Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|31 maggio 2024| n. 15270.

In particolare nel caso sussista un contrasto fra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi e la motivazione del giudice

Il giudice è libero di valutare le risultanze delle prove e l’attendibilità dei testi e di scegliere, tra le varie risultanze probatorie, quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgendo tali apprezzamenti aspetti di fatto riservati al giudice medesimo, il quale è quindi libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, ma non è autorizzato a non scegliere ritenendo tutte le testimonianze assunte inutilizzabili solo perché contrastanti le une con le altre. In particolare, nel caso sussista un contrasto fra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi, il giudice è tenuto a confrontare le deposizioni raccolte ed a valutare la credibilità dei testi in base ad elementi soggettivi e oggettivi, quali la loro qualità e vicinanza alle parti, l’intrinseca congruenza di dette dichiarazioni e la convergenza di queste con gli eventuali elementi di prova acquisiti, per poi esporre le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all’altra o ad escludere la credibilità di entrambe (Nel caso di specie, richiamati gli enunciati principi, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata: nella circostanza, infatti, il giudice d’appello, nel ritenere insussistente in sede di gravame la responsabilità per inadempimento nella vendita di una partita di calcestruzzo già affermata in primo grado, una volta ravvisato un netto contrasto tra le testimonianze rese dall’agente della società venditrice e da due dipendenti della società acquirente in merito alla parte che aveva effettivamente scelto il materiale, poi rivelatosi viziato in sede di esecuzione di lavori edili, aveva ritenuto di non tener conto di alcuna testimonianza). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 27 gennaio 2015, n. 1547; Cassazione, sezione civile I, sentenza 23 maggio 2014, n. 11511).

Ordinanza|31 maggio 2024| n. 15270. In particolare nel caso sussista un contrasto fra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi e la motivazione del giudice

Data udienza 22 maggio 2024

Integrale

Tag/parola chiave: Procedimento civile – Prova civile – Prova testimoniale – Valutazione da parte del giudice – Deposizioni divergenti – Obblighi del giudice – Confronto e valutazione della credibilità dei testi – Necessità – Elementi rilevanti – Indicazione delle ragioni della valutazione di attendibilità – Necessità – Fattispecie relativa a controversia insorta in materia di compravendita mobiliare. (Cpc, articoli 116, 253 e 254)

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIUSTI Alberto – Presidente

Dott. CAVALLINO Linalisa – Consigliere

Dott. MONDINI Antonio – Relatore

Dott. TRAPUZZANO Cesare – Consigliere

Dott. GRASSO Gianluca – Consigliere

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4016/2020 R.G. proposto da:

Da. Srl, elettivamente domiciliato in ROMA (…), presso lo studio dell’avvocato Pi.Pa. (omissis) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Bo.Al. (omissis)

– ricorrente –

contro

Calcestruzzi Zi. Spa, elettivamente domiciliato in ROMA (…), presso lo studio dell’avvocato Ca.An, (omissis) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Ca.Pi. (omissis)

– controricorrente –

avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO VENEZIA n. 2557/2019 depositata il 19/06/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/05/2024 dal Consigliere ANTONIO MONDINI.

In particolare nel caso sussista un contrasto fra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi e la motivazione del giudice

PREMESSO CHE

1. tra marzo e aprile 2008, la Da. Srl acquistava dalla Calcestruzzi Zi. Spa due partite di calcestruzzo impiegate dalla Italwind 2 Srl, su incarico della Da., per la realizzazione della pavimentazione di un terrazzo di copertura di un immobile;

2. essendosi verificate crepe, cavillature e fessurazioni nella copertura, la Daff conveniva davanti al Tribunale di Treviso sia la appaltatrice sia la venditrice del materiale per l’accertamento delle loro rispettive responsabilità e per la loro condanna al risarcimento dei danni e alla restituzione degli importi acquisiti. Le convenute si opponevano. La Calcestruzzi Zi. proponeva domanda riconvenzionale per il pagamento di Euro 8411,40 a tiolo di prezzo del calcestruzzo venduto;

3. il Tribunale, accertata l’esistenza dei difetti, ritenuto che fossero riconducibili sia al tipo del calcestruzzo, trattandosi di tipo non adatto alla pavimentazione da realizzare, sia alle modalità con cui il calcestruzzo era stato usato, condannava le convenute al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dalla attrice liquidati in Euro 39.610,00. Accoglieva la riconvenzionale della Calcestruzzi Zi.;

4. la sentenza veniva appellata dalla Calcestruzzi Zi. la quale ne chiedeva la riforma riproponendo la tesi difensiva iniziale secondo cui nessuna responsabilità da inadempimento del contratto di vendita poteva esserle addebitata sia perché le partite di calcestruzzo erano di ottima qualità sia perché la tipologia delle partite era stata specificamente indicata dalla acquirente.

5. la sentenza veniva appellata anche dalla Da., la quale ne chiedeva la riforma sia in punto di quantificazione del danno sia in punto di accoglimento della riconvenzionale;

6. la Corte di Appello di Venezia ha, con la sentenza in epigrafe e per quanto ancora interessa, accolto l’appello della Calcestruzzi Zi. e respinto l’appello della Daff in punto di responsabilità per inadempimento del contratto di vendita.

In particolare, la Corte di Appello ha affermato:

– come accertato dal consulente d’ufficio nominato dal Tribunale, il calcestruzzo era di buona qualità;

– il calcestruzzo era inidoneo all’uso al quale era stato destinato. Il CTU aveva evidenziato che per realizzare superfici orizzontali, calpestabili ed esposte agli agenti atmosferici doveva essere usato un calcestruzzo di tipo diverso dal calcestruzzo oggetto di compravendita;

– non vi era prova del fatto che le parti avessero concordato che “la prestazione della società Calcestruzzi Zi. includesse la scelta della tipologia di calcestruzzo idonea” allo specifico uso e non vi era prova del fatto che la stessa società avesse effettuato una valutazione della idoneità allo specifico uso o dato indicazioni di idoneità alla Da.. Le testimonianze rese dall’agente della venditrice e da due dipendenti della acquirente, essendo di segno contrario l’una rispetto alle altre, ed essendo rese da soggetti di pari (in)attendibilità per i rapporti di lavoro da cui erano legati alle parti, non potevano essere considerate utili. Contrariamente a quanto sostenuto dalla Da. non poteva evincersi dalla lettera inviata alla Da. dalla Calcestruzzi Zi. il 14 maggio 2008 alcun riconoscimento del fatto che quest’ultima avesse indicato alla prima il calcestruzzo da acquistare, avendo la Calcestruzzi dichiarato di aver consegnato alla Daff una prima partita di calcestruzzo della tipologia richiesta dalla acquirente ed evincendosi che una seconda partita era stata consegnata con “il consiglio” di un calcestruzzo “più adeguato non all’utilizzo che la compratrice intendeva farne ma semplicemente alla stagione estiva” in cui il calcestruzzo avrebbe dovuto essere utilizzato;

– dato che il calcestruzzo era di buona qualità, non sussistevano i presupposti applicativi dell’art. 1494 c.c. e, in riferimento agli artt. 1176 e 1218 c.c., non poteva “dirsi raggiunta la prova dei fatti asseritamente costitutivi del credito risarcitorio invocato dalla Da. ovvero che fu Calcestruzzi Zi. a indicare il tipo di calcestruzzo da utilizzare”;

7. la Da. ricorre con tre motivi per la cassazione della sentenza della Corte di Appello. La Calcestruzzi Zi. resiste con controricorso;

8. entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa;

In particolare nel caso sussista un contrasto fra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi e la motivazione del giudice

CONSIDERATO CHE

1. con il primo motivo di ricorso sono lamentate “insufficiente e/o contraddittoria e/o illogica motivazione circa un punto decisivo della controversia. Violazione dell’art. 360, primo comma n. 5 c.p.c. Errata valutazione circa un elemento di prova decisivo. Violazione dell’art. 116 c.p.c. Errata applicazione e/o interpretazione dell’art. 1490, primo comma, c.c. in tema di responsabilità del venditore”.

Viene dedotto che:

– la Corte di Appello non avrebbe “valutato con attenzione l’esito della CTU” dalla quale emergeva “l’inidoneità del calcestruzzo fornito in relazione all’uso”;

– la Corte di Appello avrebbe “valutato in modo distorto la missiva

inviata dalla Calcestruzzi Zi. il 14 maggio 2008” dalla quale emergeva che la stessa, preso atto dei difetti insorti dall’impiego della prima partita di calcestruzzo aveva fornito la seconda partita di tipo “diverso da quello utilizzato la prima volta” e così implicitamente ammesso la propria responsabilità;

– la Corte di Appello avrebbe errato nel ritenere che “la responsabilità di Calcestruzzo Zi. può essere affermata solo qualora vi sia prova che l’inidoneità all’uso a cui era destinato (il calcestruzzo) sia dipesa da erronea indicazione del venditore fornito in relazione all’uso”. “La Corte di Appello ha ritenuto che la prova del fatto che la prestazione di Calcestruzzo Zi. includesse anche la scelta della tipologia di calcestruzzo idonea all’uso quale pavimentazione del terrazzo …, eppure chi effettua la fornitura di tali tipologie di prodotti che hanno composizioni diverse al loro interno è tenuto a verificare preliminarmente quale è il loro utilizzo finale onde individuare la composizione più adatta personalizzandola e questo a prescindere da eventuali indicazioni dell’acquirente che possono esservi o non esservi e che se vi sono non sono vincolanti”;

2. con il secondo motivo di ricorso sono lamentate “insufficiente e/o omessa motivazione. Violazione dell’art. 360, primo comma n. 5 c.p.c. Errata valutazione delle prove orali. Errata applicazione del criterio comparativo in caso di deposizioni divergenti tra i testimoni. Violazione dell’art. 116 c.p.c.”

Viene in sostanza dedotto che la Corte di Appello avrebbe errato nel ritenere le testimonianze dei due testi di essa ricorrente “azzerate” dalla testimonianza del teste della controparte laddove invece la Corte di Appello avrebbe dovuto ritenere attendibili le prime testimonianze cogliendo la convergenza tra esse a fronte dei “vari “non ricordo”” inficianti l’ultima testimonianza;

3. con il terzo motivo sono lamentate “insufficiente e/o contraddittoria e/o illogica motivazione circa un ulteriore punto decisivo della controversia. Violazione dell’art. 360, primo comma n. 5 c.p.c. per omesso esame probatorio decisivo per la controversia. Omessa valutazione da parte della Corte di Appello delle risultanze istruttorie. Violazione dell’art. 116 c.p.c. in tema di valutazione delle prove”.

Viene dedotto che la Corte di Appello non avrebbe tenuto conto del fatto che nell’offerta di vendita -documento 1 del fascicolo di primo grado della ricorrente – redatto da Enrico d’Achille – agente della Calcestruzzi Zi. – “non vi era alcuna specificazione che possa far riferimento a presunte richieste e/o indicazioni da parte di Da. Srl circa le caratteristiche del calcestruzzo”;

In particolare nel caso sussista un contrasto fra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi e la motivazione del giudice

4. il ricorso è, al contrario di quanto genericamente eccepito dalla controricorrente, ammissibile.

Il ricorso non “viola il principio di autosufficienza” posto che esso, contro l’eccezione, dà conto della vicenda processuale per quanto necessario e sufficiente a consentire alla Corte di valutare la fondatezza delle ben individuate ragioni di doglianza. I tratti della vicenda vengono sinteticamente esposti alle pagine 2 e 3 del ricorso per poi essere ripresi e sviluppati nel corpo dei singoli motivi per quanto di rilievo rispetto a ciascuno di essi.

Il ricorso, contro l’ulteriore eccezione della Calcestruzzi Zi., è proposto – nei limiti di quanto si dirà e per quanto basta a determinarne l’accoglimento- con riguardo a tassativo motivo di cui all’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c. Vi sono denunce inammissibili ma ben separate rispetto a quella ammissibile, assorbente e fondata, veicolata con il secondo motivo, di “errata applicazione del criterio comparativo in caso di deposizioni divergenti”.

Il ricorso, quanto a questa denuncia, contro l’ultima eccezione della

controricorrente, prospetta questione di legittimità e non chiama la Corte ad un inammissibile sindacato di merito;

5. in riferimento alla denuncia sopra indicata si osserva:

la Corte di Appello, alle pagine 14, 15 e 16 della sentenza ha riportato il testo di quanto riferito, in primo grado, dai due testi indotti dalla Daff e dal teste indotto dalla Calcestruzzi. Se ne ricava che i primi hanno affermato che il calcestruzzo era stato specificamente “scelto” dall’agente della Calcestruzzi a seguito di sopralluogo dallo stesso effettuato “per capire che tipo di lavoro bisognava fare”, mentre l’altro teste ha affermato di essersi “dovuto attenere alla richiesta” della Daff e di avere “sconsigliato” l’utilizzo del calcestruzzo specificamente richiesto.

A fronte di tale contrasto su circostanza dalla stessa Corte di Appello ritenuta dirimente, la Corte di Appello ha errato laddove ha ritenuto di non tener conto di alcuna testimonianza. Il giudice è libero di valutare le risultanze delle prove e l’attendibilità dei testi e di scegliere, tra le varie risultanze probatorie, quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgendo tali apprezzamenti aspetti di fatto riservati al giudice medesimo, il quale è quindi libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili (Cass. Sez. 1, Sentenza n.11151 del 23/05/2014), ma non è autorizzato a non scegliere ritenendo tutte le testimonianze assunte inutilizzabili solo perche contrastanti le une con le altre.

In particolare nel caso sussista un contrasto fra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi e la motivazione del giudice

Questa Corte, in fattispecie simile, ha già avuto modo di precisare che “il giudice, nel caso sussista un contrasto fra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi, è tenuto a confrontare le deposizioni raccolte ed a valutare la credibilità dei testi in base ad elementi soggettivi e oggettivi, quali la loro qualità e vicinanza alle parti, l’intrinseca congruenza di dette dichiarazioni e la convergenza di queste con gli eventuali elementi di prova acquisiti, per poi esporre le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all’altra o ad escludere la credibilità di entrambe” (Cass. Sez. 6 – 1, ordinanza n. 1547 del 27/01/2015; v. altresì Cass. n. 4763/2015). 4.1. la doglianza deve essere accolta;

5. in conclusione, il secondo motivo va accolto, gli altri motivi restano assorbiti, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa deve essere rinviata alla Corte di Appello di Venezia, in diversa composizione, per nuovo esame nonché per la liquidazione delle spese del processo;

In particolare nel caso sussista un contrasto fra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi e la motivazione del giudice

P.Q.M.

la Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Appello Venezia, in diversa composizione.

Roma 22 maggio 2024.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2024.

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