Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 28984.
Contratti di somministrazione e la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità
In tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l’onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l’eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un’attenta custodia dell’impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi.
Ordinanza|| n. 28984. Contratti di somministrazione e la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità
Data udienza 21 aprile 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Prova civile – Onere della prova – In genere misurazione dei consumi mediante contatore – Contestazione dei consumi – Ripartizione degli oneri probatori – Azione di accertamento negativo del credito – Diversa distribuzione degli oneri probatori – Insussistenza.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Presidente
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere
Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere
Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere
Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26848/2020 proposto da:
(OMISSIS), domiciliato “ex lege” in Roma, piazza Cavour, presso la cancelleria di questa Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A., gia’ (OMISSIS) Spa, in persona del procuratore speciale, Avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso sentenza della Corte d’appello di Bari, n. 1310/20, depositata il 09/07/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 21/04/2023 dal Consigliere Dott. Stefano Giaime GUIZZI.
Contratti di somministrazione e la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità
FATTI DI CAUSA
1. (OMISSIS) ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 1310/20, del 9 luglio 2020, della Corte di Appello di Bari, che – respingendone il gravame avverso la sentenza n. 2265/15, del 26 ottobre 2015, del Tribunale di Foggia – ha confermato il rigetto della domanda di accertamento negativo dallo stesso proposta, in relazione ad un contratto di somministrazione di energia elettrica, nonche’ l’accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla societa’ (OMISSIS) S.p.a. (oggi (OMISSIS) S.p.a.), condannando il (OMISSIS) al pagamento, nei confronti della stessa, di Euro 22.800,34.
2. Riferisce, in punto di fatto, di aver adito l’autorita’ giudiziaria per contestare una fattura – relativa al periodo di somministrazione dal (OMISSIS) – pervenutagli nel mese di (OMISSIS), dell’importo di Euro 23.246,33.
Sosteneva, al riguardo, l’allora attore che la societa’ erogatrice del servizio avesse gia’ emesso fatture – per il medesimo periodo – con importi riferiti a consumi riscontrati e computati, assumendo, pertanto, esservi stato un malfunzionamento dell’apparecchio di misurazione, con errore di taratura e conteggio del consumo. Deduceva, altresi’, che la societa’ erogatrice del servizio gli avrebbe cagionato gravissimi danni per aver operato il distacco della fornitura il (OMISSIS), sul presupposto di aver effettuato una verifica il (OMISSIS) e di aver, poi, constatato il persistere della morosita’.
Costituitasi in giudizio, la convenuta chiedeva rigettarsi la domanda di accertamento negativo del credito (e di risarcimento danni), agendo, in via di riconvenzione, per il pagamento dell’importo di cui alla fattura del (OMISSIS).
L’adito Tribunale rigettava le domande attoree e – in accoglimento della riconvenzionale – condannava il (OMISSIS) al pagamento di Euro 22.800,34, con decisione integralmente confermata in appello.
3. Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, la societa’ (OMISSIS), chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.
4. La trattazione del ricorso e’ stata fissata ai sensi dell’articolo 380-bis.1 c.p.c..
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RAGIONI DELLA DECISIONE
5. Il ricorso e’ fondato e va accolto nei termini e limiti di seguito indicati.
5.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia – ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., e dell’articolo 2697 c.c., censurando la sentenza impugnata “in relazione al fatto che la Corte territoriale barese ha ritenuto di poter rigettare la domanda attorea ed accogliere la riconvenzionale”.
Si duole che la Corte di merito gli abbia imposto l’onere di dimostrare di non essere inadempiente in relazione al contratto di somministrazione, allorche’ – come nella specie – sia dedotta l’esistenza di “un problema circa la regolarita’ delle registrazione dei consumi”, e dunque circa “la correttezza degli stessi e dei relativi importi addebitati”.
Assume, inoltre, che non idonee a provare il regolare funzionamento del contatore potessero ritenersi gli “allegati” prodotti in giudizio dalla societa’ convenuta, rappresentati da “sole fatture isolate, dal relativo estratto conto dall’elenco dei pagamenti effettuati e dalla risposta al reclamo proposto dall’odierno ricorrente”, non avendo, d’altra parte, la convenuta neppure “prodotto le comunicazioni dei dati di consumo eventualmente rimessigli dal distributore”, specie non avendo richiesto l’espletamento di “una prova testimoniale al riguardo”.
Piu’ in generale, addebita alla corte di merito “evidenti errori di valutazione delle risultanze probatorie”.
In particolare, tale giudice avrebbe dovuto rilevare come avesse dimostrato, in base a “documentazione versata in atti”, una serie di circostanze in quanto “non espressamente contestate dalla societa’ appellata, come il novellato articolo 115 c.p.c., impone”.
Il giudice di appello, infatti, avrebbe dovuto muovere dall’assunto – appunto, non contestato – che il ricorrente e’ un agricoltore, gia’ titolare di un contratto di fornitura elettrica a bassa tensione per uso non domestico e che, in base ai piani colturali autorizzati dalla Comunita’ Europea, come depositati per l’anno 2008 presso l’AGEA, sul terreno ove e’ posizionato il pozzo di irrogazione alimentato elettricamente, coltivava solo frumento, ovvero una coltura che non necessita’ irrigazione, mentre per l’anno 2009 il predetto pozzo e’ stato utilizzato saltuariamente solo a partire dal mese di maggio, con bolletta regolarmente pagata.
La Corte territoriale, infine, avrebbe dovuto considerare che la societa’ erogatrice del servizio, oltre ad aver disatteso tutte le richieste dell’odierno ricorrente di verifica in contraddittorio del misuratore, “non ha mai dato prova del regolare funzionamento” dello stesso, “ne’ del sedicente accertamento” che sarebbe stato effettuato dai propri tecnici, emergendo, anzi, da documenti acquisiti agli atti del giudizio – le email degli operatori e responsabili della societa’ stessa, del (OMISSIS) – “che il misuratore non si legge dal 16 aprile 2007”.
Sulla base di tali rilievi, dunque, assume che la Corte di Appello di Bari sarebbe incorsa “in violazione e/o falsa applicazione di legge e, in particolare, dell’articolo 2697 c.c.”, nell’escludere che il primo giudice “non abbia valutato correttamente il materiale probatorio raccolto”, non solo mancando prova sul corretto funzionamento del misuratore (che era onere dell’erogatrice del servizio fornire), ma risultando, per contro, accertato il suo malfunzionamento, proprio sulla base delle predette comunicazioni email del (OMISSIS). Avrebbe, poi, errato la Corte territoriale nel non rilevare che incombesse sul gestore di energia elettrica “dimostrate la corrispondenza tra il dato fornito dal contatore e il dato trascritto nella fattura”.
Si duole, infine, del rigetto della domanda risarcitoria, atteso che il danno avrebbe potuto essere liquidato in via equitativa ex articolo 1226 c.c..
5.1.1. Il motivo e’ fondato, per quanto di ragione.
La censurata decisione ha, infatti, violato l’articolo 2697 c.c., avendo disatteso i principi che regolano la distribuzione degli oneri probatori tra le parti del contratto di utenza (segnatamente quelli relativi al corretto funzionamento del contatore), in particolare nella parte in cui afferma che l’utente avrebbe dovuto “anzitutto allegare, richiedendone la verifica, il malfunzionamento dello strumento” (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata).
Invero, a fronte dell’avvenuta allegazione del malfunzionamento del contatore da parte del (OMISSIS) (allegazione che non e’ contestazione), e’ errato il rilievo della Corte barese secondo il medesimo “richiedendone la verifica” si sarebbe dovuto onerare della prova di tale circostanza.
Invero, questa Corte ha ripetutamente affermato che la fattura emessa dal somministrante non costituisce prova dell’esistenza del credito, sebbene tale affermazione si debba “coordinare, nel caso di contratti di somministrazione di utenze in cui i consumi sono contabilizzati mediante un contatore, con il valore di attendibilita’ riconosciuto dall’ordinamento al sistema di lettura a contatore” (cosi’, in motivazione, tra le altre Cass. Sez. 3, sent. 22 novembre 2016, n. 23699, Rv. 642982-01).
In particolare, deve muoversi dalla premessa che “il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, e’ stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione”, sicche’, “di fronte alla pretesa creditoria” avanzata dal somministrante “e’ l’utente che deve dimostrare che l’inadempimento non e’ a lui imputabile, ai sensi dell’articolo 1218 c.c.” (cosi’, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 21 maggio 2019, n. 13605, non massimata, nello stesso senso, sempre in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 9 gennaio 2020, n. 297, Rv. 656455-01). Nondimeno, “l’obbligo del gestore di effettuare gli addebiti” a carico dell’utente “sulla base delle indicazioni del contatore”, evidentemente, “non si puo’ risolvere in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilita’ del dato recato in bolletta, sicche’ l’utente conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore e’ tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta”, con la conseguenza, dunque, che “la rilevazione dei consumi e’ assistita da una mera presunzione semplice di veridicita’” (cosi’, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 23699 del 2016, cit.; in senso conforme Cass. Sez. 3, ord. 19 luglio 2018, n. 19154, Rv. 649731-02; nonche’ Cass. Sez. 3, ord. n. 13605 del 2019, cit., e Cass. Sez. 6-3, ord. n. 297 del 2020, cit.).
Ne scaturisce, dunque, un sistema in cui “grava sul somministrante l’onere di provare che il sistema di rilevazione dei consumi (il contatore) fosse perfettamente funzionante, mentre grava sul fruitore l’onere di provare che l’eccessivita’ dei consumi e’ dovuta a fattori esterni al suo controllo” (cosi’, sempre in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 23699 del 2016, cit.), essendo tale riparto degli oneri probatori un precipitato del principio della “vicinanza della prova”, in ragione del fatto che “le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo piu’ occulti e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle necessarie competenze” (cosi’, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. n. 13605 del 2019, cit., e Cass. Sez. 6-3, ord. n. 297 del 2020, cit.).
Deve, pertanto, ritenersi integrata la violazione dell’articolo 2697 c.c., se e’ vero che essa, censurabile per cassazione ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), e’ configurabile “nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni” (cosi’, da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 29 maggio 2018, n. 13395, Rv. 649038-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 31 agosto 2020, n. 18092, Rv. 658840-01) restando, invece, inteso che “laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti”, essa “puo’ essere fatta valere ai sensi del numero 5 del medesimo articolo 360” (Cass. Sez. 3, sent. 17 giugno 2013, n. 15107, Rv. 626907- 01), ovviamente “entro i limiti ristretti del “nuovo”” suo testo (Cass. Sez. 3, ord. n. 13395 del 2018, cit.), come definiti dalla giurisprudenza – anche a Sezioni Unite – di questa Corte. Secondo la stessa, infatti, “ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura e’ ammissibile, ai sensi del novellato articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimita’ sui vizi di motivazione” (Cass. Sez. Un., sent. 30 settembre 2020, n. 20867, Rv. 659037-02), ovvero evidenziando la presenza, nella motivazione, di profili di “irriducibile contraddittorieta’” (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940, Rv. 645828-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 25 settembre 2018, n. 22598, Rv. 650880-01) o di inconciliabilita’ logica (da ultimo, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 25 giugno 2018, n. 16111, Rv. 649628-01), tali da rendere le sue “argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento” (Cass. Sez. Un., sent. 3 novembre 2016, n. 22232, Rv. 641526-01, nonche’, piu’ di recente, Cass. Sez. 6-5, ord. 23 maggio 2019, n. 13977, Rv. 654145-01).
5.2. Il secondo motivo (con il quale il ricorrente denuncia, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli articoli 183 c.p.c. e segg., e dell’articolo 2697 c.c., censurando la sentenza impugnata perche’ essa, senza alcuna adeguata motivazione, non ha ammesso i mezzi istruttori richiesti da esso (OMISSIS), dando ingresso solo ai mezzi istruttori del resistente, in chiara violazione del diritto di difesa delle parti) resta assorbito dall’accoglimento del primo.
6. In conclusione, il primo motivo di ricorso va accolto, per quanto di ragione, con cassazione in relazione dell’impugnata sentenza e rinvio alla Corte d’Appello di Bari, in diversa composizione, per la decisione sul merito e sulle spese di lite, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimita’.
Contratti di somministrazione e la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità
P.Q.M.
La Corte accoglie, per quanto di ragione, il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte d’Appello di Bari, in diversa composizione, per la decisione sul merito e sulle spese di lite, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimita’.
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