Suprema Corte di Cassazione
sezione I
sentenza n. 17207 dell’11 luglio 2013
Svolgimento del processo
L’Associazione professionale studio legale A. ha proposto al Tribunale di Milano opposizione allo stato passivo del fallimento Sponsor Service s.r.l. per lamentare l’omessa attribuzione del privilegio previsto dall’art. 2751 bis c.c., n. 2, al credito, maturato in L. 107.095.680 per compensi maturati per l’espletamento d’attività professionale espletata in favore della società fallita, ammesso in chirografo dal giudice delegato.
Il Tribunale con sentenza n. 10547/2004 ha respinto l’opposizione e la Corte d’appello di Milano, innanzi alla quale lo studio professionale ha proposto gravame, con sentenza n. 1109 depositata il 23 aprile 2008, dichiarata la nullità della decisione impugnata siccome pronunciata col riferimento al credito ammesso allo stato passivo in diversa procedura, segnatamente del fallimento Medicai Group s.p.a., decidendo nel merito ha accolto parzialmente l’opposizione attribuendo l’invocato privilegio al credito ammesso nella somma di Euro 54.655,00, pari alla misura del compenso riferito all’attività giudiziale esercitata personalmente da singoli professionisti dello studio, individuati nelle persone degli Avvocati A.A. e F.F.M..
Avverso la statuizione il curatore fallimentare ha proposto ricorso per cassazione in base a due motivi ulteriormente illustrati con memoria difensiva depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c.. Lo Studio professionale Abbatescianni ora denominato Member of The Osborne Clark Alliance non ha spiegato difese.
Motivi della decisione
Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 2751 bis c.c., n. 2, e, con richiamo a giurisprudenza citata, censura la statuita attribuzione del rango privilegiato al credito controverso, seppur chiesto dall’associazione che è centro autonomo rispetto ai suoi membri non equiparabile al professionista. Chiede con conclusivo quesito di diritto se, accordando il privilegio previsto dal citato disposto normativo al credito vantato dall’associazione professionale costituita ex L. n. 1515 del 1939, ed in favore della stessa, la Corte del merito abbia violato la norma che riconosce il privilegio ai soli prestatori d’opera.
Con secondo motivo muove analoga denuncia e ripropone la critica già agitata col precedente mezzo, precisando la natura sostanziale della controversa prelazione, sull’assunto che la volutans legis espressa nel citato disposto normativo mira alla tutela del professionista che svolge la sua opera in forma individuale analogamente al lavoratore dipendente. Il quesito di diritto chiede se, accordando il privilegio previsto dal citato disposto normativo al credito vantato dall’associazione professionale costituita ex L. n. 1515 del 1939, ed in favore della stessa, la Corte del merito abbia violato la norma che riconosce il privilegio ai soli professionisti e prestatori d’opera individuali.
Col terzo motivo il ricorrente espone analoga denuncia e correlato vizio di motivazione e critica l’impugnata decisione per aver la Corte territoriale ignorato l’arco temporale degli ultimi due anni delle prestazioni al cui compenso cui può essere attribuito il privilegio, che ha riconosciuto per i periodo ben più ampio intercorso dal gennaio 1999 al settembre 2001. Il quesito di diritto chiede se accordando il privilegio previsto dal citato disposto normativo al credito vantato per attività professionale estrinsecatasi in prestazioni rese nell’arco temporale superiore ai due anni, la Corte del merito abbia violato la norma che riconosce il privilegio alle sole retribuzioni dovute per gli ultimi due anno di prestazione.
I primi due motivi, che esprimono censure meritevoli d’esame congiunto perchè accomunate dalla medesima impostazione, sono destituiti di fondamento.
La Corte territoriale, come riferito in narrativa, ha attribuito l’invocato privilegio al credito che già il giudice delegato aveva ammesso in chirografo allo stato passivo, nella somma di Euro 54.655,00 pari alla misura del compenso riferito all’attività giudiziale esercitata personalmente da singoli professionisti dello studio, individuati nelle persone degli Avvocati A.A. e F.F.M.. Senza affatto smentire gli enunciati espressi dalla giurisprudenza consolidata richiamata dal ricorrente, ha ritenuto di individuare le prestazioni personali direttamente espletate cui si riferiscono i compensi e solo ad esse ha attribuito il privilegio reputando l’ipotesi omologabile a quella in cui l’opera sia stata svolta dal singolo professionista, reputando irrilevante la provenienza della richiesta da parte dello studio associato.
L’esegesi si uniforma al principio espresso nel precedente di questa Corte n. . 22439/2009 che ha affermato in un caso analogo che “Il privilegio generale sui beni mobili del debitore, previsto dall’art. 2751 bis c.c., per le retribuzioni dei professionisti, trova applicazione anche nel caso in cui il creditore sia inserito in un’associazione professionale, costituita con altri professionisti per dividere le spese e gestire congiuntamente i proventi della propria attività, a condizione che il rapporto di prestazione d’opera si instauri tra il singolo professionista ed il cliente, soltanto in tal caso potendosi ritenere che il credito abbia per oggetto prevalente la remunerazione di un’attività lavorativa, ancorchè comprensiva delle spese organizzative essenziali al suo autonomo svolgimento“.
Ed invero, la proposizione della domanda d’ammissione allo stato passivo da parte dello studio professionale, in quanto pone, secondo consolidato orientamento (Cass. n. 18455/2011, n. 11052/2012), una mera presunzione d’esclusione della personalità del rapporto professionale, resta superata e vinta in presenza di documentazione che consente d’individuare i compensi riferiti alle prestazioni direttamente e personalmente svolte dal singolo associato allo studio, e, in simile evenienza, non può precludere ex se il riconoscimento della prelazione a quel singolo personale credito. La stretta correlazione posta dal disposto dell’art. 2751 bis, n. 2 c. tra il privilegio e la causa del credito consente di valorizzare l’interesse specifico perseguito dal creditore e dunque di orientare l’interpretazione della voluntas legis, estendendone l’applicazione oltre il mero dato letterale, sulla base di un percorso esegetico ritenuto in giurisprudenza ammissibile.
Giova ricordare che in materia di privilegi, seppur in diverso caso, le S.U. con sentenza n. 11930/2010 hanno affermato che “Le norme del codice civile che stabiliscono i privilegi possono essere oggetto di un’interpretazione estensiva che sia diretta ad individuarne il reale significato e la portata effettiva in modo da delimitare il loro esatto ambito di operatività, anche oltre il limite apparentemente segnato dalla formulazione testuale, tenendo in considerazione l’intenzione del legislatore e la causa del credito che, ai sensi dell’art. 2745 c.c., rappresenta la ragione giustificatrice di qualsiasi privilegio“.
In considerazione di ciò, il privilegio in discorso, pur nel caso in cui il credito sia stato rieferito a sè dall’associazione professionale, che è centro autonomo d’imputazione dei rapporti giuridici, va attribuito, alle condizioni riferite, al credito del singolo associato onde consentire alle ragioni del prestatore d’opera la stessa tutela accordata al credito del lavoratore dipendente per soddisfare, come rammenta la dottrina, le esigenze di sostentamento del lavoratore, anche se autonomo, nel rispetto dei principi che garantiscono lo sviluppo della personalità umana – art. 2 Cost. -, e della dignità e tutela del lavoro in tutte le sue esplicazioni – artt. 35 e 3. La decisione impugnata, avendo valorizzato la causa del credito cui ha riconosciuto il privilegio, quale remunerazione della prestazione del singolo soggetto incaricato personalmente eseguita assunta a fondamento giuridico della prelazione, è per l’effetto immune dai vizi denunciati.
Il terzo motivo devesi dichiarare inammissibile dal momento che la questione non risulta agitata nelle sedi di merito in cui il curatore è rimasto contumace.
Il ricorso per l’effetto deve essere rigettato senza farsi luogo alla pronuncia sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte: rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 22 maggio 2013.
Leave a Reply