Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 29614.
I capitoli del giuramento decisorio e la loro formulazione
I capitoli del giuramento decisorio devono essere formulati in modo che il destinatario possa, a sua scelta, giurare e vincere la lite o non giurare e perderla, sicché, a seguito della prestazione del giuramento, al giudice non resta che verificare l’an iuratum sit, per accogliere o respingere la domanda sul punto che ne ha formato oggetto; ne deriva l’inammissibilità di una capitolazione che non sia formulata in senso favorevole alla parte cui il giuramento è stato deferito ma, al contrario, prefiguri la sua soccombenza sia ove presti il giuramento, sia ove vi si sottragga.
Ordinanza|| n. 29614. I capitoli del giuramento decisorio e la loro formulazione
Data udienza 5 ottobre 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Mutuo – Restituzione – Opposizione a D.I. – Revoca – Riconoscimento debito di soggetto no legittimato a rappresentare la società – Inopponibilità – Art. 2704 c.c. – Giuramento decisorio
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente
Dott. PICARO Vincenzo – Consigliere
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere
Dott. TRAPUZZANO Cesare – rel. Consigliere
Dott. AMATO Cristina – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso (iscritto al N. R.G. 23462/2020) proposto da:
(OMISSIS) e (OMISSIS) (P.IVA: (OMISSIS)), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in Roma presso la Cancelleria della Corte di cassazione;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.n.c. (P.IVA: (OMISSIS)), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore;
e
(OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS));
– intimati –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 2289/2019, pubblicata il 22 novembre 2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 ottobre 2023 dal Consigliere relatore Cesare Trapuzzano.
I capitoli del giuramento decisorio e la loro formulazione
FATTI DI CAUSA
1.- Con decreto ingiuntivo n. 500/2006, il Tribunale di Agrigento intimava il pagamento, a carico della (OMISSIS) S.n.c. e a favore della (OMISSIS) S.n.c., della somma di Euro 65.837,34 (di cui Euro 58.500,00 per sorte capitale ed Euro 7.337,34 per accessori), oltre ulteriori interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di restituzione del prestito effettuato.
2.- Quindi, proponeva opposizione la (OMISSIS) S.n.c. e, per l’effetto, conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Agrigento, la (OMISSIS) S.n.c., chiedendo che la pretesa azionata fosse disattesa e che il decreto ingiuntivo opposto fosse revocato.
In particolare, l’opponente esponeva che il riconoscimento del debito a firma di (OMISSIS), come allegato al ricorso monitorio, era inopponibile nei confronti della societa’, poiche’ sottoscritto da soggetto che non era piu’ legale rappresentante all’epoca di tale riconoscimento; produceva, all’uopo, atto datato 28 giugno 2004, dal quale risultava che, a decorrere da tale data, il legale rappresentante della (OMISSIS) era (OMISSIS), in luogo di (OMISSIS).
Si costituiva in giudizio la (OMISSIS), la quale concludeva per il rigetto dell’opposizione e chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa del terzo (OMISSIS).
Autorizzata la chiamata in causa del terzo e avvenuta la sua citazione in giudizio, questi rimaneva contumace.
Il Tribunale adito, con sentenza n. 718/2014, depositata il 14 maggio 2014, accoglieva l’opposizione e, per l’effetto, revocava il provvedimento monitorio opposto, dichiarando che nulla fosse dovuto, in ragione del titolo evocato, dalla societa’ opponente e dal terzo chiamato, in favore della societa’ opposta.
Al riguardo, la pronuncia di prime cure sosteneva: che (OMISSIS) non aveva il potere di amministrazione e rappresentanza della societa’ opponente, non avendo, dunque, efficacia, nei confronti di quest’ultima, il riconoscimento del debito contenuto nelle scritture del 7 dicembre 2004 e del 1 dicembre 2005; che non poteva essere invocato il principio dell’apparenza del diritto, che valeva per il terzo incolpevole e non era invece operante per gli atti posti in essere dal falsus procurator nell’ambito delle societa’ commerciali, nelle quali il sistema di pubblicita’ legale consentiva al terzo di evitare l’errore e di conoscere, usando l’ordinaria diligenza, l’identita’ del soggetto che rivestiva la qualita’ ed aveva i poteri rappresentativi; che la societa’ opposta non aveva provato l’esistenza del credito; che non poteva trovare accoglimento neanche la domanda spiegata nei confronti del terzo chiamato (OMISSIS), in difetto della dimostrazione dell’esistenza del rapporto fondamentale.
I capitoli del giuramento decisorio e la loro formulazione
3.- Con atto di citazione del 26 giugno 2015, la (OMISSIS) S.n.c. proponeva appello avverso la sentenza di primo grado, lamentando: 1) che erroneamente non si era tenuto conto di una terza scrittura del 4 luglio 2003, con valore ricognitivo del debito, attraverso cui (OMISSIS), nella qualita’ di legale rappresentante della (OMISSIS), aveva riconosciuto che la societa’ rappresentata era debitrice, in favore della (OMISSIS), della somma di Euro 27.700,00; 2) che erroneamente non si era ritenuto applicabile il principio dell’apparenza per difetto imputabile del controllo circa l’esistenza dei poteri rappresentativi del (OMISSIS), al momento della sottoscrizione degli atti di riconoscimento del 7 dicembre 2004 e del 1 dicembre 2005, poiche’, nel caso concreto, molteplici circostanze avevano indotto, senza colpa, la (OMISSIS) a confidare che il (OMISSIS) fosse il legale rappresentante della (OMISSIS); 3) che erroneamente non era stata accolta la domanda risarcitoria per il danno cagionato, nei confronti di (OMISSIS) personalmente, formulata in via subordinata con la chiamata in giudizio del terzo, essendo questi consapevole del proprio difetto di legittimazione a firmare e ad obbligare, per suo nome e conto, la societa’ (OMISSIS).
In via istruttoria, l’appellante chiedeva che fosse deferito giuramento decisorio, sia al legale rappresentante della (OMISSIS) (OMISSIS), sia verso (OMISSIS), sugli articoli separatamente e precisamente formulati nell’atto di gravame.
Si costituiva nel giudizio di impugnazione la (OMISSIS) S.n.c., la quale chiedeva che l’appello fosse rigettato.
Rimaneva contumace, anche nel giudizio d’appello, (OMISSIS).
Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Palermo, con la sentenza di cui in epigrafe, previa revoca dell’ordinanza di ammissione del deferimento del giuramento decisorio, rigettava l’appello spiegato e, per l’effetto, confermava integralmente la sentenza impugnata.
A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede: a) che l’ordinanza istruttoria del 12 dicembre 2015 doveva essere revocata, poiche’ il giuramento decisorio era stato ammesso su circostanze sfavorevoli alle parti nei confronti delle quali esso era stato deferito, sicche’ la mancata comparizione di tali parti all’udienza fissata per il deferimento non poteva essere equiparata all’ammissione dei fatti stessi, ne’ sussistevano preclusioni alla revoca dell’ordinanza ammissiva dopo la data fissata per l’incombente, in carenza dei presupposti per il suo deferimento; b) che il documento contenente la ricognizione del debito per Euro 27.700,00 non era stato oggetto di alcuna allegazione difensiva nel giudizio di primo grado, nel quale l’appellante aveva posto, a fondamento della pretesa creditoria azionata, la “scrittura privata” recante la data del 1 dicembre 2005 e la “ricognizione di debito” del 7 dicembre 2004 con firma autenticata, sicche’ solo con l’atto di appello era stato dedotto che esistesse una terza scrittura, la cui produzione era inammissibile in sede di gravame; c) che, peraltro, tale scrittura non conteneva alcuna data certa in ordine alla sua compilazione e, quindi, circa la sussistenza, in capo al (OMISSIS), del potere rappresentativo della societa’; d) che, al momento della sottoscrizione delle scritture private del 7 dicembre 2004 e del 1 dicembre 2005, (OMISSIS) non aveva poteri di amministrazione e rappresentanza della (OMISSIS), ne’ era stata dimostrata, in alcun modo, l’esistenza del credito vantato con il ricorso monitorio, con la conseguenza che non poteva trovare accoglimento la dedotta situazione di apparenza, in quanto la societa’ appellante avrebbe dovuto controllare, mediante i sistemi di pubblicita’ legale, l’effettiva consistenza del potere rappresentativo del (OMISSIS); e) che non era stata provata l’esistenza del rapporto fondamentale, ne’ poteva operare il principio di astrazione processuale conseguente alla ricognizione di debito, in quanto essa era inefficace, sia verso il rappresentato, in difetto del potere rappresentativo, sia verso il rappresentante, il quale intendeva costituire il rapporto con il rappresentato e non con se stesso.
4.- Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, la (OMISSIS) e (OMISSIS) S.n.c..
Sono rimasti intimati la (OMISSIS) S.n.c. e (OMISSIS).
I capitoli del giuramento decisorio e la loro formulazione
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli articoli 233 e 239 c.p.c., per avere la Corte di merito ritenuto insussistenti le condizioni per il deferimento del giuramento decisorio, giacche’ non rilevante nel giudizio, benche’ le circostanze poste a fondamento di detto deferimento fossero assolutamente centrali per la decisione del giudizio e determinanti in ordine ai fatti deferiti.
Sul punto, l’istante riporta il contenuto degli articoli oggetto del giuramento decisorio deferito, inerenti all’esistenza del prestito contratto tra le societa’, al riconoscimento del debito a cura di (OMISSIS) alla presenza del successivo legale rappresentante della (OMISSIS), alla qualita’ di legale rappresentante della societa’ del (OMISSIS) all’epoca della contrazione del prestito, all’effettuazione del riconoscimento a cura del (OMISSIS) gia’ nel 2003, quando ancora era rappresentante legale.
1.1.- Il motivo e’ infondato.
Infatti, ai sensi dell’articolo 2736, n. 1, c.c., il giuramento decisorio e’ quello che una parte deferisce all’altra per farne dipendere la decisione totale o parziale della causa (a se’ favorevole nel caso di prestazione).
Aggiunge l’articolo 2738, comma 1, c.c. che, ove sia stato prestato il giuramento deferito, l’altra parte non e’ ammessa a provare il contrario, a conferma del fatto che i capitoli del giuramento devono essere formulati in termini favorevoli alla parte cui esso e’ deferito.
In ultimo, l’articolo 2739, comma 2, c.c. chiarisce che il giuramento non puo’ essere deferito che sopra un fatto proprio della parte a cui si deferisce (de veritate) o sulla conoscenza che essa ha di un fatto altrui (de scientia o de notitia).
Conformemente al dictum normativo, il formante giurisprudenziale sostiene che il giuramento decisorio e’ una solenne dichiarazione di verita’ (quando si riferisce ad un fatto proprio del giurante) o di scienza (quando attiene alla conoscenza che il giurante abbia di un fatto altrui) circa l’esistenza di un determinato fatto favorevole a chi lo presta, idoneo a far decidere la lite interamente o a definire un punto particolare della causa, nel caso in cui si riferisca ad uno dei momenti necessari dell’iter da seguire per la decisione e rispetto ai quali esso esaurisca ogni indagine (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4330 del 09/04/1993).
Ne discende che i capitoli del giuramento decisorio devono essere formulati in modo tale che il destinatario possa, a sua scelta, giurare e vincere la lite o non giurare e perderla, sicche’, a seguito della prestazione del giuramento stesso, altro non resta al giudice che verificare l’an iuratum sit, onde accogliere o respingere la domanda sul punto che ne ha formato oggetto. Per l’effetto, e’ inammissibile una capitolazione che non contenga tale alternativa ma, al contrario, prefiguri la soccombenza della controparte sia ove presti il giuramento sia ove vi si sottragga (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9831 del 07/05/2014; Sez. 3, Sentenza n. 9045 del 15/04/2010; Sez. 2, Sentenza n. 13425 del 08/06/2007).
In sede nomofilattica e’ stata altresi’ affermata l’inammissibilita’ del deferimento del giuramento decisorio, ove la formulazione delle circostanze, in caso di ammissione dei fatti rappresentati, non conduca automaticamente all’accoglimento della domanda, ma richieda una valutazione di tali fatti da parte del giudice del merito (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 14228 del 23/05/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 1551 del 19/01/2022; Sez. L, Sentenza n. 39 del 03/01/2011).
I capitoli del giuramento decisorio e la loro formulazione
In ultimo, e’ stato precisato che il giuramento, sia decisorio che suppletorio, non puo’ vertere sull’esistenza o inesistenza di rapporti giuridici o di situazioni giuridiche, ne’ puo’ deferirsi per provocare l’espressione di apprezzamenti od opinioni, e, tantomeno, di valutazioni giuridiche, dovendo la sua formula avere ad oggetto circostanze determinate, che, quali fatti storici, siano stati percepiti dal giurante con i sensi o con l’intelligenza (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 27086 del 25/10/2018; Sez. 2, Sentenza n. 10184 del 30/04/2013), sicche’ non puo’ costituirne oggetto la qualita’ di amministratore societario, essa implicando l’accettazione della nomina, che e’ un atto negoziale e non un fatto storico.
Nella fattispecie, dunque, correttamente l’ammissione del giuramento decisorio e’ stata revocata, poiche’ i relativi sei articoli, separati e specifici i primi quattro rivolti a (OMISSIS) e gli ultimi due a (OMISSIS), sono stati formulati in termini sfavorevoli ai soggetti cui esso e’ stato deferito.
A fortiori, si rileva che, in parte, il giuramento deferito verteva su circostanze non decisive (come la mera presenza del nuovo rappresentante legale al riconoscimento posto in essere dal precedente rappresentante); in parte, non riguardava fatti storici (con riferimento all’articolo con cui si chiedeva di giurare di essere stato l’amministratore della societa’, implicando piuttosto tale circostanza un atto negoziale).
2.- Con il secondo motivo la ricorrente prospetta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’articolo 345 c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto l’inammissibilita’ del documento datato 4 luglio 2003, decisivo per la definizione del giudizio, benche’ esso fosse stato gia’ prodotto nel procedimento di primo grado davanti al Tribunale di Agrigento.
Obietta l’istante che dall’indice del fascicolo di parte opposta nel giudizio di opposizione, davanti al giudice di primo grado, risultavano allegati, tra gli altri, al n. 5, una “scrittura privata”, che altro non era che la scrittura privata del 4 luglio 2003, erroneamente non tenuta in considerazione dal giudice di merito, a fronte della produzione della scrittura privata del 1 dicembre 2005 gia’ nel fascicolo del monitorio e della “ricognizione di debito” del 7 dicembre 2004 al n. 4 del fascicolo di parte opposta.
2.1.- La censura e’ inammissibile per un duplice ordine di motivi.
2.2.- In primis, si evidenzia che sono nuovi i documenti non prodotti nel giudizio di primo grado, benche’ ipoteticamente volti a dimostrare fatti gia’ allegati.
E tanto avuto riguardo al dettato dell’articolo 345, comma 3, primo periodo, c.p.c. nuova formulazione (applicabile alla fattispecie, stante che la sentenza di primo grado e’ stata pubblicata dopo l’11 settembre 2012: Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 21606 del 28/07/2021; Sez. 3, Sentenza n. 26522 del 09/11/2017; Sez. 2, Sentenza n. 6590 del 14/03/2017), a mente del quale, nel giudizio d’appello, non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
Di tale impossibilita’ parte appellata non ha proprio dato atto, sicche’ non sarebbe bastata l’asserita natura decisiva (recte indispensabile) di tali documenti, affinche’ ne fosse consentita la produzione.
2.3.- Quanto al rilievo secondo cui tale documento (ossia la ricognizione di debito sottoscritta da (OMISSIS), datata 4 luglio 2003) sarebbe stato gia’ prodotto nel giudizio di prime cure, con la generica dicitura “scrittura privata” di cui al n. 5 del fascicolo di parte opposta, con l’effetto che indebitamente il giudice del gravame ne avrebbe dichiarato l’irritualita’, siffatto preteso errore puo’ essere fatto valere soltanto in sede di revocazione, ai sensi dell’articolo 395, n. 4, c.p.c., sempre che ne ricorrano le condizioni (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22350 del 25/07/2023; Sez. 3, Sentenza n. 37382 del 21/12/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 35929 del 07/12/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 8618 del 16/03/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 6992 del 03/03/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 30775 del 29/10/2021; Sez. 2, Sentenza n. 15043 del 11/06/2018; Sez. 5, Sentenza n. 12904 del 01/06/2007).
E cio’ perche’ il fatto omesso non e’ stato oggetto di discussione tra le parti. Non risulta, infatti, nel corpo del ricorso, che detta ricognizione di debito sia stata oggetto di dibattito tra le parti (an), in quali termini (quomodo) e in quale frangente processuale (quando), onere che avrebbe dovuto assumere la ricorrente.
2.4.- In secondo luogo, vi e’ comunque difetto di interesse a far valere tale declaratoria di inammissibilita’ del documento, posto che e’ stata, in via integrativa, affermata la sua irrilevanza per la definizione del giudizio.
I capitoli del giuramento decisorio e la loro formulazione
In merito, la Corte d’appello ha espressamente sostenuto che detta scrittura non conteneva alcuna data certa in ordine alla sua compilazione e, quindi, circa la sussistenza, in capo al (OMISSIS), del potere rappresentativo della societa’ all’epoca della sottoscrizione. E dunque fosse inopponibile alla controparte, ai sensi dell’articolo 2704 c.c..
3.- Con il terzo motivo la ricorrente censura, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli articoli 1398 e 1175 c.c., per avere la Corte distrettuale disconosciuto la sussistenza dei presupposti per l’applicazione del principio dell’apparenza del diritto, in ordine agli atti di ricognizione del debito a firma di (OMISSIS), quale asserito legale rappresentante di (OMISSIS) S.n.c., del 7 dicembre 2004 e del 1 dicembre 2005, a fronte della cessazione di tale carica rappresentativa gia’ dal 28 giugno 2004, essendogli subentrato, sin dalla data innanzi indicata, (OMISSIS); circostanza che avrebbe potuto essere acclarata, attraverso l’ordinaria diligenza, avvalendosi dei sistemi di pubblicita’ legale.
Inoltre, il giudice d’appello non avrebbe tenuto conto del fatto che, all’atto della sottoscrizione delle varie ricognizioni di debito, sarebbe stato presente (OMISSIS), il quale nulla avrebbe osservato circa il difetto di rappresentanza del (OMISSIS).
3.1.- La doglianza e’ infondata.
E tanto perche’ il principio dell’apparenza del diritto e dell’affidamento, traendo origine dalla legittima e quindi incolpevole aspettativa del terzo di fronte ad una situazione ragionevolmente attendibile, anche se non conforme alla realta’, non altrimenti accertabile se non attraverso le sue esteriori manifestazioni, non e’ invocabile nei casi in cui la legge prescrive speciali mezzi di pubblicita’ mediante i quali sia possibile controllare con l’ordinaria diligenza la consistenza effettiva dell’altrui potere (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 23739 del 03/08/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 12600 del 10/05/2023; Sez. 2, Sentenza n. 11036 del 05/05/2017; Sez. 1, Sentenza n. 12273 del 14/06/2016; Sez. 1, Sentenza n. 10297 del 29/04/2010; Sez. 3, Sentenza n. 703 del 19/01/2004; Sez. 2, Sentenza n. 8309 del 16/08/1990; Sez. 2, Sentenza n. 742 del 27/01/1983), come accade nel caso di organi di societa’ di persone o di capitali regolarmente costituiti, attraverso la consultazione del registro delle imprese.
Con riferimento alla circostanza dedotta circa la presenza dell’effettivo legale rappresentante della (OMISSIS), al momento della redazione di tali atti di ricognizione del debito a cura del precedente legale rappresentante, essa non e’ stata dimostrata e, in ogni caso, non e’ dirimente.
4.- Con il quarto motivo la ricorrente si duole, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, della violazione e falsa applicazione degli articoli 1988 c.c. e 239 c.p.c., per avere la Corte d’appello ritenuto non provata la sussistenza del rapporto fondamentale, con la conseguente inefficacia della ricognizione di debito nei confronti della (OMISSIS) e del falsus procurator (OMISSIS).
Ad avviso dell’istante, siffatto rapporto fondamentale sarebbe stato dimostrato dalle tre ricognizioni di debito, ma anche dal deferito giuramento decisorio, all’esito della sua mancata prestazione nei confronti dei soggetti cui era stato deferito.
4.1.- Il motivo e’ infondato.
In proposito, la sentenza impugnata ha chiarito che il principio di astrazione processuale, conseguente alle due ricognizioni di debito “titolate” debitamente prodotte sin dal giudizio di prime cure, non poteva operare nei confronti del rappresentato, in quanto la ricognizione di debito era inefficace in difetto del potere rappresentativo, ne’ verso l’asserito rappresentante, il quale intendeva costituire il rapporto con il rappresentato e non in proprio.
Si premette che la promessa di pagamento, al pari della ricognizione di debito, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell’articolo 1988 c.c., un’astrazione meramente processuale della causa debendi, comportante una semplice relevatio ab onere probandi, per la quale il destinatario della promessa o del riconoscimento e’ dispensato dall’onere di provare l’esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria.
I capitoli del giuramento decisorio e la loro formulazione
Ma cio’ sul presupposto che l’autore della promessa o della ricognizione sia legittimato a spendere il nome dell’ipotizzato debitore e abbia dunque la disponibilita’ del negozio giuridico cui si riferisce.
Infatti, la ricognizione di debito e la promessa di pagamento, pur non avendo natura giuridica di confessione, consistendo la prima in una dichiarazione di scienza e la seconda in una dichiarazione di volonta’, devono comunque provenire da soggetto legittimato dal punto di vista sostanziale a disporre del patrimonio su cui incide l’obbligazione dichiarata; ne consegue che, con riferimento ad un ente collettivo, non puo’ aversi una promessa unilaterale (o una ricognizione) proveniente da persona non munita dei relativi poteri rappresentativi (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21336 del 13/08/2019; Sez. 3, Ordinanza n. 23198 del 27/09/2018; Sez. 2, Sentenza n. 6473 del 24/04/2012; Sez. 3, Sentenza n. 1438 del 28/02/1984; Sez. 1, Sentenza n. 1834 del 21/06/1974).
E, d’altronde, i suddetti effetti non potevano prodursi nella sfera giuridico-patrimoniale del (OMISSIS), che non ha riconosciuto un debito proprio, ma un asserito debito di societa’, di cui non era piu’ legale rappresentante.
5.- In definitiva, il ricorso deve essere respinto.
Le spese e i compensi di lite sono irripetibili, stante che le controparti del soccombente sono rimaste intimate.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
I capitoli del giuramento decisorio e la loro formulazione
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione:
rigetta il ricorso. Dichiara irripetibili le spese di lite.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
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