Suprema Corte di Cassazione
sezione IV
sentenza 12 febbraio 2014, n. 6783
Ritenuto in fatto
1. – Con sentenza resa in data 27.11.2012, la corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha integralmente confermato la sentenza in data 3.10.2007 con la quale il tribunale di Tempio Pausania ha condannato D.M.G. alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione (oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita), in relazione al reato di naufragio colposo di cui agli artt. 449 e 428 c.p., commesso, presso le acque de (omissis).
All’odierno imputato era stata contestata la responsabilità della causazione, per propria colpa, dell’urto tra la motonave (omissis) e una porzione delle rocce granitiche della (omissis) presso le acque de (omissis) , avendo lo stesso, in servizio di turno al comando della motonave, provveduto solo tardivamente a disporne l’accostata, oltre ad omettere l’accertamento dell’erroneità della rotta e della posizione della nave, con la conseguente provocazione dell’eccessivo avvicinamento alla costa e dell’urto con le rocce della (omissis) : urto dal quale era conseguito il naufragio della nave successivamente rimorchiata e condotta per l’ormeggio presso il porto di (omissis) .
Avverso la sentenza d’appello, a mezzo del proprio difensore ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, censurando il provvedimento della corte territoriale per mancata assunzione di prove decisive, violazione di legge e vizio di motivazione.
In primo luogo, l’imputato si duole dell’omissione in cui sarebbe incorsa la corte territoriale nel trascurare l’assunzione di talune prove decisive (come l’acquisizione del Piano Generale della nave ed altri strumenti di prova testimoniale e tecnica) essenziali al fine di definire con certezza l’esatta ricostruzione dei fatti in contestazione, con particolare riguardo all’identificazione delle reali cause della falla provocata nello scafo della motonave, alla relativa distanza dalla linea di galleggiamento, all’esatta determinazione dell’orario del sinistro e della profondità in cui avvenne l’impatto dello scafo con il corpo sommerso oltre alla determinazione del funzionamento della strumentazione tecnica indispensabile ai fini della ricostruzione del reale accadimento dei fatti.
Al riguardo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per aver attribuito un decisivo rilievo ad elementi di prova del tutto equivoci e privi di adeguata certezza rappresentativa e, in primo luogo, alle relazioni e alle conseguenti deposizione testimoniali rese dal consulente tecnico del pubblico ministero (Dott. A.) e dal responsabile dell’inchiesta amministrativa condotta dalla Capitaneria di porto di Olbia (Dott. M.), in larga misura fondate su rilievi d’incerta attendibilità e d’indole meramente ipotetica, tanto con riguardo alla determinazione delle coordinate del punto di accostata, quanto in relazione alla specificazione della reale rotta nella specie seguita dalla nave.
Sotto altro profilo, il ricorrente contesta l’argomentazione dettata dalla corte territoriale in relazione alla ricostruzione del nesso di causalità tra la condotta dell’imputato e il naufragio verificatosi, sottolineando l’insussistenza di alcuna prova certa e coerente in ordine all’effettiva sussistenza di elementi di colpa allo stesso imputabili in relazione ai pretesi errori asseritamente consistiti nell’erronea impostazione (o controllo) della rotta e nel ritardo nel procedere all’accostata della motonave, avuto altresì riguardo alle insuperabili incongruenze emerse in relazione all’esatta determinazione dell’orario dell’urto, al mancato funzionamento della strumentazione tecnica (GPS; sistema Vdr) indispensabile ai fini della ricostruzione del reale accadimento dei fatti, all’incompletezza e all’imprecisione dei contenuti dell’ispezione compiuta dai sommozzatori della Guardia Costiera a seguito del naufragio.
Da ultimo, il ricorrente richiama i contenuti della deposizione resa dal teste Pili, nella parte in cui ha attestato la presenza, nell’immediatezza dell’urto, di un corpo scuro che si allontanava dal lato nave, a conferma dell’alternativa spiegazione eziologica dell’impatto dello scafo, nella specie avvenuto a seguito della collisione della motonave contro un corpo in movimento (quale, ad es., un container etc.) costituente una circostanza anomala, integrante una situazione di forza maggiore tale da escludere ogni profilo di colpa ascrivibile a carico dell’odierno imputato.
Considerato in diritto
2. – Il ricorso è infondato.
Preliminarmente, dev’essere disattesa la doglianza avanzata dal D.M. con riguardo all’omessa assunzione, ad opera della corte territoriale, di prove decisive (ai sensi dell’art. 606, lett. d, c.p.p.), valendo, sul punto, il richiamo al consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale deve ritenersi “prova decisiva”, secondo la previsione dell’art. 606 lett. d) c.p.p., quella prova che, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale da dimostrare che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia (Cass., Sez. 2, n. 16354/2006, Rv. 234752; Cass., Sez. 6, n. 14916/2010, Rv. 246667), ovvero quella prova che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante (Cass., Sez. 3, n. 27581/2010, Rv. 248105).
Nella specie, le circostanze di fatto destinate ad essere confermate attraverso l’assunzione dei mezzi di prova suppletivi genericamente invocati dal ricorrente devono ritenersi inevitabilmente caratterizzati da un’irriducibile astrattezza, apparendo meramente congetturale la conseguenza che la difesa intende trame circa la certa attestazione dell’esatta ricostruzione dei fatti in contestazione, con particolare riguardo all’identificazione delle reali cause della falla provocata nello scafo della motonave, alla relativa distanza dalla linea di galleggiamento, all’esatta determinazione dell’orario del sinistro e della profondità in cui avvenne l’impatto dello scafo con il corpo sommerso oltre alla determinazione del funzionamento della strumentazione tecnica indispensabile ai fini della ricostruzione del reale accadimento dei fatti.
Del tutto coerentemente, pertanto la corte territoriale ha ritenuto superflua la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale invocata dal ricorrente, evidenziando le insufficienti certezze ricavabili dall’acquisizione di mere notizie giornalistiche e l’avvenuto accertamento aliunde della distanza tra la falla provocata nello scafo della motonave e la relativa linea di galleggiamento, oltre all’accertamento della sicura compatibilità della provocazione di detta falla attraverso l’urto contro le rocce della secca, tenuto conto delle conferme sul punto fornite dalle prove testimoniali e tecniche assunte e dell’oggettiva collocazione dei picchi delle rocce, oltre alla considerazione delle prevedibili oscillazioni della nave dovute alle condizioni meteomarine (vento forza 7 e mare forza 4) al momento in atto.
La stessa acquisizione delle carte nautiche al fine dell’esatta identificazione del punto di collocazione della (OMISSIS) sulla base delle coordinate rese in dibattimento dal teste M. (sul punto smentito dal teste D.M.M. richiamato dal ricorrente) è stata coerentemente giudicata superflua dalla corte territoriale, avendo lo stesso teste M. affermato di non essere in grado di confermare e definire con certezza le coordinate nautiche identificative della esatta collocazione della (OMISSIS) .
Nel resto, rileva il collegio come la corte territoriale abbia proceduto alla ricostruzione dei fatti di causa, alla determinazione dei processi causali che ebbero a condurre al naufragio e alla relativa imputazione soggettiva alla colpa dell’odierno ricorrente sulla base di una logica interpretazione e di una coerente sistemazione argomentativa del compendio probatorio complessivamente acquisito.
In particolare, la corte territoriale ha evidenziato come la riconduzione del naufragio della motonave all’apertura, nel relativo scafo, di una falla originata dall’urto contro le rocce della (OMISSIS) fosse rimasta comprovata sulla base di un complesso di elementi probatori d’indole oggettiva e univoca.
In primo luogo, la corte d’appello sarda ha richiamato i contenuti del resoconto documentale dell’ispezione subacquea condotta in loco dal nucleo sommozzatori della Guardia costiera, la cui attendibilità (con particolare riguardo alla certezza circa l’esatta localizzazione del luogo d’ispezione) deve ritenersi confermata dall’avvenuta collaborazione prestata dal personale della Guardia costiera di Olbia.
All’esito di tale ispezione, la corte d’appello ha coerentemente evidenziato gli elementi concreti in forza dei quali dovesse ritenersi inconfutabile il riscontro dei segni lasciati dall’urto della nave sul costone roccioso della secca e la sicura riconducibilità, degli zinchi rinvenuti sul posto dai sommozzatori, alla dotazione della specifica motonave in esame, oltre alle ragioni del mancato rinvenimento di lesioni alla pinna stabilizzatrice della motonave (nell’occasione non in funzione) e dell’irrilevanza della riscontrata presenza sullo scafo di bugnature e striature nere d’incerta origine.
Un particolare rilievo probatorio la corte territoriale ha significativamente attribuito alle dichiarazioni rese dal comandante della motonave, Cu. , il quale, precipitatosi in plancia subito dopo l’urto, ha riferito di aver immediatamente avuto la percezione dell’eccessiva vicinanza della motonave alla costa: dichiarazione pienamente attendibile e genuina, siccome rilasciata da un soggetto nell’immediatezza investito della qualità di imputato nel processo di primo grado, come tale obiettivamente interessato a rendere dichiarazioni in ipotesi suscettibili di allontanare da sé ogni forma di responsabilità per eventuali errori nell’impostazione della navigazione. Tali dichiarazioni, peraltro, sono state ritenute dalla corte coerenti con il riscontro fornito dalla deposizione del teste C. , là dove ha riferito di aver “sentito uno sfregamento molto forte della nave, una grattata” (cfr. pag. 11 della sentenza d’appello).
Nessuna ferita a tale univoca ricostruzione dei fatti può ascriversi all’incidenza della dichiarazione resa dal teste Pili (circa l’eventuale urto della nave contro un corpo sommerso, come un container o un sottomarino), atteso il carattere irriducibilmente generico dei contenuti di detta deposizione, peraltro pienamente compatibile con la collisione della nave con la secca, di là dal carattere meramente congetturale dell’alternativa spiegazione causale ipotizzata dalla difesa.
Il complesso delle argomentazioni dettate nella motivazione della sentenza d’appello in relazione alla ricostruzione del nesso causale del naufragio deve dunque ritenersi completo ed esauriente, immune da vizi d’indole logica o giuridica, come tale pienamente idoneo a sottrarsi a tutte le censure sul punto avanzate dagli odierni ricorrenti, avendo la corte territoriale tratto, oltre ogni ragionevole dubbio, la conclusione dell’effettività dell’urto dello scafo della nave con le rocce della (OMISSIS) sulla base di un ragionamento probatorio dotato del più elevato livello di probabilità logica equiparabile al più alto livello di credibilità razionale: decorso causale probatoriamente corroborato attraverso il complesso degli indici più sopra richiamati, in assenza di alcun elemento di prova contraria idoneo a fondare il ragionevole dubbio circa la possibile incidenza di un plausibile decorso causale alternativo.
Quanto alla prova dei profili di colpa ascrivibili all’odierno imputato, la corte territoriale ha coerentemente ricostruito il quadro degli elementi rilevanti in tal senso, richiamando le deposizioni rese dai testi M. e A. in forza delle quali è stata ricostruita, con rilevante attendibilità, tanto la posizione, quanto la rotta concretamente seguita nell’occasione dalla motonave, il cui scostamento rispetto a quella prestabilita (1500 invece che 1370), unita al comprovato (decisivo) ritardo nell’accostata (attestato dalla combinata e coerente ricostruzione delle diverse testimonianze partitamente richiamate in motivazione), ha determinato le inevitabili oggettive condizioni dell’urto tra lo scafo della nave e le rocce della (OMISSIS) : urto che sarebbe stato certamente evitato laddove l’imputato avesse diligentemente provveduto (pur in presenza del mancato funzionamento della strumentazione tecnica disponibile a bordo) a effettuare un regolare controllo del punto-nave effettivo, come imposto dalle regole di marineria. Al riguardo, risulta provato che l’ultimo punto-nave venne effettuato dal comandante Cu. alle 17.45, ovvero circa un’ora prima del sinistro, con la conseguenza che il controllo è stato omesso per l’intero lasso di tempo in cui la nave era stata affidata al comando dell’odierno imputato: un lasso di tempo irragionevolmente lungo avuto riguardo alle condizioni meteomarine di quel giorno e dai pericoli propri della zona di navigazione.
Sulla base di tali premesse, la corte territoriale ha dunque coerentemente desunto, con assoluta certezza, la circostanza secondo cui, là dove l’imputato avesse correttamente ottemperato agli obblighi che la sua posizione gli imponeva, lo stesso si sarebbe agevolmente reso conto degli errori commessi con la possibilità di adottare tutti gli accorgimenti del caso, altresì sottolineando la sufficienza, a tal fine, di una semplice maggiore attenzione nel controllo della navigazione, avendo lo stesso comandante Cu. riferito di aver immediatamente percepito, mediante la semplice osservazione della costa, l’errata posizione della nave: accertamento che lo stesso imputato avrebbe potuto e dovuto effettuare al fine di correggere gli errori in precedenza rilevati.
La motivazione dettata dalla corte territoriale in relazione ai profili di colpevolezza dell’imputato deve dunque ritenersi anch’essa pienamente completa ed esauriente, scevra da vizi di natura logica o giuridica, pienamente idonea a sottrarsi alle censure sul punto argomentate dal ricorrente, nella specie per lo più inclini a prospettare un’inammissibile rilettura in fatto delle risultanze probatorie acquisite, come tali non sottoponibili al vaglio di questa corte di legittimità.
3. – Al riscontro dell’infondatezza di tutti i motivi di doglianza avanzati dall’imputato segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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