Esercizio della prelazione agraria e la concreta coltivazione del fondo adiacente a quello in vendita

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 28374.

Esercizio della prelazione agraria e la concreta coltivazione del fondo adiacente a quello in vendita

Ai fini dell’esercizio della prelazione agraria ex art. 7 l. n. 817 del 1971 è necessario non solo che il proprietario del fondo confinante rivesta la qualifica di coltivatore diretto, ma anche che coltivi concretamente il fondo adiacente a quello in vendita, giacché l’intento del legislatore è l’ampliamento dell’impresa coltivatrice diretta finitima e non l’acquisto della proprietà da parte di qualsiasi coltivatore diretto; in punto di prova, peraltro, la qualità di agricoltore non può desumersi dal fascicolo aziendale, atteso che le informazioni in esso contenute hanno finalità amministrativa e fiscale e non valgono a dimostrare la coltivazione effettiva del fondo.

Ordinanza|| n. 28374. Esercizio della prelazione agraria e la concreta coltivazione del fondo adiacente a quello in vendita

Data udienza 6 giugno 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Processo civile – Impugnazioni – Ricorso per cassazione – Violazione degli artt. 115 e 116 cpc – Censura – Presupposti di ammissibilità

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