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Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza 9 settembre 2013, n. 20651

Svolgimento del processo

1.- Con atto di citazione 9.2.91, R..S. – premesso – che R.G. e C. avevano acquistato da S.N. , rispettivamente, l’usufrutto e la nuda proprietà del 50% pro indiviso d’un fabbricato in (omissis), appartenentegli per l’altro 50%; che aveva anticipato spese per l’attivazione e la manutenzione dell’impianto di riscaldamento centralizzato nella misura di L. 2.930.100, per la fornitura d’acqua potabile all’intero fabbricato nella misura di L. 163.732, per la riparazione del videocitofono del fabbricato nella misura di L. 277.032; che le reiterate richieste di rimborso della quota parte di loro competenza delle spese suddette rivolte ai nominati comproprietari erano state da costoro disattese – conveniva R.G. e C. innanzi al pretore di Verona onde ottenerne la condanna al pagamento in proprio favore della complessiva somma di L. 1.748.575, con interessi e rivalutazione, ed alla rifusione delle spese di giudizio.
Nel costituirsi, R.G. e C. , contestatene le ragioni, chiedevano il rigetto dell’avversa domanda. Con sentenza 2 6.1.96, l’adito pretore, ritenuto che le spese dedotte dall’attore attenessero al godimento e non alla conservazione della cosa comune, onde non dessero luogo al diritto al rimborso ex art. 1110 CC, respingeva la domanda compensando le spese. Tale decisione era confermata in sede di gravame dal tribunale di Verona con sentenza 20.1.99, che veniva cassata dalla Suprema Corte con sentenza n. 12568/2002, secondo cui vanno considerate alla stregua di spese necessarie al mantenimento della funzionalità delle parti comuni di un edificio destinato ad abitazioni le spese relative non solo alla conservazione degli impianti elettrico, idrico, di riscaldamento e di videocitofono, ma altresì quelle intese al mantenimento della continuità nell’erogazione dei relativi servizi, e quindi quelle di manutenzione di gestione dei servizi comuni.
Con sentenza dep. il 21 agosto 2007 la Corte di appello di Venezia, decidendo in sede di rinvio condannava i convenuti al pagamento in favore dell’attore della somma di Euro 903,06.
2.- Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione R.G. sulla base di unico motivo. Resiste con controricorso il S. .

Motivi della decisione

1.- L’unico motivo, denunciando la nullità del giudizio di rinvio per essere stata la notificazione a mezzo posta dell’atto di riassunzione avvenuta a mani del figlio convivente senza che della stessa gli fosse stata dato avviso, denuncia la illegittimità costituzionale dell’art. 8 secondo comma della legge n. 890 del 1982 laddove, a differenza di quanto previsto dall’art. 140 cod. proc. civ., non prevedeva, nel testo allora vigente, la raccomandata con avviso di ricevimento al destinatario nel caso in cui il piego venga consegnato alle persone di cui al precedente art. 7 secondo comma.
2.- Il motivo è infondato.
Secondo quanto dedotto dallo stesso ricorrente, la notificazione dell’atto di riassunzione del giudizio di rinvio nei confronti di G..R. è stata effettuata con consegna al figlio convivente del destinatario.
In primo luogo, appare del tutto inconferente il richiamo dell’art. 140 cod. proc. civ., che disciplina l’ipotesi di irreperibilità relativa ovvero che la consegna dell’atto non sia possibile per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell’articolo, fra le quali sono indicati anche i familiari conviventi, prevedendo da parte dell’ufficiale giudiziario il deposito nella casa comunale, l’affissione di avviso alla porta di abitazione o dell’ufficio o dell’azienda, e comunicazione a mezzo raccomandata. Quando invece, come nella specie, l’atto sia consegnato a mani di un familiare convivente deve presumersi che l’atto sia giunto nella sfera di conoscibilità del destinatario: la dichiarazione di convivenza resa dal consegnatario dell’atto fornisce sufficienti garanzie sulla successiva effettività della consegna, tant’è vero che nell’ipotesi di notifica a mezzo ufficiale giudiziario di cui all’art. 139 secondo comma cod. proc. civ. non è previsto il successivo invio della raccomandata al destinatario, come invece quando il plico sia ricevuto dal vicino o dal portiere (quarto comma art. 139 cit.), con la conseguente rilevanza esclusiva della prova della non convivenza, che il destinatario ha l’onere di fornire.
Pertanto, la questione di costituzionalità è manifestamente infondata.
La notificazione a mezzo posta è avvenuta correttamente secondo le disposizioni al momento vigenti.
Il ricorso va rigettato.
Le spese della presente fase vanno poste a carico del ricorrente, risultato soccombente.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore del S. delle spese relative alla presente fase che liquida in Euro 1.500,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1.300,00 per onorari di avvocato oltre accessori di legge.

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