Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 19 dicembre 2013, n. 28448

Svolgimento del processo

La Cassa di Risparmio di Chieti impugnava – con distinti ri­corsi – la sentenza non definitiva n. 806/2006 del Tribunale di Chieti, che aveva dichiarato l’illegittimità del licenzia­mento intimato da tale società al dipendente S.U. con lettera del 5.02.2002 per giusta cau­sa in relazione ad addebiti riguardanti inadempimenti quale delegato alla sicurezza, nonché la sentenza definitiva n. 224 del 2010 dello stesso Tribunale, che aveva riconosciu­to al lavoratore il diritto al superiore inquadramento di funzionario di primo livello, con le conseguenze economiche dal 1.08.1998 al 22.12.2003, data di cessazione del rap­porto per un secondo licenziamento.
La Corte di Appello di L’Aquila con sentenza n. 651 del 2011, in parziale accoglimento dell’appello ed in parziale riforme della sentenza definitiva di primo grado, ha rigetta­to la domanda del S. con riferimento all’indennità di reperibilità, al premio di produzione e rendimento per l’anno 2001, al danno biologico e al danno da demansionamento.
La stessa Corte ha dichiarato inammissibile l’appello della Cassa di Risparmio nei confronti della sentenza non definitiva con riguardo alla statuizione sul licenziamento, dichia­rato illegittimo dal primo giudice. Il S. ricorre per cassazione con due motivi La Cassa di Risparmio resiste con controricorso.

Motivazione della decisione

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta omesso esame di fatto decisivo, violazione dell’art. 57 CCNL 11.07.1997 e del diritto vivente in tema di note di qualifica. In particolare il S. contesta la sentenza impugna­ta per avere erroneamente ritenuto che il giudizio di “insuf­ficiente” fosse di ostacolo al diritto di esso ricorrente al premio di rendimento, nonostante la nota relativa a tale giudizio non fosse accompagnata da una motivazione sia pure sintetica in ordine al rendimento e alla capacità del lavoratore.
Il motivo è infondato.
La sentenza impugnata con accertamento in fatto ha ritenu­to che il S. non avesse contestato il giudizio di “insufficiente”, e ciò trova riscontro proprio nell’art. 57 del richiamato CCNL del 1997, che consentiva al lavoratore di presentare ricorso alla Direzione aziendale contro la nota di qualifica negativa, facoltà di cui lo stesso non si avvalse.
D’altro canto non è ammissibile in questa sede di legittimi­tà riproporre doglianze non fatte valere nel procedimento delineato dalla normativa collettiva.
La stessa sentenza ha coerentemente dedotto dall’attribuzione della nota negativa il mancato riconosci­mento del premio di rendimento e ha anche puntualizzato che il fatto di avere goduto in precedenza del premio non potesse legittimare un diritto quesito del lavoratore.
2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia omessa mo­tivazione su più fatti decisivi, riguardanti il mancato ricono­scimento del danno biologico e da demansionamento. Il S. rileva che la sentenza impugnata ha omesso di considerare le valutazioni del consulente tecnico di pri­mo grado, che aveva indicato nella misura del 20% il dan­no biologico, come pure non ha tenuto conto della documentazione dimostrativa del disegno di marginalizzazione attuato dalla banca nei suoi confronti con la privazione dell’incarico di “responsabile dell’Ufficio Tecnico”.
Il motivo è privo di pregio e va disatteso.
La sentenza impugnata nell’accogliere la doglianza della Cassa di Risparmio riguardante il riconoscimento del danno biologico ha osservato che il consulente tecnico di ufficio aveva fatto riferimento ad episodi di discriminazione e per­secuzione, nonché a mortificazione delle capacità profes­sionali e di carriera, senza però che su tali fatti vi fosse la minima traccia probatoria.
Orbene tale valutazione, sostenuta da motivazione adeguata e logica, non viene scalfita dalla censura del ricorrente, il quale non fa che riportare il contenuto della CTU, la qua­le secondo costante indirizzo giurisprudenziale non costi­tuisce mezzo di prova, ma un mezzo di controllo dei fatti costituenti la prova, il cui onere rimane pur sempre a carico delle parti.
Di tale principio il giudice di appello ha fatto buongoverno, ritenendo, come già detto, che la parte appellata non aves­se fornito la prova del danno biologico, avendo fatto riferi­mento ad episodi riferiti dal CTU.
Il S. contesta, come già detto, la sentenza impu­gnata anche per avere trascurato di esaminare molteplici documenti, dimostrativi della sua marginalizzazione nell’ambito lavorativo, ma il richiamo ad essi non assume valore decisivo.
Al riguardo si osserva che il ricorso, contenente la pedis­sequa riproduzione di diversi atti, non soddisfa il requisito di cui all’art. 366, primo comma, CPC, costituendo onere del medesimo ricorrente operare una sintesi del fatto so­stanziale e processuale, funzionale ad una piena compren­sione e valutazione delle censure, al fine di evitare di dele­gare alla Corte di legittimità una attività, consistente nella lettura integrale degli atti assemblati finalizzata alla sele­zione di ciò che effettivamente rileva ai fini della decisione, che inerendo al contenuto del ricorso, è di competenza del­la parte ricorrente, e, quindi del suo difensore (cfr Cass. n. 10244 del 2 maggio 2013; Cass. n. 17168 del 2012; Cass. n. 1905 del 2012, SU n. 5698 del 2012).
3. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccom­benza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 3000,00 (tremila/00) per compensi, oltre accessori.

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