www.studiodisa.it

Suprema Corte di Cassazione 

sezione VI

sentenza n. 12749 del 23 maggio 2013

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che è stata depositata la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., nel procedimento civile iscritto al R.G. 16860 del 2011.
“Rilevato che nella sentenza impugnata è stata dichiarata l’incompetenza territoriale del Tribunale di Ravenna sulla base delle seguenti argomentazioni:
a) E’ stata proposta da A.C. una domanda di risarcimento del danno, anche alla personalità e alla reputazione, cagionato dal trattamento dei suoi dati personali da parte della S.P.A. Equitalia;
b) La competenza territoriale, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 152, commi 1 e 2, è radicata nel luogo ove risiede il titolare del trattamento;
C) Nella specie la s.p.a. Equitalia ha sede in Rimini;

D) E’ irrilevante che la controversia in oggetto non consista nell’impugnazione del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, emesso il 25/7/2007 proposto ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 141, lett. C), nè che la parte non abbia inteso esercitare i diritti di cui all’art. 7, in quanto la tutela del Codice della Privacy è estesa alle domande risarcitorie conseguenti al trattamento dei dati personali, come stabilito all’art. 15, e art. 152, comma 12, del Codice predetto;
Considerato che avverso tale pronuncia, emessa ex art. 281 sexies c.p.c., ha proposto regolamento di competenza A.C., precisando in fatto che in qualità di avvocato aveva richiesto il risarcimento del danno derivante dall’illegittima trasmissione di richieste di dichiarazioni stragiudiziali da parte della S.O.R.I.T. di Ravenna attualmente Equitalia S.P.A., dirette a suoi numerosi clienti, determinate da un debito di soli 33 Euro nei confronti della Cassa Forense, le quali avevano avuto ampia eco sulla stampa locale e avevano prodotto un grave danno alla reputazione, all’onore e alla capacità di produrre reddito, dell’attrice.
A sostegno del ricorso sono stati formulati i seguenti due motivi:
a) Nel primo motivo viene sostenuto, richiamando Cass. 21814 del 2009, che la formulazione contenuta nel D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 152, comma 2, secondo la quale giudice competente è “il tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento”, deve essere interpretata in modo sistematico, attraverso una localizzazione dinamica della “residenza”, attesa l’ambiguità di significato del termine, in modo da identificarla, nel luogo in cui il trattamento autonomo ha avuto luogo, tenuto conto della natura composita e non statica della configurazione giuridica del “trattamento” stesso così come identificata all’art. 4, comma 1, del Codice stesso. Pertanto, poichè il trattamento in questione è venuto ad emersione a (OMISSIS) da parte di una società che in tale luogo svolgeva la sua attività ed aveva la sede legale, la competenza territoriale non può che identificarsi in (OMISSIS), dovendosi ritenere superflui i successivi avvicendamenti societari della parte convenuta;
b) Nel secondo motivo viene contestata l’applicazione alla fattispecie dedotta in giudizio del D.Lgs. n. 196 del 2003.
L’autonoma proposizione di un’azione di danni senza la preventiva impugnazione di un provvedimento del Garante dovrebbe ricondurre la controversia nell’alveo del regime processuale ordinario e non l’obbligo di seguire la disciplina anche processuale del Codice della Privacy. Ha depositato memoria ex art. 47 c.p.c., la S.P.A. Equitalia, deducendo preliminarmente che il ricorso, notificato il 21 giugno 2011 è tardivo in quanto la sentenza ex art. 281 sexie c.p.c., è stata depositata all’udienza di discussione del 28 aprile 2011. Nel merito ha insistito per il rigetto del regolamento proposto.
Preliminarmente deve dichiararsi l’ammissibilità del ricorso.
Dall’esame degli atti, consentito alla luce del vizio lamentato e della tipologia del procedimento, risulta evidente che il giudice monocratico non ha letto la motivazione e il dispositivo della sentenza d’incompetenza alla fine della sessione dedicata alla discussione orale, ma ha provveduto al deposito nell’immediatezza, con obbligo per la cancelleria di provvedere alla comunicazione e con spostamento del dies a quo per la proposizione del ricorso al momento della perfezionata comunicazione. Entrambi i motivi di ricorso sono infondati.

Quanto al primo, occorre evidenziare che il precedente richiamato dalla parte ricorrente (Cass. 21814 del 2009) introduce una deroga al principio stabilito dal D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 152, comma 2, (ratione temporis applicabile, non essendo in vigore, alla data d’introduzione del presente procedimento il D.Lgs. n. 150 del 2011) in tema di competenza territoriale, soltanto nell’ipotesi in cui il danneggiato sia consumatore, ritenendo prevalente, il sistema di tutela consumeristica perchè innovato con il Codice del Consumo del 2005 (D.Lgs. n. 206 del 2005).

Nè può ritenersi che l’utilizzo del termine “residenza” del titolare del trattamento, possa modificare il criterio di radicamento della competenza nel senso di ricollegarlo all’elemento oggettivo del fatto (trattamento dei dati personali), invece che quello soggettivo, indicato dal legislatore, del titolare del trattamento. Quest’ultimo peraltro, pur essendo frequentemente un soggetto collettivo, può anche essere individuato in una persona fisica (un professionista, un familiare).
Pertanto l’utilizzazione della categoria della residenza non può ritenersi intrinsecamente impropria, come affermato dal ricorrente, corrispondendo, inequivocamente con il luogo della stanzialità e della stabile ubicazione del soggetto titolare del trattamento, ovvero la residenza se persona fisica, o la sede, se persona giuridica o comunque ente collettivo.

Del tutto irrilevante infine è la modificazione della sede del titolare, persona giuridica, se anteriore al giudizio, dovendo la competenza territoriale radicarsi su criteri applicabili alla situazione attuale al momento dell’instaurazione del procedimento. Quanto al secondo, ai fini dell’applicazione del regime giuridico anche processuale, stabilito nel D.Lgs. n. 196 del 2003, non è necessaria la preventiva impugnazione del provvedimento del Garante, essendo tale azione concorrente o alternativa a quella autonomamente ed originariamente promuovibile davanti al giudice ordinario.

Il D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 152, comma 1, stabilisce espressamente l’applicazione delle norme del Codice a tutte le controversie “comprese” quelle inerenti ai provvedimenti del garante. Ciò che scrimina, dunque, ai fini dell’applicazione del regime giuridico anche processuale contenuto nel D.Lgs. n. 196 del 2003, è la derivazione causale dell’illecito risarcitorio dal trattamento di dati personali da parte del titolare, ovvero da chi assume le decisioni in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento o agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza (art. 4, lettera f).

Nella specie la s.p.a. Equitalia è incontestatamente titolare del trattamento dei dati che si assumono illegittimamente diffusi con le dichiarazioni stragiudiziali oggetto di contestazione, trattandosi di dati nella sua esclusiva disponibilità, trattabili nei limiti consentiti dalla tutela della riservatezza così come garantita dal Codice della Privacy.

Tale conclusione è ulteriormente e definitivamente avvalorata dalla riferita necessità della ricorrente di richiedere al Garante di poter accedere ai propri dati personali trattati dalla parte convenuta al fine di comprendere l’uso e di disporne la cancellazione.
In conclusione, correttamente il giudice monocratico ha declinato la propria competenza in favore di quella di Rimini. Ove si condividano i pregressi rilevi, la controversia può essere decisa con il rigetto del regolamento e la dichiarazione di competenza del Tribunale di Rimini”.
Ritenuto che il Collegio condivide interamente la relazione evidenziando che anche nel D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 10, con il quale è stato ridefinito il modello processuale applicabile alle controversie in materia di trattamento dei dati personali, al secondo comma viene ribadito che il criterio di radicamento della competenza territoriale va individuato nella “residenza” del titolare del trattamento. La nuova norma è applicabile alle controversie instaurate successivamente al 6 ottobre 2011 (D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 36, comma 1).
Ritenuto infine che la relativa novità della questione trattata induce a compensare le spese di lite.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso. Dichiara la competenza del Tribunale di Rimini. Compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 19 febbraio 2013.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *