Suprema Corte di Cassazione
sezione feriale
sentenza n. 41645 del 8 ottobre 2013
Ritenuto in fatto
T..P. ricorre avverso la pronuncia indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sentenza emessa nei suoi confronti il 23/12/2011 dal Giudice di pace di Roma, recante la condanna del prevenuto alla pena di Euro 400,00 di multa per il delitto di ingiuria, nonché al risarcimento del danno subito dalla persona offesa M.C., costituitasi parte civile.
I fatti si riferiscono a presunte offese verbali pronunciate dal P. all’indirizzo della C. nel momento in cui quest’ultima (esercente la professione di avvocato, ed in relazione ad una causa da lei patrocinata nell’interesse della moglie dell’odierno imputato, E.F.) aveva rappresentato la necessità che si provvedesse al pagamento dei propri onorari.
Con l’odierno ricorso, si lamenta:
1. mancanza della motivazione, con riguardo al secondo dei motivi di appello a suo tempo presentati, avendo il Tribunale – stando alla prospettazione del ricorrente – omesso di trattare il tema della misura delle spese legali riconosciute dal giudice di primo grado in favore della parte civile, oggetto di specifico gravame;
2. carenza di motivazione della sentenza impugnata in ordine al mancato riconoscimento dell’esimente ex art. 599 cod. pen., che il P. aveva invocato nel primo motivo di appello, dovendosi ritenere che egli avesse agito nello stato d’ira determinato dalla richiesta del pagamento (che l’imputato aveva percepito come ingiusta, confidando invece in buona fede nella gratuità delle prestazioni professionali del legale come gli era stato paventato inizialmente, essendosi rivolto ad un patronato per promuovere un’azione nei confronti dell’INPS onde far riconoscere alla moglie una pensione di invalidità).
Considerato in diritto
1. Il primo motivo di ricorso merita accoglimento, in quanto la difesa propose appello avverso la sentenza del Giudice di pace lamentando che era stata pronunciata “condanna dell’imputato alla rifusione delle spese legali sostenute dalla parte civile, senza però motivarne la liquidazione né in dispositivo né in parte motiva, laddove invece la somma appare piuttosto lontana dal tariffario previsto per i procedimenti che si svolgono davanti al Giudice di pace”. Su tali doglianze, che riguardavano sia la carenza di motivazione sul quantum dell’importo liquidato, sia la presunta esorbitanza di detto importo rispetto alle previsioni normative, il Tribunale non si è in effetti soffermato in alcun modo, realizzando così il vizio di difetto di motivazione.
2. Non altrettanto è a dirsi quanto ai profili penali del ricorso, di cui al secondo motivo.
Vero è infatti che il giudice di secondo grado non dedica spazio al tema della pur invocata provocazione, ma questo era stato esaminato nella pronuncia del Giudice di pace, laddove si argomentava diffusamente – escludendola – sulla ipotesi che il P. avesse agito nello stato d’ira determinato da un presunto fatto ingiusto della C. : si rappresentava infatti che senz’altro “la C. stava esercitando un suo diritto, e cioè una legittima pretesa creditoria”. Al più, il P. poteva avere confidato nella gratuità di quelle prestazioni professionali sulla base delle informazioni che forse gli erano state date (o che egli aveva equivocato) presso il patronato, come ipotizzato dallo stesso giudice di prime cure nel riconoscere all’imputato le circostanze attenuanti generiche: è però evidente che il fatto ingiusto presupposto della esimente non avrebbe potuto individuarsi nella sola richiesta di pagamento, corrispondente al senso comune secondo cui un legale deve essere certamente remunerato per l’attività tecnica prestata (tanto più che la parte civile aveva convocato la F. in studio dopo la conclusione favorevole del contenzioso con l’INPS, ed era ben più ragionevole che ciò fosse dovuto alla prospettiva di vedersi liquidate le competenze, piuttosto che al fine di una mera restituzione di documenti, come sostenuto dalla difesa). Sempre in base alla ricostruzione dei fatti evidenziata nella sentenza del primo giudice, era peraltro non provato che la C. avesse rivolto per prima ai due coniugi frasi offensive una volta registrata la loro intenzione di non voler pagare alcunché.
L’atto di appello, al contrario, consisteva (sul punto) in una mera iterazione degli argomenti in fatto desumibili dalla deposizione della moglie del P. , di cui veniva ribadita la maggiore attendibilità rispetto a quella da riconoscere ai testimoni dell’accusa senza tenere conto delle ragioni esposte dal Giudice di pace a fondamento dell’opposta decisione. Ed è proprio la sentenza del Tribunale a spiegare, contrariamente agli assunti dell’imputato, che è proprio il racconto della F. ad offrire semmai adeguato riscontro a quello delle altre testimoni.
3. Si impongono pertanto le determinazioni di cui al dispositivo, dandosi atto che il rigetto del secondo motivo di ricorso comporta l’irrevocabilità della declaratoria di penale responsabilità del P. . L’annullamento della sentenza impugnata in punto di statuizioni relative alla liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile, con rinvio dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello, rende necessario rimandare al definitivo anche le decisioni sulla richiesta di liquidazione oggi avanzata dal difensore della parte civile, quanto alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alle statuizioni sulla liquidazione delle spese in favore della parte civile, con rinvio per nuovo esame sul punto al giudice civile competente per valore in grado di appello. Rigetta il ricorso agli effetti penali.
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