La dichiarazione del difensore circa l’avvenuta notificazione della sentenza impugnata

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 34243.

La dichiarazione del difensore circa l’avvenuta notificazione della sentenza impugnata

La dichiarazione del difensore, contenuta nell’atto di appello, circa l’avvenuta notificazione della sentenza impugnata – per il principio di responsabilità che deve accompagnare l’esercizio del diritto di difesa – va assunta come veritiera dovendo, di conseguenza, il giudice parametrare la tempestività dell’impugnazione a quanto indicato, sebbene erroneamente, dalla parte e restando affidato al difensore l’onere di rimediare all’erronea indicazione mediante precisazione anteriore alla decisione, a meno che non emerga dagli atti processuali o da dichiarazione della parte appellata che la notificazione non vi sia stata o non sia stata valida.

Ordinanza|| n. 34243. La dichiarazione del difensore circa l’avvenuta notificazione della sentenza impugnata

Data udienza 11 ottobre 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Controversia – Rito del lavoro – Appello – Inammissibilità dell’impugnazione – Depositato in cancelleria oltre il termine di decadenza previsto dell’articolo 434, comma 2, c.p.c.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele Gaetano – Presidente
Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere

Dott. TASSONE Stefania – Consigliere

Dott. SPAZIANI Paolo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 997/2021 R.G. proposto da:

(OMISSIS) SNC, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) ((OMISSIS)) rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) ((OMISSIS));

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) ((OMISSIS)) che la rappresenta e difende;

-controricorrente-

avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO SALERNO n. 722/2020, depositata il 23/06/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11/10/2023 dal Consigliere FRANCESCO MARIA CIRILLO.

La dichiarazione del difensore circa l’avvenuta notificazione della sentenza impugnata

FATTI DI CAUSA

1. (OMISSIS), sulla premessa di aver concesso in locazione alla (OMISSIS) s.n.c. un immobile ad uso artigianale e commerciale, intimo’ sfratto per morosita’ alla conduttrice per il mancato pagamento di due mensilita’ di canone, contestualmente citandola per la convalida davanti al Tribunale di Salerno.

Si costitui’ in giudizio la societa’ conduttrice, opponendosi alla convalida, eccependo una serie di inadempimenti della parte locatrice e proponendo domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni.

Il Tribunale non convalido’ lo sfratto ma ordino’ alla parte convenuta il rilascio dell’immobile ai sensi dell’articolo 665 c.p.c., dispose il mutamento del rito e l’assunzione di prova testimoniale. Indi accolse la domanda principale, dichiaro’ la risoluzione del contratto di locazione, condanno’ la (OMISSIS) s.n.c. al pagamento delle mensilita’ non corrisposte, confermo’ il provvedimento di rilascio e rigetto’ la domanda riconvenzionale, condannando la convenuta alle spese di lite.

2. Avverso la sentenza e’ stato proposto appello dalla conduttrice soccombente e la Corte d’appello di Salerno, con sentenza del 23 giugno 2020, l’ha dichiarato inammissibile per tardivita’, condannando la societa’ appellante al pagamento delle ulteriori spese del grado.

Ha osservato la Corte salernitana che la sentenza di primo grado, depositata il 29 dicembre 2017, era stata notificata, a cura della locatrice, il successivo 5 gennaio 2018 e impugnata con atto di citazione notificato il 5 febbraio 2018. L’atto di appello, pero’, era stato depositato il 14 febbraio 2018, con iscrizione a ruolo. Pertanto, dovendo l’appello essere proposto col rito del lavoro, ai fini della tempestivita’ doveva farsi riferimento al deposito dell’atto e non alla sua notifica alla controparte; l’impugnazione era da considerarsi proposta oltre il termine breve di trenta giorni e, pertanto, tardiva.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Salerno propone ricorso la (OMISSIS) s.n.c. con atto affidato ad un solo motivo.

Resiste (OMISSIS) con controricorso.

Le parti hanno depositato memorie.

La dichiarazione del difensore circa l’avvenuta notificazione della sentenza impugnata

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli articoli 170, 285, 325, 326, 327 e 133 c.p.c., sul rilievo che la sentenza di primo grado era stata notificata.

Sostiene la parte ricorrente che l’affermazione sarebbe erronea, perche’ la sentenza di primo grado non era stata notificata; la dicitura, contenuta nell’atto di appello, secondo cui la sentenza era stata notificata il 5 gennaio 2018 intendeva, in realta’, riferirsi al fatto che il difensore aveva preso visione della sentenza in cancelleria, ma non che essa le era stata davvero notificata. Doveva, quindi, farsi riferimento al termine lungo per l’impugnazione, rispetto al quale l’appello era tempestivo. La questione, inoltre, non era stata sollevata dalla controparte, e comunque, la relata di notifica e il relativo avviso non ammettono equipollenti.

1.1. Il motivo non e’ fondato.

Risulta dal controllo degli atti processuali – attivita’ alla quale questa Corte e’ tenuta, in considerazione della natura del vizio processuale di cui si discute – che effettivamente la sentenza di primo grado venne depositata il 29 dicembre 2017 e notificata, a cura della locatrice, il successivo 5 gennaio 2018; come, tra l’altro, la parte appellante ha riconosciuto nell’intestazione dell’atto di appello e come risulta dal controricorso (nel quale la copia notificata della sentenza di primo grado e’ stata prodotta).

L’impugnazione, proposta con citazione notificata alla locatrice il 5 febbraio 2018, fu depositata nella cancelleria della Corte d’ppello il successivo 14 febbraio 2018.

La costante giurisprudenza di questa Corte e’ nel senso che in tema di impugnazioni, alla luce del principio di ultrattivita’ del rito, la proposizione dell’appello deve conformarsi alle forme del rito seguito in primo grado. Ne consegue che, in una controversia trattata con il rito del lavoro, l’inammissibilita’ dell’impugnazione, perche’ depositata in cancelleria oltre il termine di decadenza previsto dell’articolo 434, comma 2, c.p.c. e, in caso di mancata notifica della sentenza, nel termine di cui all’articolo 327, comma 1, stesso codice, non trova deroga con riguardo all’ipotesi in cui l’appello sia stato irritualmente proposto nella forma della citazione, ancorche’ questa sia suscettibile di convalidazione a norma dell’articolo 156, ultimo comma c.p.c., trattandosi di inosservanza di un adempimento prescritto a pena di decadenza, dal quale deriva il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (sentenze 27 maggio 2010, n. 12990, e 10 luglio 2015, n. 14401; v. in argomento anche l’ordinanza 3 novembre 2020, n. 24415).

Ne consegue che la tempestivita’ dell’appello doveva essere valutata secondo le regole del rito del lavoro, applicabile anche nelle cause di locazione, e non con quelle del rito ordinario, e percio’ tenendo presente la data del deposito e non quella della notifica dell’atto di impugnazione (ne’ a diversa conclusione puo’ pervenirsi sulla base della recente sentenza 12 gennaio 2022, n. 758, delle Sezioni Unite di questa Corte).

Il Collegio ritiene opportuno precisare che, quando si e’ in presenza di una dichiarazione del difensore circa l’avvenuta notificazione della sentenza impugnata, il principio di responsabilita’ che deve accompagnare l’esercizio del diritto di difesa in giudizio, di cui e’ espressione la disciplina delle nullita’ di cui agli articoli 156 e ss. c.p.c. (e, segnatamente, il comma 3 dell’articolo 157 cod. proc. civ.) esclude che il giudice dell’impugnazione non debba assumere come veritiera la dichiarazione di avvenuta notificazione e, dunque, parametrare la tempestivita’ dell’impugnazione a quanto indicato, sebbene erroneamente, dalla parte; restando affidato al difensore di rimediare all’errore attraverso la precisazione, compiuta prima della decisione, che la dichiarazione e’ stata erronea, a meno che, o per le stesse produzioni effettuate dalla parte rappresentata dal difensore o per una dichiarazione contraria della parte destinataria dell’impugnazione (cioe’ nel senso che la notificazione non via sia stata) emerga che la notificazione non via sia stata o che non sia stata valida.

Tale considerazione rende ininfluente l’ulteriore argomentazione contenuta nel ricorso – sebbene senza un’esplicita invocazione dell’articolo 101 c.p.c. – secondo cui la questione esaminata non sarebbe stata dibattuta nel giudizio di merito.

La Corte d’appello, in conclusione, ha correttamente dichiarato l’inammissibilita’ dell’appello.

2. Il ricorso, pertanto, e’ rigettato.

A tale esito segue la condanna della societa’ ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del Decreto Ministeriale n. 13 agosto 2022, n. 147, sopravvenuto a regolare i compensi professionali.

Sussistono inoltre le condizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la societa’ ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 8.000, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte della societa’ ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Le sentenze sono di pubblico dominio.

La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali “costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale”.

Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l’anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, e solo quando espressamente le sentenze lo prevedono, si possono segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni, suggerire nuove funzionalità tramite l’indirizzo e-mail info@studiodisa.it, e, si provvederà immediatamente alla rimozione dei dati sensibili se per mero errore non sono stati automaticamente oscurati.

Il presente blog non è, non vuole essere, né potrà mai essere un’alternativa alle soluzioni professionali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti,  non si può garantire l’esattezza dei dati ottenuti che l’utente è sempre tenuto a verificare.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *