Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 28824.

Leasing immobiliare e la mancata indicazione del “tasso leasing” 

In tema di leasing immobiliare, la mancata indicazione, nel contratto, del “tasso leasing” non determina la violazione dell’art. 117, comma 4, T.U.B. ove lo stesso sia determinabile per relationem, con rinvio a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obiettivamente individuabili, senza alcun margine di incertezza né di discrezionalità in capo alla società di leasing, dovendosi individuare la ratio della norma nell’esigenza di salvaguardia del cliente sul piano della trasparenza, declinata in senso economico, essendo trasparente il contratto che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto di durata. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ritenuto che gli elementi desumibili dal contratto di leasing, nel quale erano espresse in modo definito le modalità di rimborso del finanziamento, con la precisazione dell’ammontare dei canoni, del loro numero e della loro scadenza, nonché del prezzo di riscatto, fossero idonei a consentire una oggettiva determinabilità dei tassi applicabili al rapporto).

Ordinanza|| n. 28824.

Data udienza 10 luglio  2023

Integrale

Tag/parola chiave: Locazione – In genere (nozione, caratteri, distinzioni) leasing immobiliare – Mancata indicazione del “tasso leasing” in contratto – Determinabilità per relationem dei tassi di interesse a carico dell’utilizzatrice – Limiti di ammissibilità – Fondamento – Fattispecie.

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