Ove il luogo di notificazione sia un indirizzo riconducibile al destinatario la mancata consegna dell’atto per irreperibilità dovuta al trasferimento all’estero

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|27 maggio 2024| n. 14705.

Ove il luogo di notificazione sia un indirizzo riconducibile al destinatario la mancata consegna dell’atto per irreperibilità dovuta al trasferimento all’estero

In tema di impugnazioni, ove il luogo di notificazione sia un indirizzo riconducibile al destinatario, la mancata consegna dell’atto, per irreperibilità dovuta al trasferimento all’estero, non concreta un’ipotesi di inesistenza, ma di nullità della notifica, trattandosi di difformità rispetto al modello legale e non già di carenza di requisito essenziale, con conseguente sanabilità, con efficacia ex tunc, per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione del destinatario, o della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c..

Ordinanza|27 maggio 2024| n. 14705. Ove il luogo di notificazione sia un indirizzo riconducibile al destinatario la mancata consegna dell’atto per irreperibilità dovuta al trasferimento all’estero

Data udienza 13 maggio 2024

Integrale

Tag/parola chiave: Impugnazioni civili – Impugnazioni in generale – Notificazione – Dell’atto di impugnazione – In genere luogo di notificazione – Indirizzo riconducibile al destinatario – Mancata consegna per irreperibilità per il suo trasferimento all’estero – Inesistenza della notifica – Esclusione – Nullità – Sussistenza – Fondamento – Conseguenze.

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere

Dott. TASSONE Stefania – Consigliere

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere – Rel.

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24776/2022 R.G. proposto da:

Da.Sc., elettivamente domiciliato in PIACENZA (…), presso lo studio dell’avvocato VA.PA. ((Omissis)) che lo rappresenta e difende

– ricorrente –

contro

(…) Spa, elettivamente domiciliato in ROMA (…), presso lo studio dell’avvocato RO.MI. ((Omissis)) che lo rappresenta e difende

– controricorrente –

Nonché contro

An.Sc., Mi.Ma., domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato CA.LI. ((Omissis))

– controricorrenti –

avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BOLOGNA n. 544/2022 depositata il 09/03/2022 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/05/2024 dal Consigliere GIUSEPPE CRICENTI.

Ove il luogo di notificazione sia un indirizzo riconducibile al destinatario la mancata consegna dell’atto per irreperibilità dovuta al trasferimento all’estero

Fatti di causa

1. – Da.Sc., che, all’epoca dei fatti, aveva 10 anni, il giorno dopo una festa padronale del suo paese, ha raccolto un petardo rimasto per terra, che però gli è scoppiato in mano ferendolo gravemente: il ragazzo ha subìto, tra l’altro, l’amputazione di un dito.

I suoi genitori, An.Sc. e Ka.Po., hanno citato in giudizio davanti al Tribunale di Piacenza, la società (…) Srl, di cui erano soci An.Sc. e la moglie Mi.Ma.

Va segnalato che, prima che venisse notificata la citazione, e dopo aver saputo delle intenzioni dei danneggiati di richiedere il risarcimento, An.Sc. ha mutato denominazione e compagine sociale: prima la società era chiamata infatti (…) di An.Sc.

Ad ogni modo, la nuova società ((…) Srl), ed i suoi soci si sono costituiti in giudizio ottenendo la chiamata in garanzia della (…) Spa.

I convenuti si sono difesi sostenendo che ciò che era in realtà esploso nelle mani del ragazzo non era un fuoco di artificio di loro provenienza ma un qualche altro petardo lasciato sul suolo da ignoti.

Nel frattempo, da questa vicenda è scaturito un procedimento penale, a carico dello An.Sc., che si è concluso con l’assoluzione dell’imputato.

1.2. – Il Tribunale di Pavia ha ritenuto che tale assoluzione facesse stato nel giudizio civile e dunque ha laconicamente rigettato la domanda, così ignorando del tutto norme, regole, principi e giurisprudenza sul rapporto tra giudizio civile e giudizio penale.

Gli iniziali attori hanno proposto appello, notificandolo per Pec ai difensori della società, e, per posta raccomandata, all’indirizzo di residenza dello An.Sc., che, nel frattempo, si era trasferito a M.

Ove il luogo di notificazione sia un indirizzo riconducibile al destinatario la mancata consegna dell’atto per irreperibilità dovuta al trasferimento all’estero

La notifica fatta per posta raccomandata a quest’ultimo è tornata indietro per irreperibilità del destinatario, che tuttavia si è costituito spontaneamente solo per fare presente che risiedeva a M e che dunque la notifica nei suoi confronti era inesistente.

Nel frattempo, anche la società (…) Srl è stata estinta.

Tuttavia, i suoi ex soci hanno proposto appello incidentale per ottenere la rifusione delle spese di lite, compensate in primo grado.

La Corte di Appello di Bologna ha accolto l’eccezione di tardività dell’appello, escludendo la sanatoria dovuta alla costituzione dell’appellato, ed ha rigettato l’appello incidentale.

1.3. – Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione Da.Sc., An.Sc. e Ka.Po., con quattro motivi di ricorso e memoria. Si sono costituiti sia An.Sc. che Mi.Ma. con controricorso e memoria, che le (…) Assicurazioni, anche quest’ultima con controricorso e memoria.

Ragioni della decisione

2. – Il procedimento è viziato da una serie di negligenze che hanno portato le parti fino al giudizio di cassazione.

Il giudice di primo grado, a parte la sua tesi secondo cui l’assoluzione nel giudizio penale preclude ogni indagine al giudice civile, ha omesso nella sentenza di menzionare che parte del giudizio era la società, effettivamente citata a comparire, (…) Srl, indicando quale convenuta la precedente ed estinta società (…) di An.Sc..

2.1. – Con il primo motivo di ricorso, che denuncia nullità della sentenza appellata, i ricorrenti lamentano, per l’appunto, la circostanza che il giudice di appello non abbia provveduto ad emendare questo errore, e che tale omissione ha pesato sulla individuazione delle parti in causa.

Questo motivo è però assorbito da quanto si dirà in ordine al successivo.

2.2. – Il secondo motivo di ricorso prospetta violazione dell’articolo 156 c.p.c.

Come si è detto, i ricorrenti, allora appellanti, hanno notificato l’appello anche ad An.Sc. nell’indirizzo anagrafico a cui in precedenza erano stati notificati con successo tutti gli altri atti del procedimento: lo hanno fatto per posta, con missiva raccomandata, la quale è tornata al mittente per irreperibilità del destinatario.

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Costui si è tuttavia costituito.

I giudici di appello hanno ritenuto questa notifica non sanabile, sulla base, a loro dire, del principio di diritto espresso da Cass. Sez. Un. 14916 del 2016.

I ricorrenti contestano questa ratio, sostenendo che la notifica era semmai nulla e non “inesistente” o comunque non sanabile.

Il motivo è fondato.

È pacifico che la notifica è stata effettuata ad un indirizzo riconducibile al destinatario (che nel frattempo l’aveva spostato all’estero) e che non è andata a buon fine perché, proprio per via del trasferimento, il destinatario è risultato irreperibile.

La Corte di appello sostiene che si tratta di una notifica del tutto omessa, quella a cui si riferiscono le sezioni unite prima citate nel dire che ” resta (no), pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa” (C ass. sez., Un. 14916/ 2016).

La decisione impugnata fraintende invece il principio di diritto delle sezioni unite.

Le citate sezioni unite hanno avuto cura di precisare che la notifica (nulla) è sanabile ogni volta che è effettuata nel rispetto degli elementi essenziali di un notificazione, che consistono ” a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla Legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, “ex lege”, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa.” (Cass. sez., Un., 14916/ 2016). Ora, è evidente che il caso in cui l’atto di appello è spedito, ma ad un indirizzo non più valido, non può essere considerato un caso di omessa notifica, solo tentata, e dunque un caso di inesistenza, o di attività priva degli elementi essenziali della notificazione e non riconoscibile come tale. Ed è altrettanto evidente che la decisione sopra citata si riferisce al caso in cui l’atto, consegnato al notificatore, non è neanche spedito, e viene dunque restituito al mittente, senza che stata compiuta una qualche attività di notificazione.

Ove il luogo di notificazione sia un indirizzo riconducibile al destinatario la mancata consegna dell’atto per irreperibilità dovuta al trasferimento all’estero

Ove l’atto sia spedito con raccomandata al destinatario è invece compiuta una attività di notificazione, sebbene non andata a buon fine.

L’irreperibilità di fatto del destinatario, dovuta al cambio di indirizzo, (che è ipotesi diversa dal caso in cui ogni suo recapito, dimora, domicilio, residenza, sia sconosciuto, art. 143 c.p.c.) avrebbe imposto di rispettare la procedura dell’articolo 140 c.p.c., o dell’articolo 139 ultimo comma cpc, che però non è stata eseguita: il che rende quella notifica difforme dal modello legale, ma non già priva dei requisiti essenziali di una notifica; dunque una notifica nulla, non già inesistente.

Senza tacere del fatto che la notifica è stata indirizzata in un luogo che aveva con il destinatario un certo collegamento: era infatti l’indirizzo di residenza ufficiale fino a poco tempo prima.

E del resto, la citata decisione delle Sezioni unite considera come insistente la notificazione “oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione”. Di certo la spedizione dell’atto di appello, per raccomandata, al precedente indirizzo del destinatario è attività riconoscibile come notificazione, salvo ad essere eventuale errata.

I giudici di merito riconoscono che l’atto è stato spedito, salvo che non è avvenuta la consegna, ma il difetto della consegna impedisce il perfezionamento della notifica, non già la rende inesistente.

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Non solo, essi espressamente ammettono che “Il difensore degli appellanti ha notificato l’atto di appello allo An.Sc. a mezzo raccomandata, come consentito dalla Legge 53 del 1994, indirizzando la raccomandata al luogo già di residenza dello An.Sc., (in cui la notifica era andata a buon fine, in occasione della citazione in primo grado); la raccomandata, peraltro, non è stata consegnata, né depositata presso la posta, ma restituita al mittente il 21 gennaio 2020, per irreperibilità del destinatario nel luogo di notifica”.

Dunque, vi è stata un’attività di notifica consistente nella spedizione dell’atto, nelle forme consentite dalla Legge, e non già con modalità anomale, ad un indirizzo cui già in precedenza il destinatario aveva ricevuto gli atti del procedimento, salvo che in questo caso, avendo pensato bene il destinatario di trasferire la residenza a M, l’atto non è stato consegnato.

La corte di merito ritiene che tale procedura non sia riconoscibile come notificazione, cioè che della notificazione non abbia alcunché, fraintendendo il senso del principio di diritto delle sezioni unite, e conclude di conseguenza che si tratta di una notifica la cui nullità è insanabile.

Qui, più che il diritto, avrebbe potuto soccorrere la logica: se l’atto non è consegnato, la notifica è di certo tentata, solo che non è compiuta, per la logica ragione che, se l’atto è consegnato, allora la notifica e perfezionata. Dunque: la consegna e elemento di perfezionamento non di tentativo.

Se bastasse la mancata consegna a rendere l’atto del tutto estraneo allo schema della notifica, allora quale notifica non riuscita potrebbe dirsi meramente nulla?

La corte di merito ha dunque errato nel ritenere che una notifica effettuata a mezzo posta, secondo quanto consentito dalla Legge, non potuta consegnare per irreperibilità del destinatario, deve ritenersi inesistente e dunque non sanabile: in realtà quella notifica e riconoscibile come tale, salvo ad essere difforme dallo schema legale, e dunque è nulla e non già inesistente.

L’accoglimento di questo motivo rende assorbiti gli altri due motivi.

2.3. – Il terzo prospetta violazione degli articoli 642 e 644 c.p.c., e rimprovera alla corte di merito di non avere pronunciato sulla questione del vincolo che il giudicato penale ha nel processo civile. Anzi, del vincolo che non ha. Questione, questa, di merito, che dovrà essere affrontata dai giudici del rinvio, attenendosi ai noti principi di diritto di questa Corte, sul rapporto tra giudicato penale e giudizio civile.

2.4. – Il quarto motivo invece prospetta violazione dell’articolo 115 c.p.c. ed è relativo al rigetto dell’appello incidentale: contesta alla corte l’accertamento relativo alla qualità di socio dello An.Sc., basato sulla visura camerale. Tale questione, ove non si sia formato il giudicato per mancata impugnazione, è anche essa assorbita dall’accoglimento del secondo motivo e dal rinvio finalizzato alla rinnovazione dell’accertamento in fatto.

Va dunque accolto il secondo motivo e la decisione cassata con rinvio.

Ove il luogo di notificazione sia un indirizzo riconducibile al destinatario la mancata consegna dell’atto per irreperibilità dovuta al trasferimento all’estero

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo, dichiara assorbiti gli altri.

Cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 13 maggio 2024.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2024.

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