che:
– ha dato atto delle dichiarazioni di (OMISSIS) decidendo tuttavia di tare prevalenza alla contraria tesi sostenuta dal di lei fratello, confermata da elementi documentali;
– ha considerato non univoci i fatti addotti costituiti dalle migliorie apportate dal (OMISSIS) sull’appartamento con valutazione senza dubbio adeguatamente motivata in quanto le migliorie apportate dal detentore non sono di per se’ idonee all’interversione della detenzione nel possesso.
La circostanza sub b) e’ del tutto irrilevante in quanto la mera richiesta di una contributo per spese, rivolta ad un detentore dell’immobile, non puo’ costituire riconoscimento del possesso.
In conclusione, questa Corte condivide e fa proprie le argomentazioni e la proposta del relatore e, per le ragioni gia’ esposte, il ricorso deve essere rigettato per manifesta infondatezza.
Le spese di questo giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza del ricorrente.
a) erronea valutazione delle risultanze del procedimento penale e violazione del principio di autonomia del giudice civile che avrebbe dovuto decidere indipendentemente dal processo penale, tenendo conto che egli non aveva preso parte a tale procedimento;
b) erronea qualificazione della domanda di (OMISSIS) che doveva essere qualificata come azione di rivendica e non di usucapione perche’ il bene non era posseduto da (OMISSIS), ma dal ricorrente;
c) erronea applicazione dell’istituto dell’accessione nel possesso: se la madre di (OMISSIS) avesse posseduto, l’accessione nel possesso sarebbe intervenuta in capo a tutti gli eredi e, dalla morte della madre, (OMISSIS) mai avrebbe posseduto; esso ricorrente invece aveva posseduto l’immobile sia prima che dopo la morte della madre di (OMISSIS);
d) erronea applicazione del principio di interversione del possesso perche’ egli e’ sempre stato possessore.
3.1 La censura sub a) e’ del tutto infondata perche’, ai fini della prova, gli atti del procedimento penale ben potevano essere utilizzati come argomenti di prova indipendentemente dalla circostanza che al processo non avesse partecipato il (OMISSIS); il giudice di appello ha valutato le prove nell’esercizio del suo potere discrezionale, riconosciuto dall’articolo 116 c.p.c. e ha valorizzato, al fine di accertare il possesso di (OMISSIS) e, per contro la condizione di mero detentore di (OMISSIS), circostanze sicuramente significative quali la consegna delle chiavi al (OMISSIS) che le restituiva alla fine del soggiorno e la sua condizione di mero soggiornante che risiedeva fuori dalla Calabria.
La censura sub b) e’ infondata perche’ dal processo e’ risultato che il (OMISSIS) era un mero detentore e non un possessore nei cui confronti avrebbe dovuto esercitarsi la rivendica.
La censura sub c) e’ infondata: la Corte di Appello, ha accertato che (OMISSIS) era possessore dell’immobile, che (OMISSIS) era erede (la qualita’ di erede non e’ contestata) e che i fratelli, altri due eredi, avevano dichiarato di non avere alcuna relazione con il bene e di non averlo mai posseduto; inoltre nessuno dei due eredi ha proposto ricorso avverso la sentenza che ha dichiarato (OMISSIS) proprietaria per usucapione.
Ne discende che solo per una imprecisione terminologia la Corte di Appello ha affermato che (OMISSIS) ha unito il suo possesso a quello della madre, mentre, secondo la ricostruzione fattuale della Corte territoriale, appare evidente che (OMISSIS) era possessore per successione nel possesso.
Infatti, ai sensi dell’articolo 1146 c.c., il possesso continua nell’erede con effetto dall’apertura della successione senza necessita’ di una materiale apprensione dei beni; in proposito ha precisato questa Corte che, “per effetto di una fictio iuris, il possesso del “de cuius” si trasferisce agli eredi i quali subentrano nel possesso del bene senza necessita’ di una materiale apprensione, occorrendo solo la prova della qualita’ di eredi (Cass. 20/7/2011 n. 15967; Cass. 18/5/2001 n. 6852); sulla qualita’ di erede, ritenuta dalla Corte di Appello, non v’e’ contestazione in questa sede.
In conclusione, (OMISSIS) ha continuato a possedere proprio in quanto successore della madre nel possesso e la circostanza che non abbiano proposto analoga azione di usucapione anche i suoi fratelli non rileva in questo processo, nel quale gli stessi, unici interessati, hanno fatto acquiescenza alla sentenza di appello.
L’affermazione secondo la quale il ricorrente sarebbe stato possessore e non detentore e’ affermazione apodittica e smentita dalla sufficiente motivazione della sentenza di appello; per tale motivo e’ manifestamente infondata anche la censura sub d), relativa all’erronea applicazione dell’onere dell’interversione del possesso, fondata sull’assunto, privo di fondamento, che egli sarebbe stato il possessore e non un mero detentore.
4. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo che e’ stato oggetto di discussione tra le parti.
I fatti decisivi che la Corte di Appello avrebbe omesso di esaminare sarebbero i seguenti:
a) le dichiarazioni di (OMISSIS) che aveva affermato l’esclusivo possesso in capo a (OMISSIS) e aveva negato il possesso di (OMISSIS);
b) la sostituzione del portone di ingresso ad opera di (OMISSIS) la quale successivamente aveva chiesto a (OMISSIS) di partecipare alle spese;
c) le dichiarazioni testimoniali di (OMISSIS) e (OMISSIS) circa riparazioni, sostituzioni e approntamenti realizzati nell’appartamento.
4.1 Il mancato esame dei fatti indicati sub a) e c) e’ smentito dalla mera lettura della sentenza di appello che:
– ha dato atto delle dichiarazioni di (OMISSIS) decidendo tuttavia di tare prevalenza alla contraria tesi sostenuta dal di lei fratello, confermata da elementi documentali;
– ha considerato non univoci i fatti addotti costituiti dalle migliorie apportate dal (OMISSIS) sull’appartamento con valutazione senza dubbio adeguatamente motivata in quanto le migliorie apportate dal detentore non sono di per se’ idonee all’interversione della detenzione nel possesso.
La circostanza sub b) e’ del tutto irrilevante in quanto la mera richiesta di una contributo per spese, rivolta ad un detentore dell’immobile, non puo’ costituire riconoscimento del possesso.
In conclusione, questa Corte condivide e fa proprie le argomentazioni e la proposta del relatore e, per le ragioni gia’ esposte, il ricorso deve essere rigettato per manifesta infondatezza.
Le spese di questo giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente (OMISSIS) a pagare alla controricorrente (OMISSIS) le spese di questo giudizio di cassazione che liquida in euro 2.500 per compensi oltre euro 200,00 per esborsi.
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